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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 22/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SCIACCA Sezione Civile Verbale della causa n. R.G. 501/2023
All'udienza del 22/1/2025, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi Per parte attrice,
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Via
Cappuccini n. 148, Sciacca, presso lo studio dell'avv. Accursio Montalbano del Foro di Sciacca, che lo rappresenta e difende giusta procura estesa in calce all'atto introduttivo del presente giudizio;
è presente l'avv. Accursio Montalbano;
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2
Per le convenute opposte residente in [...]G, elettivamente domiciliato in Via Cappuccini n. 148, Sciacca, presso lo studio dell'avv. Accursio Montalbano del Foro di Sciacca, che lo rappresenta e difende giusta procura estesa in calce all'atto introduttivo del presente giudizio;
è presente l'avv. Accursio Montalbano;
contro
, fù ; fu;
CP_2 CP_3 Controparte_4 Per_1 fu ; , deceduta Controparte_5 Per_1 Persona_2 il 13.1.1997; , deceduta il 15/5/2004; Persona_3 Per_4
deceduto il 23/8/1998; , deceduta il 10/12/2001;
[...] Persona_5
, deceduto il 1/12/2008. Persona_6
Nessuno è comparso. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 19:30, riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito della discussione celebrata oralmente innanzi al suddetto Giudice all'udienza odierna, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 501 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Sciacca nella Via Lido n. 5/E, elettivamente domiciliato in Via Cappuccini n. 148,
Sciacca, presso lo studio dell'avv. Accursio Montalbano del Foro di Sciacca, che lo rappresenta e difende giusta procura estesa in calce all'atto introduttivo del presente giudizio;
e
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...]G, elettivamente domiciliato in Via Cappuccini
n. 148, Sciacca, presso lo studio dell'avv. Accursio Montalbano del Foro di Sciacca, che lo rappresenta e difende giusta procura estesa in calce all'atto introduttivo del presente giudizio;
attori contro
, fù ; fu;
CP_2 CP_3 Controparte_4 Per_1 CP_5 fu;
, deceduta il 13.1.1997; VENUTI
[...] Per_1 Persona_2
2 , deceduta il 15/5/2004; deceduto il 23/8/1998; Persona_3 Persona_4
, deceduta il 10/12/2001; , deceduto il 1/12/2008. Persona_5 Persona_6
convenuti contumaci
Avente ad oggetto: usucapione tra comproprietari.
Conclusioni delle parti: all'udienza del giorno 22.1.2025 parte attrice concludeva come da verbale che precede.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 15.6.2023, gli odierni attori convenivano innanzi all'intestato
Tribunale di Sciacca i convenuti sopra identificati, tutti collettivamente ed impersonalmente mediante notificazione per pubblici proclami al fine di sentire accogliere le infrascritte conclusioni: “ Piacca all'On. Tribunale A.R. ritenere e dichiarare che per effetto dell'usucapione ventennale, i signori nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] hanno usucapito i 200/1000 del fabbricato distinto al CP_1
N.C.E.U. del Comune di Sciacca al foglio 167, part. 1855 sub 2, Via Venezia n. 1, p.t., part. 1855 sub 2, Via Venezia n. 1, p.t., Cat. A5 cl. 3, vani 2 RC. € 45,14; part. 185 sub 3, p.t-1, Cat. A3 cl.
3, vani 4,5 R.C. € 185,46; part. 1855 sub 4, p. 2-3, Cat. A3, cl. 5, vani 7 R.C. € 397,67 oggi in catasto al foglio 167 part. 1855 sub 6, sub 7, sub 8, sub 9, sub 10 sub 11 e sub 12 da sempre posseduto e utilizzato. Conseguentemente, ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di
Agrigento, la relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico Erariale di Agrigento di eseguire la relativa voltura catastale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
A fondamento della propria domanda, le parti attrici deducevano:
- Di avere acquistato con atto pubblico in Notaio di Sciacca del 21 aprile Persona_7
2004 rep. n. 21366 e racc. n. 6069 acquistavano dalla signora la Controparte_6 piena proprietà della quota pari a 800/1000 di un fabbricato sito in Sciacca, Via
Venezia nn. 1 e 3, composto nell'intero da due vani terrani con ingresso dalla Via
Venezia al civico n. 1 e da un androne di ingresso al civico 3 a piano terra, da 4 vani con accessori a primo piano, da 4 vani a secondo piano e da 2 vani con terrazza a terzo piano, copertura e l'area soprastante, distinto in catasto al N.C.E.U. del
Comune di Sciacca al foglio 167, part. 1855 sub 2, Via Venezia n. 1, p.t., Cat. A5 cl. 3,
3 vani 2 R.C. € 45,14; part. 185 sub 3, p.t-1, Cat. A3 cl. 3, vani 4,5 R.C. € 185,46; part. 1855 sub 4, p. 2-3, Cat. A3, cl. 5, vani 7 R.C. € 397,67;
- Che, nonostante, la dante causa avesse acquistato e trasferito Controparte_6 solo gli 800/1000 di proprietà, ella aveva acquistato e posseduto animo domini l'intero immobile, compresi quindi anche i residui 200/1000, così che con il rogito del 2004 erano stati trasferiti anche gli ulteriori 200/1000 posseduti;
- Che gli odierni attori, giusta autorizzazione rilasciata dal Comune di Sciacca in data
10/9/1997 (rilasciata invero già alla loro dante causa ) al numero 11000, pratica CP_6 edile n. 106/96, hanno provveduto alla realizzazione di un progetto di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell'interno immobile, sui 1000/1000;
- Che i suddetti lavori hanno infatti riguardato l'intero immobile e che in data
7/5/2008 è stata rilasciata la autorizzazione di abitabilità e agibilità per l'intero edificio;
- Che dunque gli attori possiedono l'intero immobile da circa trent'anni, con accessione nel possesso della dante causa ai sensi dell'articolo 1146 comma 2 c.c.;
- Che i medesimi attori hanno provveduto a concedere in locazione l'intero immobile per cui è causa, con un canone mensile di € 2.000,00;
- Che, infine, dalle visure catastali aggiornate le particelle in oggetto risulterebbero ancora intestate a : fu;
fu ; CP_2 CP_3 Controparte_4 Per_1
fu ; , deceduta il 13.1.1997; Controparte_5 Per_1 Persona_2 Persona_3
, deceduta il 15.5.2004; , deceduto il 23.8.1998;
[...] Persona_4 Persona_5 deceduta il 10.12.2001 e , deceduto l'1.12.2008. Persona_6
Alla luce di siffatte circostanze, gli odierni attori concludevano come sopra riportato, richiedendo inoltre previa autorizzazione ad effettuare ai soggetti sopra indicati la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio mediante pubblici proclami ai sensi dell'articolo 150 c.p.c., tenuto conto che di alcuni dei medesimi soggetti non era possibile conoscere né la data di nascita né era stato possibile reperire presso i pubblici uffici alcun'altra informazione, tale da consentire l'eventuale individuazione degli eredi.
Con successivo provvedimento del 2.8.2023 il Presidente F.F. autorizzava la notifica per pubblici proclami.
4 La causa, nella contumacia delle parti convenute, veniva istruita sia documentalmente sia tramite l'escussione di testi e successivamente veniva fissata udienza per decisione e discussione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
All'esito dell'udienza di discussione svoltasi in data odierna, il giudice si ritirava in camera di consiglio, ed il Giudice dava lettura del presente dispositivo nell'assenza delle parti.
Nel merito, la domanda svolta dagli odierni attori non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
In primo luogo, la domanda non può essere accolta, non avendo la parte attrice fornito la prova della legittimazione passiva degli odierni convenuti.
La giurisprudenza di legittimità (in particolare le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951) ha statuito – e ribadito – che la questione della titolarità del rapporto, tanto attiva quanto passiva, attiene al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda.
Ne discende che chi agisce in giudizio ha, altresì, l'onere di provare, ai sensi dell'articolo
2697 c.c., la legittimazione passiva dei convenuti in giudizio.
La domanda di usucapione deve essere promossa nei confronti di tutti coloro che risultano essere comproprietari del bene che si intende usucapire, ravvisandosi tra i soggetti del lato passivo del rapporto un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 6163/2006 e 14522/2012).
Questo giudicante è dell'avviso che a tale scopo non possa dirsi dirimente il dato emergente dalle visure catastali, che nei giudizi petitori non costituiscono prova della titolarità del diritto di proprietà ma hanno un valore meramente indiziario.
Si ritiene, infatti, che l'identificazione della controparte legittimata a contraddire alla domanda di usucapione non possa prescindere dalle risultanze dei registri immobiliari, posto che le vicende riguardanti la titolarità, la costituzione ed il trasferimento dei diritti reali immobiliari sono rese conoscibili attraverso l'istituto della trascrizione (titolo I del
Libro VI del Codice civile). Dall'esame dell'atto di citazione e dei documenti prodotti in atti si evince che parte attrice ha promosso l'azione nei confronti degli intestatari catastali
5 della quota degli immobili sopra identificati (di cui alcuni, invero, già defunti alla data di citazione).
Parte attrice, tuttavia, ha omesso di allegare e dimostrare che i convenuti siano anche i proprietari formali del bene secondo quanto possa evincersi dai registri immobiliari
(ovvero i loro eventuali eredi).
Tale omissione determina il mancato assolvimento della prova sul punto.
A maggior ragione questo vale nel caso di specie in cui la causa non si è svolta nella resistenza dei convenuti in giudizio e che di conseguenza non possa trovare applicazione il principio della non contestazione. Né, per altro verso, la loro mancata partecipazione al giudizio può essere eretta ad argomento di prova, posto che il contegno processuali ai sensi dell'articolo 116 comma 2 c.p.c. è possibile discorrersi solo in relazione a chi si sia ritualmente costituito in giudizio.
Parte attrice avrebbe dovuto, invero, dimostrare la legittimazione passiva dei convenuti producendo nei termini di rito, una visura ipotecaria per verificare la coincidenza tra gli intestatari formali della proprietà e di altri diritti reali sul bene e coloro nei cui confronti
è stata proposta la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione.
La domanda svolta è del resto infondata anche in ordine al contenuto delle domande.
È bene innanzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per l'acquisto della proprietà ovvero di altro diritto reale su di un bene immobile per usucapione ventennale è necessario il verificarsi di alcuni requisiti: in primo luogo, l'esercizio di un potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà ovvero di un diritto reale, accompagnato dall'animus possidendi, non viziato da violenza o clandestinità, che si protragga con continuità e senza interruzione per un ventennio (cfr. Cass. n. 1069/1985).
Sono, dunque, requisiti necessari per usucapire un bene immobile: il decorso temporale di 20 anni;
il possesso continuato senza interruzioni per il tempo necessario previsto dalla legge, con costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto;
il possesso pacifico e pubblico, non acquistato in modo violento o clandestino.
6 Il possesso, infine, deve essere esercitato in modo non equivoco, che escluda quindi la sussistenza di atti di mera tolleranza da parte dei terzi nel rapporto di fatto con la res, determinando al contrario l'atto di mera tolleranza da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà l'equivocità del possesso, inidoneo a far maturare l'usucapione.
Giova, inoltre, evidenziare sin da adesso che anche la materia oggetto del presente giudizio soggiace ai principi generali del nostro ordinamento in materia di onere della prova, di cui all'articolo 2697 c.c.
Non è revocabile in dubbio, infatti, che chi agisce in giudizio per sentire dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore dovrà fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario ed in particolare avrà
l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio, sia di avere acquistato il possesso della cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà
o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso una indiscussa signoria.
L'attore, quindi, dovrà fornire una prova rigorosa tanto del corpus quanto dell'animus possidendi.
Ne deriva che “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n.
8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass. 27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n.
4863).
Tale onere probatorio assume dei connotati ancor più rigorosi nel caso in cui il bene oggetto dell'usucapione azionato sia in comunione con altri soggetti. Consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma che, in tema di comunione, il possesso utile
7 all'usucapione deve esternarsi con modalità tali da escludere la possibilità di godimento del bene da parte degli altri comproprietari: in tali casi il comproprietario può usucapire la quota degli altri comunisti senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà deve estendere tale possesso esclusivo, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità del godimento altrui, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune.
Nel caso quindi di usucapione di beni in comunione, deve altresì provarsi un animus possidendi volto alla esclusione degli altri comproprietari.
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto correttamente all'onere di prova sulla stessa incombente atteso che l'avere svolto dei lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile, l'averlo posto a reddito concedendolo in locazione non costituiscono prova univoca dell'esclusione degli altri comproprietari dal possesso del bene.
In più, anche sotto il profilo dell'eventuale accessione del possesso della dante causa degli odierni attori, nulla ha provato in ordine all'eventuale possesso utile ai fini dell'usucapione esercitato dalla stessa sulla restante quota dell'immobile, per l'eventuale valutazione di un'accessione del possesso.
A ciò deve aggiungersi che al momento dell'introduzione del presente giudizio, non era decorso il ventennio, richiesto per il maturarsi dell'usucapione, in capo agli odierni attori, che hanno acquistato l'immobile solo nel 2004.
Per tutte le ragioni meglio sopra esplicitate, la domanda spiegata dagli odierni attori non può trovare accoglimento.
Attesa la contumacia delle parti convenute, ricorrono giustificati motivi per una compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- Rigetta la domanda delle parti attrici,
- Spese compensate.
8 Così deciso in Sciacca il 22/1/2025. Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
9
All'udienza del 22/1/2025, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi Per parte attrice,
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Via
Cappuccini n. 148, Sciacca, presso lo studio dell'avv. Accursio Montalbano del Foro di Sciacca, che lo rappresenta e difende giusta procura estesa in calce all'atto introduttivo del presente giudizio;
è presente l'avv. Accursio Montalbano;
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2
Per le convenute opposte residente in [...]G, elettivamente domiciliato in Via Cappuccini n. 148, Sciacca, presso lo studio dell'avv. Accursio Montalbano del Foro di Sciacca, che lo rappresenta e difende giusta procura estesa in calce all'atto introduttivo del presente giudizio;
è presente l'avv. Accursio Montalbano;
contro
, fù ; fu;
CP_2 CP_3 Controparte_4 Per_1 fu ; , deceduta Controparte_5 Per_1 Persona_2 il 13.1.1997; , deceduta il 15/5/2004; Persona_3 Per_4
deceduto il 23/8/1998; , deceduta il 10/12/2001;
[...] Persona_5
, deceduto il 1/12/2008. Persona_6
Nessuno è comparso. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 19:30, riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito della discussione celebrata oralmente innanzi al suddetto Giudice all'udienza odierna, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 501 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Sciacca nella Via Lido n. 5/E, elettivamente domiciliato in Via Cappuccini n. 148,
Sciacca, presso lo studio dell'avv. Accursio Montalbano del Foro di Sciacca, che lo rappresenta e difende giusta procura estesa in calce all'atto introduttivo del presente giudizio;
e
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...]G, elettivamente domiciliato in Via Cappuccini
n. 148, Sciacca, presso lo studio dell'avv. Accursio Montalbano del Foro di Sciacca, che lo rappresenta e difende giusta procura estesa in calce all'atto introduttivo del presente giudizio;
attori contro
, fù ; fu;
CP_2 CP_3 Controparte_4 Per_1 CP_5 fu;
, deceduta il 13.1.1997; VENUTI
[...] Per_1 Persona_2
2 , deceduta il 15/5/2004; deceduto il 23/8/1998; Persona_3 Persona_4
, deceduta il 10/12/2001; , deceduto il 1/12/2008. Persona_5 Persona_6
convenuti contumaci
Avente ad oggetto: usucapione tra comproprietari.
Conclusioni delle parti: all'udienza del giorno 22.1.2025 parte attrice concludeva come da verbale che precede.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 15.6.2023, gli odierni attori convenivano innanzi all'intestato
Tribunale di Sciacca i convenuti sopra identificati, tutti collettivamente ed impersonalmente mediante notificazione per pubblici proclami al fine di sentire accogliere le infrascritte conclusioni: “ Piacca all'On. Tribunale A.R. ritenere e dichiarare che per effetto dell'usucapione ventennale, i signori nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] hanno usucapito i 200/1000 del fabbricato distinto al CP_1
N.C.E.U. del Comune di Sciacca al foglio 167, part. 1855 sub 2, Via Venezia n. 1, p.t., part. 1855 sub 2, Via Venezia n. 1, p.t., Cat. A5 cl. 3, vani 2 RC. € 45,14; part. 185 sub 3, p.t-1, Cat. A3 cl.
3, vani 4,5 R.C. € 185,46; part. 1855 sub 4, p. 2-3, Cat. A3, cl. 5, vani 7 R.C. € 397,67 oggi in catasto al foglio 167 part. 1855 sub 6, sub 7, sub 8, sub 9, sub 10 sub 11 e sub 12 da sempre posseduto e utilizzato. Conseguentemente, ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di
Agrigento, la relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico Erariale di Agrigento di eseguire la relativa voltura catastale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
A fondamento della propria domanda, le parti attrici deducevano:
- Di avere acquistato con atto pubblico in Notaio di Sciacca del 21 aprile Persona_7
2004 rep. n. 21366 e racc. n. 6069 acquistavano dalla signora la Controparte_6 piena proprietà della quota pari a 800/1000 di un fabbricato sito in Sciacca, Via
Venezia nn. 1 e 3, composto nell'intero da due vani terrani con ingresso dalla Via
Venezia al civico n. 1 e da un androne di ingresso al civico 3 a piano terra, da 4 vani con accessori a primo piano, da 4 vani a secondo piano e da 2 vani con terrazza a terzo piano, copertura e l'area soprastante, distinto in catasto al N.C.E.U. del
Comune di Sciacca al foglio 167, part. 1855 sub 2, Via Venezia n. 1, p.t., Cat. A5 cl. 3,
3 vani 2 R.C. € 45,14; part. 185 sub 3, p.t-1, Cat. A3 cl. 3, vani 4,5 R.C. € 185,46; part. 1855 sub 4, p. 2-3, Cat. A3, cl. 5, vani 7 R.C. € 397,67;
- Che, nonostante, la dante causa avesse acquistato e trasferito Controparte_6 solo gli 800/1000 di proprietà, ella aveva acquistato e posseduto animo domini l'intero immobile, compresi quindi anche i residui 200/1000, così che con il rogito del 2004 erano stati trasferiti anche gli ulteriori 200/1000 posseduti;
- Che gli odierni attori, giusta autorizzazione rilasciata dal Comune di Sciacca in data
10/9/1997 (rilasciata invero già alla loro dante causa ) al numero 11000, pratica CP_6 edile n. 106/96, hanno provveduto alla realizzazione di un progetto di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell'interno immobile, sui 1000/1000;
- Che i suddetti lavori hanno infatti riguardato l'intero immobile e che in data
7/5/2008 è stata rilasciata la autorizzazione di abitabilità e agibilità per l'intero edificio;
- Che dunque gli attori possiedono l'intero immobile da circa trent'anni, con accessione nel possesso della dante causa ai sensi dell'articolo 1146 comma 2 c.c.;
- Che i medesimi attori hanno provveduto a concedere in locazione l'intero immobile per cui è causa, con un canone mensile di € 2.000,00;
- Che, infine, dalle visure catastali aggiornate le particelle in oggetto risulterebbero ancora intestate a : fu;
fu ; CP_2 CP_3 Controparte_4 Per_1
fu ; , deceduta il 13.1.1997; Controparte_5 Per_1 Persona_2 Persona_3
, deceduta il 15.5.2004; , deceduto il 23.8.1998;
[...] Persona_4 Persona_5 deceduta il 10.12.2001 e , deceduto l'1.12.2008. Persona_6
Alla luce di siffatte circostanze, gli odierni attori concludevano come sopra riportato, richiedendo inoltre previa autorizzazione ad effettuare ai soggetti sopra indicati la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio mediante pubblici proclami ai sensi dell'articolo 150 c.p.c., tenuto conto che di alcuni dei medesimi soggetti non era possibile conoscere né la data di nascita né era stato possibile reperire presso i pubblici uffici alcun'altra informazione, tale da consentire l'eventuale individuazione degli eredi.
Con successivo provvedimento del 2.8.2023 il Presidente F.F. autorizzava la notifica per pubblici proclami.
4 La causa, nella contumacia delle parti convenute, veniva istruita sia documentalmente sia tramite l'escussione di testi e successivamente veniva fissata udienza per decisione e discussione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
All'esito dell'udienza di discussione svoltasi in data odierna, il giudice si ritirava in camera di consiglio, ed il Giudice dava lettura del presente dispositivo nell'assenza delle parti.
Nel merito, la domanda svolta dagli odierni attori non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
In primo luogo, la domanda non può essere accolta, non avendo la parte attrice fornito la prova della legittimazione passiva degli odierni convenuti.
La giurisprudenza di legittimità (in particolare le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951) ha statuito – e ribadito – che la questione della titolarità del rapporto, tanto attiva quanto passiva, attiene al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda.
Ne discende che chi agisce in giudizio ha, altresì, l'onere di provare, ai sensi dell'articolo
2697 c.c., la legittimazione passiva dei convenuti in giudizio.
La domanda di usucapione deve essere promossa nei confronti di tutti coloro che risultano essere comproprietari del bene che si intende usucapire, ravvisandosi tra i soggetti del lato passivo del rapporto un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 6163/2006 e 14522/2012).
Questo giudicante è dell'avviso che a tale scopo non possa dirsi dirimente il dato emergente dalle visure catastali, che nei giudizi petitori non costituiscono prova della titolarità del diritto di proprietà ma hanno un valore meramente indiziario.
Si ritiene, infatti, che l'identificazione della controparte legittimata a contraddire alla domanda di usucapione non possa prescindere dalle risultanze dei registri immobiliari, posto che le vicende riguardanti la titolarità, la costituzione ed il trasferimento dei diritti reali immobiliari sono rese conoscibili attraverso l'istituto della trascrizione (titolo I del
Libro VI del Codice civile). Dall'esame dell'atto di citazione e dei documenti prodotti in atti si evince che parte attrice ha promosso l'azione nei confronti degli intestatari catastali
5 della quota degli immobili sopra identificati (di cui alcuni, invero, già defunti alla data di citazione).
Parte attrice, tuttavia, ha omesso di allegare e dimostrare che i convenuti siano anche i proprietari formali del bene secondo quanto possa evincersi dai registri immobiliari
(ovvero i loro eventuali eredi).
Tale omissione determina il mancato assolvimento della prova sul punto.
A maggior ragione questo vale nel caso di specie in cui la causa non si è svolta nella resistenza dei convenuti in giudizio e che di conseguenza non possa trovare applicazione il principio della non contestazione. Né, per altro verso, la loro mancata partecipazione al giudizio può essere eretta ad argomento di prova, posto che il contegno processuali ai sensi dell'articolo 116 comma 2 c.p.c. è possibile discorrersi solo in relazione a chi si sia ritualmente costituito in giudizio.
Parte attrice avrebbe dovuto, invero, dimostrare la legittimazione passiva dei convenuti producendo nei termini di rito, una visura ipotecaria per verificare la coincidenza tra gli intestatari formali della proprietà e di altri diritti reali sul bene e coloro nei cui confronti
è stata proposta la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione.
La domanda svolta è del resto infondata anche in ordine al contenuto delle domande.
È bene innanzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per l'acquisto della proprietà ovvero di altro diritto reale su di un bene immobile per usucapione ventennale è necessario il verificarsi di alcuni requisiti: in primo luogo, l'esercizio di un potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà ovvero di un diritto reale, accompagnato dall'animus possidendi, non viziato da violenza o clandestinità, che si protragga con continuità e senza interruzione per un ventennio (cfr. Cass. n. 1069/1985).
Sono, dunque, requisiti necessari per usucapire un bene immobile: il decorso temporale di 20 anni;
il possesso continuato senza interruzioni per il tempo necessario previsto dalla legge, con costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto;
il possesso pacifico e pubblico, non acquistato in modo violento o clandestino.
6 Il possesso, infine, deve essere esercitato in modo non equivoco, che escluda quindi la sussistenza di atti di mera tolleranza da parte dei terzi nel rapporto di fatto con la res, determinando al contrario l'atto di mera tolleranza da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà l'equivocità del possesso, inidoneo a far maturare l'usucapione.
Giova, inoltre, evidenziare sin da adesso che anche la materia oggetto del presente giudizio soggiace ai principi generali del nostro ordinamento in materia di onere della prova, di cui all'articolo 2697 c.c.
Non è revocabile in dubbio, infatti, che chi agisce in giudizio per sentire dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore dovrà fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario ed in particolare avrà
l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio, sia di avere acquistato il possesso della cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà
o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso una indiscussa signoria.
L'attore, quindi, dovrà fornire una prova rigorosa tanto del corpus quanto dell'animus possidendi.
Ne deriva che “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n.
8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass. 27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n.
4863).
Tale onere probatorio assume dei connotati ancor più rigorosi nel caso in cui il bene oggetto dell'usucapione azionato sia in comunione con altri soggetti. Consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma che, in tema di comunione, il possesso utile
7 all'usucapione deve esternarsi con modalità tali da escludere la possibilità di godimento del bene da parte degli altri comproprietari: in tali casi il comproprietario può usucapire la quota degli altri comunisti senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà deve estendere tale possesso esclusivo, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità del godimento altrui, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune.
Nel caso quindi di usucapione di beni in comunione, deve altresì provarsi un animus possidendi volto alla esclusione degli altri comproprietari.
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto correttamente all'onere di prova sulla stessa incombente atteso che l'avere svolto dei lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile, l'averlo posto a reddito concedendolo in locazione non costituiscono prova univoca dell'esclusione degli altri comproprietari dal possesso del bene.
In più, anche sotto il profilo dell'eventuale accessione del possesso della dante causa degli odierni attori, nulla ha provato in ordine all'eventuale possesso utile ai fini dell'usucapione esercitato dalla stessa sulla restante quota dell'immobile, per l'eventuale valutazione di un'accessione del possesso.
A ciò deve aggiungersi che al momento dell'introduzione del presente giudizio, non era decorso il ventennio, richiesto per il maturarsi dell'usucapione, in capo agli odierni attori, che hanno acquistato l'immobile solo nel 2004.
Per tutte le ragioni meglio sopra esplicitate, la domanda spiegata dagli odierni attori non può trovare accoglimento.
Attesa la contumacia delle parti convenute, ricorrono giustificati motivi per una compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- Rigetta la domanda delle parti attrici,
- Spese compensate.
8 Così deciso in Sciacca il 22/1/2025. Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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