TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/10/2025, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6628/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate nell'interesse della parte appellata, a seguito di ordi- nanza resa all'udienza cartolare del 30.07.2025 con la quale è stata disposta la trat- tazione dell'udienza del 13.10.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 13.10.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa MA EL ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa MA EL ET all'udienza del 13.10.25 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6628/2023 R.G., avente ad oggetto:appello - lesio- ne personale;
tra
(CF: ), rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AS De SE (CF: presso il cui studio elett.te C.F._2 domicilia in Mondragone alla via C. Oliveti n°19, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(CF: ), rapp.ta e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti AS Costantini (CF: ), NM AG C.F._3
SS (CF; e AN TA (CF: C.F._4
), presso il cui studio in Napoli, Piazzetta Cariati, ha eletto C.F._5 domicilio, in virtù di procura in atti;
-Appellata- nonché
nato il [...] in [...] ed ivi residente a[...]
Milazzon. 19 (CF: ); C.F._6
-Appellato contumace –
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e successive note di udienza.
Per l'appellata: come da comparsa di costituzione e risposta e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'appellante sig. ha impugnato la sentenza n. 777\2023 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Carinola, nella persona del dott. con la CP_3 quale è stato così statuito: “in accoglimento parziale della domanda dichiara la responsabilità concorrente dell'attore e del conducente del ciclomotore Honda tg.
BV05639, per l'effetto condanna i convenuti in solido in favore dell'attore al pa- gamento parziale della complessiva somma di euro 1.942,00”.
In primo grado, con atto di citazione il sig. ha chiesto al Parte_1
2
Giudice di Pace di Carinola il risarcimento dei danni per le lesioni subite nel sinistro occorso il 26 luglio 2021 in Mondragone, allorquando l'appellante, mentre procedeva in sella alla propria bicicletta, veniva investito dal conducente di un motoveicolo (Honda tg. BV05639), che per immettersi in Via corso Umberto I, non si avvedeva del ciclista. L'appellante ha precisato che, a seguito dell'evento sinistroso, è stato costretto a recarsi presso il presidio ospedaliero di ES Aurun- ca, ove con referto n. 21007604 gli venne diagnosticato: “Trauma gamba e ginoc- chio sx.”
Nel corso del giudizio di primo grado, il giudice ammetteva ed espletava prova testimoniale, nonché CTU medico legale.
L'appellante, nell'atto di impugnazione, ha concluso chiedendo: “ Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto: - riformare parzialmente la sentenza impu- gnata, accogliendo in toto la domanda dell'appellante e di conseguenza condan- CP_ nare la in pers. e il sig. a Controparte_4 CP_5 Controparte_2 risarcire la differenza delle lesioni patite dal sig. , quantificate in totale Parte_1 per una somma di € 3.884,09, sottraendo quelle già legittimamente riconosciute per un importo di € 1.942,000, si richiede la somma di € 1.942,09 o di quella somma superiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia, con interessi di legge dal dì del pagamento;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e Cpa.”.
Con atto di costituzione e risposta si è costituita la compagnia assicurativa, la quale ha concluso chiedendo: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis in via principale: respingere l'impugnazione proposta da e per Parte_1
l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza gravata;
in subordine: dichiara- re inammissibile e/o respingere la domanda di liquidazione del danno morale, in ogni caso: con il favore delle spese di lite del presente grado.
Il convenuto, sig. , non si è costituito in giudizio, nonostante la Controparte_2 regolarità del procedimento di notificazione, restando pertanto contumace.
Considerazioni Preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta ammis- sibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazio- ne delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni
3
per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamen- to della decisione. In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa vigente richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della do- manda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il merito
Orbene, la vicenda oggetto del presente giudizio trae origine da un sinistro stradale che l'attore ha dedotto essersi verificato il 6 luglio 2021, in Mondragone (CE), quando, mentre percorreva il Corso Umberto I, in sella alla propria bicicletta, ve- niva investito dal Motociclo Honda, di proprietà di . Controparte_2
In seguito al sinistro, il sig. ha riportato lesioni personali, per Parte_1 le quali è stato trasportato presso il pronto soccorso di ES NC (Cfr. certifi- cato n.21007604). Il giudice di pace ha ritenuto non sussistente la responsabilità esclusiva del concludendo per una corresponsabilità nella cau- Controparte_2 sazione del sinistro.
A tal proposito il giudice di prime cure così decideva: “[..]in accoglimento parzia- le della domanda dichiara la responsabilità concorrente dell'attore e del condu- cente del ciclomotore Honda targato BV05639, per l'effetto condanna i convenuti in solido in favore dell'attore al pagamento parziale della complessiva somma di euro 1.942,00 [..]”.
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”. A tale riguardo si ri- chiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più li- quida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudi- zio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un.
08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio in- terpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piutto- sto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo
4
di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esamina- re previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di carattere preliminare, va detto che l'appello è infondato e va rigettato, con confer- ma integrale della sentenza emessa dal Giudice di primo grado, non potendo af- fermarsi che sia stata raggiunta in giudizio una prova così rigorosa, tale, da consen- tire l'attribuzione della responsabilità esclusiva del sinistro al convenuto CP_2
.
[...]
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso nella valutazione delle prove, il Tribunale ritiene, sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito, corretto il ragio- namento logico-giuridico, in forza del quale il giudice della gravata sentenza ha ri- tenuto non sussistente una prova rigorosa al punto di consentire l'attribuzione della responsabilità esclusiva al convenuto. Ciò si dice anche in considerazione del fatto che un sinistro che coinvolge un ciclista, presuppone una prova più stringente e ri- gorosa. Tale onere probatorio, che incombeva sulle parti a norma dell'articolo
2967c.c. (“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne co- stituiscono il fondamento”), non è stato fornito, atteso che nessuno dei documenti prodotti dimostra la responsabilità esclusiva del convenuto, con la conseguenza che, il Giudice Di Pace ha attentamente valutato le risultanze istruttorie. A ciò va aggiunto, che all'udienza del 19 ottobre 2022 veniva escusso il teste Tes_1
, il quale sosteneva: “ADR: Il sinistro è avvenuto il 26.07.2021 in Mondra-
[...] gone al Corso Umberto I in via IV Novembre, precisamente un motorino Honda
SH usciva da una traversa laterale di corso Umberto I, appunto, visivamente dove
c'è anche il segnale di Stop e il cui conducente non si avvedeva di un ragazzo in bici che percorreva Corso Umberto I direzione palazzo ducale. ADR: Il ragazzo circolava in sella ad una bici rossa co delle scritte nere e venne colpito a destra cadendo al suolo sul lato sinistro. ADR: Preciso che il ragazzo si è fatto male il la- to sinistro del corpo riportando anche escoriazioni, lamentava dolori alla gamba e al ginocchio sx. ADR: Il conducente del motociclo si è fermato a prestare soccor-
5
so, e anche io mi sono avvicinato, poco dopo vedendo la situazione pacifica ho da- to i miei dati in caso di bisogno e me ne andai, fin quando ero lì non sono interve- nute autorità. ADR: Preciso che io mi trovai a corso Uberto Primo a pochi metri di distanza, quindi ho visto il sinistro frontalmente. ADR: preciso che la bici ripor- tava danni al manubrio, alla canna e alla ruota. Riconosco le foto mostrate. ADR: il ciclista portava i presidi di sicurezza e procedeva ad andatura modesta mentre il motorino procedeva a velocità più elevata. ADR: il ciclista era un ragazzo della mia età più o meno circa una ventina di anni mentre il conducente del motorino era un signore più grande.” E, invero, la deposizione dell'unico teste escusso, di nome , non consente di ricostruire la dinamica del sinistro nei Testimone_2 termini prospettati dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non emergendo in modo sufficientemente univoco la responsabilità esclusi- va del convenuto nella causazione del sinistro.
La dinamica per come descritta dal teste, infatti, in difetto di qualsiasi informazio- ne in ordine alla velocità, condizioni del traffico e condizioni metereologiche, non consente di ritenere adeguatamente provata – non potendo operare alcun ragiona- mento di tipo presuntivo ai sensi dell'art. 2054 c.c.- la responsabilità del conducen- te dell'motoveicolo Honda tg. BV05639, il cui proprietario e la cui assicuratrice ri- sultano evocati in giudizio.
“In tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l'accerta- mento della colpa esclusiva di uno dei conducenti non libera l'altro dalla presun- zione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indi- rettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente" (Cass. ord.
4646/13; Cass. 22 aprile 2009, n. 2550).
Per completezza va detto che a sorreggere il quadro probatorio fumoso, è anche il
Modulo di constatazione amichevole d'incidente (CID).
Infatti, si segnala che la mancanza di dati anagrafici completi di una delle parti può comportarne la validità ai fini assicurativi.
Ciò si desume dal fatto che, nella sezione relativa al “conducente B” è indicato in modo generico in corrispondenza al nome e cognome “ciclista” senza nulla indica-
6
re circa i dati anagrafici dello stesso.
In sostanza, alcun valore può assumere la costatazione amichevole, in quanto privo delle informazioni essenziali, al punto di non permettere l'identificazione del con- ducente. È prassi giudiziaria che perché la presunzione prevista dall'art.143 cod. ass. funzioni, il modulo deve essere completo in ogni sua parte. Se mancano dati importanti, la presunzione può non scattare o essere indebolita. L'articolo 143 del codice delle assicurazioni stabilisce che «nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti
o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro al- la propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla mede- sima […].
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i condu- centi coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.». Secondo l'interpretazione con- solidata della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro e resa dal (presunto) respon- sabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve esse- re liberamente apprezzata dal giudice in applicazione dell'articolo 2733, comma 3
c.c. (secondo la quale norma in caso di litisconsorzio necessario la confessione re- sa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice)”
[Cass. n. 12257/07 e Cass., S.U., n. 10311/06]. L'orientamento è stato confermato anche più di recente: «La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di con- statazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere libera- mente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'articolo 2733, comma 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio neces- sario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, libe- ramente apprezzata dal giudice» [così Cass. n. 25047/13].
Dunque, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spettava, in via esclusiva al sig. Parte_1
ed al sig. , l'onere di provare i fatti a fondamento
[...] Controparte_7 delle loro pretese.
Invero, alcuna autorità è intervenuta sul lungo del sinistro, nonostante è stato coin- volto un ciclista, che ha riportato lesioni (ADR: Preciso che il ragazzo si è fatto
7
male il lato sinistro del corpo riportando anche escoriazioni, lamentava dolori al- la gamba e al ginocchio sx.). Infatti, non è stato redatto nessun verbale e non è stata fornita nessuna documentazione fotografica attestante sul luogo del sinistro, il motorino presunto responsabile e la presenza del soggetto leso.
Neppure può dirsi che l'onere probatorio sia stato assolto attraverso la dichiarazio- ne testimoniale resa all'udienza del 19.10.2022, infatti, essendo stato escusso un unico testimone, la dichiarazione dallo stesso resa va valutata con particolare rigo- re.
Ciò ancor di più se si considera che i fatti di causa non sono supportati da docu- mentazione, non essendo intervenute autorità sul posto, nonostante le lesioni subite dal . Parte_1
In conclusione, la genericità dell'unica testimonianza acquisita e l'assenza di og- gettivi riscontri probatori ulteriori, in mancanza, peraltro, dell'intervento di forze di polizia sui luoghi di causa e di ambulanza impediscono di ritenere dimostrata la dinamica in maniera specifica, superando la presunzione di responsabilità.
Pertanto, l'appello va rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e dell'attività espletata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata compagnia, delle spe-
8
se di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 1.278,00 per com- pensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa MA Capua Vetere, 13.10.25
Il Giudice
MA EL ET
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate nell'interesse della parte appellata, a seguito di ordi- nanza resa all'udienza cartolare del 30.07.2025 con la quale è stata disposta la trat- tazione dell'udienza del 13.10.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 13.10.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa MA EL ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa MA EL ET all'udienza del 13.10.25 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6628/2023 R.G., avente ad oggetto:appello - lesio- ne personale;
tra
(CF: ), rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AS De SE (CF: presso il cui studio elett.te C.F._2 domicilia in Mondragone alla via C. Oliveti n°19, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(CF: ), rapp.ta e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti AS Costantini (CF: ), NM AG C.F._3
SS (CF; e AN TA (CF: C.F._4
), presso il cui studio in Napoli, Piazzetta Cariati, ha eletto C.F._5 domicilio, in virtù di procura in atti;
-Appellata- nonché
nato il [...] in [...] ed ivi residente a[...]
Milazzon. 19 (CF: ); C.F._6
-Appellato contumace –
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e successive note di udienza.
Per l'appellata: come da comparsa di costituzione e risposta e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'appellante sig. ha impugnato la sentenza n. 777\2023 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Carinola, nella persona del dott. con la CP_3 quale è stato così statuito: “in accoglimento parziale della domanda dichiara la responsabilità concorrente dell'attore e del conducente del ciclomotore Honda tg.
BV05639, per l'effetto condanna i convenuti in solido in favore dell'attore al pa- gamento parziale della complessiva somma di euro 1.942,00”.
In primo grado, con atto di citazione il sig. ha chiesto al Parte_1
2
Giudice di Pace di Carinola il risarcimento dei danni per le lesioni subite nel sinistro occorso il 26 luglio 2021 in Mondragone, allorquando l'appellante, mentre procedeva in sella alla propria bicicletta, veniva investito dal conducente di un motoveicolo (Honda tg. BV05639), che per immettersi in Via corso Umberto I, non si avvedeva del ciclista. L'appellante ha precisato che, a seguito dell'evento sinistroso, è stato costretto a recarsi presso il presidio ospedaliero di ES Aurun- ca, ove con referto n. 21007604 gli venne diagnosticato: “Trauma gamba e ginoc- chio sx.”
Nel corso del giudizio di primo grado, il giudice ammetteva ed espletava prova testimoniale, nonché CTU medico legale.
L'appellante, nell'atto di impugnazione, ha concluso chiedendo: “ Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto: - riformare parzialmente la sentenza impu- gnata, accogliendo in toto la domanda dell'appellante e di conseguenza condan- CP_ nare la in pers. e il sig. a Controparte_4 CP_5 Controparte_2 risarcire la differenza delle lesioni patite dal sig. , quantificate in totale Parte_1 per una somma di € 3.884,09, sottraendo quelle già legittimamente riconosciute per un importo di € 1.942,000, si richiede la somma di € 1.942,09 o di quella somma superiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia, con interessi di legge dal dì del pagamento;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e Cpa.”.
Con atto di costituzione e risposta si è costituita la compagnia assicurativa, la quale ha concluso chiedendo: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis in via principale: respingere l'impugnazione proposta da e per Parte_1
l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza gravata;
in subordine: dichiara- re inammissibile e/o respingere la domanda di liquidazione del danno morale, in ogni caso: con il favore delle spese di lite del presente grado.
Il convenuto, sig. , non si è costituito in giudizio, nonostante la Controparte_2 regolarità del procedimento di notificazione, restando pertanto contumace.
Considerazioni Preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta ammis- sibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazio- ne delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni
3
per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamen- to della decisione. In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa vigente richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della do- manda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il merito
Orbene, la vicenda oggetto del presente giudizio trae origine da un sinistro stradale che l'attore ha dedotto essersi verificato il 6 luglio 2021, in Mondragone (CE), quando, mentre percorreva il Corso Umberto I, in sella alla propria bicicletta, ve- niva investito dal Motociclo Honda, di proprietà di . Controparte_2
In seguito al sinistro, il sig. ha riportato lesioni personali, per Parte_1 le quali è stato trasportato presso il pronto soccorso di ES NC (Cfr. certifi- cato n.21007604). Il giudice di pace ha ritenuto non sussistente la responsabilità esclusiva del concludendo per una corresponsabilità nella cau- Controparte_2 sazione del sinistro.
A tal proposito il giudice di prime cure così decideva: “[..]in accoglimento parzia- le della domanda dichiara la responsabilità concorrente dell'attore e del condu- cente del ciclomotore Honda targato BV05639, per l'effetto condanna i convenuti in solido in favore dell'attore al pagamento parziale della complessiva somma di euro 1.942,00 [..]”.
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”. A tale riguardo si ri- chiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più li- quida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudi- zio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un.
08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio in- terpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piutto- sto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo
4
di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esamina- re previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di carattere preliminare, va detto che l'appello è infondato e va rigettato, con confer- ma integrale della sentenza emessa dal Giudice di primo grado, non potendo af- fermarsi che sia stata raggiunta in giudizio una prova così rigorosa, tale, da consen- tire l'attribuzione della responsabilità esclusiva del sinistro al convenuto CP_2
.
[...]
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso nella valutazione delle prove, il Tribunale ritiene, sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito, corretto il ragio- namento logico-giuridico, in forza del quale il giudice della gravata sentenza ha ri- tenuto non sussistente una prova rigorosa al punto di consentire l'attribuzione della responsabilità esclusiva al convenuto. Ciò si dice anche in considerazione del fatto che un sinistro che coinvolge un ciclista, presuppone una prova più stringente e ri- gorosa. Tale onere probatorio, che incombeva sulle parti a norma dell'articolo
2967c.c. (“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne co- stituiscono il fondamento”), non è stato fornito, atteso che nessuno dei documenti prodotti dimostra la responsabilità esclusiva del convenuto, con la conseguenza che, il Giudice Di Pace ha attentamente valutato le risultanze istruttorie. A ciò va aggiunto, che all'udienza del 19 ottobre 2022 veniva escusso il teste Tes_1
, il quale sosteneva: “ADR: Il sinistro è avvenuto il 26.07.2021 in Mondra-
[...] gone al Corso Umberto I in via IV Novembre, precisamente un motorino Honda
SH usciva da una traversa laterale di corso Umberto I, appunto, visivamente dove
c'è anche il segnale di Stop e il cui conducente non si avvedeva di un ragazzo in bici che percorreva Corso Umberto I direzione palazzo ducale. ADR: Il ragazzo circolava in sella ad una bici rossa co delle scritte nere e venne colpito a destra cadendo al suolo sul lato sinistro. ADR: Preciso che il ragazzo si è fatto male il la- to sinistro del corpo riportando anche escoriazioni, lamentava dolori alla gamba e al ginocchio sx. ADR: Il conducente del motociclo si è fermato a prestare soccor-
5
so, e anche io mi sono avvicinato, poco dopo vedendo la situazione pacifica ho da- to i miei dati in caso di bisogno e me ne andai, fin quando ero lì non sono interve- nute autorità. ADR: Preciso che io mi trovai a corso Uberto Primo a pochi metri di distanza, quindi ho visto il sinistro frontalmente. ADR: preciso che la bici ripor- tava danni al manubrio, alla canna e alla ruota. Riconosco le foto mostrate. ADR: il ciclista portava i presidi di sicurezza e procedeva ad andatura modesta mentre il motorino procedeva a velocità più elevata. ADR: il ciclista era un ragazzo della mia età più o meno circa una ventina di anni mentre il conducente del motorino era un signore più grande.” E, invero, la deposizione dell'unico teste escusso, di nome , non consente di ricostruire la dinamica del sinistro nei Testimone_2 termini prospettati dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non emergendo in modo sufficientemente univoco la responsabilità esclusi- va del convenuto nella causazione del sinistro.
La dinamica per come descritta dal teste, infatti, in difetto di qualsiasi informazio- ne in ordine alla velocità, condizioni del traffico e condizioni metereologiche, non consente di ritenere adeguatamente provata – non potendo operare alcun ragiona- mento di tipo presuntivo ai sensi dell'art. 2054 c.c.- la responsabilità del conducen- te dell'motoveicolo Honda tg. BV05639, il cui proprietario e la cui assicuratrice ri- sultano evocati in giudizio.
“In tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l'accerta- mento della colpa esclusiva di uno dei conducenti non libera l'altro dalla presun- zione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indi- rettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente" (Cass. ord.
4646/13; Cass. 22 aprile 2009, n. 2550).
Per completezza va detto che a sorreggere il quadro probatorio fumoso, è anche il
Modulo di constatazione amichevole d'incidente (CID).
Infatti, si segnala che la mancanza di dati anagrafici completi di una delle parti può comportarne la validità ai fini assicurativi.
Ciò si desume dal fatto che, nella sezione relativa al “conducente B” è indicato in modo generico in corrispondenza al nome e cognome “ciclista” senza nulla indica-
6
re circa i dati anagrafici dello stesso.
In sostanza, alcun valore può assumere la costatazione amichevole, in quanto privo delle informazioni essenziali, al punto di non permettere l'identificazione del con- ducente. È prassi giudiziaria che perché la presunzione prevista dall'art.143 cod. ass. funzioni, il modulo deve essere completo in ogni sua parte. Se mancano dati importanti, la presunzione può non scattare o essere indebolita. L'articolo 143 del codice delle assicurazioni stabilisce che «nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti
o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro al- la propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla mede- sima […].
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i condu- centi coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.». Secondo l'interpretazione con- solidata della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro e resa dal (presunto) respon- sabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve esse- re liberamente apprezzata dal giudice in applicazione dell'articolo 2733, comma 3
c.c. (secondo la quale norma in caso di litisconsorzio necessario la confessione re- sa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice)”
[Cass. n. 12257/07 e Cass., S.U., n. 10311/06]. L'orientamento è stato confermato anche più di recente: «La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di con- statazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere libera- mente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'articolo 2733, comma 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio neces- sario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, libe- ramente apprezzata dal giudice» [così Cass. n. 25047/13].
Dunque, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spettava, in via esclusiva al sig. Parte_1
ed al sig. , l'onere di provare i fatti a fondamento
[...] Controparte_7 delle loro pretese.
Invero, alcuna autorità è intervenuta sul lungo del sinistro, nonostante è stato coin- volto un ciclista, che ha riportato lesioni (ADR: Preciso che il ragazzo si è fatto
7
male il lato sinistro del corpo riportando anche escoriazioni, lamentava dolori al- la gamba e al ginocchio sx.). Infatti, non è stato redatto nessun verbale e non è stata fornita nessuna documentazione fotografica attestante sul luogo del sinistro, il motorino presunto responsabile e la presenza del soggetto leso.
Neppure può dirsi che l'onere probatorio sia stato assolto attraverso la dichiarazio- ne testimoniale resa all'udienza del 19.10.2022, infatti, essendo stato escusso un unico testimone, la dichiarazione dallo stesso resa va valutata con particolare rigo- re.
Ciò ancor di più se si considera che i fatti di causa non sono supportati da docu- mentazione, non essendo intervenute autorità sul posto, nonostante le lesioni subite dal . Parte_1
In conclusione, la genericità dell'unica testimonianza acquisita e l'assenza di og- gettivi riscontri probatori ulteriori, in mancanza, peraltro, dell'intervento di forze di polizia sui luoghi di causa e di ambulanza impediscono di ritenere dimostrata la dinamica in maniera specifica, superando la presunzione di responsabilità.
Pertanto, l'appello va rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e dell'attività espletata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata compagnia, delle spe-
8
se di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 1.278,00 per com- pensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa MA Capua Vetere, 13.10.25
Il Giudice
MA EL ET
9