TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro N 3813/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Genova, presso lo Studio degli Avv.ti C Golda Parte_1
e N. Giambirtone che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
sede in Roma
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: carta docenti
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE: “Piaccia a Codesto On.le Tribunale, contrariis reiectis,
in via principale: accertare e dichiarare il diritto del Sig. a usufruire della Parte_1
prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione all' a.s.
2019/2020, per un totale di 500,00 euro, o per gli anni meglio visti (con conseguente
rideterminazione, in tal denegato caso, dell'importo da accreditarsi), oltre alla maggior somma tra
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo, previa se del
caso CTU contabile del lavoro per cui sin d'ora, solo occorrendo, si insta conseguentemente
condannare il , in persona del pro tempore, ad Controparte_1 CP_2
attribuire al ricorrente la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per
l' anno scolastico sopraindicato e all'accredito su di essa dell'importo suindicato, oltre interessi e
rivalutazioni; ovvero ad accreditare la somma predetta, in favore della parte ricorrente, sulla sua
già assegnanda / assegnata carta elettronica del docente, oltre interessi e rivalutazioni. In via di
subordine, salvo gravame: in denegata ipotesi di mancato riconoscimento della prestazione di cui
sopra, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a versare al ricorrente il risarcimento del danno nella somma pari CP_2
a 500,00 euro , ovvero pari alla somma meglio vista, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.8.2024 ha dedotto di aver lavorato quale Parte_1
insegnante non di ruolo per il resistente con contratto a tempo determinato, in particolare CP_1
nell'anno scolastico 2019/2020 specificando anche i periodi lavorati, avendo svolto mansioni di docente del tutto equiparabili a quelle di un docente di ruolo. Il ricorrente ha lamentato di non aver ricevuto, in quanto dal riservata ai soli docenti di ruolo, con riferimento ai predetti anni CP_1
scolastici, la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” (cd. Carta del docente, di importo pari ad € 500 annui) istituita dall'art 1 comma 121 della L 107/2015 a far data dall'a.s. 2015/2016, carta, come noto che conferisce ai docenti un bonus di 500 euro annui da utilizzare per l'acquisto di strumenti culturali e per la partecipazioni a corsi ed eventi o comunque con riferimento alla formazione o alla capacità di accesso alla formazione ed ottenibile mediante accesso ad una pagine web sul sito del , con possibilità di cumulo, nell'anno successivo, di CP_1
quanto non speso l'anno precedente. Contestando l'impossibilità dell'accesso alla Carta, la ricorrente ha richiamato giurisprudenza a sostegno della propria tesi, nel senso del suo pieno diritto ad ottenerla,
del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea, nella quale si sono richiamate le esigenze di non discriminazione del trattamento dei docenti a tempo determinato rispetto a quelli di ruolo, con riferimento al contrasto che si verrebbe a creare con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla Direttiva n° 1999/70/CE, riportandone le argomentazioni principali e ha quindi concluso come in epigrafe, instando anche, con riferimento sempre all'anno scolastico 2021/2022 per la corresponsione della cd “retribuzione professionale docenti”, ovvero quella quota della retribuzione connessa allo svolgimento della relativa funzione,
regolata dall'art. 7 CCNL 2001 ma negata dall'amministrazione ai docenti precari con supplenze brevi e temporanee in contrasto con quanto previsto dalle fonti eurounitarie e riconosciuto anche dalla giurisprudenza intervenuta sul punto e richiamata in atti
La controversia è stata brevemente trattata senza ritenuta necessità di istruttoria, nella contumacia del resistente e, all'udienza del 5.2.2025 definita con lettura del dispositivo. CP_1
Alla luce della trattazione e dell'istruttoria svolta, il ricorso proposto è risultato fondato e merita quindi accoglimento, in ciò aderendo, sulle questioni di fondo legate al riconoscimento dei diritti vantati, all'orientamento già espresso, in particolare, da questo Tribunale in più pronunce, le cui argomentazioni, ritenute condivisibili sulle questioni conformemente trattate, devono ritenersi integralmente richiamate.
Per quanto concerne la domanda relativa alla carta elettronica del docente ( prevista dall'art. 1, c 121,
L. 107/2015 : “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di
riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a
corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni
teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta
formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui
alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.) la limitazione nel caso applicata dal resistente trova fonte nel d.p.c.m. 23.9.2015 che ha stabilito che la stessa spetti CP_1
ai docenti di ruolo a tempo indeterminato anche se nel periodo di formazione e prova, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con qualche specificazione successiva comunque non espressamente estensiva al caso dei docenti a tempo determinato. Le finalità formative e di aggiornamento che la
Carta persegue, trovano poi fonte normativa nel TU 297/94 e costanti riferimenti nella contrattazione collettiva vigente. Il dpcm sopra richiamato è stato poi annullato dalla pronuncia del Consiglio di
Stato n 1842/2022, proprio nella parte in cui lo stesso escludeva dalla erogazione della Carta i docenti non di ruolo, ravvisando un aperto contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 3, 35 e 97 della
Carta Fondamentale. Ciò per la ritenuta inammissibile sussistenza di un sistema di formazione “ a doppia trazione” che privilegerebbe la formazione dei soli docenti di ruolo, negando chances agli altri, in violazione anche dei principi di buona amministrazione scolastica, che non potrebbe che riguardare l'intero sistema di insegnamento, portato avanti da tutto il personale a tale funzione addetto e che deve essere ispirato alla qualità del servizio reso a chi vi accede ( finalità perseguita infatti dalla normativa anche con riferimento agli insegnanti part time e in prova, o non impegnati per vari motivi in attività didattica, in questo caso, senza operare distinzioni). Suggerendo quindi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente e ribadendo i principi fondamentali in materia di gerarchia delle fonti del diritto e dei loro rapporti, il Consiglio di Stato ha quindi concluso come premesso, creando un primo presupposto per l'estensione della erogazione della Carta oggetto del procedimento anche a docenti nella situazione dell'odierna parte ricorrente. Su tali aspetti, come pure segnalato dalla difesa di tale parte si è poi espressa anche la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza n 450/2022, pronuncia che si colloca nel più ampio ambito del diritto interpretativo eurounitario diretto ad evitare un contrasto con le fonti comunitarie e, in particolare con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato di cui alla clausola 4 punto 1
dell'accordo quadro allegato alla direttiva con riferimento, nel caso, specifico, proprio alla Carta di cui si discute, ritenendo la relativa questione rientrante tra le “ condizioni di impiego” contemplate dalla predetta clausola, anche in ragione della generalizzata obbligatorietà della formazione continua da parte dei docenti. La Corte ha ritenuto quindi e anche in questo caso, insussistenti ragioni oggettive di possibili giustificazioni della differenza di trattamento risultante fra le due tipologie di docenti,
richiamando la necessità, nel contesto dei singoli ordinamenti di valutare la equiparabilità delle mansioni tra i lavoratori in comparazione, questione in concreto affrontata per più aspetti anche dalla
Corte di Cassazione, in senso del tutto favorevole alla tesi anche oggi sostenuta da parte ricorrente.
Né altre ragioni di giustificazione per un diverso trattamento possono ritenersi con riferimento, ad esempio, a brevi periodi di docenza, o evenienza che è possibile anche per i docenti di ruolo, qualora supplenti o a tempo parziale, o, ancora, docenti solo per una parte dell'anno scolastico oppure lontani dalla struttura scolastica ( come nel caso della didattica a distanza prevista per il periodo di pandemia da Covid) espressamente, nel tempo dichiarati aventi comunque diritto alla erogazione della Carta.
La Corte ha ritenuto quindi e anche in questo caso, insussistenti ragioni oggettive di possibili giustificazioni della differenza di trattamento risultante fra le due tipologie di docenti, richiamando la necessità, nel contesto dei singoli ordinamenti di valutare la equiparabilità delle mansioni tra i lavoratori in comparazione, questione in concreto affrontata per più aspetti anche dalla Corte di
Cassazione, in senso del tutto favorevole alla tesi anche oggi sostenuta da parte ricorrente. A riguardo, la presente pronuncia si conforma, in particolare, anche ai principi, più specifici, espressi nello intervento della Suprema Corte e di cui alla sentenza n. 29961/2023, nel contesto del quale si è
chiaramente ribadita l'attinenza del diritto al rilascio della carta oggetto di causa alla formazione e all'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle dotazioni lavorative del singolo docente,
intese in senso stretto. Ciò, nell'ambito di un riconosciuto sostegno alla didattica sul piano di durata almeno annuale, da intendersi però esteso, atteso il riferimento, nella disciplina della carta, all' “anno scolastico” e proprio alla luce del diritto eurocomunitario, anche ai docenti precari il cui lavoro,
secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, in quanto rendono “una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”. Così
argomentando la Corte ha quindi ribadito, precisandola, l'assenza di qualsiasi ragione per una valida discriminazione non solo con riferimento ai precari che abbiano prestato servizio su vacanze dell'organico di diritto al 31 agosto, e, peraltro, anche, su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno,
di cui all'art 4 commi 1 e 2 della L 124/99 , spettando la carta a quest'ultimi in misura piena, come agli altri, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1,
dell'Accordo quadro.
In ordine alla situazione specifica del ricorrente, lo stesso risulta aver ottenuto supplenze, nell'anno oggetto di richiesta, sino al 30 giugno. rientrando quindi pienamente nei predetti parametri.
Atteso che il ricorrente non risulta però più in forze nell'ordinamento scolastico, la fattispecie va valutata con riferimento alla domanda risarcitoria proposta in via subordinata. Sempre in adesione al riportato orientamento della Corte di Cassazione sul punto e della giurisprudenza di merito, in particolare del Tribunale di Genova, si ritiene equo un importo pari ad € 150,00 che va quindi definitivamente liquidato al predetto titolo in favore del ricorrente-
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto, il resistente va condannato al loro CP_1
rimborso in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo tenendo conto della semplicità delle questioni affrontate e della breve trattazione nel caso richiesta
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per le causali in atti riferito all'anno scolastico 2019/2020 per l'importo di €150,00, oltre accessori dal dovuto al saldo;
condanna il resistente a rimborsare al ricorrente le spese del processo che liquida in €662,00 CP_1
in favore di ciascun ricorrente per compensi, oltre rimborso del CU, oltre accessori di legge;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 05/02/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito