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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/10/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2085/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2085 RG per l'anno 2016, posta in decisione all'udienza del 25.09.2025, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
(CF: ), residente in [...] C.F._1
Rena, n. 29 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Gullì ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Borgia (CZ), Via Trieste, n. 2;
-Attore-
( , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1
dall'Avv. Maristella Paolì ed elettivamente domiciliato presso la sede municipale sita in , Piazza Parte_2
Martiri d'Ungheria;
-Convenuto-
Conclusioni: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 19 dicembre 2016, ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1
il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertarsi l'illecito civile Parte_2
determinato dalla violazione del diritto di proprietà da parte del Comune di a seguito Parte_2
dell'occupazione abusiva di suolo di proprietà dell'attore;
Condannarsi ex art. 2043 c.c. il a risarcire il danno subito dall'attore per la Parte_2
1 violazione del diritto di proprietà.
Con vittoria di spese.”
A sostegno delle superiori conclusioni, deduceva:
di essere proprietario, quale erede del defunto padre , del terreno sito in Persona_1 Parte_2
e censito al catasto al Foglio 11, partita 1065, part.lle nn. 150, 151, 152, 153, 154 e 155; che il Comune di
[...]
aveva realizzato una strada, marciapiedi, illuminazione e rete fognaria, trasformando irreversibilmente Pt_2
il terreno;
il tutto senza l'avvio di alcuna procedura espropriativa. Che, pertanto, non potendo rivendicare il diritto di proprietà, intendeva agire per il risarcimento del danno. A sostegno produceva, fra l'altro, perizia tecnica redatta dal Geom. . Persona_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 22 marzo 2017, si costituiva in giudizio il , Parte_2
in persona del sindaco pro tempore, il quale eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore per mancata dimostrazione del diritto di proprietà, oltre alla prescrizione del diritto azionato;
nel merito, lamentava l'eccessiva valutazione del terreno, del quale evidenziava la non edificabilità.
All'udienza del 06 aprile 2017 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. per la redazione delle memorie di rito.
Prodotte le memorie, all'udienza dell'01 febbraio 2018 la trattazione veniva rinviata ad altra data per problemi di accesso al fascicolo telematico e per consentire alle parti di depositare in cartaceo le copie di cortesia delle memorie ex art. 183 c.p.c. .
All'udienza del 09 febbraio 2018, il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti nelle rispettive memorie.
In data 01 giugno 2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09 febbraio 2018, il Giudice
ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice nelle memorie ex art. 183, co. 6, nn. 2 e 3, nonché la prova contraria richiesta dalla convenuta, con il teste mentre riteneva inammissibile la Testimone_1
richiesta di prova testimoniale con il teste . Testimone_2
All'udienza del 23 novembre 2018, preso atto dell'eccezione sollevata da parte convenuta circa l'impossibilità
di procedere ad escussione testimoniale per preliminare carenza di legittimazione attiva, dovuta alla mancanza di prova circa il titolo di proprietà, il Giudice revocava l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori datata 1
giugno 2018 e concedeva a parte attrice termine sino a 10 giorni prima dell'udienza di rinvio, per prendere
2 posizione sull'eccezione sollevata dal mentre a parte convenuta termine sino a 5 Parte_2
giorni per eventuali controdeduzioni.
Le parti depositavano le rispettive note.
All'udienza del 18 gennaio 2019, le parti si riportavano alle predette note e il Giudice si riservava.
In data 26 aprile 2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 gennaio 2019, il Giudice
evidenziava la necessità, prima di decidere su ogni altra questione, di sentire le parti in contraddittorio in merito al petitum e alla causa petendi.
All'udienza del 20 settembre 2019, le parti si riportavano ai propri atti;
il convenuto insisteva nell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, l'attore si opponeva e chiedeva di produrre le rinunce notarili richiamate nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà già agli atti. Il Giudice si riservava.
Con l'ordinanza depositata l'08 gennaio 2020, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, il
Giudice, rilevato che l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta poteva essere decisa unitamente al merito, ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
limitatamente ai capitoli 1), 2), 3) e 4) con tutti i testi ivi indicati;
ammetteva la prova del contrario richiesta da parte convenuta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., con il teste , mentre escludeva Testimone_1
il teste . Riservava all'esito la decisione su eventuale ammissione di CTU. Testimone_2
All'udienza del 23 settembre 2021, veniva escussa la teste . Testimone_3
All'udienza del 13 gennaio 2022, si procedeva all'escussione del teste . L'attore chiedeva che Testimone_1
il teste venisse escusso a domicilio, stante le sue problematiche di salute. Parte convenuta Testimone_4
chiedeva che venisse escusso il teste de relato, . Il Giudice riservava la decisione all'udienza Testimone_5
successiva.
All'udienza del 12 maggio 2022, il Giudice autorizzava l'escussione domiciliare del teste e Testimone_4
ammetteva il teste ai sensi dell'art. 257 c.p.c. Testimone_5
All'udienza del 12 maggio 2023, veniva escusso presso il proprio domicilio il teste . Testimone_4
All'udienza del 14 marzo 2024, escusso il teste , l'udienza veniva rinviata per la precisazione Testimone_5
delle conclusioni.
All'udienza del 25.09.2025, parte convenuta precisava le conclusioni e depositava note ai sensi degli artt. 281
sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio può essere deciso applicando il principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006).
In ragione di ciò, si procede ad esaminare la questione relativa alla preliminare eccezione di “mancanza dei
requisiti per l'accoglimento della domanda risarcitoria”, proposta da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta e richiamata in ogni atto e verbale di causa.
La suddetta eccezione merita di essere accolta. Difatti, l'attore non ha provato di essere proprietario del terreno in relazione al quale avanza domanda di risarcimento del danno. Il sig. si è limitato a produrre Parte_1
la dichiarazione sostitutiva di notorietà, al fine di dimostrare la sua qualità di unico erede del defunto padre,
già titolare del terreno oggetto di giudizio.
Nondimeno, per come pacificamente acclarato dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è documentazione sufficiente ai fini probatori in un giudizio civile.
“La legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva
ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione
formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla
coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è
affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello
che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il
difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del
contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile
anche di ufficio. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo
come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della
domanda e, quindi, la sua fondatezza (nella specie, non avendo il ricorrente dimostrato la sua qualità di erede
4 della parte, deceduta nelle more, nei cui confronti si era tenuto l'appello, in quanto
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da lui resa non ha valore probatorio nel processo civile, il
ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile). (Cass. civ., sez. II, Sent. n. 6132 del 06.03.2008).
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 4 della L. n. 15 del 1968 è una dichiarazione di scienza relativa a stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato ed ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della P. A. ed in determinate attività e procedure amministrative al fine di favorirne uno svolgimento più rapido e semplificato così come previsto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e quindi ad esaurire la sua efficacia nell'ambito dei rapporti con gli organi della P.A. e dei gestori di pubblici servizi onde consentire l'adozione di determinati provvedimenti amministrativi in favore dell'interessato stesso.
In difetto di diversa e specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c.,
da proprie dichiarazioni (Cass. S.U. 14.10.1998 n. 10153).
Tale orientamento, affermato successivamente anche dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 3.4.2003 n. 5167
in relazione all'accertamento del requisito reddituale prescritto per il riconoscimento del diritto a prestazione assistenziale, è stato poi ribadito ripetutamente sulla base del rilievo che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria solamente nei rapporti con la P. A., essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti tra privati (Cass.
20.9.2004 n. 18856), laddove, in conformità del principio dell'onere della prova che caratterizza il giudizio civile, la parte non può derivare elementi di prova in proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi (Cass.
6.4.2001 n. 5142; Cass. 16.5.2001
n. 6742; Cass. 15.12.2006 n. 26937; Cass. 23.7.2010 n. 17358; Cass.
5.8.2013 n. 18599). Se ne esclude,
pertanto, la possibilità di una sua automatica utilizzazione all'interno del processo civile, caratterizzato da principi probatori diversi da quelli previsti nel procedimento amministrativo.
Ne consegue il rigetto della domanda per assenza di titolo valido a formulare qualsivoglia domanda.
Venendo al merito della questione, anche l'esistenza del danno è rimasta del tutto indimostrata. Le deduzioni
5 spiegate dall'attore, infatti, non hanno trovato piena rispondenza nelle dichiarazioni testimoniali che, fra di loro, appaiono del tutto incompatibili e incapaci di dimostrare se effettivamente il Comune di Parte_2
abbia occupato illegittimamente il terreno dell'attore e se da questa eventuale occupazione possa essere derivato un danno suscettibile di risarcimento.
A tal proposito, riguardo la circostanza se già prima della realizzazione del tracciato stradale per cui è causa fossero previste autonome vie d'accesso, la teste di parte attrice, , escussa all'udienza del Testimone_6
23 settembre 2021, ha dichiarato: <Posso dire che in origine vi era una particella grande nel primo
pignoramento. Poi questa particella è stata frazionata non so da chi. […] Parte di questo terreno era occupata
dallo Stato.>> e il teste , escusso all'udienza del 12 maggio 2023, ha dichiarato: Testimone_4
che il suolo in questione è particolarmente esteso e che lo stesso è stato oggetto di lottizzazione. Nel corso
della lottizzazione, per ogni lotto è stata creata una via di accesso autonoma.>>; e aggiungeva: <non so dire
in che data siano state realizzate le vie di accesso alle parti lottizzate del suolo…>>.
Di contro, il teste di parte convenuta, , escusso all'udienza del 13 gennaio 2022, affermava: Testimone_1
<Nel 2000 il Comune di intervenne per fare l'asfalto bituminoso. Ma il tracciato era esistente Parte_2
già dal 1985, delimitato da muretti e cordoli. Questa strada era l'unico accesso ai lotti di proprietà del SI
. Se non fosse stata presente questa arteria stradale i proprietari dei lotti non avrebbero potuto Pt_1
accedere ai terreni acquistati dal . La lottizzazione mi pare sia stata fatta negli anni '80, sicuramente Pt_1
prima del 1985. La strada è stata inserita come strada nel piano regolatore, denominato “Delfino pesce”>>.
Ed ancora, il teste , escusso all'udienza del 14 marzo 2024, in merito alla circostanza: “Vero è Testimone_5
che il tracciato stradale era già presente sin dal 1985, delimitato da cordoli e muretti di contenimento in cls,
realizzati dai proprietari dell'area per aver garantito l'accesso ai fabbricati ricadenti sui lotti, alienati dal
sig. confinanti e limitrofi con la strada in questione e che senza tale strada i fondi erano interclusi?” Pt_1
(cfr. memoria ex art. 183, co.6, n. 3, c.p.c. di parte convenuta), dichiarava:
preciso che sono a conoscenza delle stesse in quanto mi sono recato più volte sui luoghi- che si trovano tra
via senatore Parodi e la strada statale posta a Vibo Marina in corrispondenza dei – in qualità di Pt_3
dipendente comunale in quanto i residenti hanno più volte rappresentato la carenza di acqua e altre
problematiche alle infrastrutture comunali o ad uso pubblico.>>. Lo stesso teste, peraltro, a domanda del procuratore di parte attrice se sapesse da quanto tempo esisteva la strada denominata via Stadio e se fosse a
6 conoscenza che era asfaltata, rispettivamente rispondeva: <posso dire che si tratta degli anni 90-91 in quanto
io ho iniziato a lavorare al Comune di Vino valentia nel mese di aprile 1984 >> e << non so se fosse asfaltata
ma so che la strada era percorribile ed era la strada che consentiva l'accesso alle traverse e a tutte le
abitazioni della zona.>>.
Alla luce delle risultanze istruttorie, pertanto, mentre i testi di parte attrice hanno genericamente parlato di lottizzazione, senza riuscire a circostanziarla nel tempo né a specificare da chi fosse stata effettuata, i testi di parte convenuta sono stati precisi nel dimostrare la già esistenza della strada per cui è causa, ancor prima dell'intervento da parte del di , per come lamentato dall'attore. Pt_2 Parte_2
Sicché, deve necessariamente procedersi al rigetto delle domande proposte dal , non Parte_1
essendovi prova del lamentato danno né del nesso causale con eventuale azione posta in essere dal Pt_2
anch'essa rimasta indimostrata.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Tiziana Macrì,
disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , Parte_1
1. rigetta tutte le domande avanzate.
2. Condanna a corrispondere in favore del , in persona del Parte_1 Parte_2
sindaco p.t., le spese del presente giudizio che vengono liquidate in € 5.431,00, oltre rimborso forfettario al
15% e accessori di legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 02.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2085 RG per l'anno 2016, posta in decisione all'udienza del 25.09.2025, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
(CF: ), residente in [...] C.F._1
Rena, n. 29 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Gullì ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Borgia (CZ), Via Trieste, n. 2;
-Attore-
( , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1
dall'Avv. Maristella Paolì ed elettivamente domiciliato presso la sede municipale sita in , Piazza Parte_2
Martiri d'Ungheria;
-Convenuto-
Conclusioni: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 19 dicembre 2016, ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1
il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertarsi l'illecito civile Parte_2
determinato dalla violazione del diritto di proprietà da parte del Comune di a seguito Parte_2
dell'occupazione abusiva di suolo di proprietà dell'attore;
Condannarsi ex art. 2043 c.c. il a risarcire il danno subito dall'attore per la Parte_2
1 violazione del diritto di proprietà.
Con vittoria di spese.”
A sostegno delle superiori conclusioni, deduceva:
di essere proprietario, quale erede del defunto padre , del terreno sito in Persona_1 Parte_2
e censito al catasto al Foglio 11, partita 1065, part.lle nn. 150, 151, 152, 153, 154 e 155; che il Comune di
[...]
aveva realizzato una strada, marciapiedi, illuminazione e rete fognaria, trasformando irreversibilmente Pt_2
il terreno;
il tutto senza l'avvio di alcuna procedura espropriativa. Che, pertanto, non potendo rivendicare il diritto di proprietà, intendeva agire per il risarcimento del danno. A sostegno produceva, fra l'altro, perizia tecnica redatta dal Geom. . Persona_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 22 marzo 2017, si costituiva in giudizio il , Parte_2
in persona del sindaco pro tempore, il quale eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore per mancata dimostrazione del diritto di proprietà, oltre alla prescrizione del diritto azionato;
nel merito, lamentava l'eccessiva valutazione del terreno, del quale evidenziava la non edificabilità.
All'udienza del 06 aprile 2017 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. per la redazione delle memorie di rito.
Prodotte le memorie, all'udienza dell'01 febbraio 2018 la trattazione veniva rinviata ad altra data per problemi di accesso al fascicolo telematico e per consentire alle parti di depositare in cartaceo le copie di cortesia delle memorie ex art. 183 c.p.c. .
All'udienza del 09 febbraio 2018, il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti nelle rispettive memorie.
In data 01 giugno 2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09 febbraio 2018, il Giudice
ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice nelle memorie ex art. 183, co. 6, nn. 2 e 3, nonché la prova contraria richiesta dalla convenuta, con il teste mentre riteneva inammissibile la Testimone_1
richiesta di prova testimoniale con il teste . Testimone_2
All'udienza del 23 novembre 2018, preso atto dell'eccezione sollevata da parte convenuta circa l'impossibilità
di procedere ad escussione testimoniale per preliminare carenza di legittimazione attiva, dovuta alla mancanza di prova circa il titolo di proprietà, il Giudice revocava l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori datata 1
giugno 2018 e concedeva a parte attrice termine sino a 10 giorni prima dell'udienza di rinvio, per prendere
2 posizione sull'eccezione sollevata dal mentre a parte convenuta termine sino a 5 Parte_2
giorni per eventuali controdeduzioni.
Le parti depositavano le rispettive note.
All'udienza del 18 gennaio 2019, le parti si riportavano alle predette note e il Giudice si riservava.
In data 26 aprile 2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 gennaio 2019, il Giudice
evidenziava la necessità, prima di decidere su ogni altra questione, di sentire le parti in contraddittorio in merito al petitum e alla causa petendi.
All'udienza del 20 settembre 2019, le parti si riportavano ai propri atti;
il convenuto insisteva nell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, l'attore si opponeva e chiedeva di produrre le rinunce notarili richiamate nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà già agli atti. Il Giudice si riservava.
Con l'ordinanza depositata l'08 gennaio 2020, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, il
Giudice, rilevato che l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta poteva essere decisa unitamente al merito, ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
limitatamente ai capitoli 1), 2), 3) e 4) con tutti i testi ivi indicati;
ammetteva la prova del contrario richiesta da parte convenuta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., con il teste , mentre escludeva Testimone_1
il teste . Riservava all'esito la decisione su eventuale ammissione di CTU. Testimone_2
All'udienza del 23 settembre 2021, veniva escussa la teste . Testimone_3
All'udienza del 13 gennaio 2022, si procedeva all'escussione del teste . L'attore chiedeva che Testimone_1
il teste venisse escusso a domicilio, stante le sue problematiche di salute. Parte convenuta Testimone_4
chiedeva che venisse escusso il teste de relato, . Il Giudice riservava la decisione all'udienza Testimone_5
successiva.
All'udienza del 12 maggio 2022, il Giudice autorizzava l'escussione domiciliare del teste e Testimone_4
ammetteva il teste ai sensi dell'art. 257 c.p.c. Testimone_5
All'udienza del 12 maggio 2023, veniva escusso presso il proprio domicilio il teste . Testimone_4
All'udienza del 14 marzo 2024, escusso il teste , l'udienza veniva rinviata per la precisazione Testimone_5
delle conclusioni.
All'udienza del 25.09.2025, parte convenuta precisava le conclusioni e depositava note ai sensi degli artt. 281
sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio può essere deciso applicando il principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006).
In ragione di ciò, si procede ad esaminare la questione relativa alla preliminare eccezione di “mancanza dei
requisiti per l'accoglimento della domanda risarcitoria”, proposta da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta e richiamata in ogni atto e verbale di causa.
La suddetta eccezione merita di essere accolta. Difatti, l'attore non ha provato di essere proprietario del terreno in relazione al quale avanza domanda di risarcimento del danno. Il sig. si è limitato a produrre Parte_1
la dichiarazione sostitutiva di notorietà, al fine di dimostrare la sua qualità di unico erede del defunto padre,
già titolare del terreno oggetto di giudizio.
Nondimeno, per come pacificamente acclarato dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è documentazione sufficiente ai fini probatori in un giudizio civile.
“La legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva
ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione
formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla
coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è
affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello
che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il
difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del
contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile
anche di ufficio. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo
come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della
domanda e, quindi, la sua fondatezza (nella specie, non avendo il ricorrente dimostrato la sua qualità di erede
4 della parte, deceduta nelle more, nei cui confronti si era tenuto l'appello, in quanto
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da lui resa non ha valore probatorio nel processo civile, il
ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile). (Cass. civ., sez. II, Sent. n. 6132 del 06.03.2008).
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 4 della L. n. 15 del 1968 è una dichiarazione di scienza relativa a stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato ed ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della P. A. ed in determinate attività e procedure amministrative al fine di favorirne uno svolgimento più rapido e semplificato così come previsto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e quindi ad esaurire la sua efficacia nell'ambito dei rapporti con gli organi della P.A. e dei gestori di pubblici servizi onde consentire l'adozione di determinati provvedimenti amministrativi in favore dell'interessato stesso.
In difetto di diversa e specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c.,
da proprie dichiarazioni (Cass. S.U. 14.10.1998 n. 10153).
Tale orientamento, affermato successivamente anche dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 3.4.2003 n. 5167
in relazione all'accertamento del requisito reddituale prescritto per il riconoscimento del diritto a prestazione assistenziale, è stato poi ribadito ripetutamente sulla base del rilievo che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria solamente nei rapporti con la P. A., essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti tra privati (Cass.
20.9.2004 n. 18856), laddove, in conformità del principio dell'onere della prova che caratterizza il giudizio civile, la parte non può derivare elementi di prova in proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi (Cass.
6.4.2001 n. 5142; Cass. 16.5.2001
n. 6742; Cass. 15.12.2006 n. 26937; Cass. 23.7.2010 n. 17358; Cass.
5.8.2013 n. 18599). Se ne esclude,
pertanto, la possibilità di una sua automatica utilizzazione all'interno del processo civile, caratterizzato da principi probatori diversi da quelli previsti nel procedimento amministrativo.
Ne consegue il rigetto della domanda per assenza di titolo valido a formulare qualsivoglia domanda.
Venendo al merito della questione, anche l'esistenza del danno è rimasta del tutto indimostrata. Le deduzioni
5 spiegate dall'attore, infatti, non hanno trovato piena rispondenza nelle dichiarazioni testimoniali che, fra di loro, appaiono del tutto incompatibili e incapaci di dimostrare se effettivamente il Comune di Parte_2
abbia occupato illegittimamente il terreno dell'attore e se da questa eventuale occupazione possa essere derivato un danno suscettibile di risarcimento.
A tal proposito, riguardo la circostanza se già prima della realizzazione del tracciato stradale per cui è causa fossero previste autonome vie d'accesso, la teste di parte attrice, , escussa all'udienza del Testimone_6
23 settembre 2021, ha dichiarato: <Posso dire che in origine vi era una particella grande nel primo
pignoramento. Poi questa particella è stata frazionata non so da chi. […] Parte di questo terreno era occupata
dallo Stato.>> e il teste , escusso all'udienza del 12 maggio 2023, ha dichiarato: Testimone_4
che il suolo in questione è particolarmente esteso e che lo stesso è stato oggetto di lottizzazione. Nel corso
della lottizzazione, per ogni lotto è stata creata una via di accesso autonoma.>>; e aggiungeva: <non so dire
in che data siano state realizzate le vie di accesso alle parti lottizzate del suolo…>>.
Di contro, il teste di parte convenuta, , escusso all'udienza del 13 gennaio 2022, affermava: Testimone_1
<Nel 2000 il Comune di intervenne per fare l'asfalto bituminoso. Ma il tracciato era esistente Parte_2
già dal 1985, delimitato da muretti e cordoli. Questa strada era l'unico accesso ai lotti di proprietà del SI
. Se non fosse stata presente questa arteria stradale i proprietari dei lotti non avrebbero potuto Pt_1
accedere ai terreni acquistati dal . La lottizzazione mi pare sia stata fatta negli anni '80, sicuramente Pt_1
prima del 1985. La strada è stata inserita come strada nel piano regolatore, denominato “Delfino pesce”>>.
Ed ancora, il teste , escusso all'udienza del 14 marzo 2024, in merito alla circostanza: “Vero è Testimone_5
che il tracciato stradale era già presente sin dal 1985, delimitato da cordoli e muretti di contenimento in cls,
realizzati dai proprietari dell'area per aver garantito l'accesso ai fabbricati ricadenti sui lotti, alienati dal
sig. confinanti e limitrofi con la strada in questione e che senza tale strada i fondi erano interclusi?” Pt_1
(cfr. memoria ex art. 183, co.6, n. 3, c.p.c. di parte convenuta), dichiarava:
preciso che sono a conoscenza delle stesse in quanto mi sono recato più volte sui luoghi- che si trovano tra
via senatore Parodi e la strada statale posta a Vibo Marina in corrispondenza dei – in qualità di Pt_3
dipendente comunale in quanto i residenti hanno più volte rappresentato la carenza di acqua e altre
problematiche alle infrastrutture comunali o ad uso pubblico.>>. Lo stesso teste, peraltro, a domanda del procuratore di parte attrice se sapesse da quanto tempo esisteva la strada denominata via Stadio e se fosse a
6 conoscenza che era asfaltata, rispettivamente rispondeva: <posso dire che si tratta degli anni 90-91 in quanto
io ho iniziato a lavorare al Comune di Vino valentia nel mese di aprile 1984 >> e << non so se fosse asfaltata
ma so che la strada era percorribile ed era la strada che consentiva l'accesso alle traverse e a tutte le
abitazioni della zona.>>.
Alla luce delle risultanze istruttorie, pertanto, mentre i testi di parte attrice hanno genericamente parlato di lottizzazione, senza riuscire a circostanziarla nel tempo né a specificare da chi fosse stata effettuata, i testi di parte convenuta sono stati precisi nel dimostrare la già esistenza della strada per cui è causa, ancor prima dell'intervento da parte del di , per come lamentato dall'attore. Pt_2 Parte_2
Sicché, deve necessariamente procedersi al rigetto delle domande proposte dal , non Parte_1
essendovi prova del lamentato danno né del nesso causale con eventuale azione posta in essere dal Pt_2
anch'essa rimasta indimostrata.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Tiziana Macrì,
disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , Parte_1
1. rigetta tutte le domande avanzate.
2. Condanna a corrispondere in favore del , in persona del Parte_1 Parte_2
sindaco p.t., le spese del presente giudizio che vengono liquidate in € 5.431,00, oltre rimborso forfettario al
15% e accessori di legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 02.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
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