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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4349/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4349/2022 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. CONTE PAOLO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIALE PINDARO 19 PESCARA, presso il difensore avv. CONTE
PAOLO
PARTE ATTRICE contro
, (p. iva ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZOLI GIOVANNI e dell'avv. BRUNETTI MARIACHIARA, elettivamente domiciliata in VIALE BRIANZA N. 30 MILANO, presso i difensori avv.
BOTTAZZOLI GIOVANNI e avv. BRUNETTI MARIACHIARA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:
- l'attrice, nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi e alle produzioni documentali, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in citazione e segnatamente l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 ed in subordine ex art. 2043 della
[...]
per il sinistro occorsole l'11.11.2016 alle ore Controparte_2
14:00 circa, nell'area di sedime aereoportuale pescarese nelle immediate vicinanze della porta di ingresso dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, subiti e subendi, per come espressamente indicati ovvero secondo quanto dovesse risultare dalle risultanze della CTU, con vittoria di spese e compensi di lite;
- la convenuta ha reiterato le istanze istruttorie non ammesse, articolate con la II memoria ex art. 183, comma 6, cpc e ha concluso, in via principale, per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e, in subordine nel caso di accoglimento della domanda, la riduzione della somma dovuta ex art. 1227, sempre con vittoria di spese di lite.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato il 21.11.2022, la sig.ra Parte_1 ha convenuto in giudizio Controparte_1 chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità dell'Ente in relazione all'infortunio da lei subito in data 11.11.2016 alle ore 14:00 circa quando, nell'entrare nell'aeroporto d'Abruzzo per imbarcarsi sul volo Alitalia n. AZ1244 in partenza alle ore 15:45 con destinazione Milano Linate, giunta nelle immediate vicinanze della porta di ingresso dell'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo - Aeroporto di
SC , era caduta “rovinosamente per terra a causa di una disconnessione e della Persona_1 disomogenea cromatura della pavimentazione localmente dissestata, a fronte di un buono stato di conservazione generale del sedime”, anomalia non debitamente segnalata e comunque non visibile.
A seguito del sinistro aveva riportato la “frattura pluriframmentaria testa e collo omero sx ed una frattura polso sx, con una prognosi di giorni 30 (trenta) s.c.”.
La malattia era stata prolungata per tre volte con 30 giorni s.c. di riposo e cure ogni volta, fino alla data del 13/03/2017, allorquando l'infortunata era stata dichiarata clinicamente guarita con postumi valutati dal medico legale di fiducia, nella misura del 13%.
Sulla base di tali premesse l'attrice ha chiesto la condanna della società al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali (anche futuri), questi ultimi quantificati nella complessiva somma di €.
39.499,30, oltre danno biologico relazionale e morale. Vinte le spese di lite.
2. Con comparsa depositata il 22.2.2023 si è costituita , contestando sia in punto di fatto che di CP_1 diritto la fondatezza della domanda, evidenziando in particolare quanto all'an la perfetta visibilità dei luoghi al momento del fatto e l'inesistenza di insidie all'ingresso dell'aeroporto, dovendosi attribuire all'attrice l'esclusiva responsabilità dell'evento.
Ha inoltre contestato, in relazione al quantum, le voci di danno di cui è stata chiesta la liquidazione.
3. Dopo il deposito delle memorie previste dal rito, con ordinanza istruttoria depositata il 14.9.2023 è stata ammessa la prova per testi articolata da parte attrice.
All'esito della prova, assunta all'udienza del 13.12.2023, prima di disporre CTU finalizzata alla quantificazione dei danni, considerato opportuno pronunciare sentenza parziale sulla sussistenza della responsabilità per l'evento occorso, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 18.12.2024, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
La domanda spiegata dall'attrice è infondata e va rigettata in ragione di quanto di seguito esposto.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
Giova preliminarmente sottolineare in diritto, in relazione alla materia (qui controversa) della responsabilità per danni da insidia, che:
• il consolidato orientamento della giurisprudenza civile di legittimità (da ultimo il principio è stato ribadito da Cass. pen. 03/05/2024, n. 17543) pone a carico di coloro che, in ragione dell'effettiva disponibilità di un'area ne siano i concreti utilizzatori, l'obbligo di custodire il pagina 2 di 6 bene in modo tale da prevenire i pericoli correlati alle condizioni in cui versa il bene e ciò in ragione della loro prossimità alla fonte di pericolo, con conseguente obbligo di attivarsi onde evitare la lesione o la messa in pericolo dei beni giuridici altrui;
• pertanto, l'utilizzatore-custode del bene, quand'anche non investito della sua formale titolarità,
(Sez. 3 civ., n.15384 del 06/07/2006; Sez. 4 pen., n.51452 del 12/09/2023), risponde dei danni subiti dai terzi con esso venuti in contatto ogniqualvolta il fatto rientri tra le conseguenze normali e ordinarie della condotta omissiva (Sez.3, n. 16029, del 07/07/2010);
• ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa;
• si tratta, dunque, di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cass. civile sez. III, 08/02/2023 n.3739);
• , custode dell'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo - Aeroporto di SC CP_1 Per_1
, era quindi responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle
[...] situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze del richiamato aeroporto, indipendentemente dalla sua estensione, salvo la prova del caso fortuito
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013 e così da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
13/05/2024, n. 12988);
• ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto, l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma del “caso fortuito”, quale fatto o atto (del danneggiato o del terzo) che si pone in relazione causale con l'evento dannoso, caratterizzandosi come causa esclusiva dello stesso evento (Cass. 08/07/2024, n. 18528);
• in particolare, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani). Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/05/2024, n.
14566);
• in ogni caso, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere pagina 3 di 6 prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 15/09/2023, n. 26682).
B. Sul fatto dedotto in giudizio
Nell'atto di citazione l'attrice ha sostenuto che “in data 11/11/2016, alle ore 14:00 circa,…stava camminando a piedi, insieme al marito e ad altre persone, nell'area di sedime aeroportuale pescarese, quando, una volta giunta nelle immediate vicinanze della porta di ingresso dell'Aeroporto
Internazionale d'Abruzzo - Aeroporto di SC “ , cadeva rovinosamente per terra a Persona_1 causa di una disconnessione e della disomogenea cromatura della pavimentazione localmente dissestata, a fronte di un buono stato di conservazione generale del sedime aeroportuale pescarese.”
Ha inoltre precisato che la parziale disconnessione della pavimentazione non era prevedibile, in quanto non visibile e nemmeno segnalata.
Ha aggiunto che: “dalle riproduzioni fotografiche prodotte in atti [cfr. doc. n. 27)] scattate nell'immediatezza dei fatti, l'ingresso del menzionato aeroporto risultava caratterizzato dal parziale e localizzato dissesto della pavimentazione e la disomogeneità cromatica ivi presente contribuiva ad indurre in errore il passante e, nello specifico, l'odierna attrice, la quale non aveva incolpevolmente modo di avvedersi della presenza di un avvallamento.”
Più oltre si legge: “l'attrice improvvisamente inciampava incolpevolmente in un avvallamento della pavimentazione adiacente alla porta di ingresso dell'aeroporto pescarese, in una disconnessione e disomogenea cromatura della pavimentazione localmente dissestata, non visibile né prevedibile, stante la generalizzata buona tenuta dell'area di sedime aeroportuale.”
Detti elementi (presenza di un parziale avvallamento della pavimentazione localmente dissestato e cromaticamente disomogeneo di cui alla fot. N. 27) sono stati ribaditi nella prima memoria e su di essi sono stati articolati con la II memoria ex art. 183 i primi 4 capitoli della richiesta prova per testi. Con la
III memoria ex art. 183 è stata prodotta, sempre da parte attrice, una terza fotografia identificata con il n. 29 delle proprie produzioni.
All'udienza del 13.2.2023 è stata assunta la prova testimoniale.
Sulla dinamica del sinistro e sullo stato dei luoghi, i testi hanno confermato i capitoli ammessi e in particolare:
- il teste , marito dell'attrice, ha aggiunto che quest'ultima è caduta in una “buca” Testimone_1 identificata, nella foto di cui alla prod. N. 27, come “la parte bianca più grande” di cui non ha saputo indicare le profondità, precisando che si trattava di un avvallamento;
- la teste figlia dell'attrice, ha aggiunto che la madre era inciampato “nella Testimone_2 mezzaluna che c'è a terra, perché era rotta e non c'era continuità”.
Sulla profondità indicata nel capitolo nella misura di circa un centimetro e mezzo ha affermato: “non pagina 4 di 6 sono un geometra ma mi sembrano quelle le dimensioni”. Ha quindi aggiunto che “Mia mamma è inciampata nel punto in cui si vede la rottura bianca più grande poi è caduta più avanti ... Nella foto in bianco e nero la rottura si vede bene, nella realtà era grigio su grigio, sfumature di grigio e non nera così visibile.”
Entrambi i testi hanno dichiarato che non c'erano segnalazioni e che la restante parte della area era ben tenuta.
Dall'esame delle fotografie n. 27 e n. 29 in atti, scattate dalla teste con il telefono, Testimone_2
e caricate telematicamente in bianco/nero, si vede in modo chiaro e netto la mezzaluna sulla quale è caduta l'attrice, nonché le riparazioni effettuate sull'altro lato dell'ingresso, sempre con materiale di colore più chiaro, per sostituire i sampietrini mancanti (cfr foto 29).
Accertato che l'attrice è caduta davanti all'ingresso dell'aeroporto, in corrispondenza della buca/avvallamento raffigurata nelle foto n. 27 e 29, si può senz'altro ritenere che una discromia così evidente, come quella che emerge dall'esame delle fotografie, avrebbe dovuto indurre l'attrice ad aggirarla ovvero ad oltrepassarla con la massima cautela, trattandosi di un'evidente anomalia della pavimentazione.
La precisazione della teste che, su domanda specifica, ha affermato che, nella realtà, Tes_2
l'anomalia era poco visibile e non si presentava così come emergeva dall'esame delle fotografie allegate in bianco/nero, non assume rilevanza, essendo onere della parte allegare documentazione a colori, idonea a dimostrare la fondatezza di tale assunto.
Deve pertanto ritenersi che la presenza dell'anomalia fosse pienamente visibile, anche in considerazione del fatto che il sinistro si è verificato alle ore 14:00, quindi in piena luce e che non è emersa la presenza di altri ostacoli o soggetti che ingombrassero la vista all'attrice, che si apprestava ad entrare nell'aeroporto.
La presenza di altre persone, presenti al momento del fatto, è stata infatti meramente dedotta in citazione, ma non è stata oggetto di prova.
In ogni caso, l'ottima visibilità e il campo lungo avrebbero imposto all'attrice di adottare tutte le cautele normalmente attese e prevedibili in considerazione dello stato dei luoghi.
Il sinistro va pertanto ricondotto alla condotta colposa dell'attrice, che non aveva prestato sufficientemente attenzione al proprio incedere dovendosi ritenere che il comportamento della danneggiata abbia superato il nesso eziologico pur astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso.
È di tutta evidenza che la riconduzione eziologica dell'evento dannoso alla condotta imprudente della danneggiata è tale da escludere il nesso di causalità tra cosa e danno anche rispetto alla fattispecie di cui all'art. 2043 cc proprio in quanto giudizio rilevante a livello eziologico (Cass. 13.4.2023, n. 9863).
C. Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore indicato in citazione (tra 26.000,01 e 52.000,00 euro), con applicazione dei parametri minimi per la fase decisionale, considerato il deposito delle sole note di replica e dei parametri medi per le altre pagina 5 di 6 voci di spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 4349/2022, così decide:
RIGETTA la domanda formulata dall'attrice, per le causali di cui in motivazione.
CONDANNA
l'attrice a rifondere al le spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 6.164,00 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P come per legge.
SC, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4349/2022 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. CONTE PAOLO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIALE PINDARO 19 PESCARA, presso il difensore avv. CONTE
PAOLO
PARTE ATTRICE contro
, (p. iva ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZOLI GIOVANNI e dell'avv. BRUNETTI MARIACHIARA, elettivamente domiciliata in VIALE BRIANZA N. 30 MILANO, presso i difensori avv.
BOTTAZZOLI GIOVANNI e avv. BRUNETTI MARIACHIARA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:
- l'attrice, nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi e alle produzioni documentali, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in citazione e segnatamente l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 ed in subordine ex art. 2043 della
[...]
per il sinistro occorsole l'11.11.2016 alle ore Controparte_2
14:00 circa, nell'area di sedime aereoportuale pescarese nelle immediate vicinanze della porta di ingresso dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, subiti e subendi, per come espressamente indicati ovvero secondo quanto dovesse risultare dalle risultanze della CTU, con vittoria di spese e compensi di lite;
- la convenuta ha reiterato le istanze istruttorie non ammesse, articolate con la II memoria ex art. 183, comma 6, cpc e ha concluso, in via principale, per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e, in subordine nel caso di accoglimento della domanda, la riduzione della somma dovuta ex art. 1227, sempre con vittoria di spese di lite.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato il 21.11.2022, la sig.ra Parte_1 ha convenuto in giudizio Controparte_1 chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità dell'Ente in relazione all'infortunio da lei subito in data 11.11.2016 alle ore 14:00 circa quando, nell'entrare nell'aeroporto d'Abruzzo per imbarcarsi sul volo Alitalia n. AZ1244 in partenza alle ore 15:45 con destinazione Milano Linate, giunta nelle immediate vicinanze della porta di ingresso dell'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo - Aeroporto di
SC , era caduta “rovinosamente per terra a causa di una disconnessione e della Persona_1 disomogenea cromatura della pavimentazione localmente dissestata, a fronte di un buono stato di conservazione generale del sedime”, anomalia non debitamente segnalata e comunque non visibile.
A seguito del sinistro aveva riportato la “frattura pluriframmentaria testa e collo omero sx ed una frattura polso sx, con una prognosi di giorni 30 (trenta) s.c.”.
La malattia era stata prolungata per tre volte con 30 giorni s.c. di riposo e cure ogni volta, fino alla data del 13/03/2017, allorquando l'infortunata era stata dichiarata clinicamente guarita con postumi valutati dal medico legale di fiducia, nella misura del 13%.
Sulla base di tali premesse l'attrice ha chiesto la condanna della società al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali (anche futuri), questi ultimi quantificati nella complessiva somma di €.
39.499,30, oltre danno biologico relazionale e morale. Vinte le spese di lite.
2. Con comparsa depositata il 22.2.2023 si è costituita , contestando sia in punto di fatto che di CP_1 diritto la fondatezza della domanda, evidenziando in particolare quanto all'an la perfetta visibilità dei luoghi al momento del fatto e l'inesistenza di insidie all'ingresso dell'aeroporto, dovendosi attribuire all'attrice l'esclusiva responsabilità dell'evento.
Ha inoltre contestato, in relazione al quantum, le voci di danno di cui è stata chiesta la liquidazione.
3. Dopo il deposito delle memorie previste dal rito, con ordinanza istruttoria depositata il 14.9.2023 è stata ammessa la prova per testi articolata da parte attrice.
All'esito della prova, assunta all'udienza del 13.12.2023, prima di disporre CTU finalizzata alla quantificazione dei danni, considerato opportuno pronunciare sentenza parziale sulla sussistenza della responsabilità per l'evento occorso, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 18.12.2024, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
La domanda spiegata dall'attrice è infondata e va rigettata in ragione di quanto di seguito esposto.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
Giova preliminarmente sottolineare in diritto, in relazione alla materia (qui controversa) della responsabilità per danni da insidia, che:
• il consolidato orientamento della giurisprudenza civile di legittimità (da ultimo il principio è stato ribadito da Cass. pen. 03/05/2024, n. 17543) pone a carico di coloro che, in ragione dell'effettiva disponibilità di un'area ne siano i concreti utilizzatori, l'obbligo di custodire il pagina 2 di 6 bene in modo tale da prevenire i pericoli correlati alle condizioni in cui versa il bene e ciò in ragione della loro prossimità alla fonte di pericolo, con conseguente obbligo di attivarsi onde evitare la lesione o la messa in pericolo dei beni giuridici altrui;
• pertanto, l'utilizzatore-custode del bene, quand'anche non investito della sua formale titolarità,
(Sez. 3 civ., n.15384 del 06/07/2006; Sez. 4 pen., n.51452 del 12/09/2023), risponde dei danni subiti dai terzi con esso venuti in contatto ogniqualvolta il fatto rientri tra le conseguenze normali e ordinarie della condotta omissiva (Sez.3, n. 16029, del 07/07/2010);
• ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa;
• si tratta, dunque, di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cass. civile sez. III, 08/02/2023 n.3739);
• , custode dell'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo - Aeroporto di SC CP_1 Per_1
, era quindi responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle
[...] situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze del richiamato aeroporto, indipendentemente dalla sua estensione, salvo la prova del caso fortuito
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013 e così da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
13/05/2024, n. 12988);
• ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto, l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma del “caso fortuito”, quale fatto o atto (del danneggiato o del terzo) che si pone in relazione causale con l'evento dannoso, caratterizzandosi come causa esclusiva dello stesso evento (Cass. 08/07/2024, n. 18528);
• in particolare, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani). Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/05/2024, n.
14566);
• in ogni caso, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere pagina 3 di 6 prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 15/09/2023, n. 26682).
B. Sul fatto dedotto in giudizio
Nell'atto di citazione l'attrice ha sostenuto che “in data 11/11/2016, alle ore 14:00 circa,…stava camminando a piedi, insieme al marito e ad altre persone, nell'area di sedime aeroportuale pescarese, quando, una volta giunta nelle immediate vicinanze della porta di ingresso dell'Aeroporto
Internazionale d'Abruzzo - Aeroporto di SC “ , cadeva rovinosamente per terra a Persona_1 causa di una disconnessione e della disomogenea cromatura della pavimentazione localmente dissestata, a fronte di un buono stato di conservazione generale del sedime aeroportuale pescarese.”
Ha inoltre precisato che la parziale disconnessione della pavimentazione non era prevedibile, in quanto non visibile e nemmeno segnalata.
Ha aggiunto che: “dalle riproduzioni fotografiche prodotte in atti [cfr. doc. n. 27)] scattate nell'immediatezza dei fatti, l'ingresso del menzionato aeroporto risultava caratterizzato dal parziale e localizzato dissesto della pavimentazione e la disomogeneità cromatica ivi presente contribuiva ad indurre in errore il passante e, nello specifico, l'odierna attrice, la quale non aveva incolpevolmente modo di avvedersi della presenza di un avvallamento.”
Più oltre si legge: “l'attrice improvvisamente inciampava incolpevolmente in un avvallamento della pavimentazione adiacente alla porta di ingresso dell'aeroporto pescarese, in una disconnessione e disomogenea cromatura della pavimentazione localmente dissestata, non visibile né prevedibile, stante la generalizzata buona tenuta dell'area di sedime aeroportuale.”
Detti elementi (presenza di un parziale avvallamento della pavimentazione localmente dissestato e cromaticamente disomogeneo di cui alla fot. N. 27) sono stati ribaditi nella prima memoria e su di essi sono stati articolati con la II memoria ex art. 183 i primi 4 capitoli della richiesta prova per testi. Con la
III memoria ex art. 183 è stata prodotta, sempre da parte attrice, una terza fotografia identificata con il n. 29 delle proprie produzioni.
All'udienza del 13.2.2023 è stata assunta la prova testimoniale.
Sulla dinamica del sinistro e sullo stato dei luoghi, i testi hanno confermato i capitoli ammessi e in particolare:
- il teste , marito dell'attrice, ha aggiunto che quest'ultima è caduta in una “buca” Testimone_1 identificata, nella foto di cui alla prod. N. 27, come “la parte bianca più grande” di cui non ha saputo indicare le profondità, precisando che si trattava di un avvallamento;
- la teste figlia dell'attrice, ha aggiunto che la madre era inciampato “nella Testimone_2 mezzaluna che c'è a terra, perché era rotta e non c'era continuità”.
Sulla profondità indicata nel capitolo nella misura di circa un centimetro e mezzo ha affermato: “non pagina 4 di 6 sono un geometra ma mi sembrano quelle le dimensioni”. Ha quindi aggiunto che “Mia mamma è inciampata nel punto in cui si vede la rottura bianca più grande poi è caduta più avanti ... Nella foto in bianco e nero la rottura si vede bene, nella realtà era grigio su grigio, sfumature di grigio e non nera così visibile.”
Entrambi i testi hanno dichiarato che non c'erano segnalazioni e che la restante parte della area era ben tenuta.
Dall'esame delle fotografie n. 27 e n. 29 in atti, scattate dalla teste con il telefono, Testimone_2
e caricate telematicamente in bianco/nero, si vede in modo chiaro e netto la mezzaluna sulla quale è caduta l'attrice, nonché le riparazioni effettuate sull'altro lato dell'ingresso, sempre con materiale di colore più chiaro, per sostituire i sampietrini mancanti (cfr foto 29).
Accertato che l'attrice è caduta davanti all'ingresso dell'aeroporto, in corrispondenza della buca/avvallamento raffigurata nelle foto n. 27 e 29, si può senz'altro ritenere che una discromia così evidente, come quella che emerge dall'esame delle fotografie, avrebbe dovuto indurre l'attrice ad aggirarla ovvero ad oltrepassarla con la massima cautela, trattandosi di un'evidente anomalia della pavimentazione.
La precisazione della teste che, su domanda specifica, ha affermato che, nella realtà, Tes_2
l'anomalia era poco visibile e non si presentava così come emergeva dall'esame delle fotografie allegate in bianco/nero, non assume rilevanza, essendo onere della parte allegare documentazione a colori, idonea a dimostrare la fondatezza di tale assunto.
Deve pertanto ritenersi che la presenza dell'anomalia fosse pienamente visibile, anche in considerazione del fatto che il sinistro si è verificato alle ore 14:00, quindi in piena luce e che non è emersa la presenza di altri ostacoli o soggetti che ingombrassero la vista all'attrice, che si apprestava ad entrare nell'aeroporto.
La presenza di altre persone, presenti al momento del fatto, è stata infatti meramente dedotta in citazione, ma non è stata oggetto di prova.
In ogni caso, l'ottima visibilità e il campo lungo avrebbero imposto all'attrice di adottare tutte le cautele normalmente attese e prevedibili in considerazione dello stato dei luoghi.
Il sinistro va pertanto ricondotto alla condotta colposa dell'attrice, che non aveva prestato sufficientemente attenzione al proprio incedere dovendosi ritenere che il comportamento della danneggiata abbia superato il nesso eziologico pur astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso.
È di tutta evidenza che la riconduzione eziologica dell'evento dannoso alla condotta imprudente della danneggiata è tale da escludere il nesso di causalità tra cosa e danno anche rispetto alla fattispecie di cui all'art. 2043 cc proprio in quanto giudizio rilevante a livello eziologico (Cass. 13.4.2023, n. 9863).
C. Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore indicato in citazione (tra 26.000,01 e 52.000,00 euro), con applicazione dei parametri minimi per la fase decisionale, considerato il deposito delle sole note di replica e dei parametri medi per le altre pagina 5 di 6 voci di spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 4349/2022, così decide:
RIGETTA la domanda formulata dall'attrice, per le causali di cui in motivazione.
CONDANNA
l'attrice a rifondere al le spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 6.164,00 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P come per legge.
SC, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
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