Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2321/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 05.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio R.G. 2321/2022
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Pier Paolo Zambardino e Parte_1
dall'avv. Florida Iervolino
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: indebito assistenziale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.2.2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver ricevuto dalla sede di Giugliano in Campania (NA) una comunicazione di CP_1
riliquidazione ed un avviso di indebito elaborati in data 5 luglio 2021 con le quali le veniva comunicato che “A seguito di cambio fascia da invalido totale ad invalido parziale (revisione n. domus 6113702800083) è stata riscossa prestazione non spettante per superamento limiti di reddito
(anno 2017, 2020 e 01/2021). E' stata riscossa maggiorazione ex lege 388/00 non spettante per superamento limiti di reddito" per un importo pari ad € 6.755,37 per gli anni contestati (anni 2017,
2020 e 01/2021) ma anche per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019;
1
Eccepiva la illegittimità della richiesta di indebito e chiedeva pertanto di accertare la illegittimità della comunicazione di riliquidazione della prestazione cat. INVCIV n. 07170816 elaborata in data
5 luglio 2021 richiedente € 6.755,37 e, per l'effetto, annullarla dichiarando che nulla è dovuto all' da parte della ricorrente;
accertare come illegittimo l'avviso bonario di indebito elaborato CP_1
in data 5 luglio 2021 richiedente € 6.755,37 in relazione alla prestazione di tipo INVCIV n.
07170816; il tutto vinte le spese, con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' in persona del l.r.p.t. chiedendo a vario CP_1
titolo il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
La fattispecie di indebito in discorso dev'essere disciplinata alla luce dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla stessa giurisprudenza di legittimità (così anche
Corte Appello Bari, sentenza n 1288/2020 e sentenza n. 1506/2020).
E' opportuno richiamare - perchè estremamente chiarificatrice - la pronuncia della Suprema Corte n
13223 del 2020, la quale, chiamata a pronunciarsi in un caso di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale in cui il giudice del merito aveva fatto applicazione dell'art 13 della legge
412/91 mentre l' sosteneva l'applicabilità dell'art 2033 c.c., ha così statuito: “Ed infatti se è vero che, come sostiene l in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art 13 L
412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art 2033 cc ed invocato dall' . Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n
1446/2008, est Picone, v. pure n 11921/2015) che 'nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatoria si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo
2 comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a ingenerare affidamento'. Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando – ordinanze n 264/2004 e n 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche 'in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile'. Al riguardo la Corte Cost ha pure evidenziato che il canone dell'art 38 Cost appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (Corte Cost n 39 del 1993; n 431 del
1993). Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (sez L, sentenza n 26306 del 15.110.2019) che 'L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato'. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., n. 28771 del 09.11.2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo.
Ciò premesso, e calando i suesposti principi al caso di specie, osserva il Tribunale che l' non CP_1
ha dedotto, né provato, alcun comportamento doloso della ricorrente.
3 Peraltro, come risulta dalla documentazione in atti, l' era già a conoscenza dei redditi CP_1
dichiarati dalla ricorrente alla PA. Solo a seguito del cd. cambio fascia, ossia del passaggio della ricorrente da “invalido totale” ad “invalido parziale”, i reddituali della ricorrente, attesa la loro misura - già nota, come detto, all' – hanno comportato il venir meno della prestazione per CP_1
insussistenza del requisito reddituale.
Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui è stato comunicato alla ricorrente, ossia in data 28 luglio 2021, il provvedimento che ha accertato il venir meno delle condizioni di legge, dovendosi tutelare, quindi, per il periodo precedente, il legittimo affidamento dell'accipiens, non sussistendo peraltro nessuna prova in relazione al dolo del soggetto percipiente.
Per tutto quanto esposto, il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme pretese dall' a titolo di CP_1
indebito con provvedimento del 5 luglio 2021;
- condanna l' alle spese di lite che si liquidano in € 1.865,00 per compensi professionali CP_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione.
Aversa, 10.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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