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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 4013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4013 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3324/2021
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela VE, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 28.10.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n. r.g. 3324/2021 vertente
tra
Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Mercurio e Pasquale
BA
OPPONENTE
e
CP_1
1 rappresenta e difesa dall'Avv. Maria Lucrezia Cucuglielli
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.03.2021 la società indicata in epigrafe proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, con contestuale domanda riconvenzionale, emesso inter partes il
19.01.2021 dal Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del
Lavoro, invocando l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite. Parte opposta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari (dott.ssa , , , , Per_1 Per_2 CP_2 CP_3 CP_4
dott. , , dott.ssa e ), la causa CP_5 CP_6 Per_3 CP_7
veniva decisa.
2 Il Giudicante preliminarmente osserva che la , deducendo CP_1
di aver lavorato alle dipendenze della società , dal Parte_1
20.09.2018 al 31.07.2020, con la qualifica di operaio – livello 5 con mansioni di barista, stante l'omesso pagamento di emolumenti relative alle ferie, permessi non goduti oltre al TFR maturato dal 30.09.2018 al 31.07.2020 otteneva dal Tribunale di
Bari, in funzione del Giudice del lavoro l'emissione del decreto ingiuntivo n. 85 del 19.01.2021 (r.g. n. 174/2021), con cui si ingiungeva il datore di lavoro di pagare in suo favore la somma di
€ 2.613,44, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge nonché' le spese e competenze della presente procedura liquidate in complessive € 450,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Con il ricorso depositato il 26.03.2021 il datore di lavoro proponeva opposizione al d.i. n. 85/2021, chiedendo: “in punto di merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o erroneità e/o nullità del decreto ingiuntivo n. 85/2021 emesso dall'Ecc.mo Tribunale di
Bari - Sezione Lavoro G.L. Dott.ssa A. VE emesso in data
14.01.2021, notificato in data 08.02.2021 ed in questa sede opposto, per tutte le ragioni di fatto e diritto indicate nel presente atto, e, per l'effetto, disporre la revoca del suddetto decreto ingiuntivo opposto, sussistendone i presupposti di legge;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per tutto quanto innanzi esposto ed in forza dei titoli e delle motivazioni passate in rassegna nel presente atto, la sussistenza e fondatezza del diritto in capo alla in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
ad ottenere dalla Sig.ra il pagamento dell'importo CP_1
complessivo di € 1.644,00 (per quanto attiene l'indennità sostituiva del mancato preavviso una volta aver accertato l'insussistenza della giusta causa invocata a sostegno delle rassegnate dimissioni,
3 il ristoro dei danni patrimoniali, all'immagine ed alla regolare funzionalità dell'azienda subiti dalla per effetto della Parte_1
descritta condotta negligente dell'ex dipendente ), CP_1
ovvero della diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, ovvero che verrà determinata secondo giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, il tutto comunque oltre interessi e rivalutazione dalle rispettive scadenze e sino all'effettivo soddisfo, e, per l'effetto, condannare la Sig.ra alla corresponsione in favore CP_1
della in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
dell'importo complessivo di € 1.644,00 (per quanto attiene I
'indennità sostituiva del mancato preavviso, il ristoro dei danni patrimoniali, all'immagine ed alla regolare funzionalità dell'azienda subiti dalla per effetto della descritta condotta Parte_1
negligente dell'ex dipendente ), ovvero della diversa CP_1
somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, ovvero che verrà determinata secondo giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, il tutto comunque oltre interessi e rivalutazione dalle rispettive scadenze e sino all'effettivo soddisfo;
- sempre in via riconvenzionale e solo nella denegata ipotesi in cui sia ritenuto e dimostrato come fondato il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo in questa sede opposto, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti e requisiti di legge per operare la compensazione tra gli importi richiesti con
l'opposto provvedimento monitorio ed i crediti vantati dalla
[...]
(nei termini e per i titoli esposti nel punto immediatamente Pt_1
precedente), con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge.
4 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari”.
In sede di comparsa di costituzione parte opposta chiedeva il rigetto della domanda e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disposta con provvedimento del 05.05.2022.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, l'opponente premette di aver assunto alle sue dipendenze la;
che in concomitanza con l'entrata in CP_1
vigore dei provvedimenti governativi in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid – 19, il bar gestito dalla società opponente restava chiuso e la lavoratrice veniva collocata in Cassa integrazione Guadagni in deroga fino agli inizi del mese di luglio 2020; soggiunge che al termine del periodo di efficacia del trattamento CIG ovvero il 16.07.2025 , la non si CP_1
presentava a lavoro senza fornire giustificazione, con conseguente contestazione disciplinare del 21.07.2020; stante l'omessa trasmissione della memoria giustificativa, la società opponente irrogava il 28.07.2020 alla il licenziamento disciplinare;
CP_1
precisa che a seguito di missiva ricevuta i primi di agosto apprendeva delle intervenute dimissioni rassegnate dalla
; precisa altresì di aver con missiva del 04.08.2020 CP_1
contestato la sussistenza della giusta causa sottesa alle rassegnate dimissioni.
La ricostruzione fattuale della lavoratrice risulta diametralmente opposta. La sostiene di aver comunicato nel corso della CP_1
riunione del 15.07.2020 all'amministratore della società la mancata accettazione delle condizioni di modifica del rapporto di lavoro - comportante una riduzione oraria - e di essersi recata il
5 giorno successivo all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari per formalizzare le proprie dimissioni per giusta causa, apprendendo dall'avviso affisso all'ingresso del predetto ufficio la necessità di avvalersi del portale INPS, utilizzando il Pin dispositivo o in Con alternativa avviando le dimissioni all'indirizzo PEC dell di
Bari. Non essendo munita del dovuto PIN per accedere ai servizi
INPS la lavoratrice precisa di aver comunicato il 21.07.2020 le proprie dimissioni inviando specifica pec, reiterata il 28.07.2020 mediante il proprio procuratore. Soggiunge di aver ricevuto Con dall' una nota di riscontro, con cui si comunicava che le dimissioni per giusta causa abbisognavano della procedura on line o per il tramite del patronato, con la conseguenza che le dimissioni per giusta causa venivano formalizzate tramite il patronato abilitato solo il 30.07.2020, con decorrenza al
31.07.2020; precisa altresì di aver ricevuto il 03.08.2020 il provvedimento di licenziamento disciplinare datato 29.07.2020, impugnato con ricorso, r.g. n. 518/2021, proposto dinanzi a questo Tribunale.
La prospettazione fattuale della trova conferma nelle CP_1
risultanze istruttorie.
La circostanza, infatti, che la lavoratrice avesse rifiutato la proposta di modifica oraria del contratto di lavoro ed avesse espresso la volontà di dimettersi sin dall'incontro del 15.07.2020
è stata confermata dalle dichiarazioni testimoniali rese dal collega
Testimone_1
Peraltro, il Giudicante rileva che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n. 799 del 27.02.2025 (r.g. n. 518/2021), passata in giudicato, con cui si è statuita l'inammissibilità dell'impugnativa del licenziamento: “tenuto conto delle seguenti decisive circostanze acclarate in questo giudizio: 1) la parte
6 ricorrente ha rassegnato le dimissioni volontarie dal rapporto lavorativo in esame con decorrenza 31.07.2020, trasmettendo con modalità telematica, tramite patronato, apposito modello di recesso fornito dal , secondo quanto Parte_2
previsto dall'art. 26 del D.L.vo n. 151/2015 nella versione operante ratione temporis. 2) la parte ricorrente ha ricevuto solo in data 03.08.2020 la missiva datata 29.07.2020 di licenziamento con effetto immediato. Ebbene, tenuto conto della sequenza temporale degli accadimenti per come narrati e documentati dalla stessa parte ricorrente, deve ritenersi inammissibile l'impugnativa del licenziamento in esame in quanto carente di interesse attuale e concreto ex art. 100 c.p.c.. A bene vedere, infatti, il licenziamento per cui è causa, pervenuto nella sfera di conoscibilità della lavoratrice ricorrente successivamente alla risoluzione del rapporto lavorativo del 31.07.2020 per dimissioni volontarie, si è perfezionato solo in data 03.08.2020, e, pertanto, è da ritenersi del tutto ininfluente ai fini della risoluzione di un rapporto lavorativo già sciolto.
Ed infatti, per costante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, sia il licenziamento che la contestazione disciplinare che lo precede vanno qualificati quali atti unilaterali recettizi per i quali deve trovare applicazione la disciplina generale disposta dagli artt. 1334 e 1335 c.c. […] Per la Corte di Cassazione, infatti, il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, in questo caso in data
03.08.2020, con la conseguenza che la decorrenza del termine di decadenza per l'impugnazione del recesso opera dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell'efficacia del rapporto
7 di lavoro […] Pertanto, essendo stato risolto il rapporto lavorativo per volontà inequivoca della lavoratrice ricorrente già dal 31.07.2020, nessuna rilevanza giuridica né alcuna efficacia avrebbe potuto spiegare il recesso datoriale in esame in quanto perfezionatosi in data
03.08.2020 ovvero successivamente alla risoluzione unilaterale del rapporto”.
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti (segnatamente buste paga luglio 2020, cfr. doc. n. 13, fascicolo parte ricorrente)
è emerso che le dimissioni rassegnate il 31.07.2020 dalla ricorrente erano assistite da giusta causa, essendo state determinate dal mancato versamento della somma di € 2.613,44
(di cui € 1.603,02 a titolo di TFR, € 899,73 per emolumenti per ferie non godute ed € 245,62 per permessi non goduti).
Parte datoriale non ha dimostrato di aver provveduto al pagamento della somma spettante alla lavoratrice sicché,
l'opposizione si appalesa infondata con conseguente conferma del contestato decreto ingiuntivo.
Stante la conclamata ravvisabilità nel caso di specie della “giusta causa” delle rassegnate dimissioni, il Giudicante ritiene infondata la domanda riconvenzionale dell'opponente volta al riconoscimento del diritto al pagamento da parte della lavoratrice della somma di € 657,60 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.
Quanto alla domanda riconvenzionale della società diretta al ristoro dei pregiudizi, patrimoniale e non, anche all'immagine, quantificati in € 986,40, il Giudicante ne rileva l'infondatezza in quanto non assistita dal necessario substrato probatorio.
8 Peraltro, il Giudicante non può non considerare che tale domanda, già proposta nel giudizio r.g. n. 518/2021, è stata rigettata con l'anzidetta sentenza, n. 799/2025, resa inter partes.
Nello specifico si legge: “Tanto concluso, passando all'esame della domanda riconvenzionale spiegata dalla società resistente, occorre affermarne immediatamente l'infondatezza per omessa prova della sussistenza di pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali arrecati dalla presunta condotta inadempiente della lavoratrice ricorrente.
Nella fattispecie in esame, infatti, manca la prova dei pregiudizi economici ed all'immagine concretamente subiti dalla CP_9
resistente a causa del presunto inadempimento della lavoratrice agli obblighi contrattuali di cui si chiede ristoro. […]
A bene vedere, infatti, nel corso del giudizio, il teste
[...]
escusso all'udienza del 23.10.2023, particolarmente Tes_1
attendibile per conoscenza diretta dei fatti di causa per aver lavorato assieme alla lavoratrice ricorrente alle dipendenze della società resistente, ha dichiarato di aver sentito chiaramente la lavoratrice ricorrente, in data 15.07.2020, convocata dall'amministratore unico della società resistente, rifiutare la proposta di modifica peggiorativa dell'orario lavorativo.
Non solo, lo stesso teste ha confermato che in quella medesima occasione, il 15.07.2020, la lavoratrice ricorrente ha anticipato all'amministratore unico che avrebbe rassegnato le dimissioni.
Ebbene, detta ultima circostanza, avere la lavoratrice ricorrente rappresentato alla parte datoriale che avrebbe rassegnato le dimissioni, è ulteriormente corroborata dai tentativi di formalizzare le dimissioni già a partire dal 16.07.2020 ampiamente dimostrati dalla produzione documentale offerta dalla parte ricorrente.
Pertanto, risultando ampiamente edotta la società resistente già dal 15.07.2020 del rifiuto della ricorrente
9 della proposta di modifica dell'orario lavorativo e, soprattutto, che la lavoratrice avrebbe rassegnato le dimissioni, eventuali pregiudizi economici e non economici eventualmente subiti nel periodo di assenza della lavoratrice, dei quali, in ogni caso, non vi è traccia in questo giudizio, sarebbero riconducibili esclusivamente ad un incapacità organizzativa imputabile alla società resistente.
Destituito di qualunque rappresentazione e di supporto probatorio, inoltre, è il lamentato pregiudizio all'immagine invocato dalla società resistente”.
A tanto deve aggiungersi che l'istruttoria espletata non ha fornito prova sul punto, atteso che i testi e Testimone_2 [...]
non hanno dichiarato nulla in merito alle difficoltà Tes_3
gestionali dell'opponente cagionate asseritamente nella presunta assenza “ingiustificata” della . CP_1
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) rigetta l'opposizione, ivi compresa la domanda riconvenzionale;
2) conferma il d.i. opposto, n. 85 del 19.01.2021, dichiarato esecutivo;
10 3) condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. al pagamento, in favore di della CP_1
somma pari ad € 2.613,44, spettante per i titoli di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. al pagamento, in favore di delle CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 1.314,00, oltre accessori di legge e di tariffa, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario nonché delle spese del procedimento monitorio come già disposto in tale sede.
Bari, 28.10.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela VE
11
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela VE, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 28.10.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n. r.g. 3324/2021 vertente
tra
Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Mercurio e Pasquale
BA
OPPONENTE
e
CP_1
1 rappresenta e difesa dall'Avv. Maria Lucrezia Cucuglielli
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.03.2021 la società indicata in epigrafe proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, con contestuale domanda riconvenzionale, emesso inter partes il
19.01.2021 dal Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del
Lavoro, invocando l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite. Parte opposta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari (dott.ssa , , , , Per_1 Per_2 CP_2 CP_3 CP_4
dott. , , dott.ssa e ), la causa CP_5 CP_6 Per_3 CP_7
veniva decisa.
2 Il Giudicante preliminarmente osserva che la , deducendo CP_1
di aver lavorato alle dipendenze della società , dal Parte_1
20.09.2018 al 31.07.2020, con la qualifica di operaio – livello 5 con mansioni di barista, stante l'omesso pagamento di emolumenti relative alle ferie, permessi non goduti oltre al TFR maturato dal 30.09.2018 al 31.07.2020 otteneva dal Tribunale di
Bari, in funzione del Giudice del lavoro l'emissione del decreto ingiuntivo n. 85 del 19.01.2021 (r.g. n. 174/2021), con cui si ingiungeva il datore di lavoro di pagare in suo favore la somma di
€ 2.613,44, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge nonché' le spese e competenze della presente procedura liquidate in complessive € 450,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Con il ricorso depositato il 26.03.2021 il datore di lavoro proponeva opposizione al d.i. n. 85/2021, chiedendo: “in punto di merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o erroneità e/o nullità del decreto ingiuntivo n. 85/2021 emesso dall'Ecc.mo Tribunale di
Bari - Sezione Lavoro G.L. Dott.ssa A. VE emesso in data
14.01.2021, notificato in data 08.02.2021 ed in questa sede opposto, per tutte le ragioni di fatto e diritto indicate nel presente atto, e, per l'effetto, disporre la revoca del suddetto decreto ingiuntivo opposto, sussistendone i presupposti di legge;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per tutto quanto innanzi esposto ed in forza dei titoli e delle motivazioni passate in rassegna nel presente atto, la sussistenza e fondatezza del diritto in capo alla in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
ad ottenere dalla Sig.ra il pagamento dell'importo CP_1
complessivo di € 1.644,00 (per quanto attiene l'indennità sostituiva del mancato preavviso una volta aver accertato l'insussistenza della giusta causa invocata a sostegno delle rassegnate dimissioni,
3 il ristoro dei danni patrimoniali, all'immagine ed alla regolare funzionalità dell'azienda subiti dalla per effetto della Parte_1
descritta condotta negligente dell'ex dipendente ), CP_1
ovvero della diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, ovvero che verrà determinata secondo giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, il tutto comunque oltre interessi e rivalutazione dalle rispettive scadenze e sino all'effettivo soddisfo, e, per l'effetto, condannare la Sig.ra alla corresponsione in favore CP_1
della in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
dell'importo complessivo di € 1.644,00 (per quanto attiene I
'indennità sostituiva del mancato preavviso, il ristoro dei danni patrimoniali, all'immagine ed alla regolare funzionalità dell'azienda subiti dalla per effetto della descritta condotta Parte_1
negligente dell'ex dipendente ), ovvero della diversa CP_1
somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, ovvero che verrà determinata secondo giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, il tutto comunque oltre interessi e rivalutazione dalle rispettive scadenze e sino all'effettivo soddisfo;
- sempre in via riconvenzionale e solo nella denegata ipotesi in cui sia ritenuto e dimostrato come fondato il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo in questa sede opposto, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti e requisiti di legge per operare la compensazione tra gli importi richiesti con
l'opposto provvedimento monitorio ed i crediti vantati dalla
[...]
(nei termini e per i titoli esposti nel punto immediatamente Pt_1
precedente), con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge.
4 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari”.
In sede di comparsa di costituzione parte opposta chiedeva il rigetto della domanda e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disposta con provvedimento del 05.05.2022.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, l'opponente premette di aver assunto alle sue dipendenze la;
che in concomitanza con l'entrata in CP_1
vigore dei provvedimenti governativi in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid – 19, il bar gestito dalla società opponente restava chiuso e la lavoratrice veniva collocata in Cassa integrazione Guadagni in deroga fino agli inizi del mese di luglio 2020; soggiunge che al termine del periodo di efficacia del trattamento CIG ovvero il 16.07.2025 , la non si CP_1
presentava a lavoro senza fornire giustificazione, con conseguente contestazione disciplinare del 21.07.2020; stante l'omessa trasmissione della memoria giustificativa, la società opponente irrogava il 28.07.2020 alla il licenziamento disciplinare;
CP_1
precisa che a seguito di missiva ricevuta i primi di agosto apprendeva delle intervenute dimissioni rassegnate dalla
; precisa altresì di aver con missiva del 04.08.2020 CP_1
contestato la sussistenza della giusta causa sottesa alle rassegnate dimissioni.
La ricostruzione fattuale della lavoratrice risulta diametralmente opposta. La sostiene di aver comunicato nel corso della CP_1
riunione del 15.07.2020 all'amministratore della società la mancata accettazione delle condizioni di modifica del rapporto di lavoro - comportante una riduzione oraria - e di essersi recata il
5 giorno successivo all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari per formalizzare le proprie dimissioni per giusta causa, apprendendo dall'avviso affisso all'ingresso del predetto ufficio la necessità di avvalersi del portale INPS, utilizzando il Pin dispositivo o in Con alternativa avviando le dimissioni all'indirizzo PEC dell di
Bari. Non essendo munita del dovuto PIN per accedere ai servizi
INPS la lavoratrice precisa di aver comunicato il 21.07.2020 le proprie dimissioni inviando specifica pec, reiterata il 28.07.2020 mediante il proprio procuratore. Soggiunge di aver ricevuto Con dall' una nota di riscontro, con cui si comunicava che le dimissioni per giusta causa abbisognavano della procedura on line o per il tramite del patronato, con la conseguenza che le dimissioni per giusta causa venivano formalizzate tramite il patronato abilitato solo il 30.07.2020, con decorrenza al
31.07.2020; precisa altresì di aver ricevuto il 03.08.2020 il provvedimento di licenziamento disciplinare datato 29.07.2020, impugnato con ricorso, r.g. n. 518/2021, proposto dinanzi a questo Tribunale.
La prospettazione fattuale della trova conferma nelle CP_1
risultanze istruttorie.
La circostanza, infatti, che la lavoratrice avesse rifiutato la proposta di modifica oraria del contratto di lavoro ed avesse espresso la volontà di dimettersi sin dall'incontro del 15.07.2020
è stata confermata dalle dichiarazioni testimoniali rese dal collega
Testimone_1
Peraltro, il Giudicante rileva che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n. 799 del 27.02.2025 (r.g. n. 518/2021), passata in giudicato, con cui si è statuita l'inammissibilità dell'impugnativa del licenziamento: “tenuto conto delle seguenti decisive circostanze acclarate in questo giudizio: 1) la parte
6 ricorrente ha rassegnato le dimissioni volontarie dal rapporto lavorativo in esame con decorrenza 31.07.2020, trasmettendo con modalità telematica, tramite patronato, apposito modello di recesso fornito dal , secondo quanto Parte_2
previsto dall'art. 26 del D.L.vo n. 151/2015 nella versione operante ratione temporis. 2) la parte ricorrente ha ricevuto solo in data 03.08.2020 la missiva datata 29.07.2020 di licenziamento con effetto immediato. Ebbene, tenuto conto della sequenza temporale degli accadimenti per come narrati e documentati dalla stessa parte ricorrente, deve ritenersi inammissibile l'impugnativa del licenziamento in esame in quanto carente di interesse attuale e concreto ex art. 100 c.p.c.. A bene vedere, infatti, il licenziamento per cui è causa, pervenuto nella sfera di conoscibilità della lavoratrice ricorrente successivamente alla risoluzione del rapporto lavorativo del 31.07.2020 per dimissioni volontarie, si è perfezionato solo in data 03.08.2020, e, pertanto, è da ritenersi del tutto ininfluente ai fini della risoluzione di un rapporto lavorativo già sciolto.
Ed infatti, per costante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, sia il licenziamento che la contestazione disciplinare che lo precede vanno qualificati quali atti unilaterali recettizi per i quali deve trovare applicazione la disciplina generale disposta dagli artt. 1334 e 1335 c.c. […] Per la Corte di Cassazione, infatti, il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, in questo caso in data
03.08.2020, con la conseguenza che la decorrenza del termine di decadenza per l'impugnazione del recesso opera dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell'efficacia del rapporto
7 di lavoro […] Pertanto, essendo stato risolto il rapporto lavorativo per volontà inequivoca della lavoratrice ricorrente già dal 31.07.2020, nessuna rilevanza giuridica né alcuna efficacia avrebbe potuto spiegare il recesso datoriale in esame in quanto perfezionatosi in data
03.08.2020 ovvero successivamente alla risoluzione unilaterale del rapporto”.
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti (segnatamente buste paga luglio 2020, cfr. doc. n. 13, fascicolo parte ricorrente)
è emerso che le dimissioni rassegnate il 31.07.2020 dalla ricorrente erano assistite da giusta causa, essendo state determinate dal mancato versamento della somma di € 2.613,44
(di cui € 1.603,02 a titolo di TFR, € 899,73 per emolumenti per ferie non godute ed € 245,62 per permessi non goduti).
Parte datoriale non ha dimostrato di aver provveduto al pagamento della somma spettante alla lavoratrice sicché,
l'opposizione si appalesa infondata con conseguente conferma del contestato decreto ingiuntivo.
Stante la conclamata ravvisabilità nel caso di specie della “giusta causa” delle rassegnate dimissioni, il Giudicante ritiene infondata la domanda riconvenzionale dell'opponente volta al riconoscimento del diritto al pagamento da parte della lavoratrice della somma di € 657,60 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.
Quanto alla domanda riconvenzionale della società diretta al ristoro dei pregiudizi, patrimoniale e non, anche all'immagine, quantificati in € 986,40, il Giudicante ne rileva l'infondatezza in quanto non assistita dal necessario substrato probatorio.
8 Peraltro, il Giudicante non può non considerare che tale domanda, già proposta nel giudizio r.g. n. 518/2021, è stata rigettata con l'anzidetta sentenza, n. 799/2025, resa inter partes.
Nello specifico si legge: “Tanto concluso, passando all'esame della domanda riconvenzionale spiegata dalla società resistente, occorre affermarne immediatamente l'infondatezza per omessa prova della sussistenza di pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali arrecati dalla presunta condotta inadempiente della lavoratrice ricorrente.
Nella fattispecie in esame, infatti, manca la prova dei pregiudizi economici ed all'immagine concretamente subiti dalla CP_9
resistente a causa del presunto inadempimento della lavoratrice agli obblighi contrattuali di cui si chiede ristoro. […]
A bene vedere, infatti, nel corso del giudizio, il teste
[...]
escusso all'udienza del 23.10.2023, particolarmente Tes_1
attendibile per conoscenza diretta dei fatti di causa per aver lavorato assieme alla lavoratrice ricorrente alle dipendenze della società resistente, ha dichiarato di aver sentito chiaramente la lavoratrice ricorrente, in data 15.07.2020, convocata dall'amministratore unico della società resistente, rifiutare la proposta di modifica peggiorativa dell'orario lavorativo.
Non solo, lo stesso teste ha confermato che in quella medesima occasione, il 15.07.2020, la lavoratrice ricorrente ha anticipato all'amministratore unico che avrebbe rassegnato le dimissioni.
Ebbene, detta ultima circostanza, avere la lavoratrice ricorrente rappresentato alla parte datoriale che avrebbe rassegnato le dimissioni, è ulteriormente corroborata dai tentativi di formalizzare le dimissioni già a partire dal 16.07.2020 ampiamente dimostrati dalla produzione documentale offerta dalla parte ricorrente.
Pertanto, risultando ampiamente edotta la società resistente già dal 15.07.2020 del rifiuto della ricorrente
9 della proposta di modifica dell'orario lavorativo e, soprattutto, che la lavoratrice avrebbe rassegnato le dimissioni, eventuali pregiudizi economici e non economici eventualmente subiti nel periodo di assenza della lavoratrice, dei quali, in ogni caso, non vi è traccia in questo giudizio, sarebbero riconducibili esclusivamente ad un incapacità organizzativa imputabile alla società resistente.
Destituito di qualunque rappresentazione e di supporto probatorio, inoltre, è il lamentato pregiudizio all'immagine invocato dalla società resistente”.
A tanto deve aggiungersi che l'istruttoria espletata non ha fornito prova sul punto, atteso che i testi e Testimone_2 [...]
non hanno dichiarato nulla in merito alle difficoltà Tes_3
gestionali dell'opponente cagionate asseritamente nella presunta assenza “ingiustificata” della . CP_1
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) rigetta l'opposizione, ivi compresa la domanda riconvenzionale;
2) conferma il d.i. opposto, n. 85 del 19.01.2021, dichiarato esecutivo;
10 3) condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. al pagamento, in favore di della CP_1
somma pari ad € 2.613,44, spettante per i titoli di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. al pagamento, in favore di delle CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 1.314,00, oltre accessori di legge e di tariffa, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario nonché delle spese del procedimento monitorio come già disposto in tale sede.
Bari, 28.10.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela VE
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