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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/05/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1397/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1397/2023 promosso da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE NICOSIA, C.F. ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo C.F._2
di posta elettronica certificata Email_1
appellante contro
, C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Koer Utca 2/A, Budapest Ungheria, pec Email_2
appellata-non costituita avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – contratto di trasporto aereo – inadempimento.
Parte appellante, unica costituita, ha precisato le e ha discusso il procedimento ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza. La presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio ed è pubblicata mediante lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 sentenza n. 3206/2022 emessa dal Giudice di pace di Catania, con cui, all'esito del giudizio dallo stesso promosso e recante n. R.G. 9631/2022, è stata rigettata la domanda attorea di compensazione pecuniaria per la somma di euro 400,00 ai sensi dell'art. 7 Regolamento CE n. 261/2004.
In particolare, l'attore in primo grado ha chiesto dichiararsi la responsabilità di
[...]
per inesatto adempimento del contratto di trasporto aereo (avente ad oggetto il volo CP_1
W95793 del 18.04.2022, Londra-Catania), con condanna al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004, nella misura di aereo 400,00, in relazione al ritardo di oltre tre ore rispetto al previsto orario di arrivo presso l'aeroporto di destinazione finale.
La compagnia aerea convenuta non si è costituita.
Il Giudice di pace con la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di parte attrice, sulla base della circostanza per cui non avrebbe fornito la prova del ritardo subito dal volo Parte_1
in esame. ha proposto appello deducendo la violazione e falsa applicazione del Parte_1
Regolamento n. CE 261/2004, la violazione dell'art. 116 c.p.c. (anche in relazione all'art. 1218 c.c. sul riparto dell'onere probatorio), il carattere erroneo ed illogico della motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e l'errata compensazione delle spese di lite.
Parte appellante ha dunque chiesto al Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, di:
“- accertare e dichiarare il valore probatorio dell'attestazione Flightstats prodotta dall'appellante in primo grado, per quanto dedotto in atto di appello;
- accertare e dichiarare, ad ogni buon fine, che l'onere probatorio dell'entità del ritardo del volo aereo, ai sensi dell'ordinanza Cass. Civ. n. 1584/2018, incombeva esclusivamente sulla compagnia aerea e non sul passeggero;
- accertare e dichiarare, quindi, l'inadempimento contrattuale di in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, nei confronti del Sig. , relativamente al ritardo oltre Parte_1
3 ore - in assenza di circostanze eccezionali esimenti - del volo aereo W9 5793, tratta Londra
Gatwick-Catania, in partenza programmata il 18/04/2022 alle ore 10:10;
- accertare e dichiarare - anche nella denegata e non temuta ipotesi che il Giudice ritenga che sussistevano circostanze eccezionali - che il vettore aereo non ha dimostrato, in virtù del doppio binario probatorio a carico del vettore aereo, di avere adottato ogni misura per arginare gli effetti impeditivi della circostanza e riuscire a contenere la cancellazione/ritardo entro i termini previsti dal regolamento;
- accertare e dichiarare errata la compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di Pace di Catania”.
non si è costituita in giudizio. Controparte_1
Tanto premesso, l'appello è fondato.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che, sebbene Controparte_1
regolarmente citata in giudizio con atto di appello notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 25.01.2023, non si è costituita.
Sempre in rito, va osservato che l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., in quanto, anche se si qualificasse la sentenza quale emessa secondo equità stante il valore, verrebbe comunque in considerazione una violazione di norme dell'UE, ai sensi dell'ultimo comma della norma.
Nel merito, va innanzitutto chiarito che l'invocato Regolamento CE n. 261/2004 all'art. 7, prevede che, in caso di ritardo pari o superiore a tre ore per le tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km
(come quella in esame), al passeggero interessato spetti una compensazione pecunaria pari a 400,00 euro. In particolare, deve rilevarsi che il diritto a tale compensazione, nonostante la formulazione letterale della norma, concerne non solo il caso di cancellazione del volo, ma anche il caso di ritardo superiore alle soglie previste, così come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia 19.11.2009 nei procedimenti riuniti C-402/2007 e C-432/2007 (sentenza Sturgeon) e ritenuto dalla giurisprudenza nazionale di legittimità e di merito (ex multis, Cass. civ., Sez. III, n. 9474/2021;
Tribunale Reggio Emilia, Sez. II, n. 537/2022; Tribunale Civitavecchia, Sez. I, 7.12.2022, n. 1268;
Tribunale Reggio Calabria, Sez. I, n. 1370/2019).
In merito al riparto dell'onere della prova, deve osservarsi che l'art. 5 comma III del
Regolamento citato prevede che il vettore non debba corrispondere alcuna compensazione pecuniaria se riesce a dimostrare che la cancellazione del volo – ovverosia, stante l'interpretazione richiamata, il ritardo superiore alle tre ore – è dovuta a circostanze eccezionali. Tale disposizione è contigua rispetto alle previsioni del diritto nazionale contenute negli artt. 1218 e 2697 c.c., quali interpretate, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2002, secondo cui il passeggero-creditore deve solo provare l'acquisto del titolo di viaggio (e di essersi presentato all'imbarco), incombendo invece sul vettore-debitore l'onere di provare l'assenza di ritardo rilevante oppure il verificarsi di un evento non previsto e non prevedibile (ossia un evento riconducibile alle cause di forza maggiore e di caso fortuito, tale da non rendere imputabile l'inadempimento).
In altri termini, il passeggero che agisca, come nel caso di specie, deducendo il ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto ed è tenuto unicamente ad allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero la non imputabilità dell'inadempimento stesso (ex multis, Tribunale Roma, Sez. XVII, 26.01.2021, n. 1339
e Tribunale Taranto, Sez. II, 16.06.2020, n. 1029).
Nel caso di specie, sono provati il titolo (contratto di trasporto aereo) e il contenuto della prestazione dedotta, sulla base della quale il volo sarebbe dovuto partire alle ore 10:10 del
18.04.2022 dall'aeroporto Gatwick di Londra ed arrivare alle ore 14:25 dello stesso giorno all'aeroporto di Catania.
Quanto alla dimostrazione del fatto liberatorio, non essendosi costituita la compagnia aerea, la relativa prova non è stata fornita. In ogni caso, l'odierno appellante ha depositato nel giudizio di primo grado idonea documentazione da cui ricavare la prova del ritardo, con la conseguenza che non può considiversi la motivazione della sentenza gravata, secondo cui “L'attore non ha…dimostrato che il volo indicato in citazione abbia subito il ritardo lamentato limitandosi a produrre una fotocopia di una asserita attestazione del ritardo estratta dal sito web flightstats. Appare evidente come nessuna efficacia probatoria possa attribuirsi a tale produzione essendo necessaria invece la produzione certificante quale, ad esempio, l'attestazione del ritardo attestata dalla società di gestione aeroportuale dell'aeroporto di destinazione”. Sono infatti stati depositati in primo grado: la mail del 18.04.2022 inviata dal customer service del vettore aereo con cui viene comunicato che il volo W95793 LGW-
CTA è in ritardo;
la pagina estratta dalla piattaforma Flightstats (sito che fornisce informazioni in tempo reale sui voli in tutto il mondo), da cui risulta l'orario d'arrivo a Catania del volo W9A5793
(ore 02:25), peraltro non disconosciuta, stante la contumacia della parte debitrice della prestazione tipica;
la pagina estratta dal sito ufficiale dell'aeroporto di Catania, da cui si evince che il volo
W95793 era in ritardo (docc. 1, 2 e 3 fascicolo di parte di primo grado).
Per tali motivi, l'appello deve essere accolto, la sentenza di primo grado deve essere annullata ed deve essere condannata a corrispondere ad euro 400,00 Controparte_1 Parte_1 per violazione dell'art. 7 del Regolamento CE 261/2004, oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda (12.08.2022, data di notifica dell'atto di citazione in primo grado).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono poste a carico della parte soccombente
[...]
e liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi per entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio con riguardo alla fase di studio ed alla fase introduttiva ed in misura pari ai parametri minimi per entrambi i gradi con per la fase istruttoria-di trattazione e decisoria, tenuto conto del valore della domanda, della natura documentale del giudizio e, con riferimento al presente grado, delle modalità di assunzione della decisione;
la liquidazione viene operata ai sensi del D.M.
55/2014 quale novellato dal. D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile anche al procedimento di primo grado, alla luce del carattere omnicomprensivo del compenso (affermato, ex multis, da Cass. civ., Sez. III, 17.10.2019, n. 26297).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 5953/2022, così decide:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- in accoglimento dell'appello, annulla la sentenza n. 3206/2022 emessa dal Giudice di pace di Catania e condanna a corrispondere ad euro 400,00, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda;
- condanna a corrispondere ad le spese di lite dei Controparte_1 Parte_1
due gradi di giudizio, liquidate in euro 241,00 per il primo grado ed euro 462,00 per il presente grado di appello, ciascun importo oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 05/05/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1397/2023 promosso da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE NICOSIA, C.F. ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo C.F._2
di posta elettronica certificata Email_1
appellante contro
, C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Koer Utca 2/A, Budapest Ungheria, pec Email_2
appellata-non costituita avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – contratto di trasporto aereo – inadempimento.
Parte appellante, unica costituita, ha precisato le e ha discusso il procedimento ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza. La presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio ed è pubblicata mediante lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 sentenza n. 3206/2022 emessa dal Giudice di pace di Catania, con cui, all'esito del giudizio dallo stesso promosso e recante n. R.G. 9631/2022, è stata rigettata la domanda attorea di compensazione pecuniaria per la somma di euro 400,00 ai sensi dell'art. 7 Regolamento CE n. 261/2004.
In particolare, l'attore in primo grado ha chiesto dichiararsi la responsabilità di
[...]
per inesatto adempimento del contratto di trasporto aereo (avente ad oggetto il volo CP_1
W95793 del 18.04.2022, Londra-Catania), con condanna al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004, nella misura di aereo 400,00, in relazione al ritardo di oltre tre ore rispetto al previsto orario di arrivo presso l'aeroporto di destinazione finale.
La compagnia aerea convenuta non si è costituita.
Il Giudice di pace con la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di parte attrice, sulla base della circostanza per cui non avrebbe fornito la prova del ritardo subito dal volo Parte_1
in esame. ha proposto appello deducendo la violazione e falsa applicazione del Parte_1
Regolamento n. CE 261/2004, la violazione dell'art. 116 c.p.c. (anche in relazione all'art. 1218 c.c. sul riparto dell'onere probatorio), il carattere erroneo ed illogico della motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e l'errata compensazione delle spese di lite.
Parte appellante ha dunque chiesto al Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, di:
“- accertare e dichiarare il valore probatorio dell'attestazione Flightstats prodotta dall'appellante in primo grado, per quanto dedotto in atto di appello;
- accertare e dichiarare, ad ogni buon fine, che l'onere probatorio dell'entità del ritardo del volo aereo, ai sensi dell'ordinanza Cass. Civ. n. 1584/2018, incombeva esclusivamente sulla compagnia aerea e non sul passeggero;
- accertare e dichiarare, quindi, l'inadempimento contrattuale di in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, nei confronti del Sig. , relativamente al ritardo oltre Parte_1
3 ore - in assenza di circostanze eccezionali esimenti - del volo aereo W9 5793, tratta Londra
Gatwick-Catania, in partenza programmata il 18/04/2022 alle ore 10:10;
- accertare e dichiarare - anche nella denegata e non temuta ipotesi che il Giudice ritenga che sussistevano circostanze eccezionali - che il vettore aereo non ha dimostrato, in virtù del doppio binario probatorio a carico del vettore aereo, di avere adottato ogni misura per arginare gli effetti impeditivi della circostanza e riuscire a contenere la cancellazione/ritardo entro i termini previsti dal regolamento;
- accertare e dichiarare errata la compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di Pace di Catania”.
non si è costituita in giudizio. Controparte_1
Tanto premesso, l'appello è fondato.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che, sebbene Controparte_1
regolarmente citata in giudizio con atto di appello notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 25.01.2023, non si è costituita.
Sempre in rito, va osservato che l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., in quanto, anche se si qualificasse la sentenza quale emessa secondo equità stante il valore, verrebbe comunque in considerazione una violazione di norme dell'UE, ai sensi dell'ultimo comma della norma.
Nel merito, va innanzitutto chiarito che l'invocato Regolamento CE n. 261/2004 all'art. 7, prevede che, in caso di ritardo pari o superiore a tre ore per le tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km
(come quella in esame), al passeggero interessato spetti una compensazione pecunaria pari a 400,00 euro. In particolare, deve rilevarsi che il diritto a tale compensazione, nonostante la formulazione letterale della norma, concerne non solo il caso di cancellazione del volo, ma anche il caso di ritardo superiore alle soglie previste, così come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia 19.11.2009 nei procedimenti riuniti C-402/2007 e C-432/2007 (sentenza Sturgeon) e ritenuto dalla giurisprudenza nazionale di legittimità e di merito (ex multis, Cass. civ., Sez. III, n. 9474/2021;
Tribunale Reggio Emilia, Sez. II, n. 537/2022; Tribunale Civitavecchia, Sez. I, 7.12.2022, n. 1268;
Tribunale Reggio Calabria, Sez. I, n. 1370/2019).
In merito al riparto dell'onere della prova, deve osservarsi che l'art. 5 comma III del
Regolamento citato prevede che il vettore non debba corrispondere alcuna compensazione pecuniaria se riesce a dimostrare che la cancellazione del volo – ovverosia, stante l'interpretazione richiamata, il ritardo superiore alle tre ore – è dovuta a circostanze eccezionali. Tale disposizione è contigua rispetto alle previsioni del diritto nazionale contenute negli artt. 1218 e 2697 c.c., quali interpretate, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2002, secondo cui il passeggero-creditore deve solo provare l'acquisto del titolo di viaggio (e di essersi presentato all'imbarco), incombendo invece sul vettore-debitore l'onere di provare l'assenza di ritardo rilevante oppure il verificarsi di un evento non previsto e non prevedibile (ossia un evento riconducibile alle cause di forza maggiore e di caso fortuito, tale da non rendere imputabile l'inadempimento).
In altri termini, il passeggero che agisca, come nel caso di specie, deducendo il ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto ed è tenuto unicamente ad allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero la non imputabilità dell'inadempimento stesso (ex multis, Tribunale Roma, Sez. XVII, 26.01.2021, n. 1339
e Tribunale Taranto, Sez. II, 16.06.2020, n. 1029).
Nel caso di specie, sono provati il titolo (contratto di trasporto aereo) e il contenuto della prestazione dedotta, sulla base della quale il volo sarebbe dovuto partire alle ore 10:10 del
18.04.2022 dall'aeroporto Gatwick di Londra ed arrivare alle ore 14:25 dello stesso giorno all'aeroporto di Catania.
Quanto alla dimostrazione del fatto liberatorio, non essendosi costituita la compagnia aerea, la relativa prova non è stata fornita. In ogni caso, l'odierno appellante ha depositato nel giudizio di primo grado idonea documentazione da cui ricavare la prova del ritardo, con la conseguenza che non può considiversi la motivazione della sentenza gravata, secondo cui “L'attore non ha…dimostrato che il volo indicato in citazione abbia subito il ritardo lamentato limitandosi a produrre una fotocopia di una asserita attestazione del ritardo estratta dal sito web flightstats. Appare evidente come nessuna efficacia probatoria possa attribuirsi a tale produzione essendo necessaria invece la produzione certificante quale, ad esempio, l'attestazione del ritardo attestata dalla società di gestione aeroportuale dell'aeroporto di destinazione”. Sono infatti stati depositati in primo grado: la mail del 18.04.2022 inviata dal customer service del vettore aereo con cui viene comunicato che il volo W95793 LGW-
CTA è in ritardo;
la pagina estratta dalla piattaforma Flightstats (sito che fornisce informazioni in tempo reale sui voli in tutto il mondo), da cui risulta l'orario d'arrivo a Catania del volo W9A5793
(ore 02:25), peraltro non disconosciuta, stante la contumacia della parte debitrice della prestazione tipica;
la pagina estratta dal sito ufficiale dell'aeroporto di Catania, da cui si evince che il volo
W95793 era in ritardo (docc. 1, 2 e 3 fascicolo di parte di primo grado).
Per tali motivi, l'appello deve essere accolto, la sentenza di primo grado deve essere annullata ed deve essere condannata a corrispondere ad euro 400,00 Controparte_1 Parte_1 per violazione dell'art. 7 del Regolamento CE 261/2004, oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda (12.08.2022, data di notifica dell'atto di citazione in primo grado).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono poste a carico della parte soccombente
[...]
e liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi per entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio con riguardo alla fase di studio ed alla fase introduttiva ed in misura pari ai parametri minimi per entrambi i gradi con per la fase istruttoria-di trattazione e decisoria, tenuto conto del valore della domanda, della natura documentale del giudizio e, con riferimento al presente grado, delle modalità di assunzione della decisione;
la liquidazione viene operata ai sensi del D.M.
55/2014 quale novellato dal. D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile anche al procedimento di primo grado, alla luce del carattere omnicomprensivo del compenso (affermato, ex multis, da Cass. civ., Sez. III, 17.10.2019, n. 26297).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 5953/2022, così decide:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- in accoglimento dell'appello, annulla la sentenza n. 3206/2022 emessa dal Giudice di pace di Catania e condanna a corrispondere ad euro 400,00, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda;
- condanna a corrispondere ad le spese di lite dei Controparte_1 Parte_1
due gradi di giudizio, liquidate in euro 241,00 per il primo grado ed euro 462,00 per il presente grado di appello, ciascun importo oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 05/05/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone