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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/09/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 23 settembre 2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9606/2021 R.G., avente ad oggetto ”Risarcimento
Danni” e vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Andrea Santo, Parte_1
- Attrice - contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Anna Maria Monaco,
- Convenuto - nonchè in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Schittulli,
- Altra convenuta -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 20.10.2021, ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio il e l , in persona Controparte_1 Controparte_2
del rispettivo legale rappresentante p.t., onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare che il fatto de quo è avvenuto per totale responsabilità dell' ed il per l'effetto condannare Controparte_2 Controparte_1
1 i convenuti al risarcimento dei danni subiti dalla SI.ra , che si Parte_1
quantificano in €. LL.97g/77 s.e.& o., oltre interessi e spese dal dì della maturazione all'effettivo soddisfo, o a quell'altra maggiore o minore somma che il
Sig. Giudice riterrà accertata, equa e congrua. Con vittoria di spese e competenze di lite, in favore del procuratore antistatario.”.
L'attrice deduceva che, il giorno 3.05.2013, alle ore 21:30 circa, la Sig.
percorreva a piedi in la Via San Sebastiano, quando, all'altezza Pt_1 CP_1 dell'intersezione di detta Via con la Via Montescuro, incappava in un tombino dell'AQP privo della dovuta copertura colmo d'acqua meteorica e reso occulto da fogliame ed altro materiale ivi depositatosi;
a causa di ciò, la cadeva Pt_1
rovinosamente al suolo, e prontamente soccorsa da alcuni passanti che assistevano all'infortunio, la accompagnavano presso la propria vettura, allertando nel frattempo una persona di fiducia della , affinché potesse provvedere ad Pt_1
accompagnarla presso il proprio domicilio.
Perdurando una rilevante algia, l'odierna attrice veniva trasportata presso il nosocomio di Galatina dove veniva diagnosticato, previa esecuzione di esame radiografico: “frattura scomposta e ingranata metepifisaria distale del radio sx”
(cfr. doc. in atti); in data 04.05.2013, presso l'ospedale di Galatina, la frattura veniva trattata con immobilizzazione in gesso con prognosi di gg. 32.
Risultati vani i tentativi di comporre la lite in sede stragiudiziale, l'attrice adiva codesto Tribunale al fine di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.04.2022 si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., rassegnando le CP_3
seguenti conclusioni: “1) in via principale dichiarare inammissibile e comunque Contr infondata la domanda attrice nei confronti dell 2) in via gradata, qualora si dovesse riconoscere un qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all'AQP, rigettare le pretese avverse perché infondate nell'an e nel quantum;
3) in via estremamente gradata ridurre drasticamente il quantum;
4) in ogni caso, in ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare il a Controparte_1 garantire l'AQP dalle conseguenze sfavorevoli a suo carico;
4.1) in subordine, Contr nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una corresponsabilità dell'
2 pronunciarsi sulla graduazione delle colpe di tutte le parti in causa e sulla diversa efficienza causale delle stesse, attribuendo alla concludente una misura minima ai fini di una giusta ripartizione proporzionale del risarcimento tra i diversi corresponsabili;
4.2) più in subordine, qualora fosse dichiarato un vincolo di solidarietà passiva, pronunciatosi sulla graduazione delle colpe di tutte le parti in causa e sulla diversa efficienza causale delle stesse ai fini della ripartizione del risarcimento, dichiarare il diritto di regresso dell'AQP nei confronti del condebitore in solido ( per le somme che dovesse pagare in Controparte_1
misura eccedente la sua quota di responsabilità; 5) disattendere le richieste istruttorie poiché inammissibili. In subordine, nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale, abilitare sin d'ora l'AQP alla prova contraria diretta ed indiretta, con termine per la formulazione dei capi e
l'indicazione dei testi. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.05.2022, si costituiva, altresì, il in persona del Sindaco p.t., al fine di Controparte_1 impugnare e contestare in toto l'atto introduttivo del giudizio e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato da controparte e per
l'effetto rigettare la domanda;
2) sempre in via preliminare ritenere e dichiarare che il non è legittimato passivamente e per l'effetto disporne Controparte_1
l'estromissione dal presente giudizio, in quanto unico legittimato passivamente è
3) nel merito, in caso di non accoglimento delle Controparte_2 questioni preliminari, rigettare integralmente la domanda di controparte, perché infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni sopra esposte e per quelle che risulteranno nel prosieguo del giudizio;
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di controparte, accertare e dichiarare che il fatto colposo della Sig.ra ha concorso a Pt_2 cagionare il danno e, per l'effetto, diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, dichiarando ad ogni modo unico responsabile dell'infortunio per cui è Controparte_2
causa, per non aver adottato le misure idonee a scongiurare pericoli per gli utenti della strada derivanti dalla mancanza di copertura del tombino posto in CP_1
3 alla via San Sebastiano;
5) sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di controparte, contenere nei limiti di giustizia la quantificazione delle avverse pretese, così come risulteranno provate alla luce dell'espletata attività istruttoria, dichiarando anche in questo caso unico responsabile 6) in ogni caso, con condanna alla spese Controparte_2 di lite.”.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, la prova testimoniale e la consulenza medica d'ufficio.
Quindi, previa precisazione delle conclusioni, all'odierna udienza si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da può essere accolta nei seguenti Parte_1
termini.
A parere della scrivente, senza dubbio fondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del Controparte_1
Invero, in data 25.11.2013 con lettera raccomandata A/R RU LA diffidava sia il che l' a risarcire i Controparte_1 Controparte_2 danni dalla stessa subiti a seguito del sinistro per cui è causa.
Il Comune di Galatone, con nota protocollo n. 29456 del 25/11/2013, declinava l'attribuzione di qualsivoglia responsabilità indicando la Società
Acquedotto Pugliese quale unica responsabile dei danni subiti da parte attrice. Tale Contr nota protocollo veniva inoltrata a mezzo raccomandata A/R alla Società e per conoscenza all'odierna attrice presso il proprio procuratore.
Nei confronti del convenuto l'attrice non formulava ulteriori CP_1 richieste, né inviava altri atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione, sino alla notifica dell'atto di citazione da cui ha tratto origine il presente giudizio, avvenuta in data 7.12.2021, ossia a distanza di oltre otto anni dalla prima diffida.
Stante quanto innanzi, la domanda avanzata da nei Parte_1
confronti del deve essere dichiarata inammissibile per Controparte_1 intervenuta prescrizione.
Passando ad esaminare il merito del giudizio, appare opportuno, in primis, compendiare le risultanze di prova in atti.
4 Il testimone oculare indifferente, ha dichiarato quanto Testimone_1
segue: “Ricordo perfettamente che in data 3 maggio 2013, intorno alle ore 21.20-
22.00, nei pressi della porta di S. Sebastiano, in prossimità di un orologiaio ivi presente, notavo la SI.ra , da cui ero distante non più di 1 m Parte_1
Contr circa, che cadeva sulla sede stradale a causa di un tombino dell' sprovvisto della copertura e pieno di cartacce. Preciso che di sicuro vi erano cartacee e foglie
e sporcizie all'interno del tombino, mentre non ricordo della presenza di acqua meteorica. L'incidente si è verificato il giorno della festa del SS Crocifisso. La strada in cui si è verificato il sinistro era molto illuminata sia per la presenza di illuminazione pubblica e sia per le luminarie della festa. Preciso che vi era tanta gente. … ricordo che la SI.ra gridava per il dolore al braccio sx ed al Pt_1 ginocchio sx, ma soprattutto per il braccio sx.” (cfr. dich. tese Cirignaco, verb. ud.
15.02.2023).
La testimone oculare indifferente, escussa alla stessa udienza, Testimone_2 ha reso le seguenti dichiarazioni: “… preciso che, mentre facevo una passeggiata
a piedi col mio compagno, in occasione della festa cittadina del SS Crocifisso, notavo la SI.ra incappare in un tombino e cadere di fronte allo studio di Pt_1
un veterinario che attualmente è occupato da un barbiere. Vero che il tombino dell'AQP era privo della copertura, ma preciso che all'interno del tombino non ricordo se vi fosse acqua meteorica. Vero che la via San Sebastiano e la Via
Montescuro erano provviste di illuminazione pubblica. Vero che la via
Montescuro e la via San Sebastiano erano in ottimo stato di manutenzione e confermo che la pavimentazione era tutta nuova e rifatta da poco. La SI.ra
dopo la caduta urlava per il dolore e lamentava un forte dolore alla parte Pt_1
sinistra del corpo, se ben ricordo, in particolare al braccio sinistro e al ginocchio sinistro.” (cfr. dich. teste , verb. ud. 15.02.2023). Tes_2
L'altra testimone oculare, , ha dichiarato quanto segue: Testimone_3
“… preciso che mi trovavo a circa un metro di distanza dalla SI.ra . Pt_1
All'improvviso la stessa cadeva e lamentava dolore alla gamba e al piede sinistro che era parzialmente incastrato nel tombino AQP sprovvisto di copertura. Io stessa ho provveduto a soccorrere la SInora . Lo soccorsa unitamente ad Pt_3
altri pedoni che erano nelle vicinanze. Ricordo quanto accaduto poiché in
5 quell'occasione, insieme a una mia amica, , andammo a vedere Persona_1
la festa del SS Crocifisso in che ricorre in quei giorni. Vi erano le CP_1 luminarie e la strada teatro del sinistro era illuminata. … preciso che vi erano cartacce. …” (cfr. dich. teste , verb. ud. 18.04.2023). Tes_3
Orbene, dall'istruttoria espletata è emersa, in maniera inequivoca, la circostanza che la caduta della sia stata determinata dalla denunciata Pt_1
anomalia presente sul manto stradale di Via San Sebastiano, all'altezza dell'intersezione di detta Via con Via Montescuro, in costituita da un CP_1
chiusino AQP sprovvisto di copertura.
La suddetta circostanza emerge, altresì, dalla Relazione di Servizio redatta dagli agenti della Polizia Municipale del Comune di che in data CP_1
8.05.2013 effettuavano un sopralluogo sul tratto di strada teatro del sinistro ed accertavano, effettivamente, la presenza di una chiave di arresto dell'AQP, priva del relativo tombino di copertura;
nella stessa sede, gli agenti scattavano una fotografia dello stato dei luoghi, allegata alla predetta relazione (cfr. doc. in atti).
Si rileva, inoltre, come univocamente emerso in sede di istruttoria, che il sinistro per cui è causa si è verificato in un giorno di festa per il di CP_1
e, quindi, molto verosimilmente, la denunciata anomalia era CP_1 oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, in quanto resa invisibile sia dal cospicuo numero di cittadini che, nella medesima circostanza di tempo e di luogo percorrevano quel tratto di strada, sia dalla presenza di cartacce e rifiuti vari presenti sul manto stradale.
Pertanto, a parere della scrivente, gli elementi forniti dall'attrice sono sufficienti a provare con certezza sia l'effettivo verificarsi dell'evento lesivo sia la causa dello stesso.
Quanto all'addebito di responsabilità, si ritiene opportuno fare alcune osservazioni sul punto.
In materia si condivide il principio giurisprudenziale secondo cui “Se il pericolo della sconnessione stradale oltre a non essere segnalato, non risulti essere agevolmente visibile - nella fattispecie essendo occultato dalla presenza di acqua reflua - e neppure facilmente prevedibile, nel contesto dell'apparente
6 regolarità della restante parte della carreggiata stradale, non può ravvisarsi alcun concorso di colpa da parte del danneggiato, che subisca delle lesioni inciampando sul coperchio di un tombino dell'acquedotto non in asse con il manto stradale, rovinando violentemente a terra a causa del dislivello non segnalato con il manto stradale …. Infatti, in tal caso, dovrà farsi applicazione dell'art. 2051,
c.c., per cui consegue che l' - proprietario e custode del coperchio CP_3
malposizionato del tombino - deve rispondere delle conseguenze dannose arrecate al pedone dopo che il medesimo danneggiato ha dimostrato l'evento dannoso ed il nesso di causalità intercorrente tra esso e la cosa custodita, incombendo sul custode, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2051,
c.c., dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, inteso comunemente come comprensivo del fatto colposo del terzo o dello stesso danneggiato.” (cfr.
Tribunale Bari sez. III, 24/04/2009, n.1375).
Deve, altresì, rilevarsi che, nella fattispecie in esame, non sono stati acquisiti elementi atti a rendere comunque configurabile un concorso di colpa della danneggiata, non risultando dimostrato che la predetta avesse fatto un uso improprio della cosa pubblica, essendo emerso, al contrario, che la stessa stesse regolarmente percorrendo la Via San Sebastiano, quando, giunta all'altezza dell'intersezione di detta Via con Via Montescuro, in incappava in un CP_1
chiusino AQP sprovvisto di copertura.
Orbene, la scrivente ritiene che, nel caso in esame non possa essere attribuita all'AQP la esclusiva responsabilità dell'accaduto, dal momento che, sul CP_1
in quanto proprietario della sede stradale, incombe, in ogni caso la vigilanza e l'obbligo di manutenzione della sede viaria comunale;
pertanto, si ritiene giusto Contr riconoscere un grado di responsabilità, a carico dell' pari al 50%, per non aver diligentemente manutenuto, in qualità di proprietario, il tombino risultato sprovvisto di copertura al momento del sinistro de quo.
Relativamente al quantum della domanda avanzata da , si Parte_1 condividono integralmente le valutazioni effettuate dal consulente medico d'ufficio, dott. il quale, previo accertamento positivo in ordine alla Per_2 sussistenza del nesso di causalità, ha valutato la sussistenza di postumi permanenti, costituiti da “Esiti di Frattura Scomposta ed Ingranata Meta-Epifisaria
7 Distale del Radio Sinistro trattata conservativamente mediante riduzione manuale e contenzione in Gesso”, quantizzabili nella misura percentuale del 5%.
Il CTU ha accertato, inoltre, un periodo di malattia divisibile in Inabilità
Temporanea Parziale al 75% di giorni 35 (Trentacinque), di Inabilità
Temporanea Parziale al 50% di giorni 20 (Venti) ed in ulteriori giorni 20 (Venti) di Inabilità Temporanea Parziale al 25% al termine dei quali si ritiene avvenuta la guarigione clinica.
Infine, il CTU ha ritenuto congrue le voci di spesa fatturate presenti in atti per un importo complessivo di € 470,75, non prevedendo spese future.
Al fine di quantificare il danno non patrimoniale subito dall'odierna attrice, la scrivente ritiene di adottare le Tabelle di Milano la cui applicabilità su tutto il territorio nazionale viene costantemente ribadito dalla Suprema Corte: “Le Tabelle di Milano rappresentano uno strumento per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a seguito di sinistri stradali o per responsabilità medica. Si tratta di un documento para-normativo (Cass. n.
12408/2011) che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso”.
Pertanto, le tabelle garantiscono la prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali su tutto territorio nazionale. Inoltre, rappresentano un parametro unitario e consentono di evitare sperequazioni. Infatti, la loro applicazione impedisce che casi simili siano liquidati in modi differenti. In altre parole, le tabelle mirano a fornire un'uniformità pecuniaria di base.
Recentemente, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ord.
N. 8468/2020 ha enunciato il seguente principio: “Sebbene non abbiano carattere normativo, le tabelle di Milano costituiscono un criterio guida per la liquidazione del danno non patrimoniale. Il giudice di merito, chiamato a liquidare il danno non patrimoniale, deve tenere conto dei parametri forniti dalle tabelle meneghine”.
Pertanto, il danno subito da può essere quantificato nella Parte_1
seguente misura:
• € 7.164,00 per danno biologico nella misura accertata del 5%;
• € 2.598,75 per una ITP al 75% di gg. 35, quantificata in € 86,25 al
8 giorno;
• € 990,00 per una ITP al 50% di gg. 20 quantificata in € 57,50 al giorno;
• € 495,00 per una ITP al 25% di gg. 20, quantificata in € 28,75 al giorno;
per un importo complessivo pari ad € 11.247,75, oltre interessi legali, da computarsi sugli importi devalutati al momento della commissione del fatto illecito e rivalutati d'anno in anno, sino all'effettivo soddisfo;
all'attrice va, altresì, riconosciuto l'importo di € 470,75 per spese mediche documentate.
Pertanto, in ragione del grado di responsabilità addebitato all'AQP, pari al
50%, la stessa, in persona del legale rappresentante p.t., deve essere condannata al pagamento in favore di della complessiva somma di € 5.859,25, Parte_1 oltre accessori di legge, come innanzi specificato.
In considerazione dell'esito del giudizio, appare opportuno condannare l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del come Controparte_1
liquidate in dispositivo;
si ritiene, inoltre, di dover compensare le spese tra l'attrice e l'AQP, in ragione del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Dichiara inammissibile la domanda avanzata da nei Parte_1
confronti del per intervenuta prescrizione;
Controparte_1
2. accoglie la domanda attorea avanzata nei confronti dell' e, per CP_3
l'effetto, condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno subito dall'attrice, nella misura del 50% del totale, in ragione del pari grado di responsabilità riconosciuto a suo carico, quantificato in € 5.859,25, oltre accessori di legge, come innanzi specificato;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di Controparte_1 legge, se dovuti, nonché alla rifusione delle spese di CTU eventualmente anticipate;
9 4. compensa le spese di lite tra l'attrice e l' CP_3
5. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 23 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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