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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
Alla udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di I grado iscritta al N. 2449/2025 R.G. promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. CAROPPO NICOLA Parte_1
MARIA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/02/2025, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare che il Sig. con riferimento al Parte_1 godimento di 37 giorni di ferie nell'anno 2019, di 27 giorni di ferie nell'anno 2020, di 44 giorni di ferie nell'anno 2021, di 35 giorni di ferie nell'anno 2022, di 33 giorni di ferie nell'anno
2023 e di 20 giorni di ferie fino a novembre 2024, ricomprensivi dei giorni di ferie pregresse goduti in ciascun anno e maturati negli anni precedenti, ha ricevuto, dalla una CP_1 retribuzione non ricomprensiva dell'indennità di turno ex artt. 86
CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e 106 CCNL Comparto Sanità 2019-
2021, e dell'indennità “Operatività in particolari UO” ex art. 107
CCNL 2019-2021; B) accertare e dichiarare la nullità ed inopponibilità, e comunque la disapplicazione delle clausole contenute nell'ultimo periodo dei commi 3 e 4
1 dell'art. 86 del CCNL Comparto Sanità 2016-1018, nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità 2019-
2021, nel primo periodo del comma 6 e nel comma 10 dell'art. 44
CCNL 01.09.1995, nel comma 2 dell'art. 107 del CCNL Comparto
Sanità 2019-2021, nonché all'art. 33 del CCNL 2016-2018, nella parte in cui richiama l'art. 19, comma 1, del CCNL dell'1.9.1995, come integrato dall'art.23, comma 4, del CCNL del 19.4.2004, nonché in tali ultime previsioni pattizie, limitatamente alla parte in cui dette clausole escludono l'indennità di turno,
l'indennità “terapia intensiva/sala operatoria” e l'indennità
“Operatività in particolari UO” dagli elementi che concorrono a comporre la retribuzione dovuta per il periodo di ferie godute dal dipendente, per contrarietà di dette clausole contrattuali alla
Direttiva Comunitaria Europea del 04.11.2003 n. 88/2003, come interpretat dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze citate al punto A.1 del ricorso;
e, per l'effetto,
C) Accertare e dichiarare il diritto del Sig. a Parte_1 percepire, per ciascun giorno di ferie goduto per gli anni 2019,
2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, una retribuzione comprensiva dell'indennità di turno ex art. 86 CCNL Comparto Sanità 2016-2018
e art. 106 CCNL Comparto Sanità 2019-2021 e dell'indennità
“Operatività in particolari UO” ex art. 107 CCNL 2019-2021, calcolata in relazione alla misura dell'indennità prevista in dette previsioni contrattuali, per l'articolazione oraria in due o tre turni di lavoro e per il lavoro svolto in reparti connotati da fattori di rischio o disagio e, ancora per l'effetto, D) Accertare
e dichiarare il diritto del Sig. alla Parte_1 corresponsione, da parte della in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, dell'importo di €. 1.014,20 per i titoli dedotti ai punti A, B, e C) delle conclusioni per cui è causa, maturati dal 01.01.2019 al 30.11.2024, e conseguentemente,
Condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento, nei confronti del Sig. Parte_1 dell'importo di €. 1.014,20 , ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e danno
2 da svalutazione monetaria come per legge;
E) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l' incentivo
CO previsto per i lavoratori riconducibili alla Fascia A dell'Accordo sindacale regionale del 28.05.2020, maturato per il periodo dal 15 marzo al 15 Maggio 2020; F) per l'effetto
Cont condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della residua somma di €. 510,99 lordi ovvero quell'altra diversa somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, riveniente dalla differenza tra quanto percepito a titolo di
“acconto incentivo CO RT nelle mensilità di agosto 2020, settembre 2021 e dicembre 2022 (voce 1285) e quanto avrebbe dovuto percepire in forza del su richiamato accordo regionale limitatamente a n. 25 turni lavorativi effettuati nel periodo dal
15.03.2020 al 15.05.2020, G) condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all' appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in
3 evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso
"essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti"
(art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U.
n. 20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
A fronte della mancata costituzione in giudizio della controparte non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Craca, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, 01/07/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
Alla udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di I grado iscritta al N. 2449/2025 R.G. promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. CAROPPO NICOLA Parte_1
MARIA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/02/2025, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare che il Sig. con riferimento al Parte_1 godimento di 37 giorni di ferie nell'anno 2019, di 27 giorni di ferie nell'anno 2020, di 44 giorni di ferie nell'anno 2021, di 35 giorni di ferie nell'anno 2022, di 33 giorni di ferie nell'anno
2023 e di 20 giorni di ferie fino a novembre 2024, ricomprensivi dei giorni di ferie pregresse goduti in ciascun anno e maturati negli anni precedenti, ha ricevuto, dalla una CP_1 retribuzione non ricomprensiva dell'indennità di turno ex artt. 86
CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e 106 CCNL Comparto Sanità 2019-
2021, e dell'indennità “Operatività in particolari UO” ex art. 107
CCNL 2019-2021; B) accertare e dichiarare la nullità ed inopponibilità, e comunque la disapplicazione delle clausole contenute nell'ultimo periodo dei commi 3 e 4
1 dell'art. 86 del CCNL Comparto Sanità 2016-1018, nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità 2019-
2021, nel primo periodo del comma 6 e nel comma 10 dell'art. 44
CCNL 01.09.1995, nel comma 2 dell'art. 107 del CCNL Comparto
Sanità 2019-2021, nonché all'art. 33 del CCNL 2016-2018, nella parte in cui richiama l'art. 19, comma 1, del CCNL dell'1.9.1995, come integrato dall'art.23, comma 4, del CCNL del 19.4.2004, nonché in tali ultime previsioni pattizie, limitatamente alla parte in cui dette clausole escludono l'indennità di turno,
l'indennità “terapia intensiva/sala operatoria” e l'indennità
“Operatività in particolari UO” dagli elementi che concorrono a comporre la retribuzione dovuta per il periodo di ferie godute dal dipendente, per contrarietà di dette clausole contrattuali alla
Direttiva Comunitaria Europea del 04.11.2003 n. 88/2003, come interpretat dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze citate al punto A.1 del ricorso;
e, per l'effetto,
C) Accertare e dichiarare il diritto del Sig. a Parte_1 percepire, per ciascun giorno di ferie goduto per gli anni 2019,
2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, una retribuzione comprensiva dell'indennità di turno ex art. 86 CCNL Comparto Sanità 2016-2018
e art. 106 CCNL Comparto Sanità 2019-2021 e dell'indennità
“Operatività in particolari UO” ex art. 107 CCNL 2019-2021, calcolata in relazione alla misura dell'indennità prevista in dette previsioni contrattuali, per l'articolazione oraria in due o tre turni di lavoro e per il lavoro svolto in reparti connotati da fattori di rischio o disagio e, ancora per l'effetto, D) Accertare
e dichiarare il diritto del Sig. alla Parte_1 corresponsione, da parte della in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, dell'importo di €. 1.014,20 per i titoli dedotti ai punti A, B, e C) delle conclusioni per cui è causa, maturati dal 01.01.2019 al 30.11.2024, e conseguentemente,
Condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento, nei confronti del Sig. Parte_1 dell'importo di €. 1.014,20 , ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e danno
2 da svalutazione monetaria come per legge;
E) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l' incentivo
CO previsto per i lavoratori riconducibili alla Fascia A dell'Accordo sindacale regionale del 28.05.2020, maturato per il periodo dal 15 marzo al 15 Maggio 2020; F) per l'effetto
Cont condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della residua somma di €. 510,99 lordi ovvero quell'altra diversa somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, riveniente dalla differenza tra quanto percepito a titolo di
“acconto incentivo CO RT nelle mensilità di agosto 2020, settembre 2021 e dicembre 2022 (voce 1285) e quanto avrebbe dovuto percepire in forza del su richiamato accordo regionale limitatamente a n. 25 turni lavorativi effettuati nel periodo dal
15.03.2020 al 15.05.2020, G) condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all' appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in
3 evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso
"essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti"
(art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U.
n. 20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
A fronte della mancata costituzione in giudizio della controparte non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Craca, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, 01/07/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
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