Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.° 2521/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 12 marzo 2025 ha pronunziato
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2521/2023 R.G.L., pendente tra:
(avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli) Parte_1 ricorrente
e
Controparte_1
(avv.ti Alvise Gastone Bragadin, Rachele Spadafora e Matteo
[...]
Borgini) resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI - per il ricorrente conclusioni Parte_1 rassegnate nel ricorso.
Per la resistente Controparte_1
conclusioni rassegnate nella memoria difensiva di costituzione
[...] depositata il 24 aprile 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 e ss. c.p.c., depositato il 3 dicembre 2023, Parte_1 ha convenuto in giudizio la Controparte_2
[...]
Il ricorrente ha affermato di essere titolare di pensione di vecchiaia erogata in suo favore dalla resistente, che avrebbe applicato nei suoi confronti la CP_1 trattenuta a titolo di contributo di solidarietà ai sensi dell'art. 22 del
Regolamento della stessa, approvato con D.M. n. 14 luglio 2004, poi reiterato dalle delibere dell'Assemblea dei delegati del 28 ottobre 2008, del 27 giugno
2013 e del 29 novembre 2017.
Il ricorrente ha quindi dedotto l'illegittimità delle trattenute, in quanto lesive di diritti quesiti, come tali suscettibili di riduzione solamente da parte della legge
Svolte tali premesse, in fatto e in diritto, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni, con vittoria delle spese di lite:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott.
per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, con Parte_1 particolare riferimento all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della
; Delibera dell'Assemblea dei delegati 27.06.2013 approvata dai CP_2
Ministri vigilanti il 21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea dei delegati n.
10/17 del 29 novembre 2017 con cui la ha prorogato tale prelievo anche CP_1 per il quinquennio 2019- 2023.
Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di BOLOGNA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro-rata, la CP_1
a favore dei è Controparte_1 Controparte_1 tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà.
In conseguenza condannare la a Controparte_1 favore dei alla restituzione a favore dello stesso delle Controparte_1 ritenute operate a tale titolo nel limite della prescrizione decennale e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro”.
La si è Controparte_1 costituita in giudizio con memoria difensiva tempestivamente depositata il 24 aprile 2024, chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare l'improcedibilità del ricorso avversario ex art. 443 c.p.c. e, nel merito, rigettarsi le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati nella memoria stessa.
In particolare, la resistente ha affermato l'infondatezza nel merito del ricorso avversario per insufficiente indicazione del petitum e della causa petendi, in quanto asseritamente carente degli elementi di diritto e delle prove delle
2 trattenute effettuate, non allegate a supporto della domanda, con conseguente impossibilità di procedere, anche nella denegata ipotesi in cui si affermasse l'illegittimità del contributo di solidarietà, alla quantificazione nel dispositivo delle somme da versare, nonché all'esecuzione da parte della ipotetica soccombente di una sentenza recante una condanna generica.
Ha ribadito altresì la piena legittimità dell'applicazione del contributo di solidarietà al caso di specie, affermando la sussistenza del potere dell'Ente previdenziale di stabilire nell'esercizio della propria autonomia gestionale il predetto contributo al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, e ciò alla luce del disposto dell'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto
1995, n. 335, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dell'art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 1, comma
488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Parte resistente ha chiesto altresì, in subordine di dichiarare inammissibile la domanda avversaria volta a dichiarare non più operabile la detrazione a titolo di contributo di solidarietà per il futuro, nonché, nella denegata ipotesi in cui la domanda del ricorrente dovesse trovare accoglimento, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2948 cod. civ. del diritto di credito vantato prima del quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, avvenuta il 4 aprile 2024, in quanto primo atto interruttivo della prescrizione.
Infine, la medesima resistente ha chiesto la chiamata in causa dell in CP_3 qualità di litisconsorte necessario e unico ente erogatore della prestazione, chiedendo inoltre in via istruttoria l'ordine al ricorrente e alla stessa di CP_3 esibizione dei cedolini di pensione relativi alle mensilità in cui sarebbero state applicate le ritenute a titolo di contributo di solidarietà.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, ed in particolare i cedolini della pensione da cui risulta la trattenuta in esame, la causa è stata rinviata per discussione.
Alla rituale lettura del dispositivo di sentenza fa seguito la stesura della seguente motivazione.
Si rileva in primo luogo che l'eccezione di improcedibilità ai sensi dell'art. 443
c.p.c. non appare fondata. La norma richiamata prevede infatti al primo comma che “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la
3 composizione in sede amministrativa, o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo” e al comma 2:
“Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa”.
La predetta disposizione prevede espressamente che debba essere soddisfatta la condizione di procedibilità soltanto nel caso in cui il procedimento amministrativo sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, mentre, nel caso di specie, vi è la totale mancanza di una speciale disciplina di rango legislativo, motivo per cui si ritiene il ricorso procedibile.
A tal fine si rileva che l'art. 57 del Regolamento unitario della (cfr. doc. 1 CP_1 fasc. di parte resistente), prevede che è ammesso il ricorso al Consiglio di amministrazione solo nei casi di deliberazioni assunte dalla Giunta Esecutiva, di provvedimenti assunti dal Direttore Generale nelle materie delegate dal
Consiglio di Amministrazione, di deliberazioni assunte in prima istanza dal
Consiglio di Amministrazione nelle materie di sua esclusiva competenza, nonché di iscrizione a ruolo per la riscossione di somme dovute non in forza degli atti di cui sopra, fattispecie del tutto differenti da quella oggetto del presente giudizio.
In via preliminare, invece, può essere accolta l'ulteriore eccezione in ordine alla non ammissibilità di una condanna in futuro a carico della resistente per inibire le trattenute oltre la data di iscrizione del ricorso, e ciò alla luce dell'assenza di un interesse attuale e concreto, in quanto la pretesa si fonda su circostanze ancora non avvenute, in assenza di una specifica normativa che permette una simile forma di condanna.
Pertanto, deve essere dichiarata inammissibile la relativa domanda della condanna pro futuro.
Nel merito della domanda si osserva che il presente giudizio verte sull'accertamento dell'illegittimità del contributo di solidarietà che la ha CP_1 trattenuto sui ratei liquidati e maturati della pensione del ricorrente Pt_1
in esecuzione dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime
[...] previdenziale, per il quinquennio 2004/2008, disposizione regolamentare
4 successivamente prorogata, con successive delibere dell'Assemblea dei delegati, per gli ulteriori quinquenni fino al dicembre 2023.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, è infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla resistente. Concorrono al rigetto dell'eccezione Controparte_1 le previsioni dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero termini inferiori;
l'art. 129, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre
1935 n. 1827, in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscossa con decorrenza dalla loro scadenza;
nonché l'art. 19, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 21 (legge recante “Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti“): quest'ultima disposizione, in particolare, stabilisce che “Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della ”. Si osserva che tutte le CP_1 disposizioni citate presuppongono la liquidità e la esigibilità del credito.
Ne deriva il principio generale che nel caso, come quello in esame, in cui sia contestata l'esatta entità della prestazione, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale, ma l'ordinaria prescrizione decennale, “quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, né messa a disposizione” (cfr. Cass., sezione lavoro, sent. n.
2563/2016). In altri termini, “La ha esercitato unilateralmente un potere CP_1 di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con
l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale” (cfr., Cass. sezione lavoro, sent. n.
31527/2022).
Deve dunque applicarsi il generale termine di prescrizione decennale ed entro tale limite (ovvero dal 3 dicembre 2013, decennio anteriore al deposito del ricorso) la deve essere condannata alla restituzione di quanto trattenuto CP_1
a titolo di contributo di solidarietà.
Nel merito, si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le specifiche pronunce di questo Tribunale, pronunciatosi su casi analoghi a quello in esame (a titolo esemplificativo, Tribunale Bologna, sez. lavoro.,
5 sentenza n. 583/2023, emessa il 20 settembre 2023 nella controversia iscritta al n. RG.L. n. 712/2023).
Si osserva inoltre che la giurisprudenza di legittimità aveva già censurato la condotta della che aveva effettuato prelievi su pensioni maturate e CP_1 riconosciute antecedentemente al 2004, statuendo come l'Ente previdenziale privato non potesse pregiudicare, senza che ciò fosse previsto dalla legge, emolumenti già entrati nel patrimonio del titolare (Cass., sezione lavoro., sentenza n. 26102/2014).
Tuttavia, si rappresenta allo stesso tempo che l'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è stato in seguito modificato dalla legge 27 dicembre 2006,
n. 296 al fine di legittimare le Casse privatizzate ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, e ciò in base a criteri di gradualità ed equità fra le generazioni, con l'eliminazione del principio precedente del pro-rata, che ad oggi andrebbe invece solo “tenuto presente”.
Di conseguenza, applicando gli stessi principi di diritto espressi in materia dalla Suprema Corte fin dalla sentenza delle SS.UU. n. 17742/2015, almeno per le pensioni maturate e attribuite successivamente alla novella introdotta con legge 27 dicembre 2006, n. 296 sussisterebbe il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine attribuiti per legge agli Enti previdenziali. Pertanto, tutte le ulteriori pronunce successive (ex multis Cass., sezione lavoro, sent. n. 19711/2017,
Cass., sezione lavoro, sent. n. 31875/2018, Cass., sezione lavoro, sent. n.
423/2019), sarebbero cadute nell'equivoco di utilizzare un parametro di legittimità superato dalle novelle.
Occorre, tuttavia, osservare al riguardo che, più di recente, la Suprema Corte
(Cass. sezione lavoro, sent. n. 3683/2023), non trascurando il mutato quadro normativo, ha puntualmente ribadito, inaugurando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, che “Gli enti previdenziali privatizzati
(come, nella specie, la Controparte_1
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di
[...] assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti sono incompatibili con
6 il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (si veda a tal proposito anche la recente Cass., sezione ,
n. 31807/2024).
In particolare, già con la pronuncia della Suprema Corte n. 603 del 14 gennaio
2019, è stata confermata l'estraneità del contributo oggetto del presente giudizio, per sua natura e funzione, “ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata”, con il richiamo sul punto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 173 del 2016 che, “nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi della Cost., art. 23, avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale”.
D'altronde, le considerazioni sopra espresse non potrebbero neanche laddove si ponesse l'attenzione sul successivo art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, qualificata come norma di interpretazione autentica, secondo la quale “L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre
2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”. Infatti, contrariamente a quanto rilevato dalla Nazionale resistente, “la norma in esame pone CP_1 come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare
l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo” (cfr. Cass. sent. n. 6702 del
2016, ord. n. 7568 del 2017).
Pertanto, va condivisa e integralmente richiamata in questa sede la giurisprudenza di legittimità in base alla quale la norma introdotta con la legge
27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 763, concerne provvedimenti che incidono sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti, ma non comprendono ambiti del tutto estranei ai poteri delle
Casse, tra cui rientra il contributo di solidarietà oggetto della presente controversia. Dunque, il prelievo a tale titolo, per essere legittimato, avrebbe
7 dovuto essere introdotto dal legislatore e non costituire un criterio diretto di determinazione del trattamento pensionistico.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo - sulla base del D.M. n. 55/2014, valori minimi tenuto conto della natura seriale della controversia - seguono la soccombenza e ne viene disposta la distrazione, come richiesto.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accertata l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato sui ratei della pensione di condanna la Parte_1
Controparte_1 Parte_2 alla restituzione a favore del ricorrente delle trattenute effettuate a titolo di contributo di solidarietà sui ratei della pensione, tenuto conto della prescrizione decennale maturata fino al mese di dicembre 2013, oltre interessi legali dalle scadenza dei singoli ratei al saldo.
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.291,00 per compensi professionali di avvocato ed euro
43,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dei procuratori Filippo Tomassoli e
Gianfrancesco Garattoni, dichiaratisi antistatari.
Letto l'art. 429, 1° comma, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 12 marzo 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
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