TAR Pescara, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 545
TAR
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2024
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TAR
Sentenza 31 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 3 e 7 della Legge n. 241 del 1990

    Il Collegio ha ritenuto fondata la doglianza, condividendo le argomentazioni del GIP circa la mancanza dei presupposti di legge per l'emissione della misura, in particolare la mancanza di connotazione violenta dei cori.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 6 della Legge n. 401 del 1989

    Il Collegio ha condiviso le considerazioni del GIP secondo cui il requisito richiesto è la specificità del comportamento e l'idoneità ad incitare alla violenza o a turbare la tranquilla competizione sportiva, elementi assenti nel caso di specie.

  • Accolto
    Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti

    Il Collegio ha ritenuto fondata la doglianza, condividendo le argomentazioni del GIP circa la mancanza dei presupposti di legge per l'emissione della misura, in particolare la mancanza di connotazione violenta dei cori.

  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità

    Il Collegio ha ritenuto fondata la doglianza, condividendo le argomentazioni del GIP circa la mancanza dei presupposti di legge per l'emissione della misura, in particolare la mancanza di connotazione violenta dei cori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 545
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 545
    Data del deposito : 31 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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