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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA R.G. 8086/2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2 Controparte_3 Controparte_4
3 Controparte_5
4
Controparte_6 minorenne
5 Controparte_7
6 Controparte_8
7
Controparte_9 minorenne
8 DOS
Controparte_10 CP_3 minorenne
9 Controparte_11
10 Controparte_12
11 Controparte_13
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_14
Verbale di causa Udienza 24.04.2025 alle ore 20,35 e seguenti (orario concordato con il difensore di parte ricorrente essendo lo stesso impossibilitato a collegarsi alle ore 08,00) e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e precisa che la sig.ra ha CP_2 Controparte_13 rilasciato la procura a Roma. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
IL GOP Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 8086/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 8086 ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_15
2 Controparte_16
3 Controparte_5
4
Controparte_6 minorenne
5 Controparte_7
6 Controparte_8
7
Controparte_9 minorenne
8
Controparte_17 minorenne
9 Controparte_11
10 Controparte_12
11 Controparte_13
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_14
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 24.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 24.04.2024
Dott. Giovanni Calasso 2
1) (10.05.1991 - Paraiba do Sul, RJ - Brasile); Controparte_15
2) (27.08.1964 - Paraiba do Sul, Controparte_16
RJ - Brasile);
3) (16.06.1984 - Três Rios, RJ - Brasile), in Controparte_5 proprio e - unitamente alla Signora - nella Parte_1 qualità di esercente la podestà genitoriale della minore
4) (31.05.2016 - Juiz , MG - Brasile); Controparte_6 Per_1
5) (23.05.2002 - Paraiba do Sul, RJ - CP_7 Controparte_7 Brasile);
6) (28.06.1986 - Paraiba do Sul, RJ Controparte_8
- Brasile), in proprio e - unitamente alla Signora Parte_2
- nella qualità di esercente la podestà genitoriale dei minori
[...]
7) (29.11.2010 - Três Rios, RJ - Brasile) Controparte_9
8) (15.01.2019 - Três Rios, RJ - Controparte_17
Brasile);
9) (16.07.1984 - Paraiba do Sul, RJ - Controparte_11
Brasile);
10) (23.12.1982 - Paraiba do Sul, RJ - Controparte_12 Brasile);
11) (27.04.1968 - Paraiba do Sul, RJ- Brasile) Controparte_13
tutti residenti nel territorio di competenza del Consolato Generale d'Italia in San Paolo (Brasile) come da elenco depositato in data 13.03.2025
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_14 formulando le seguenti conclusioni:
ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto
DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure
Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile Controparte_14 competente, ovvero del Comune di Meduna di Livenza (TV), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo:
• alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero;
• alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
Dott. Giovanni Calasso 3
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
ed infine
ATTESTARE la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine a eventuali tasse ed imposte che sono state, sono e saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo, anche in considerazione della sentenza emessa da questo Ill.mo
Tribunale.
Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti della cittadina italiana , nata a [...], il 3 marzo Persona_2 1877, sposatasi con il cittadino straniero signor mai naturalizzatasi Persona_3 brasiliana e madre di
• (figlia) nata in [...] il [...] che si sposava Persona_4 in data 11 settembre 1968 con il signor Dalla coppia Persona_5 nasceva in Brasile
➢ il 6 ottobre 1939 che si sposava in Persona_6 data 15 giugno 1963 con la signora Dall'unione Persona_4 nasceva
✓ nata in Parte_3
Brasile il 27 agosto 1964 che si sposava in data 8 gennaio 1987 con il signor . Dall'unione nasceva Controparte_18
❖ nata in [...] il 10 Controparte_15 maggio 1991
• (figlio) nato in [...] il [...] sposatosi in data 28 Persona_7 settembre 1940 con la signora a sua volta padre di: Controparte_19
➢ nato in [...] il [...] Parte_4 che si sposava in data 14 gennaio 1978 con la signora Persona_8
, a sua volta padre di:
[...]
✓ Controparte_8
(IP) nato in Brasile il [...] a [...] volta padre di:
❖ nata Controparte_7 in Brasile il 23 maggio 2002
❖ nato in Controparte_17
Brasile il 15 gennaio 2019;
❖ nato in Controparte_9
Brasile 29.11.2010
✓ (IP) Controparte_12 nato in [...] il [...]
✓ (IP) Controparte_11 nato in [...] il [...]
Dott. Giovanni Calasso 4
➢ (nipote) nato in [...] il 20 novembre Parte_5
1944 che si sposava in data 28 novembre 1967 con la signora
[...]
,a sua volta padre di: Persona_9
❖ (IP) nata in [...] il 27 aprile CP_13 CP_13
1968, a sua volta madre di:
❖ (IS) nata in Controparte_6 CP_5
Brasile il 31 maggio 2016
❖ (IS) nato Controparte_9 in Brasile il 29 novembre 2010
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti della sig.ra , Persona_2 nata a [...], il [...], sposatasi con il cittadino straniero signor Persona_3
mai naturalizzatasi brasiliana e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto
[...] trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna
Dott. Giovanni Calasso 5
italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_14 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_14 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_14 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
Dott. Giovanni Calasso 6
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_14 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., ed allegata al verbale
Lecce-Venezia,24.04.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 7
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA R.G. 8086/2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2 Controparte_3 Controparte_4
3 Controparte_5
4
Controparte_6 minorenne
5 Controparte_7
6 Controparte_8
7
Controparte_9 minorenne
8 DOS
Controparte_10 CP_3 minorenne
9 Controparte_11
10 Controparte_12
11 Controparte_13
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_14
Verbale di causa Udienza 24.04.2025 alle ore 20,35 e seguenti (orario concordato con il difensore di parte ricorrente essendo lo stesso impossibilitato a collegarsi alle ore 08,00) e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e precisa che la sig.ra ha CP_2 Controparte_13 rilasciato la procura a Roma. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
IL GOP Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 8086/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 8086 ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_15
2 Controparte_16
3 Controparte_5
4
Controparte_6 minorenne
5 Controparte_7
6 Controparte_8
7
Controparte_9 minorenne
8
Controparte_17 minorenne
9 Controparte_11
10 Controparte_12
11 Controparte_13
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_14
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 24.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 24.04.2024
Dott. Giovanni Calasso 2
1) (10.05.1991 - Paraiba do Sul, RJ - Brasile); Controparte_15
2) (27.08.1964 - Paraiba do Sul, Controparte_16
RJ - Brasile);
3) (16.06.1984 - Três Rios, RJ - Brasile), in Controparte_5 proprio e - unitamente alla Signora - nella Parte_1 qualità di esercente la podestà genitoriale della minore
4) (31.05.2016 - Juiz , MG - Brasile); Controparte_6 Per_1
5) (23.05.2002 - Paraiba do Sul, RJ - CP_7 Controparte_7 Brasile);
6) (28.06.1986 - Paraiba do Sul, RJ Controparte_8
- Brasile), in proprio e - unitamente alla Signora Parte_2
- nella qualità di esercente la podestà genitoriale dei minori
[...]
7) (29.11.2010 - Três Rios, RJ - Brasile) Controparte_9
8) (15.01.2019 - Três Rios, RJ - Controparte_17
Brasile);
9) (16.07.1984 - Paraiba do Sul, RJ - Controparte_11
Brasile);
10) (23.12.1982 - Paraiba do Sul, RJ - Controparte_12 Brasile);
11) (27.04.1968 - Paraiba do Sul, RJ- Brasile) Controparte_13
tutti residenti nel territorio di competenza del Consolato Generale d'Italia in San Paolo (Brasile) come da elenco depositato in data 13.03.2025
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_14 formulando le seguenti conclusioni:
ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto
DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure
Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile Controparte_14 competente, ovvero del Comune di Meduna di Livenza (TV), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo:
• alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero;
• alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
Dott. Giovanni Calasso 3
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
ed infine
ATTESTARE la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine a eventuali tasse ed imposte che sono state, sono e saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo, anche in considerazione della sentenza emessa da questo Ill.mo
Tribunale.
Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti della cittadina italiana , nata a [...], il 3 marzo Persona_2 1877, sposatasi con il cittadino straniero signor mai naturalizzatasi Persona_3 brasiliana e madre di
• (figlia) nata in [...] il [...] che si sposava Persona_4 in data 11 settembre 1968 con il signor Dalla coppia Persona_5 nasceva in Brasile
➢ il 6 ottobre 1939 che si sposava in Persona_6 data 15 giugno 1963 con la signora Dall'unione Persona_4 nasceva
✓ nata in Parte_3
Brasile il 27 agosto 1964 che si sposava in data 8 gennaio 1987 con il signor . Dall'unione nasceva Controparte_18
❖ nata in [...] il 10 Controparte_15 maggio 1991
• (figlio) nato in [...] il [...] sposatosi in data 28 Persona_7 settembre 1940 con la signora a sua volta padre di: Controparte_19
➢ nato in [...] il [...] Parte_4 che si sposava in data 14 gennaio 1978 con la signora Persona_8
, a sua volta padre di:
[...]
✓ Controparte_8
(IP) nato in Brasile il [...] a [...] volta padre di:
❖ nata Controparte_7 in Brasile il 23 maggio 2002
❖ nato in Controparte_17
Brasile il 15 gennaio 2019;
❖ nato in Controparte_9
Brasile 29.11.2010
✓ (IP) Controparte_12 nato in [...] il [...]
✓ (IP) Controparte_11 nato in [...] il [...]
Dott. Giovanni Calasso 4
➢ (nipote) nato in [...] il 20 novembre Parte_5
1944 che si sposava in data 28 novembre 1967 con la signora
[...]
,a sua volta padre di: Persona_9
❖ (IP) nata in [...] il 27 aprile CP_13 CP_13
1968, a sua volta madre di:
❖ (IS) nata in Controparte_6 CP_5
Brasile il 31 maggio 2016
❖ (IS) nato Controparte_9 in Brasile il 29 novembre 2010
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti della sig.ra , Persona_2 nata a [...], il [...], sposatasi con il cittadino straniero signor Persona_3
mai naturalizzatasi brasiliana e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto
[...] trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna
Dott. Giovanni Calasso 5
italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_14 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_14 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_14 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
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II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_14 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., ed allegata al verbale
Lecce-Venezia,24.04.2025
IL GOP
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