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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/08/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. 26382/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 26382/2024 v.g. promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. DI SANTO IRENE presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il CP_1 Controparte_2 16/05/2022.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 135 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 09/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e CP_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che il signor si è già trasferito in altra abitazione dal mese di gennaio 2024, mentre CP_1 la signora resterà presso l'abitazione coniugale attualmente condotta in locazione, sita in Torino, CP_2 via Gorizia n. 141 con tutti gli arredi.
DA' ATTO che le parti concordano che il signor preleverà i propri effetti personali CP_1 dall'abitazione familiare entro il 31/12/2024 e procederà al cambio di residenza entro l'01/03/2025, salvo lungaggini burocratiche non preventivabili.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad ogni effetto di legge a qualsiasi assegno di mantenimento, potendo provvedere autonomamente ai propri bisogni e necessità.
DA' ATTO che, al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali il signor si impegna a versare CP_1 una tantum alla signora l'importo di € 15.000,00 che verrà corrisposto in due rate da € 7.500,00 CP_2 ciascuna entro tre mesi dal deposito del presente ricorso.
DA' ATTO che le parti convengono altresì che le somme residue presenti sul conto cointestato acceso presso la Banca Sella di Corso Orbassano per complessivi € 7.700,00 resteranno nell'esclusiva disponibilità della signora CP_2
DA' ATTO che l'arredo verrà equamente suddiviso tra le parti in base alle rispettive esigenze una volta che la signora avrà acquistato altra abitazione, ad eccezione degli effetti personali di ciascuno dei CP_2 due coniugi, sui quali danno atto di avere già raggiunto un separato accordo. Qualora gli arredi non dovessero risultare di interesse o utilità, i ricorrenti collaboreranno per il loro smaltimento o donazione.
pagina 2 di 3 PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 26382/2024 v.g. promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. DI SANTO IRENE presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il CP_1 Controparte_2 16/05/2022.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 135 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 09/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e CP_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che il signor si è già trasferito in altra abitazione dal mese di gennaio 2024, mentre CP_1 la signora resterà presso l'abitazione coniugale attualmente condotta in locazione, sita in Torino, CP_2 via Gorizia n. 141 con tutti gli arredi.
DA' ATTO che le parti concordano che il signor preleverà i propri effetti personali CP_1 dall'abitazione familiare entro il 31/12/2024 e procederà al cambio di residenza entro l'01/03/2025, salvo lungaggini burocratiche non preventivabili.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad ogni effetto di legge a qualsiasi assegno di mantenimento, potendo provvedere autonomamente ai propri bisogni e necessità.
DA' ATTO che, al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali il signor si impegna a versare CP_1 una tantum alla signora l'importo di € 15.000,00 che verrà corrisposto in due rate da € 7.500,00 CP_2 ciascuna entro tre mesi dal deposito del presente ricorso.
DA' ATTO che le parti convengono altresì che le somme residue presenti sul conto cointestato acceso presso la Banca Sella di Corso Orbassano per complessivi € 7.700,00 resteranno nell'esclusiva disponibilità della signora CP_2
DA' ATTO che l'arredo verrà equamente suddiviso tra le parti in base alle rispettive esigenze una volta che la signora avrà acquistato altra abitazione, ad eccezione degli effetti personali di ciascuno dei CP_2 due coniugi, sui quali danno atto di avere già raggiunto un separato accordo. Qualora gli arredi non dovessero risultare di interesse o utilità, i ricorrenti collaboreranno per il loro smaltimento o donazione.
pagina 2 di 3 PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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