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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA AR CA VETERE SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro, dott.ssa Fabiana Iorio, ha pronunziato all'udienza del 18.11.2025, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1561/2025 TRA
, nata il [...] a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Comi n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Generoso Yuri Restina presso il cui studio sito in Roma alla via Cesare Beccaria 11 è elettivamente domiciliata
ricorrente E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Ida Verrengia, unitamente e disgiuntamente agli avvocati Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli
,ID AT e OL MO elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto resistente MOTIVI DI FATTO E DIRITTO Con ricorso in riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale depositato telematicamente in data 26.2.2025, l'epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice l'annullamento dell'avviso di addebito n. 3282024004648489000, data l'assenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio ovvero la permanenza dell'odierna ricorrente nella gestione commercianti Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' rilevando di aver proceduto al riesame della CP_1 posizione in via di autotutela e di aver proceduto allo sgravio dell'AVA opposto in data 28.1.2025, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, all'esito della discussione e della camera di consiglio, la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Ebbene nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo l'avviso di addebito stato annullato dall' con provvedimento del 28.1.2025, da cui si evince CP_1 lo sgravio di tutte le partite di ruolo oggetto dell'ava impugnato (contributi I.V.S. anno 2022 rata n. 4; anno 2023 rate nn. 1, 2 e 3) come da documentazione in atti (cfr. prod. . CP_1
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. 1 E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo provato l'annullamento dell'avviso di addebito. Residua la questione sulle spese. Ebbene, la riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale avvenuta a sgravio già effettuato impone la compensazione delle spese del presente giudizio, essendo già state liquidate le spese del procedimento incardinato innanzi ad altro Tribunale, in assenza di deduzioni specifiche in merito all'attuale interesse ad agire.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite. Santa Maria Capua Vetere, 18.11.2025 IL GIUDICE (dott.ssa Fabiana Iorio)
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, nata il [...] a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Comi n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Generoso Yuri Restina presso il cui studio sito in Roma alla via Cesare Beccaria 11 è elettivamente domiciliata
ricorrente E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Ida Verrengia, unitamente e disgiuntamente agli avvocati Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli
,ID AT e OL MO elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto resistente MOTIVI DI FATTO E DIRITTO Con ricorso in riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale depositato telematicamente in data 26.2.2025, l'epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice l'annullamento dell'avviso di addebito n. 3282024004648489000, data l'assenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio ovvero la permanenza dell'odierna ricorrente nella gestione commercianti Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' rilevando di aver proceduto al riesame della CP_1 posizione in via di autotutela e di aver proceduto allo sgravio dell'AVA opposto in data 28.1.2025, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, all'esito della discussione e della camera di consiglio, la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Ebbene nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo l'avviso di addebito stato annullato dall' con provvedimento del 28.1.2025, da cui si evince CP_1 lo sgravio di tutte le partite di ruolo oggetto dell'ava impugnato (contributi I.V.S. anno 2022 rata n. 4; anno 2023 rate nn. 1, 2 e 3) come da documentazione in atti (cfr. prod. . CP_1
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. 1 E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo provato l'annullamento dell'avviso di addebito. Residua la questione sulle spese. Ebbene, la riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale avvenuta a sgravio già effettuato impone la compensazione delle spese del presente giudizio, essendo già state liquidate le spese del procedimento incardinato innanzi ad altro Tribunale, in assenza di deduzioni specifiche in merito all'attuale interesse ad agire.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite. Santa Maria Capua Vetere, 18.11.2025 IL GIUDICE (dott.ssa Fabiana Iorio)
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