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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1718/2024 del Registro degli Affari Civili Non Contenziosi promosso
DA
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Teres'Alba Raguccia che lo rappresenta e difende per procura in atti;
E DA
, nata a [...] il [...] elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2 dell'Avv. Salvatore Cusumano che la rappresenta e difende per procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con ricorso congiunto datato 18.09.2024, personalmente sottoscritto, i coniugi e , premettendo di essersi uniti in matrimonio il 5.4.2003 Parte_1 Parte_2 ad Agrigento, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Agrigento al n. 18, Parte II, Serie A, Anno 2003, hanno chiesto che il Tribunale dichiarasse la separazione personale degli stessi alle condizioni ivi riportate;
che, a sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi a causa di sopraggiunte ragioni di incompatibilità caratteriale, è risultata essere divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, ed irreversibile la frattura del consorzio familiare;
che, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024, i ricorrenti hanno insistito sulle richieste formulate in uno al ricorso introduttivo e ivi dichiarato di non volersi riconciliare;
che, non oppostosi il Pubblico Ministero alle conclusioni articolate dai coniugi, la causa veniva posta in decisione, con autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
considerato che non è intervenuta nelle more alcuna riconciliazione tra le parti, e che la domanda è ammissibile e fondata in quanto dalle allegazioni dei ricorrenti e dalla documentazione prodotta risultano sussistere i presupposti per la pronuncia della separazione ai sensi degli artt. 151, comma 1, e 158 c.c., stante la non contrarietà delle condizioni compiutamente articolate in ricorso con gli interessi di ciascuno di essi e dei figli minori nati dall'unione, né a norme imperative o di ordine pubblico;
ritenuto che, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio il 5.4.2003 ad Agrigento, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Agrigento al n. 18, Parte II, Serie A, Anno 2003;
omologa le condizioni di cui al ricorso datato 18.09.2024, personalmente sottoscritto, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite.
Dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento il 21.1.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1718/2024 del Registro degli Affari Civili Non Contenziosi promosso
DA
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Teres'Alba Raguccia che lo rappresenta e difende per procura in atti;
E DA
, nata a [...] il [...] elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2 dell'Avv. Salvatore Cusumano che la rappresenta e difende per procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con ricorso congiunto datato 18.09.2024, personalmente sottoscritto, i coniugi e , premettendo di essersi uniti in matrimonio il 5.4.2003 Parte_1 Parte_2 ad Agrigento, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Agrigento al n. 18, Parte II, Serie A, Anno 2003, hanno chiesto che il Tribunale dichiarasse la separazione personale degli stessi alle condizioni ivi riportate;
che, a sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi a causa di sopraggiunte ragioni di incompatibilità caratteriale, è risultata essere divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, ed irreversibile la frattura del consorzio familiare;
che, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024, i ricorrenti hanno insistito sulle richieste formulate in uno al ricorso introduttivo e ivi dichiarato di non volersi riconciliare;
che, non oppostosi il Pubblico Ministero alle conclusioni articolate dai coniugi, la causa veniva posta in decisione, con autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
considerato che non è intervenuta nelle more alcuna riconciliazione tra le parti, e che la domanda è ammissibile e fondata in quanto dalle allegazioni dei ricorrenti e dalla documentazione prodotta risultano sussistere i presupposti per la pronuncia della separazione ai sensi degli artt. 151, comma 1, e 158 c.c., stante la non contrarietà delle condizioni compiutamente articolate in ricorso con gli interessi di ciascuno di essi e dei figli minori nati dall'unione, né a norme imperative o di ordine pubblico;
ritenuto che, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio il 5.4.2003 ad Agrigento, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Agrigento al n. 18, Parte II, Serie A, Anno 2003;
omologa le condizioni di cui al ricorso datato 18.09.2024, personalmente sottoscritto, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite.
Dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento il 21.1.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori