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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/12/2025, n. 10021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10021 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9704/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA ES OR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9704/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 PAPOTTO ES SIMONE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Podgora n. 10, giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
[...]
Controparte_1 (C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. ENNE MARTA DELIA e dall'avv.
[...] P.IVA_1 DEIS RT AR ES ( ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio di questi ultimi, sito in Milano, Via Passione n. 8, giusta procura in atti PARTE CONVENUTA
(C.F./P.I. ), CP_2 PARTE CONVENUTA NON COSTITUITA
(C.F./P.I. ), Parte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
pagina 1 di 13 Per l'attore:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare i fatti di causa, così come riprodotti ed esposti negli scritti attorei e relativa documentazione allegata (Cfr.docc.1 e ss.) e, conseguentemente, condannare l' (c.f. e p.i. n. ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento ed al rimborso, in favore dell'odierno attore, dei danni tutti e delle spese, complessivamente patiti dal Sig. Parte_1 (c.f. Z129.P) in conseguenza del sinistro de quo, da liquidarsi nella misura
[...] C.F._3 indicata in esito alla esperita CTU medico-legale, redatta e depositata in data 24/07/2025 a cura del designato Dott. , nonchè in in forza delle allegazioni e perizie medico-legali effettuate Persona_1 e prodotte nel presente giudizio a cura dell'odierno attore (Cfr. docc. 1 e ss); in via subordinata, condannare parte convenuta al risarcimento, rimborso e pagamento, in favore dell'attore, di quelle diverse somme, maggiori o minori, che verranno ritenute legittime e di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria, se dovuta, e/o agli interessi legali dal giorno del fatto al saldo effettivo ed oltre le spese tutte, sostenute dal Sig. per l'espletamento della CTU m/l, inclusi i Parte_1 compensi professionali per l'assistenza del proprio CTP, come da allegata notula del Dott. IN Per_2 OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, 15% maggiorazione di Legge, 4% CPA e 22% IVA, compresi da distrarsi a favore degli scriventi procuratori antistatari”
Per il convenuto Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Milano, disattese e respinte ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e premesse tutte le declaratorie di legge, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, rigettare, per tutti i motivi esposti in atti, la domanda proposta dall'attore nei confronti dell'odierno convenuto e, per l'effetto, assolvere nel migliore dei modi l'odierno esponente;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, limitare l'entità del risarcimento ai danni accertati in corso di causa, tenuto conto dell'offerta di € 3.850,00 già liquidata. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre che risarcimento ex art. 96 c.p.c. * Ciò Contr posto, nsta affinchè la causa sia trattenuta per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
Contr (di seguito, ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, nonché e , chiedendo, previo accertamento della responsabilità CP_2 Parte_2
pagina 2 di 13 Contr esclusiva di la condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_2 patrimoniali da lui patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 13.06.2021.
A sostegno di quanto richiesto l'attore ha dedotto che:
- in data 13.06.2021, intorno alle ore 17:30, in Milano (MI), viale dei Mille, all'altezza del civico n.
37, mentre si trovava fermo al semaforo alla guida del veicolo GE FO, targato DD114HY, di proprietà dell' è stato violentemente tamponato dal veicolo Controparte_6
Citroen C1, targato DV783DM, a sua volta tamponato dal veicolo Audi A3, targato 6843GLK, di proprietà della signora , condotto nell'occasione da e assicurato per Parte_2 CP_2 la r.c.a. con Controparte_7
- che, in conseguenza del sinistro, ha riportato lesioni e si è recato presso il P.S. dell'Ospedale San
DO di Monza, dal quale è stato dimesso con diagnosi di “contusione ginocchio destro” e prognosi di gg. 7;
- che, successivamente, si è sottoposto a TAC del rachide lombare, che ha evidenziato “avvallamento della limitante somatica superiore di L3 in esiti di recente frattura della limitante stessa e dello spigolo antero-superiore. Frattura anche a livello del soma L4, di significativo trauma recente”, nonché ad ulteriori esami, visite e terapie, sino ad essere dichiarato clinicamente guarito in data
16.11.2021;
- che, a seguito di visita medico-legale in data 30.11.2021 effettuata dal dott. le Persona_3
lesioni sono state stimate in: I.P. 13%; I.T.P. al 75% gg. 30; I.T.P. al 50% gg. 60 e I.T.P. al 25% gg.
30;
- che la definizione in via stragiudiziale del sinistro con società incaricata Controparte_8
dall' per la gestione del sinistro, non è giunta a buon fine, nonostante la perizia medico-legale CP_1 espletata dal fiduciario della società;
- che, di conseguenza, l'attore si è visto costretto a promuovere il presente giudizio. Contr Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dalla pretesa attorea ed eccependo, in particolare:
- che, in punto di an della responsabilità, la dinamica dell'incidente come descritta in atto di citazione, non corrisponde a quanto desumibile dal verbale della Polizia Locale di Milano, che non riporta alcuna descrizione delle circostanze del sinistro;
pagina 3 di 13 - che, peraltro, i danni subiti dal veicolo dell'attore, come descritti nel medesimo verbale, non risultano compatibili con uno scontro particolarmente “violento” (cfr. pag. 3 del verbale:
“ammaccature frontalino targa posteriore;
abrasioni e graffiature paraurti posteriori”);
- che, sotto il profilo del danno alla persona, dallo stesso verbale di polizia emerge come parte attrice, nell'immediatezza del sinistro, abbia riferito alle autorità di accusare dolore al collo, rifiutando tuttavia le cure e riservandosi di recarsi al pronto soccorso in un momento successivo, ove necessario, e che l'attore si sia recato al P.S. soltanto dopo 24 ore dal sinistro, sicché risulterebbe interrotto il nesso di causalità tra l'asserito sinistro e le lamentate lesioni;
- che, peraltro, poiché nel verbale di accesso al PS, datato 14.06.2021, è riportata l'indicazione “in data odierna incidente stradale da tamponamento”, si può supporre che l'attore sia rimasto coinvolto in un ulteriore incidente, in data successiva al sinistro per cui è causa, verificatosi il
13.06.2021;
- che, in ogni caso, anche in punto di quantum la richiesta di parte attrice è da ritenersi eccessiva – ove raffrontata con la quantificazione effettuata dal dott. , fiduciario di , oltre Persona_4 CP_8 che del tutto priva di riscontro probatorio, in particolar modo per quanto concerne la richiesta di personalizzazione del danno biologico;
- che, in ogni caso, dalla somma richiesta da parte attrice deve essere comunque scomputato l'acconto offerto da che ha inviato presso la società di infortunistica intervenuta Controparte_8 per controparte una lettera-assegno intestato all'attore dell'importo di euro 3.850,00
[...]
data 25.05.2022. Parte_3
All'udienza di comparizione, verificata la regolarità delle notifiche, il Giudice ha dichiarato la contumacia di e ha assegnato alle parti i termini per le memorie istruttorie ex art. 183, Parte_2 comma 6, c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice ha replicato, quanto all'assegno inviato da CP_8 di esser giunta a conoscenza della circostanza solo a seguito della comparsa di parte convenuta e di aver così scoperto che tale assegno era stato in effetti ricevuto dallo ma che i Controparte_9 dipendenti di quest'ultimo, non riuscendo a reperire l'attore – che nelle more aveva revocato il Pt_1 mandato alla predetta società e si era temporaneamente recato in Romania – avevano provveduto allo alla distruzione e smaltimento del titolo (cfr. doc. 36, fasc. att.).
pagina 4 di 13 Istruita la causa documentalmente e mediante consulenza medico-legale d'ufficio sulla persona dell'attore, l'udienza del'1.10.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte;
con ordinanza del 2.12.2025 il Giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni da parte delle parti tramite deposito telematico delle rispettive note, il cui contenuto è sopra riportato, e ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Preliminarmente, quanto alla qualificazione delle domande formulate, si deve rilevare che l'attore ha evocato in giudizio nonché il conducente - - e il proprietario - - CP_1 CP_2 Parte_2 del veicolo indicato come responsabile del sinistro occorso in data 13.6.2021, per ottenere l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella causazione dell'evento lesivo, CP_2 nonché la condanna della sola al risarcimento dei danni sofferti. CP_1
Parte attrice ha quindi proposto azione diretta ex art. 126 d.lgs. 209/2005 nei confronti di CP_1 estendendo il contraddittorio al proprietario del veicolo, quale litisconsorte necessario ai sensi degli artt. 126, comma 2, e 144, comma 3, d.lgs. 209/2005, al quale la notificazione dell'atto di citazione può essere effettuata presso il domiciliatario ex lege, cioè presso ai soli fini della regolare CP_1 instaurazione del contraddittorio.
Quanto invece alla vocatio in ius del conducente del veicolo, va rilevato che l'art. 126, CP_2 comma 2, d.lgs. 209/2005 prevede la domiciliazione ex lege presso solo dell'assicurato, del CP_1 responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
non contempla pertanto il conducente non proprietario, atteso che il responsabile civile deve essere inteso solo il proprietario del veicolo che ha causato il danno (Cass. Civ., sez. III, 2665/2006). La notifica dell'atto di citazione effettuata al conducente presso deve pertanto considerarsi inesistente, essendo stata eseguita CP_2 CP_1 in un luogo e ad un soggetto privo di alcun riferimento con il destinatario.
La domanda di accertamento della responsabilità esclusiva in capo a nella causazione CP_2 del sinistro per cui è causa deve pertanto ritenersi inammissibile.
Ciò premesso, venendo al merito della pretesa e nello specifico della domanda di accertamento e condanna correttamente formulata nei confronti di deve invece rilevarsi quanto segue. CP_1
pagina 5 di 13 In punto di responsabilità, la ricostruzione del tamponamento a catena offerta dall'attore ha trovato conferma, anzitutto, nelle dichiarazioni rese agli agenti intervenuti in loco da CP_2 conducente del veicolo responsabile dell'impatto, il quale ha ammesso di “non aver fatto in tempo a fermarsi” e di aver così urtato “con la [sua] parte anteriore contro quella posteriore” del veicolo di fronte al proprio, a sua volta incolonnato dietro al veicolo attoreo (cfr. doc. 2, fasc. conv.).
Risultano, altresì, conformi a quanto narrato da parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio le dichiarazioni rese dagli altri soggetti coinvolti nel sinistro riportate nel rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di Milano.
In particolare, , passeggero del veicolo tamponato dall'auto di ha dichiarato Testimone_1 CP_2 che: “A bordo del veicolo Citroen C1 viaggiavo al lato passeggero. percorrevo viale Abruzzi in direzione di viale dei Mille. Giunto in prossimità dell'intersezione semaforizzata con piazza Ascoli si arrestava la marcia in quanto i veicoli che ci precedevano erano fermi al semaforo. I veicoli fermi erano posizionati su due file, con il nostro veicolo eravamo a destra della carreggiata.
Improvvisamente venivamo urtati dal veicolo che ci seguiva, Audi A3, quindi urtavamo il veicolo che ci precedeva, una Vw FO”.
La descrizione dell'evento fornita da collima, peraltro, con quella riferita Testimone_1 dall'attore agli agenti nell'immediatezza del sinistro (“Proveniente da piazzale Loreto percorrevo viale
Abruzzi in direzione di viale dei Mille. In prossimità dell'intersezione semaforizzata con piazza Ascoli procedevo la marcia con semaforo verde per poi fermarmi subito dopo al semaforo rosso per la svolta
a sinistra in via Tiepolo tenendo la sinistra. improvvisamente venivo urtato dalla macchina che mi seguiva, una Citroen C1”).
A ulteriore riprova della verosimiglianza della dinamica ricostruita da parte attrice la conducente della
Citroen C1, – che a seguito dell'incidente era stata trasportata in P.S. – ha Controparte_10 successivamente fatto pervenire una dichiarazione sottoscritta, che conferma la dinamica del sinistro così come già descritta dagli altri soggetti coinvolti (“Mi trovavo ferma al semaforo in piazza Ascoli, direzione via dei Mille (verso Sud). Davanti alla mia vettura, con distanza di circa due metri, era presente un ulteriore veicolo, GE FO (targa DD114HY), diretto anche lui nella mia stessa direzione (sud). Fermi entrambi in attesa che i veicoli che ci precedevano partissero, la mia auto viene Cont tamponata pesantemente e di conseguenza tampona la suddetta ferma davanti”).
pagina 6 di 13 Si può pertanto concludere che la condotta del conducente sia stata imprudente e CP_2 inosservante, sia delle regole generali di condotta, che delle prescrizioni di cui al Codice della Strada, avuto specifico riguardo al disposto di cui all'art. 141, comma 2, C.d.S., come contestato dagli operanti all'epoca del sinistro (ove si prevede che il conducente debba sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile), nonché del primo comma dell'art. 149 e dall'art. 146, comma 1 e 3, del codice della strada.
Sul punto ha fornito una ricostruzione dalla quale emerge chiaramente la particolare Controparte_10 violenza dello scontro, come conseguenza del fatto che non abbia nemmeno tentato di porre in CP_2 essere un arresto tempestivo: “Ricordo inoltre che l'impatto non è stato preceduto da alcun suono che lasciasse presagire il classico stridere delle gomme ad una forte frenata. L'urto è stato talmente violento che ho sbattuto la testa sul volante. Inoltre al termine del tamponamento mi sono trovata con la gamba sinistra incastrata sotto i pedali. Successivamente, dopo alcuni secondi mi resi conto che non riuscivo più a muover né la testa né gli arti superiori ed inferiori”.
Dette affermazione trovano conferma nella circostanza, verbalizzata dagli operanti, dell'assenza di tracce di frenata visibili sull'asfalto, sì che appare evidente come la condotta del conducente dell'Audi sia stata caratterizzata da un elevato grado di imprudenza e scostamento dalle regole cautelari specifiche sopra richiamate. Quanto invece alla condotta tenuta dall'attore, deve escludersi la sussistenza di profili di colpa in capo al medesimo, con valutazione da compiersi in concreto, tenuto conto del mancato accertamento, da parte degli agenti intervenuti nel luogo del sinistro, di infrazioni del Codice della Strada, o di più generali regole di condotta imputabili a parte attrice, nonché dall'assenza di elementi da cui desumere che egli tenesse, al momento del sinistro, una condotta imprudente.
Del resto integra indirizzo consolidato della Suprema Corte quello secondo cui, “ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui
l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di
pagina 7 di 13 pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 13703 del 31/05/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18708 del 01/07/2021).
Sul punto, invero, parte convenuta non ha allegato alcuna condotta illecita astrattamente attribuibile all'attore, limitandosi a muovere contestazioni in ordine all'intensità dell'impatto, che, quand'anche minima, non escluderebbe la sussistenza di una violazione dell'art. 141 co. 2, 149 c. 1 e 146 commi 1 e
3 C.d.S.; non può dunque applicarsi il disposto di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., atteso che la presunzione di eguale concorso di colpa ivi indicata ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano l'accertamento in concreto della misura della responsabilità di ciascun conducente, con la conseguenza che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di responsabilità concorrente, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. Civ., Sez. VI, ord. 13672/2019).
La responsabilità del sinistro occorso risulta dunque riconducibile alla sola ed esclusiva condotta colposa del conducente CP_2
Così ricostruita la vicenda in punto di an della responsabilità, si deve procedere all'accertamento dei danni risarcibili ed alla loro liquidazione.
Il consulente tecnico nominato dal Tribunale, coadiuvato dal dott. specialista radiologo, ha Per_5 accertato che l'attore, in conseguenza del tamponamento de quo, ha riportato una “frattura della terza vertebra lombare con avvallamento della limitante somatica superiore e millimetrico distacco dello spigolo antero-superiore”; a seguito di rilettura del referto della TAC di cui al doc. 2 fasc. att., il Dott. ha, invece, escluso la sussistenza del nesso causale tra il sinistro per cui è causa e l'ulteriore Per_5 frattura in sede L4, inizialmente ricondotta dal tecnico originario a un trauma recente (cfr. pag. 13 della
CTU: “[…] si conferma che l'unica alterazione corporea in relazione causale con l'evento è rappresentata dall'interessamento somatico di L3, caratterizzato da un avvallamento della limitante somatica superiore e da un millimetrico distacco del suo spigolo antero-superiore, in soggetto caratterizzato per sua propria fisiopatologia da manifestazioni artrosiche somatiche e interapofisarie diffuse”).
pagina 8 di 13 Il CTU ha dunque stimato che da tale lesione siano derivati postumi permanenti nella misura del 5-6%, tenuto conto anche delle preesistenti patologie dell'attore (cfr. pag. 14 della CTU: “Considerata la sede
e la natura della lesione del caso di specie (caratterizzata da frattura dello spigolo antero-superiore e da avvallamento della limitante somatica superiore, senza schiacciamento), nonché il contesto degenerativo preesistente (spondiloartrosi avanzata) e la sintomatologia obiettivata, occorre riferirsi al range valutativo più elevato della voce tabellare di riferimento del decreto ministeriale. Pertanto,
l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica permanente è da ritenersi del 5-6% (tra il cinque e il sei percento). […] Nel complesso, il quadro lesivo procurato a seguito dell'evento traumatico (frattura della terza vertebra lombare e contusione di ginocchio sine lesioni permanenti) appaiono coerenti sia con il meccanismo lesivo descritto che con il quadro anatomo-funzionale preesistente, e trovano giustificazione biomeccanica nella particolare vulnerabilità del rachide artrosico sollecitato da un evento pur a bassa media energia, ma repentino e mal assorbito”).
Tali postumi, sempre secondo il CTU, risultano pienamente compatibili con la dinamica dell'incidente per come descritta da parte attrice (“La lesione lombare lamentata dal soggetto (frattura terza vertebra lombare con avvallamento della limitante somatica superiore e millimetrico distacco dello spigolo antero-superiore) risulta del tutto in armonia con la dinamica del sinistro, sia per entità che per localizzazione. Si segnala, infine, che il Sig. patì inoltre una contusione al ginocchio, di natura Pt_1 tipicamente traumatica, riferibile all'urto contro le parti anteriori dell'abitacolo (es. cruscotto, parte inferiore del volante, strutture rigide laterali), evenienza attendibile in contesti simili, dove il corpo tende a proiettarsi in avanti in fase di impatto e a reagire in modo riflesso con un irrigidimento muscolare che può peraltro favorire tale contatto diretto, senza condizionare permanenti lesioni tissutali”).
In merito alla lamentata distorsione del rachide lombare – dalla quale il CTP di parte attrice vorrebbe far discendere un ulteriore 1-3% di postumi permanenti – appare condivisibile la risposta fornita dal
CTU con cui si è escluso che alla distorsione si possa attribuire un'autonoma funzione di lesione, giacché essa “consiste in una temporanea deformazione dovuta a un movimento anomalo dei tessuti che non implica di per sé l'occorrenza di lesioni permanenti” (cfr. pag. 15 della CTU).
pagina 9 di 13 Per quanto concerne, invece, la citata contusione al ginocchio, il CTU ha escluso che ne siano derivate
“documentate e/o documentabili lesioni d'interesse”, sicché non deve tenersi conto di essa nella stima dei postumi permanenti riportati dall'attore.
Risulta pertanto accertato il nesso di causalità tra le lesioni sopra indicate e il sinistro per cui è causa;
sul punto, non meritano accoglimento le eccezioni di parte convenuta, per la quale non vi sarebbe prova del nesso eziologico dal momento che l'attore, nell'immediatezza del sinistro, ha rifiutato le cure, recandosi in Pronto Soccorso solamente il giorno seguente e dichiarando, in quella sede, di esser rimasto coinvolto in un incidente stradale da tamponamento “in data odierna” (doc. 2, fasc. att.). Tali eccezioni non paiono convincenti: per un verso, data l'entità delle lesioni, è del tutto plausibile che l'attore abbia atteso un giorno prima di farsi visitare;
per altro verso, in assenza di altri elementi di riscontro, non appare verosimile che l'attore – come sostenuto da parte convenuta – sia rimasto coinvolto in un ulteriore sinistro il giorno seguente, sinistro che avrebbe cagionato lesioni del tutto compatibili con quelle che, come accertato dal CTU, sarebbero potute derivare dal primo incidente.
Dalla relazione peritale emerge, inoltre, che in conseguenza delle lesioni riportate è derivato, per l'attore, un periodo di inabilità temporanea della durata complessiva di 120 giorni, di cui 30 giorni di inabilità parziale al 75%, 60 giorni di inabilità parziale al 50% e 30 giorni di inabilità parziale al 25%.
Le conclusioni del c.t.u. risultano suffragate da accertamenti specifici e da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, nonché corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate neppure da stringenti critiche di parte e, pertanto, devono essere condivise dal Tribunale.
Venendo, dunque, alla liquidazione dei danni patiti da parte attrice, sulla base di quanto accertato dal
CTU va riconosciuto all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale complessivo con riferimento alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. determinato, sulla base delle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass., i cui importi per la liquidazione sono stati aggiornati dal D.M. 18 luglio 2025, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2025.
Sulla base di tali parametri, considerata la durata dell'invalidità temporanea e l'entità dei postumi permanenti (stimati nel 5,5%), il cd. danno biologico subìto dall'attore (anni 28 al momento della stabilizzazione dei postumi) va liquidato in euro 11.129,55 (di cui euro 7.758,75 per il danno permanente ed euro 3.370,80 per il danno temporaneo).
pagina 10 di 13 La parte attrice ha chiesto il riconoscimento di una “eventuale personalizzazione” del danno non patrimoniale, senza allegare tuttavia alcunché in ordine ad una peculiare sofferenza, o ad uno stravolgimento di abitudini di vita a causa del sinistro. Pertanto, la modesta rilevanza delle menomazioni attribuibili all'evento de quo, nonchè la totale assenza di allegazioni sul punto non consente di applicare al caso di specie il disposto normativo di cui all'art. 139, comma III, cod. ass., che prevede il possibile aumento dell'importo del danno liquidato ex art. 139 cod. ass. a titolo di solo danno anatomo-funzionale al fine di compensare l'aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subìto e che non viene considerato dalle tabelle legislative (espressamente riferite per l'appunto al solo danno biologico).
Infine, dalla predetta somma non dev'essere operata alcuna decurtazione, giacché la lettera-assegno inviata – a titolo di acconto – da alla società di infortunistica che aveva in gestione Controparte_8 la pratica del sinistro non vi è prova che sia stata portata all'incasso; al contrario, per espressa dichiarazione della società ricevente, quest'ultima, a fronte dell'irreperibilità dell'attore, ha provveduto Contr a distruggere e smaltire l'assegno di cui trattasi (cfr. doc. 36, fasc. att.). Si reputa che on abbia, come suo onere, dimostrato di aver parzialmente adempiuto al versamento dell'importo di cui sopra, integrante fatto parzialmente estintivo dell'obbligazione risarcitoria ex art. 2697, comma 2, c.c.
Infine, sulla predetta somma di euro 11.129,55, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
(Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo
(13.6.2021) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal pagina 11 di 13 13.6.2021 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex artt. 1282 e 1284, comma 1, c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Per quanto concerne i danni patrimoniali subiti dall'attore, devono essere anzitutto poste a carico di parte convenuta le spese mediche riconosciute dal CTU come necessarie e congrue rispetto all'evento patito, per un totale di euro 1.419,00; a tale somma devono aggiungersi euro 350,14 a titolo di spese per parere medico legale (doc. 10, fasc. att.) ed euro 25,00 per acquisizione di relazione di incidente stradale (doc. 39, fasc. att.).
Ne deriva che il danno patrimoniale va liquidato nella somma complessiva di euro 1.794,14 oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle
SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture – senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento – alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo. Contr Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che deve essere condannata a rifondere le spese sostenute da per il presente giudizio. Parte_1
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 D.M.
55/2014, come successivamente modificati dal D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile per l'attività difensiva svolta, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria),
e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento per attività di studio, istruttoria e decisoria. In favore dell'attore, oltre alle anticipazioni indicate in dispositivo va riconosciuto anche l'importo di euro
854,00 a titolo di compensi per il CTP Dott. come da fattura n. 44/2025 del 25/09/2025 (allegato Per_2
I alla comparsa conclusionale, fasc. att.).
Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Sempre in ragione del criterio della soccombenza, le spese della CTU medico legale sulla persona Contr dell'attore devono essere poste a carico di parte convenuta
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, o assorbita, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento proposta nei confronti di CP_2
- accertata la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro per cui è CP_2 causa, occorso il 13.6.2021, condanna al risarcimento dei Controparte_5 danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da che si liquidano Parte_1 rispettivamente in euro 1.794,14 ed in euro 11.129,55, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva;
- condanna a rifondere in favore di le Controparte_5 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in euro 545,00 per le spese, in euro 854,00 per le spese di ctp e in euro 5.077,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di le spese della CTU Controparte_5 medico legale sulla persona dell'attore, come liquidate in corso di causa.
Milano, 27.12.2025
Il giudice
IA ES OR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA ES OR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9704/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 PAPOTTO ES SIMONE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Podgora n. 10, giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
[...]
Controparte_1 (C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. ENNE MARTA DELIA e dall'avv.
[...] P.IVA_1 DEIS RT AR ES ( ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio di questi ultimi, sito in Milano, Via Passione n. 8, giusta procura in atti PARTE CONVENUTA
(C.F./P.I. ), CP_2 PARTE CONVENUTA NON COSTITUITA
(C.F./P.I. ), Parte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
pagina 1 di 13 Per l'attore:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare i fatti di causa, così come riprodotti ed esposti negli scritti attorei e relativa documentazione allegata (Cfr.docc.1 e ss.) e, conseguentemente, condannare l' (c.f. e p.i. n. ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento ed al rimborso, in favore dell'odierno attore, dei danni tutti e delle spese, complessivamente patiti dal Sig. Parte_1 (c.f. Z129.P) in conseguenza del sinistro de quo, da liquidarsi nella misura
[...] C.F._3 indicata in esito alla esperita CTU medico-legale, redatta e depositata in data 24/07/2025 a cura del designato Dott. , nonchè in in forza delle allegazioni e perizie medico-legali effettuate Persona_1 e prodotte nel presente giudizio a cura dell'odierno attore (Cfr. docc. 1 e ss); in via subordinata, condannare parte convenuta al risarcimento, rimborso e pagamento, in favore dell'attore, di quelle diverse somme, maggiori o minori, che verranno ritenute legittime e di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria, se dovuta, e/o agli interessi legali dal giorno del fatto al saldo effettivo ed oltre le spese tutte, sostenute dal Sig. per l'espletamento della CTU m/l, inclusi i Parte_1 compensi professionali per l'assistenza del proprio CTP, come da allegata notula del Dott. IN Per_2 OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, 15% maggiorazione di Legge, 4% CPA e 22% IVA, compresi da distrarsi a favore degli scriventi procuratori antistatari”
Per il convenuto Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Milano, disattese e respinte ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e premesse tutte le declaratorie di legge, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, rigettare, per tutti i motivi esposti in atti, la domanda proposta dall'attore nei confronti dell'odierno convenuto e, per l'effetto, assolvere nel migliore dei modi l'odierno esponente;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, limitare l'entità del risarcimento ai danni accertati in corso di causa, tenuto conto dell'offerta di € 3.850,00 già liquidata. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre che risarcimento ex art. 96 c.p.c. * Ciò Contr posto, nsta affinchè la causa sia trattenuta per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
Contr (di seguito, ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, nonché e , chiedendo, previo accertamento della responsabilità CP_2 Parte_2
pagina 2 di 13 Contr esclusiva di la condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_2 patrimoniali da lui patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 13.06.2021.
A sostegno di quanto richiesto l'attore ha dedotto che:
- in data 13.06.2021, intorno alle ore 17:30, in Milano (MI), viale dei Mille, all'altezza del civico n.
37, mentre si trovava fermo al semaforo alla guida del veicolo GE FO, targato DD114HY, di proprietà dell' è stato violentemente tamponato dal veicolo Controparte_6
Citroen C1, targato DV783DM, a sua volta tamponato dal veicolo Audi A3, targato 6843GLK, di proprietà della signora , condotto nell'occasione da e assicurato per Parte_2 CP_2 la r.c.a. con Controparte_7
- che, in conseguenza del sinistro, ha riportato lesioni e si è recato presso il P.S. dell'Ospedale San
DO di Monza, dal quale è stato dimesso con diagnosi di “contusione ginocchio destro” e prognosi di gg. 7;
- che, successivamente, si è sottoposto a TAC del rachide lombare, che ha evidenziato “avvallamento della limitante somatica superiore di L3 in esiti di recente frattura della limitante stessa e dello spigolo antero-superiore. Frattura anche a livello del soma L4, di significativo trauma recente”, nonché ad ulteriori esami, visite e terapie, sino ad essere dichiarato clinicamente guarito in data
16.11.2021;
- che, a seguito di visita medico-legale in data 30.11.2021 effettuata dal dott. le Persona_3
lesioni sono state stimate in: I.P. 13%; I.T.P. al 75% gg. 30; I.T.P. al 50% gg. 60 e I.T.P. al 25% gg.
30;
- che la definizione in via stragiudiziale del sinistro con società incaricata Controparte_8
dall' per la gestione del sinistro, non è giunta a buon fine, nonostante la perizia medico-legale CP_1 espletata dal fiduciario della società;
- che, di conseguenza, l'attore si è visto costretto a promuovere il presente giudizio. Contr Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dalla pretesa attorea ed eccependo, in particolare:
- che, in punto di an della responsabilità, la dinamica dell'incidente come descritta in atto di citazione, non corrisponde a quanto desumibile dal verbale della Polizia Locale di Milano, che non riporta alcuna descrizione delle circostanze del sinistro;
pagina 3 di 13 - che, peraltro, i danni subiti dal veicolo dell'attore, come descritti nel medesimo verbale, non risultano compatibili con uno scontro particolarmente “violento” (cfr. pag. 3 del verbale:
“ammaccature frontalino targa posteriore;
abrasioni e graffiature paraurti posteriori”);
- che, sotto il profilo del danno alla persona, dallo stesso verbale di polizia emerge come parte attrice, nell'immediatezza del sinistro, abbia riferito alle autorità di accusare dolore al collo, rifiutando tuttavia le cure e riservandosi di recarsi al pronto soccorso in un momento successivo, ove necessario, e che l'attore si sia recato al P.S. soltanto dopo 24 ore dal sinistro, sicché risulterebbe interrotto il nesso di causalità tra l'asserito sinistro e le lamentate lesioni;
- che, peraltro, poiché nel verbale di accesso al PS, datato 14.06.2021, è riportata l'indicazione “in data odierna incidente stradale da tamponamento”, si può supporre che l'attore sia rimasto coinvolto in un ulteriore incidente, in data successiva al sinistro per cui è causa, verificatosi il
13.06.2021;
- che, in ogni caso, anche in punto di quantum la richiesta di parte attrice è da ritenersi eccessiva – ove raffrontata con la quantificazione effettuata dal dott. , fiduciario di , oltre Persona_4 CP_8 che del tutto priva di riscontro probatorio, in particolar modo per quanto concerne la richiesta di personalizzazione del danno biologico;
- che, in ogni caso, dalla somma richiesta da parte attrice deve essere comunque scomputato l'acconto offerto da che ha inviato presso la società di infortunistica intervenuta Controparte_8 per controparte una lettera-assegno intestato all'attore dell'importo di euro 3.850,00
[...]
data 25.05.2022. Parte_3
All'udienza di comparizione, verificata la regolarità delle notifiche, il Giudice ha dichiarato la contumacia di e ha assegnato alle parti i termini per le memorie istruttorie ex art. 183, Parte_2 comma 6, c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice ha replicato, quanto all'assegno inviato da CP_8 di esser giunta a conoscenza della circostanza solo a seguito della comparsa di parte convenuta e di aver così scoperto che tale assegno era stato in effetti ricevuto dallo ma che i Controparte_9 dipendenti di quest'ultimo, non riuscendo a reperire l'attore – che nelle more aveva revocato il Pt_1 mandato alla predetta società e si era temporaneamente recato in Romania – avevano provveduto allo alla distruzione e smaltimento del titolo (cfr. doc. 36, fasc. att.).
pagina 4 di 13 Istruita la causa documentalmente e mediante consulenza medico-legale d'ufficio sulla persona dell'attore, l'udienza del'1.10.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte;
con ordinanza del 2.12.2025 il Giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni da parte delle parti tramite deposito telematico delle rispettive note, il cui contenuto è sopra riportato, e ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Preliminarmente, quanto alla qualificazione delle domande formulate, si deve rilevare che l'attore ha evocato in giudizio nonché il conducente - - e il proprietario - - CP_1 CP_2 Parte_2 del veicolo indicato come responsabile del sinistro occorso in data 13.6.2021, per ottenere l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella causazione dell'evento lesivo, CP_2 nonché la condanna della sola al risarcimento dei danni sofferti. CP_1
Parte attrice ha quindi proposto azione diretta ex art. 126 d.lgs. 209/2005 nei confronti di CP_1 estendendo il contraddittorio al proprietario del veicolo, quale litisconsorte necessario ai sensi degli artt. 126, comma 2, e 144, comma 3, d.lgs. 209/2005, al quale la notificazione dell'atto di citazione può essere effettuata presso il domiciliatario ex lege, cioè presso ai soli fini della regolare CP_1 instaurazione del contraddittorio.
Quanto invece alla vocatio in ius del conducente del veicolo, va rilevato che l'art. 126, CP_2 comma 2, d.lgs. 209/2005 prevede la domiciliazione ex lege presso solo dell'assicurato, del CP_1 responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
non contempla pertanto il conducente non proprietario, atteso che il responsabile civile deve essere inteso solo il proprietario del veicolo che ha causato il danno (Cass. Civ., sez. III, 2665/2006). La notifica dell'atto di citazione effettuata al conducente presso deve pertanto considerarsi inesistente, essendo stata eseguita CP_2 CP_1 in un luogo e ad un soggetto privo di alcun riferimento con il destinatario.
La domanda di accertamento della responsabilità esclusiva in capo a nella causazione CP_2 del sinistro per cui è causa deve pertanto ritenersi inammissibile.
Ciò premesso, venendo al merito della pretesa e nello specifico della domanda di accertamento e condanna correttamente formulata nei confronti di deve invece rilevarsi quanto segue. CP_1
pagina 5 di 13 In punto di responsabilità, la ricostruzione del tamponamento a catena offerta dall'attore ha trovato conferma, anzitutto, nelle dichiarazioni rese agli agenti intervenuti in loco da CP_2 conducente del veicolo responsabile dell'impatto, il quale ha ammesso di “non aver fatto in tempo a fermarsi” e di aver così urtato “con la [sua] parte anteriore contro quella posteriore” del veicolo di fronte al proprio, a sua volta incolonnato dietro al veicolo attoreo (cfr. doc. 2, fasc. conv.).
Risultano, altresì, conformi a quanto narrato da parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio le dichiarazioni rese dagli altri soggetti coinvolti nel sinistro riportate nel rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di Milano.
In particolare, , passeggero del veicolo tamponato dall'auto di ha dichiarato Testimone_1 CP_2 che: “A bordo del veicolo Citroen C1 viaggiavo al lato passeggero. percorrevo viale Abruzzi in direzione di viale dei Mille. Giunto in prossimità dell'intersezione semaforizzata con piazza Ascoli si arrestava la marcia in quanto i veicoli che ci precedevano erano fermi al semaforo. I veicoli fermi erano posizionati su due file, con il nostro veicolo eravamo a destra della carreggiata.
Improvvisamente venivamo urtati dal veicolo che ci seguiva, Audi A3, quindi urtavamo il veicolo che ci precedeva, una Vw FO”.
La descrizione dell'evento fornita da collima, peraltro, con quella riferita Testimone_1 dall'attore agli agenti nell'immediatezza del sinistro (“Proveniente da piazzale Loreto percorrevo viale
Abruzzi in direzione di viale dei Mille. In prossimità dell'intersezione semaforizzata con piazza Ascoli procedevo la marcia con semaforo verde per poi fermarmi subito dopo al semaforo rosso per la svolta
a sinistra in via Tiepolo tenendo la sinistra. improvvisamente venivo urtato dalla macchina che mi seguiva, una Citroen C1”).
A ulteriore riprova della verosimiglianza della dinamica ricostruita da parte attrice la conducente della
Citroen C1, – che a seguito dell'incidente era stata trasportata in P.S. – ha Controparte_10 successivamente fatto pervenire una dichiarazione sottoscritta, che conferma la dinamica del sinistro così come già descritta dagli altri soggetti coinvolti (“Mi trovavo ferma al semaforo in piazza Ascoli, direzione via dei Mille (verso Sud). Davanti alla mia vettura, con distanza di circa due metri, era presente un ulteriore veicolo, GE FO (targa DD114HY), diretto anche lui nella mia stessa direzione (sud). Fermi entrambi in attesa che i veicoli che ci precedevano partissero, la mia auto viene Cont tamponata pesantemente e di conseguenza tampona la suddetta ferma davanti”).
pagina 6 di 13 Si può pertanto concludere che la condotta del conducente sia stata imprudente e CP_2 inosservante, sia delle regole generali di condotta, che delle prescrizioni di cui al Codice della Strada, avuto specifico riguardo al disposto di cui all'art. 141, comma 2, C.d.S., come contestato dagli operanti all'epoca del sinistro (ove si prevede che il conducente debba sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile), nonché del primo comma dell'art. 149 e dall'art. 146, comma 1 e 3, del codice della strada.
Sul punto ha fornito una ricostruzione dalla quale emerge chiaramente la particolare Controparte_10 violenza dello scontro, come conseguenza del fatto che non abbia nemmeno tentato di porre in CP_2 essere un arresto tempestivo: “Ricordo inoltre che l'impatto non è stato preceduto da alcun suono che lasciasse presagire il classico stridere delle gomme ad una forte frenata. L'urto è stato talmente violento che ho sbattuto la testa sul volante. Inoltre al termine del tamponamento mi sono trovata con la gamba sinistra incastrata sotto i pedali. Successivamente, dopo alcuni secondi mi resi conto che non riuscivo più a muover né la testa né gli arti superiori ed inferiori”.
Dette affermazione trovano conferma nella circostanza, verbalizzata dagli operanti, dell'assenza di tracce di frenata visibili sull'asfalto, sì che appare evidente come la condotta del conducente dell'Audi sia stata caratterizzata da un elevato grado di imprudenza e scostamento dalle regole cautelari specifiche sopra richiamate. Quanto invece alla condotta tenuta dall'attore, deve escludersi la sussistenza di profili di colpa in capo al medesimo, con valutazione da compiersi in concreto, tenuto conto del mancato accertamento, da parte degli agenti intervenuti nel luogo del sinistro, di infrazioni del Codice della Strada, o di più generali regole di condotta imputabili a parte attrice, nonché dall'assenza di elementi da cui desumere che egli tenesse, al momento del sinistro, una condotta imprudente.
Del resto integra indirizzo consolidato della Suprema Corte quello secondo cui, “ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui
l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di
pagina 7 di 13 pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 13703 del 31/05/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18708 del 01/07/2021).
Sul punto, invero, parte convenuta non ha allegato alcuna condotta illecita astrattamente attribuibile all'attore, limitandosi a muovere contestazioni in ordine all'intensità dell'impatto, che, quand'anche minima, non escluderebbe la sussistenza di una violazione dell'art. 141 co. 2, 149 c. 1 e 146 commi 1 e
3 C.d.S.; non può dunque applicarsi il disposto di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., atteso che la presunzione di eguale concorso di colpa ivi indicata ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano l'accertamento in concreto della misura della responsabilità di ciascun conducente, con la conseguenza che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di responsabilità concorrente, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. Civ., Sez. VI, ord. 13672/2019).
La responsabilità del sinistro occorso risulta dunque riconducibile alla sola ed esclusiva condotta colposa del conducente CP_2
Così ricostruita la vicenda in punto di an della responsabilità, si deve procedere all'accertamento dei danni risarcibili ed alla loro liquidazione.
Il consulente tecnico nominato dal Tribunale, coadiuvato dal dott. specialista radiologo, ha Per_5 accertato che l'attore, in conseguenza del tamponamento de quo, ha riportato una “frattura della terza vertebra lombare con avvallamento della limitante somatica superiore e millimetrico distacco dello spigolo antero-superiore”; a seguito di rilettura del referto della TAC di cui al doc. 2 fasc. att., il Dott. ha, invece, escluso la sussistenza del nesso causale tra il sinistro per cui è causa e l'ulteriore Per_5 frattura in sede L4, inizialmente ricondotta dal tecnico originario a un trauma recente (cfr. pag. 13 della
CTU: “[…] si conferma che l'unica alterazione corporea in relazione causale con l'evento è rappresentata dall'interessamento somatico di L3, caratterizzato da un avvallamento della limitante somatica superiore e da un millimetrico distacco del suo spigolo antero-superiore, in soggetto caratterizzato per sua propria fisiopatologia da manifestazioni artrosiche somatiche e interapofisarie diffuse”).
pagina 8 di 13 Il CTU ha dunque stimato che da tale lesione siano derivati postumi permanenti nella misura del 5-6%, tenuto conto anche delle preesistenti patologie dell'attore (cfr. pag. 14 della CTU: “Considerata la sede
e la natura della lesione del caso di specie (caratterizzata da frattura dello spigolo antero-superiore e da avvallamento della limitante somatica superiore, senza schiacciamento), nonché il contesto degenerativo preesistente (spondiloartrosi avanzata) e la sintomatologia obiettivata, occorre riferirsi al range valutativo più elevato della voce tabellare di riferimento del decreto ministeriale. Pertanto,
l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica permanente è da ritenersi del 5-6% (tra il cinque e il sei percento). […] Nel complesso, il quadro lesivo procurato a seguito dell'evento traumatico (frattura della terza vertebra lombare e contusione di ginocchio sine lesioni permanenti) appaiono coerenti sia con il meccanismo lesivo descritto che con il quadro anatomo-funzionale preesistente, e trovano giustificazione biomeccanica nella particolare vulnerabilità del rachide artrosico sollecitato da un evento pur a bassa media energia, ma repentino e mal assorbito”).
Tali postumi, sempre secondo il CTU, risultano pienamente compatibili con la dinamica dell'incidente per come descritta da parte attrice (“La lesione lombare lamentata dal soggetto (frattura terza vertebra lombare con avvallamento della limitante somatica superiore e millimetrico distacco dello spigolo antero-superiore) risulta del tutto in armonia con la dinamica del sinistro, sia per entità che per localizzazione. Si segnala, infine, che il Sig. patì inoltre una contusione al ginocchio, di natura Pt_1 tipicamente traumatica, riferibile all'urto contro le parti anteriori dell'abitacolo (es. cruscotto, parte inferiore del volante, strutture rigide laterali), evenienza attendibile in contesti simili, dove il corpo tende a proiettarsi in avanti in fase di impatto e a reagire in modo riflesso con un irrigidimento muscolare che può peraltro favorire tale contatto diretto, senza condizionare permanenti lesioni tissutali”).
In merito alla lamentata distorsione del rachide lombare – dalla quale il CTP di parte attrice vorrebbe far discendere un ulteriore 1-3% di postumi permanenti – appare condivisibile la risposta fornita dal
CTU con cui si è escluso che alla distorsione si possa attribuire un'autonoma funzione di lesione, giacché essa “consiste in una temporanea deformazione dovuta a un movimento anomalo dei tessuti che non implica di per sé l'occorrenza di lesioni permanenti” (cfr. pag. 15 della CTU).
pagina 9 di 13 Per quanto concerne, invece, la citata contusione al ginocchio, il CTU ha escluso che ne siano derivate
“documentate e/o documentabili lesioni d'interesse”, sicché non deve tenersi conto di essa nella stima dei postumi permanenti riportati dall'attore.
Risulta pertanto accertato il nesso di causalità tra le lesioni sopra indicate e il sinistro per cui è causa;
sul punto, non meritano accoglimento le eccezioni di parte convenuta, per la quale non vi sarebbe prova del nesso eziologico dal momento che l'attore, nell'immediatezza del sinistro, ha rifiutato le cure, recandosi in Pronto Soccorso solamente il giorno seguente e dichiarando, in quella sede, di esser rimasto coinvolto in un incidente stradale da tamponamento “in data odierna” (doc. 2, fasc. att.). Tali eccezioni non paiono convincenti: per un verso, data l'entità delle lesioni, è del tutto plausibile che l'attore abbia atteso un giorno prima di farsi visitare;
per altro verso, in assenza di altri elementi di riscontro, non appare verosimile che l'attore – come sostenuto da parte convenuta – sia rimasto coinvolto in un ulteriore sinistro il giorno seguente, sinistro che avrebbe cagionato lesioni del tutto compatibili con quelle che, come accertato dal CTU, sarebbero potute derivare dal primo incidente.
Dalla relazione peritale emerge, inoltre, che in conseguenza delle lesioni riportate è derivato, per l'attore, un periodo di inabilità temporanea della durata complessiva di 120 giorni, di cui 30 giorni di inabilità parziale al 75%, 60 giorni di inabilità parziale al 50% e 30 giorni di inabilità parziale al 25%.
Le conclusioni del c.t.u. risultano suffragate da accertamenti specifici e da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, nonché corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate neppure da stringenti critiche di parte e, pertanto, devono essere condivise dal Tribunale.
Venendo, dunque, alla liquidazione dei danni patiti da parte attrice, sulla base di quanto accertato dal
CTU va riconosciuto all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale complessivo con riferimento alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. determinato, sulla base delle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass., i cui importi per la liquidazione sono stati aggiornati dal D.M. 18 luglio 2025, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2025.
Sulla base di tali parametri, considerata la durata dell'invalidità temporanea e l'entità dei postumi permanenti (stimati nel 5,5%), il cd. danno biologico subìto dall'attore (anni 28 al momento della stabilizzazione dei postumi) va liquidato in euro 11.129,55 (di cui euro 7.758,75 per il danno permanente ed euro 3.370,80 per il danno temporaneo).
pagina 10 di 13 La parte attrice ha chiesto il riconoscimento di una “eventuale personalizzazione” del danno non patrimoniale, senza allegare tuttavia alcunché in ordine ad una peculiare sofferenza, o ad uno stravolgimento di abitudini di vita a causa del sinistro. Pertanto, la modesta rilevanza delle menomazioni attribuibili all'evento de quo, nonchè la totale assenza di allegazioni sul punto non consente di applicare al caso di specie il disposto normativo di cui all'art. 139, comma III, cod. ass., che prevede il possibile aumento dell'importo del danno liquidato ex art. 139 cod. ass. a titolo di solo danno anatomo-funzionale al fine di compensare l'aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subìto e che non viene considerato dalle tabelle legislative (espressamente riferite per l'appunto al solo danno biologico).
Infine, dalla predetta somma non dev'essere operata alcuna decurtazione, giacché la lettera-assegno inviata – a titolo di acconto – da alla società di infortunistica che aveva in gestione Controparte_8 la pratica del sinistro non vi è prova che sia stata portata all'incasso; al contrario, per espressa dichiarazione della società ricevente, quest'ultima, a fronte dell'irreperibilità dell'attore, ha provveduto Contr a distruggere e smaltire l'assegno di cui trattasi (cfr. doc. 36, fasc. att.). Si reputa che on abbia, come suo onere, dimostrato di aver parzialmente adempiuto al versamento dell'importo di cui sopra, integrante fatto parzialmente estintivo dell'obbligazione risarcitoria ex art. 2697, comma 2, c.c.
Infine, sulla predetta somma di euro 11.129,55, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
(Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo
(13.6.2021) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal pagina 11 di 13 13.6.2021 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex artt. 1282 e 1284, comma 1, c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Per quanto concerne i danni patrimoniali subiti dall'attore, devono essere anzitutto poste a carico di parte convenuta le spese mediche riconosciute dal CTU come necessarie e congrue rispetto all'evento patito, per un totale di euro 1.419,00; a tale somma devono aggiungersi euro 350,14 a titolo di spese per parere medico legale (doc. 10, fasc. att.) ed euro 25,00 per acquisizione di relazione di incidente stradale (doc. 39, fasc. att.).
Ne deriva che il danno patrimoniale va liquidato nella somma complessiva di euro 1.794,14 oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle
SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture – senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento – alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo. Contr Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che deve essere condannata a rifondere le spese sostenute da per il presente giudizio. Parte_1
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 D.M.
55/2014, come successivamente modificati dal D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile per l'attività difensiva svolta, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria),
e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento per attività di studio, istruttoria e decisoria. In favore dell'attore, oltre alle anticipazioni indicate in dispositivo va riconosciuto anche l'importo di euro
854,00 a titolo di compensi per il CTP Dott. come da fattura n. 44/2025 del 25/09/2025 (allegato Per_2
I alla comparsa conclusionale, fasc. att.).
Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Sempre in ragione del criterio della soccombenza, le spese della CTU medico legale sulla persona Contr dell'attore devono essere poste a carico di parte convenuta
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, o assorbita, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento proposta nei confronti di CP_2
- accertata la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro per cui è CP_2 causa, occorso il 13.6.2021, condanna al risarcimento dei Controparte_5 danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da che si liquidano Parte_1 rispettivamente in euro 1.794,14 ed in euro 11.129,55, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva;
- condanna a rifondere in favore di le Controparte_5 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in euro 545,00 per le spese, in euro 854,00 per le spese di ctp e in euro 5.077,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di le spese della CTU Controparte_5 medico legale sulla persona dell'attore, come liquidate in corso di causa.
Milano, 27.12.2025
Il giudice
IA ES OR
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