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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G 898/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 898/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROTONDO Parte_1 C.F._1
ANTONIETTA, elettivamente domiciliato in Via Merano n.48, Cutro (KR), presso il difensore avv.
ROTONDO ANTONIETTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CURCIO MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DIOMEDE CARAFA 26 80124 NAPOLIpresso il difensore avv. CURCIO MASSIMO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA e dell'avv. , CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA GRAZIA DELEDDA 1 88900 CROTONEpresso il difensore avv.
CARNOVALE MARIAGRAZIA
CASSA GEOMETRI (C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante P.IVA_3 protempore, con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4,con il patrocinio dell'avv. BONURA HARALD MASSIMO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BONURA
HARALD MASSIMO Email_1
RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 4.4.2024, parte ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 1338020240003287000 (notificatale il 20.3.2024) nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 13320150002563301000, n. 133201600011778576000, n.
13329170000340761000, n. 13320180001153985000, n. 13320190002154934000 e n. 133202000002092847000 e gli avvisi di addebito n. 43320160000770286000, n.
43320170000952532000 e n. 43320180001031864000 eccependone l'omessa notifica e sostenendo la prescrizione dei crediti ivi indicati, trattandosi di pretese contributive per le annualità 2007, 2008, 2009,
2010, 2013, 2014 e 2015 richieste a titolo di contributo soggettivo, contributo integrativo e contributo di maternità. Sosteneva altresì che il merito delle pretese creditorie portate dalle cartelle di pagamento e avvisi di addebito opposti era già oggetto di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.62/2023 emesso dal Tribunale di Crotone, iscritto al n. 2199/2023. Presentava, quindi, le seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare che il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili pagina 1 di 4 registrati n. 13380202400003287000 notificato il 20/3/2024 è illegittimo, indebito ed infondato, per tutte le causali ed i motivi di cui in narrativa, per cui nulla è dovuto alle parti convenute e nessuna somma sarà esigibile per le causali dedotte;
2. per l'effetto, porre nel nulla gli effetti dell'atto impugnato, con ogni consequenziale statuizione;
3. dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e per l'effetto Annullare, in tutto o in parte gli atti presupposti alla comunicazione del preavviso di fermo amministrativo opposto e conseguenti atti in premessa specificati, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti;
4. in via riconvenzionale, condannare la resistente Controparte_3
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per la somma di € 1.000,00 o
[...] di quell'altra somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo;
5. condannare le parti oggi resistenti al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”. Le parti resistenti risultano tempestivamente costituite: l' e Controparte_4 eccepivano il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedevano il rigetto del ricorso per il mancato decorso del termine di prescrizione alla luce degli atti interruttivi notificati;
la Cassa Geometri chiedeva, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 133201600011778576000, n.
13329170000340761000, n. 13320180001153985000, n. 13320190002154934000 e n. 133202000002092847000 la cessazione della materia del contendere e, per il resto, il rigetto del ricorso stante la regolarità della notifica della cartella di pagamento e la sussistenza dei presupposti contributivi.
La causa, di natura documentale, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ed acquisita la sentenza del Tribunale di Crotone n. 85/2025, è così decisa. Anzitutto è inammissibile il motivo del ricorso riguardante la nullità del preavviso di fermo per omessa motivazione (mancato richiamo delle intimazioni di pagamento), in quanto tardivamente formulato dal ricorrente nelle note di trattazione scritta del 24.6.2024, anziché nel ricorso introduttivo ex art. 414
c.p.c.,. peraltro infondato atteso che l'atto risulta redatto in conformità al modello ministeriale, nonché correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato (cfr. Cass. Ord. n. 22018 del 21.9.17).
E' poi cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n.
133201600011778576000, n. 13329170000340761000, n. 13320180001153985000, n.
13320190002154934000 e n. 133202000002092847000 emesse dalla Cassa Geometri. Invero, i relativi ruoli hanno costituito oggetto di discarico del 4.4.2024, antecedente alla notificazione del ricorso avvenuta il 29.4.2024, come risulta dalla documentazione in atti (all.ti 1 e 2 . Tanto è dipeso CP_1 dalla circostanza che solo con atto n. 433 del 27.11.2023 il Consiglio direttivo del Parte_2 di Crotone ha deliberato la cancellazione retroattiva dal relativo albo del ricorrente
[...] con decorrenza 22.11.2012. Dal sopravvenuto difetto di interesse ad agire discende, dunque, la cessazione della materia del contendere.
Risulta invece regolarmente notificata la cartella di pagamento n. 13320150002563301000, relativa all'omesso versamento di contributi dovuti per l'anno 2010, in data 11/05/2015, come risulta dall'avviso di ricevimento in atti (all. , con conseguente inammissibilità dell'eccezione di CP_5 prescrizione sollevata dal ricorrente che, essendo riferita alla data di versamento dei contributi e, dunque, al periodo antecedente alla notifica della stessa, doveva essere proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notificazione ex art. 24, co. 5 D.Lgs 46/1999, circostanza nel caso di specie non verificatasi. Resta quindi da valutare la fondatezza o meno dell'opposizione con riguardo agli avvisi di addebito n. 43320160000770286000, n. 43320170000952532000 e n. 43320180001031864000. CP_ Dagli avvisi di ricevimento delle raccomandate di notifica in atti (all. emerge la prova della regolare notifica di detti avvisi di addebito, rispettivamente in data 7.11.2016, 15.1.2018 e 15.2.2018,
pagina 2 di 4 peraltro non oggetto di contestazione da parte del ricorrente, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione formulata con riferimento al periodo di competenza dei contributi e, dunque, al periodo antecedente alla notifica dei ruoli opposti, perché tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 24 D.Lgs 46/1999. Peraltro, risulta altresì l'utile interruzione del termine di prescrizione - tenuto conto del periodo di sospensione straordinaria dettato, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal D.L. 17 marzo
2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive proroghe, sino a quella di cui al D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021 dall'8.3.2020 sino al 31.8.2021), per complessivi 541 giorni.- nel periodo successivo alla notificazione degli avvisi di addebito de quo, in particolare con la notifica delle intimazioni di pagamento n.
1332029000699726000 avvenuta in data 15/6/2022 “a persona di famiglia” e dell'intimazione di pagamento notificata il 28/10/2023, a mani di persona di famiglia (all. . Valga la pena osservare CP_5 che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nelle note del 24.6.2024, non è richiesto l'invio della comunicazione di avvenuta notifica in caso di consegna a persona di famiglia ex art. 139, co. 2
c.p.c., riguardando la giurisprudenza citata l'avviso di accertamento ex art. 60 DPR 600/1973. Tra l'altro, in tutti i casi di notifica postale diretta delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alle generalità della persona cui è stato consegnato il plico e, dunque, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi conosciuto da quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia [prova non fornita nel caso di specie]. Infine, si ritiene irrilevante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, concernente l'omesso versamento dei contributi dovuti alla Cassa Geometri per gli anni dal 2007 al 2021, come risulta dalla sentenza del Tribunale di Crotone n. 86/2025 depositata dal ricorrente in data 17.2.2025, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di omissioni contributive, l'ente previdenziale, ancorché abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, può esperire la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale ex d.lgs. n. 46 del 1999, in quanto nessuna norma impedisce tale scelta, né contempla sanzioni sul piano della validità della cartella esattoriale, senza che assuma rilievo il principio del "ne bis in idem", non implicando il ricorso alla procedura citata la richiesta di un nuovo accertamento della pretesa creditoria (da ultimo
Cass. 4806/2019). Peraltro, con riferimento alla cartella di pagamento n. 13320150002563301000, relativa all'omesso versamento dei contributi dovuti per l'anno 2010, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta del 17.2.2025, con la predetta sentenza n. 85/2025 del
Tribunale di Crotone, non è stata del tutto accolta l'opposizione del ricorrente, essendo stato condannato al pagamento, in favore della Cassa Geometri, della somma di euro Parte_1
2.800,68 per contribuzione relativa al periodo dal 2007 al 2011, oltre accessori di legge fino al soddisfo. Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle esattoriali n.
133201600011778576000, n. 13329170000340761000, n. 13320180001153985000, n.
13320190002154934000 e n. 133202000002092847000.
Per il resto rigetta il ricorso. Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano per pagina 3 di 4 ciascuna parte in € 2.905,00, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 898/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROTONDO Parte_1 C.F._1
ANTONIETTA, elettivamente domiciliato in Via Merano n.48, Cutro (KR), presso il difensore avv.
ROTONDO ANTONIETTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CURCIO MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DIOMEDE CARAFA 26 80124 NAPOLIpresso il difensore avv. CURCIO MASSIMO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA e dell'avv. , CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA GRAZIA DELEDDA 1 88900 CROTONEpresso il difensore avv.
CARNOVALE MARIAGRAZIA
CASSA GEOMETRI (C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante P.IVA_3 protempore, con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4,con il patrocinio dell'avv. BONURA HARALD MASSIMO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BONURA
HARALD MASSIMO Email_1
RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 4.4.2024, parte ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 1338020240003287000 (notificatale il 20.3.2024) nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 13320150002563301000, n. 133201600011778576000, n.
13329170000340761000, n. 13320180001153985000, n. 13320190002154934000 e n. 133202000002092847000 e gli avvisi di addebito n. 43320160000770286000, n.
43320170000952532000 e n. 43320180001031864000 eccependone l'omessa notifica e sostenendo la prescrizione dei crediti ivi indicati, trattandosi di pretese contributive per le annualità 2007, 2008, 2009,
2010, 2013, 2014 e 2015 richieste a titolo di contributo soggettivo, contributo integrativo e contributo di maternità. Sosteneva altresì che il merito delle pretese creditorie portate dalle cartelle di pagamento e avvisi di addebito opposti era già oggetto di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.62/2023 emesso dal Tribunale di Crotone, iscritto al n. 2199/2023. Presentava, quindi, le seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare che il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili pagina 1 di 4 registrati n. 13380202400003287000 notificato il 20/3/2024 è illegittimo, indebito ed infondato, per tutte le causali ed i motivi di cui in narrativa, per cui nulla è dovuto alle parti convenute e nessuna somma sarà esigibile per le causali dedotte;
2. per l'effetto, porre nel nulla gli effetti dell'atto impugnato, con ogni consequenziale statuizione;
3. dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e per l'effetto Annullare, in tutto o in parte gli atti presupposti alla comunicazione del preavviso di fermo amministrativo opposto e conseguenti atti in premessa specificati, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti;
4. in via riconvenzionale, condannare la resistente Controparte_3
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per la somma di € 1.000,00 o
[...] di quell'altra somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo;
5. condannare le parti oggi resistenti al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”. Le parti resistenti risultano tempestivamente costituite: l' e Controparte_4 eccepivano il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedevano il rigetto del ricorso per il mancato decorso del termine di prescrizione alla luce degli atti interruttivi notificati;
la Cassa Geometri chiedeva, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 133201600011778576000, n.
13329170000340761000, n. 13320180001153985000, n. 13320190002154934000 e n. 133202000002092847000 la cessazione della materia del contendere e, per il resto, il rigetto del ricorso stante la regolarità della notifica della cartella di pagamento e la sussistenza dei presupposti contributivi.
La causa, di natura documentale, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ed acquisita la sentenza del Tribunale di Crotone n. 85/2025, è così decisa. Anzitutto è inammissibile il motivo del ricorso riguardante la nullità del preavviso di fermo per omessa motivazione (mancato richiamo delle intimazioni di pagamento), in quanto tardivamente formulato dal ricorrente nelle note di trattazione scritta del 24.6.2024, anziché nel ricorso introduttivo ex art. 414
c.p.c.,. peraltro infondato atteso che l'atto risulta redatto in conformità al modello ministeriale, nonché correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato (cfr. Cass. Ord. n. 22018 del 21.9.17).
E' poi cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n.
133201600011778576000, n. 13329170000340761000, n. 13320180001153985000, n.
13320190002154934000 e n. 133202000002092847000 emesse dalla Cassa Geometri. Invero, i relativi ruoli hanno costituito oggetto di discarico del 4.4.2024, antecedente alla notificazione del ricorso avvenuta il 29.4.2024, come risulta dalla documentazione in atti (all.ti 1 e 2 . Tanto è dipeso CP_1 dalla circostanza che solo con atto n. 433 del 27.11.2023 il Consiglio direttivo del Parte_2 di Crotone ha deliberato la cancellazione retroattiva dal relativo albo del ricorrente
[...] con decorrenza 22.11.2012. Dal sopravvenuto difetto di interesse ad agire discende, dunque, la cessazione della materia del contendere.
Risulta invece regolarmente notificata la cartella di pagamento n. 13320150002563301000, relativa all'omesso versamento di contributi dovuti per l'anno 2010, in data 11/05/2015, come risulta dall'avviso di ricevimento in atti (all. , con conseguente inammissibilità dell'eccezione di CP_5 prescrizione sollevata dal ricorrente che, essendo riferita alla data di versamento dei contributi e, dunque, al periodo antecedente alla notifica della stessa, doveva essere proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notificazione ex art. 24, co. 5 D.Lgs 46/1999, circostanza nel caso di specie non verificatasi. Resta quindi da valutare la fondatezza o meno dell'opposizione con riguardo agli avvisi di addebito n. 43320160000770286000, n. 43320170000952532000 e n. 43320180001031864000. CP_ Dagli avvisi di ricevimento delle raccomandate di notifica in atti (all. emerge la prova della regolare notifica di detti avvisi di addebito, rispettivamente in data 7.11.2016, 15.1.2018 e 15.2.2018,
pagina 2 di 4 peraltro non oggetto di contestazione da parte del ricorrente, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione formulata con riferimento al periodo di competenza dei contributi e, dunque, al periodo antecedente alla notifica dei ruoli opposti, perché tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 24 D.Lgs 46/1999. Peraltro, risulta altresì l'utile interruzione del termine di prescrizione - tenuto conto del periodo di sospensione straordinaria dettato, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal D.L. 17 marzo
2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive proroghe, sino a quella di cui al D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021 dall'8.3.2020 sino al 31.8.2021), per complessivi 541 giorni.- nel periodo successivo alla notificazione degli avvisi di addebito de quo, in particolare con la notifica delle intimazioni di pagamento n.
1332029000699726000 avvenuta in data 15/6/2022 “a persona di famiglia” e dell'intimazione di pagamento notificata il 28/10/2023, a mani di persona di famiglia (all. . Valga la pena osservare CP_5 che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nelle note del 24.6.2024, non è richiesto l'invio della comunicazione di avvenuta notifica in caso di consegna a persona di famiglia ex art. 139, co. 2
c.p.c., riguardando la giurisprudenza citata l'avviso di accertamento ex art. 60 DPR 600/1973. Tra l'altro, in tutti i casi di notifica postale diretta delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alle generalità della persona cui è stato consegnato il plico e, dunque, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi conosciuto da quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia [prova non fornita nel caso di specie]. Infine, si ritiene irrilevante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, concernente l'omesso versamento dei contributi dovuti alla Cassa Geometri per gli anni dal 2007 al 2021, come risulta dalla sentenza del Tribunale di Crotone n. 86/2025 depositata dal ricorrente in data 17.2.2025, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di omissioni contributive, l'ente previdenziale, ancorché abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, può esperire la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale ex d.lgs. n. 46 del 1999, in quanto nessuna norma impedisce tale scelta, né contempla sanzioni sul piano della validità della cartella esattoriale, senza che assuma rilievo il principio del "ne bis in idem", non implicando il ricorso alla procedura citata la richiesta di un nuovo accertamento della pretesa creditoria (da ultimo
Cass. 4806/2019). Peraltro, con riferimento alla cartella di pagamento n. 13320150002563301000, relativa all'omesso versamento dei contributi dovuti per l'anno 2010, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta del 17.2.2025, con la predetta sentenza n. 85/2025 del
Tribunale di Crotone, non è stata del tutto accolta l'opposizione del ricorrente, essendo stato condannato al pagamento, in favore della Cassa Geometri, della somma di euro Parte_1
2.800,68 per contribuzione relativa al periodo dal 2007 al 2011, oltre accessori di legge fino al soddisfo. Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle esattoriali n.
133201600011778576000, n. 13329170000340761000, n. 13320180001153985000, n.
13320190002154934000 e n. 133202000002092847000.
Per il resto rigetta il ricorso. Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano per pagina 3 di 4 ciascuna parte in € 2.905,00, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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