Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 23/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 12/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. LE NC ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30928 del Registro di Segreteria, proposto da 1) C.A., n. Omissis Omissis, ivi residente in [...], CF Omissis;
2) D.M., n. Omissis, res. in Omissis via Omissis, CF Omissis;
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Isabella Rago e Stabilito Gualtiero Ferrari per mandato in atti, elettivamente domiciliati in Piacenza, Via S. Eufemia 30, presso lo studio dell’Avv. Rago
ricorrenti
contro
INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. Peco e M. Mogavero per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare’, n. 1
resistente
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
Per il resistente; dichiarare cessata la materia del contendere; spese compensate.
FATTO
I ricorrenti, C, già appartenente al corpo dei Vigili del Fuoco e D. già dipendente dalla Prefettura di P., entrambi in quiescenza, sono titolari di pensione liquidata con il sistema di calcolo c.d. misto, non potendo far valere, alla data del 31.12.1995, un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, dunque: “retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995” (calcolate ex DPR 29 dicembre 1973, n. 1092), e “contributivo per le anzianità maturate a partire dal Omissis (calcolate ex L. 08.08.1995, n. 335).
Lamentano il fatto che l’INPS, nel liquidare il trattamento pensionistico, non abbia applicato, per la determinazione della quota di pensione regolata dal sistema retributivo, la corretta aliquota di rendimento prevista dall’art. 54, co. 1 del DPR 1092/1973.
L’INPS si è costituito dichiarando di essersi adeguato in via amministrativa alle sentenze della Corte dei conti, SS.RR., n. 1\2021 e n. 12\2021 e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese di giudizio.
Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale”.
La causa è stata discussa all’udienza del 21.01.2026.
DIRITTO
L’Istituto previdenziale si è adeguato in via amministrativa alle sentenze rese dalla Corte dei conti a Sezioni riunite, n. 1\2021 e n. 12\2021, liquidando ai ricorrenti il corretto trattamento previdenziale.
Occorre quindi dichiarare cessata la materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti. Vista la complessità della questione oggetto di giudizio, che ha visto alternarsi pronunce giurisprudenziali contrastanti, si compensano integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.
Milano, 21.01.2026 Il Giudice
LE NC
(firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il 23.01.2026 Il Direttore della Segreteria
(AL Carvelli)
(firmato digitalmente)
Per il Direttore della Segreteria
RA MA AN
(firmato digitalmente)