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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/12/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 272/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente;
Dott. Paolo LEPIDI Giudice;
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 272 dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 22.9.2025 e vertente tra
( , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Rosita Di Lorenzo ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Avezzano, Via
Mazzini n. 84, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), nata ad [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Vincenzo Petroni ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Sutri, Via Garibaldi
45, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con la partecipazione del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi:
“Voglia l'On. Tribunale di Avezzano, respinta ogni contraria istanza in quanto infondata in fatto ed in diritto pronunciare la separazione personale fra coniugi ai seguenti patti e condizioni 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La casa familiare resta assegnata al con Parte_1
tutti i mobili e suppellettili;
3) è affidata congiuntamente ai genitori, collocata Persona_1 stabilmente presso l'abitazione del padre, con diritto di visita della madre quando lo vorrà, previo accordo con il padre e secondo le esigenze e gli impegni della minore;
4) provvederà CP_1
Per_ al mantenimento dei figli e , laddove quest'ultimo non abbia un'autonomia Per_2
economica, nella misura di euro 200,00 mensili ciascuno oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascuno, secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Avezzano a cui ci si riporta integralmente;
5) Ogni altro bene risulta già opportunamente diviso
e restituito;
6) Le parti si danno reciproco consenso per il rilascio del passaporto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari i n caso di opposizione e contestazione avversaria”
Per parte resistente precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi:
“Voglia il Tribunale adito: 1) disporre la separazione tra i coniugi;
2) assegnare al la Parte_1
casa familiare di Tagliacozzo Via Veneto n. 5, dallo stesso detenuta in locazione;
3) disporre il mantenimento per euro 100,00 mensili a carico di e a favore della figlia minore di CP_1
anni 16 ; 4) affidare congiuntamente la figlia minore ai coniugi con Persona_1 Persona_1
domicilio prevalente presso l'abitazione del padre in Tagliacozzo Via Veneto 5 autorizzando la
a vedere e a tenere con sé la figlia quando lo desidera;
5) nulla per il figlio maggiorenne CP_1
perché autonomo e indipendente;
6) disporre a favore di e a carico di Persona_3 CP_1
un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili con adeguamento ISTAT come per Parte_1 legge.”
* * *
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato alla resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza,
, deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con in Parte_1 CP_1 data 4.10.1998 a Tagliacozzo e che dall'unione sono nati i figli (il 7.10.2000) e (il Per_3 Per_1
14.8.2006), ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, affidarsi in modo congiunto la figlia , all'epoca minorenne, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di lui, Per_1
assegnarsi la casa coniugale in suo favore e porsi, a carico della resistente, un assegno di mantenimento per i figli di euro 400,00 complessivi (euro 200,00 a figlio) ed il rimborso delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse in misura del 50%.
2. Si è costituita in giudizio , la quale ha aderito alle domande di separazione dei CP_1
coniugi, di affidamento condiviso della minore con collocamento presso il padre e di assegnazione della casa coniugale a quest'ultimo, insistendo per la previsione, a proprio carico, di un assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili per la sola figlia, stante l'indipendenza economica del figlio maggiore nonché per il riconoscimento, in proprio favore, di un assegno di mantenimento di Per_3
euro 500,00 mensili, in considerazione dello stato di disoccupazione. 3. All'esito della prima udienza di comparizione, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice ha disposto, in via provvisoria e urgente: l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale al la previsione, a carico Pt_1 della resistente, di un assegno di mantenimento per la sola dell'importo di euro 150,00 mensili. Per_1
Ha, inoltre, posto a carico del ricorrente, un assegno di mantenimento in favore di CP_1
di euro 250,00 mensili.
4. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documenti e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.9.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Preliminarmente, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Non vi è, infatti, contestazione sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare essendo, infatti, emerso, con ogni evidenza, che il rapporto coniugale è andato negli anni a deteriorarsi, tanto che la coppia non è più convivente dal maggio 2020.
Si può, pertanto, escludere, anche alla luce del contegno delle parti, la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, sussistendo dunque i presupposti di cui all'art. 151 primo comma c.c.
6. Nulla deve essere disposto in punto di affidamento, di collocamento e di regolamentazione del diritto di visita per i figli della coppia, ad oggi entrambi maggiorenni.
Appare, inoltre, pacifico e incontestato che il figlio primogenito, oltre ad essere maggiorenne, Per_3
è anche economicamente indipendente, non dovendosi pertanto prevedere alcun contributo di mantenimento in suo favore.
7. Quanto all'assegno di mantenimento da porre a carico della per la figlia , CP_1 CP_1
convivente col padre, si ritiene opportuno confermare quanto statuito in via provvisoria e urgente con l'ordinanza del 28.2.2023, ponendo dunque a carico della resistente un assegno di euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi al ricorrente entro il cinque di ogni mese.
Invero, dall'esame della documentazione in atti, è emerso come vi sia effettivamente uno squilibrio reddituale tra i coniugi, percependo il ricorrente un reddito di circa 2.000,00 circa mensili, a fronte di un reddito annuo percepito dalla resistente di circa euro 3.000,00 lordi (v. modello Persone Fisiche
2021).
8. Quanto alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della resistente, deve rammentarsi che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell' art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, quale presupposto dell'assegno divorzile (v. Cassazione civile , sez. I, 09/06/2025, n. 15356).
È, dunque, prioritario che il giudice di merito accerti l'adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente il mantenimento e che tale adeguatezza sia da valutarsi con riferimento al contesto nel quale i coniugi hanno vissuto durante il matrimonio e la situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti del richiedente medesimo (cfr. Cass,
Sez. 1, Sentenza n. 2223 del 27/02/1995).
Tanto premesso, dall'esame della documentazione in atti, appare evidente la condizione di squilibrio reddituale tra i coniugi, atteso che il ricorrente, come poc'anzi esposto, percepisce un reddito di almeno 2.000,00 euro mensili, a fronte di un reddito annuo della resistente pari a 3.000,00 euro lordi.
La resistente, inoltre, è attualmente priva di un'occupazione lavorativa e l'età della stessa
(ultraquarantacinquenne) rende certamente complessa la ricerca di un impiego idoneo a garantirle i mezzi di sostentamento necessari.
Quanto alle fotografie/screenshot prodotti da parte ricorrente, tesi a provare l'esistenza di una nuova relazione sentimentale della va osservato come tale documentazione, oltre ad essere priva CP_1
di data certa, appaia in ogni caso irrilevante ai fini della presente decisione, non essendo neppure noto se effettivamente la abbia intrapreso una nuova convivenza e se essa sia connotata dalla CP_1
stabilità e dalla progettualità.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, solo la convivenza more uxorio caratterizzata da stabilità, continuità ed effettiva progettualità di vita comune può dar vita ad una famiglia di fatto ai sensi dell'art. 2 Cost., tale da far presumere l'esistenza di un assetto di vita idoneo a recidere ogni legame con la precedente esperienza matrimoniale ed a caducare il diritto del coniuge alla percezione all'assegno di mantenimento, avendo il nuovo legame inciso positivamente sulle condizioni economiche del richiedente (cfr. Cass. ordinanza n.
29865/2022).
Dunque, la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento alla resistente va accolta e il quantum dell'assegno va confermato nella misura di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, come statuito dall'ordinanza di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti del 28.2.2023, anche tenendo conto della partecipazione prevalente, da parte del al mantenimento della figlia Pt_1
, con lui convivente. Per_1
11. Sussistono adeguate ragioni per compensare le spese di lite tra le parti, alla luce della sostanziale adesione delle parti in ordine alle domande articolate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così CP_1
provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio a Tagliacozzo, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune, anno 1998, parte II, S. A, n. 32;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tagliacozzo proceda all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
PONE a carico di un assegno di mantenimento in favore di di euro 150,00 CP_1 Per_1
mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi il 5 di ogni mese al genitore collocatario;
PONE a carico delle parti le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia della coppia in misura del 50% ciascuna;
PONE a carico di un assegno di mantenimento in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il
5 di ogni mese;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano, il 15.12.2025.
Il giudice est./rel. Il Presidente
Dr.ssa Martina DI FONZO Dr. Leopoldo SCIARRILLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente;
Dott. Paolo LEPIDI Giudice;
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 272 dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 22.9.2025 e vertente tra
( , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Rosita Di Lorenzo ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Avezzano, Via
Mazzini n. 84, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), nata ad [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Vincenzo Petroni ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Sutri, Via Garibaldi
45, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con la partecipazione del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi:
“Voglia l'On. Tribunale di Avezzano, respinta ogni contraria istanza in quanto infondata in fatto ed in diritto pronunciare la separazione personale fra coniugi ai seguenti patti e condizioni 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La casa familiare resta assegnata al con Parte_1
tutti i mobili e suppellettili;
3) è affidata congiuntamente ai genitori, collocata Persona_1 stabilmente presso l'abitazione del padre, con diritto di visita della madre quando lo vorrà, previo accordo con il padre e secondo le esigenze e gli impegni della minore;
4) provvederà CP_1
Per_ al mantenimento dei figli e , laddove quest'ultimo non abbia un'autonomia Per_2
economica, nella misura di euro 200,00 mensili ciascuno oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascuno, secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Avezzano a cui ci si riporta integralmente;
5) Ogni altro bene risulta già opportunamente diviso
e restituito;
6) Le parti si danno reciproco consenso per il rilascio del passaporto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari i n caso di opposizione e contestazione avversaria”
Per parte resistente precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi:
“Voglia il Tribunale adito: 1) disporre la separazione tra i coniugi;
2) assegnare al la Parte_1
casa familiare di Tagliacozzo Via Veneto n. 5, dallo stesso detenuta in locazione;
3) disporre il mantenimento per euro 100,00 mensili a carico di e a favore della figlia minore di CP_1
anni 16 ; 4) affidare congiuntamente la figlia minore ai coniugi con Persona_1 Persona_1
domicilio prevalente presso l'abitazione del padre in Tagliacozzo Via Veneto 5 autorizzando la
a vedere e a tenere con sé la figlia quando lo desidera;
5) nulla per il figlio maggiorenne CP_1
perché autonomo e indipendente;
6) disporre a favore di e a carico di Persona_3 CP_1
un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili con adeguamento ISTAT come per Parte_1 legge.”
* * *
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato alla resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza,
, deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con in Parte_1 CP_1 data 4.10.1998 a Tagliacozzo e che dall'unione sono nati i figli (il 7.10.2000) e (il Per_3 Per_1
14.8.2006), ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, affidarsi in modo congiunto la figlia , all'epoca minorenne, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di lui, Per_1
assegnarsi la casa coniugale in suo favore e porsi, a carico della resistente, un assegno di mantenimento per i figli di euro 400,00 complessivi (euro 200,00 a figlio) ed il rimborso delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse in misura del 50%.
2. Si è costituita in giudizio , la quale ha aderito alle domande di separazione dei CP_1
coniugi, di affidamento condiviso della minore con collocamento presso il padre e di assegnazione della casa coniugale a quest'ultimo, insistendo per la previsione, a proprio carico, di un assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili per la sola figlia, stante l'indipendenza economica del figlio maggiore nonché per il riconoscimento, in proprio favore, di un assegno di mantenimento di Per_3
euro 500,00 mensili, in considerazione dello stato di disoccupazione. 3. All'esito della prima udienza di comparizione, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice ha disposto, in via provvisoria e urgente: l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale al la previsione, a carico Pt_1 della resistente, di un assegno di mantenimento per la sola dell'importo di euro 150,00 mensili. Per_1
Ha, inoltre, posto a carico del ricorrente, un assegno di mantenimento in favore di CP_1
di euro 250,00 mensili.
4. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documenti e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.9.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Preliminarmente, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Non vi è, infatti, contestazione sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare essendo, infatti, emerso, con ogni evidenza, che il rapporto coniugale è andato negli anni a deteriorarsi, tanto che la coppia non è più convivente dal maggio 2020.
Si può, pertanto, escludere, anche alla luce del contegno delle parti, la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, sussistendo dunque i presupposti di cui all'art. 151 primo comma c.c.
6. Nulla deve essere disposto in punto di affidamento, di collocamento e di regolamentazione del diritto di visita per i figli della coppia, ad oggi entrambi maggiorenni.
Appare, inoltre, pacifico e incontestato che il figlio primogenito, oltre ad essere maggiorenne, Per_3
è anche economicamente indipendente, non dovendosi pertanto prevedere alcun contributo di mantenimento in suo favore.
7. Quanto all'assegno di mantenimento da porre a carico della per la figlia , CP_1 CP_1
convivente col padre, si ritiene opportuno confermare quanto statuito in via provvisoria e urgente con l'ordinanza del 28.2.2023, ponendo dunque a carico della resistente un assegno di euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi al ricorrente entro il cinque di ogni mese.
Invero, dall'esame della documentazione in atti, è emerso come vi sia effettivamente uno squilibrio reddituale tra i coniugi, percependo il ricorrente un reddito di circa 2.000,00 circa mensili, a fronte di un reddito annuo percepito dalla resistente di circa euro 3.000,00 lordi (v. modello Persone Fisiche
2021).
8. Quanto alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della resistente, deve rammentarsi che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell' art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, quale presupposto dell'assegno divorzile (v. Cassazione civile , sez. I, 09/06/2025, n. 15356).
È, dunque, prioritario che il giudice di merito accerti l'adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente il mantenimento e che tale adeguatezza sia da valutarsi con riferimento al contesto nel quale i coniugi hanno vissuto durante il matrimonio e la situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti del richiedente medesimo (cfr. Cass,
Sez. 1, Sentenza n. 2223 del 27/02/1995).
Tanto premesso, dall'esame della documentazione in atti, appare evidente la condizione di squilibrio reddituale tra i coniugi, atteso che il ricorrente, come poc'anzi esposto, percepisce un reddito di almeno 2.000,00 euro mensili, a fronte di un reddito annuo della resistente pari a 3.000,00 euro lordi.
La resistente, inoltre, è attualmente priva di un'occupazione lavorativa e l'età della stessa
(ultraquarantacinquenne) rende certamente complessa la ricerca di un impiego idoneo a garantirle i mezzi di sostentamento necessari.
Quanto alle fotografie/screenshot prodotti da parte ricorrente, tesi a provare l'esistenza di una nuova relazione sentimentale della va osservato come tale documentazione, oltre ad essere priva CP_1
di data certa, appaia in ogni caso irrilevante ai fini della presente decisione, non essendo neppure noto se effettivamente la abbia intrapreso una nuova convivenza e se essa sia connotata dalla CP_1
stabilità e dalla progettualità.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, solo la convivenza more uxorio caratterizzata da stabilità, continuità ed effettiva progettualità di vita comune può dar vita ad una famiglia di fatto ai sensi dell'art. 2 Cost., tale da far presumere l'esistenza di un assetto di vita idoneo a recidere ogni legame con la precedente esperienza matrimoniale ed a caducare il diritto del coniuge alla percezione all'assegno di mantenimento, avendo il nuovo legame inciso positivamente sulle condizioni economiche del richiedente (cfr. Cass. ordinanza n.
29865/2022).
Dunque, la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento alla resistente va accolta e il quantum dell'assegno va confermato nella misura di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, come statuito dall'ordinanza di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti del 28.2.2023, anche tenendo conto della partecipazione prevalente, da parte del al mantenimento della figlia Pt_1
, con lui convivente. Per_1
11. Sussistono adeguate ragioni per compensare le spese di lite tra le parti, alla luce della sostanziale adesione delle parti in ordine alle domande articolate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così CP_1
provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio a Tagliacozzo, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune, anno 1998, parte II, S. A, n. 32;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tagliacozzo proceda all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
PONE a carico di un assegno di mantenimento in favore di di euro 150,00 CP_1 Per_1
mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi il 5 di ogni mese al genitore collocatario;
PONE a carico delle parti le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia della coppia in misura del 50% ciascuna;
PONE a carico di un assegno di mantenimento in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il
5 di ogni mese;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano, il 15.12.2025.
Il giudice est./rel. Il Presidente
Dr.ssa Martina DI FONZO Dr. Leopoldo SCIARRILLO