Ordinanza cautelare 16 dicembre 2024
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00545/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00438/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Angelucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Chieti, Questura Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l''annullamento,
del provvedimento del 7 marzo 2024, di applicazione del divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Chieti e di Questura Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2025 il dott. IL LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Questura di Chieti, con atto n.39 del 7 marzo 2024, sulla base del rapporto dei Carabinieri di Casoli, disponeva, ai sensi dell’art.6 della Legge n.401 del 1989, il d.a.spo. per anni 1 e mesi 6, a carico del ricorrente, oltre all’obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri di Francavilla al Mare in occasione degli incontri dell’ASD Francavilla al Mare 1927, perché, in occasione dell’incontro di calcio tra ASD Casolana e ASD Francavilla al Mare 1927, avvenuto in data 19.11.2023, il medesimo si sarebbe reso responsabile di cori offensivi verso le forze dell’ordine (“chi non salta è un celerino”, “che schifo la Digos”).
L’interessato impugnava il suddetto provvedimento, unitamente al decreto prefettizio del 9 agosto 2024 di rigetto del ricorso gerarchico, deducendo la violazione degli artt.3, 7 della Legge n.241 del 1990, dell’art.6 della Legge n.401 del 1989, del principio di proporzionalità nonché l’eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto che era mancata la comunicazione di avvio del procedimento e che non vi erano state ragioni di urgenza per ometterla, giacchè il d.a.spo. veniva emesso 4 mesi dopo i fatti contestati; che vi erano state anche carenze e contraddizioni istruttorie, basate sulle informative dei Carabinieri di Casoli, a fronte poi dell’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Chieti resa nel conseguente procedimento penale che aveva escluso la natura di cori idonei inneggianti o incitanti alla violenza, trattandosi di cori puramente denigratori; che non aveva partecipato ai cori e che comunque gli stessi non erano violenti; che la misura era generica e sproporzionata; che infine la notifica era priva di orario.
Con ordinanza n.255 del 2024 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente.
Nell’udienza del 14 novembre la causa è stata discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso appare fondato e quindi da accogliere per le ragioni assorbenti di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che presupposto della misura impugnata, ex art.6 della Legge n.401 del 1989, sono episodi, condotte, delitti caratterizzati da violenza, in occasione di manifestazioni sportive, al fine di preservare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive medesime, a tutela dell'ordine pubblico e soprattutto dell'incolumità e della sicurezza pubblica nei luoghi in cui tali eventi si svolgono (cfr., tra le altre, TAR Campania, V, n.5475 del 2023).
Tanto premesso e specificato, occorre rilevare che il GIP presso il Tribunale di Chieti, nella propria ordinanza del 22.3.2024, di non convalida della prescrizione questorile dell’obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri di Francavilla al Mare in occasione degli incontri dell’ASD Francavilla al Mare 1927, pur non potendo statuire sulla legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui reca il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ha comunque diffusamente argomentato circa la mancanza dei presupposti di legge per la sua emissione, con motivazione approfondita, completa ed esaustiva, che il Collegio condivide anche ai fini del presente giudizio (cfr. all.5 al ricorso).
In particolare, il Collegio condivide le seguenti considerazioni: “il requisito richiesto è costituito dalla specificità del comportamento e dall'idoneità di esso ad incitare alla violenza ossia a turbare la tranquilla competizione sportiva” ; “nel caso di specie, il contenuto dei cori è apparso unicamente denigratorio e provocatorio, privo di connotazione violenta, tenuto conto: del luogo e del momento in cui sono stati pronunciati; del ridotto numero di partecipanti all'evento sportivo e di componenti delle forze dell'ordine; dell'assenza di segnali e prodromi di scontri tra le tifoserie ovvero tra una fazione di queste e le forze dell'ordine, anzi il fatto essendo avvenuto in un clima di agevole gestione dell'ordine pubblico”.
Ne consegue che il provvedimento questorile del 7 marzo 2024 e il decreto prefettizio del 9 agosto 2024 impugnati vanno annullati.
In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO ON, Presidente
IL LO, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL LO | LO ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.