Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4215 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza di discussione del 28/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 26559/2024 R.G., cui è riunito l'ATP N. 14478/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Francesca Pallini (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla C.F._2
Piazza Vanvitelli 5 (tel/fax 0812209954 pec
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ricorrente contro in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro CP_1
Elberti (C.F. ), in virtù di mandato generale alle liti in atti C.F._3
resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
Conclusioni
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare il ricorrente invalido con diritto all'indennità di accompagnamento e allo status di handicap grave a decorrere dal 11/02/2023 (data della domanda amministrativa). Vinte le spese.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato il 4.12.24, il ricorrente ha esposto: che con accertamento tecnico preventivo RG n. 14478/2023 adiva il Tribunale di
Napoli per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto all'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art.3 comma 3 L.104/92; che il GL assegnava al CTU dott.
l'incarico di espletare la Consulenza Tecnica D'Ufficio Persona_1
richiesta; che all'esito dell'espletata consulenza nel termine fissato dal Giudice parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU che aveva dichiarato insussistenti le condizioni legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento ma aveva riconosciuto lo stato di handicap grave.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap con connotazione di gravità di cui all'art. 3, co. 1 e 3 L. 104/92. L' ha chiesto dichiararsi CP_1
inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto infondato.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito della sentenza con i contestuali motivi.
*****
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve
2 essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr.Cass.7341/2004; 2151/2004; 11054/2003)
e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. Nel caso di specie, la difesa della parte ricorrente, senza produrre ulteriore certificazione medica attestante l'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, si è limitata a riportare nell'atto di opposizione le patologie da cui è affetto il e a dedurre Parte_1
l'errata valutazione, compiuta dal ctu, di dette patologie e dell'incidenza delle 3 stesse sul piano sociale, relazionale ed affettivo, sulla scorta di una perizia di parte prodotta in questa sede che, lungi dal confutare nel dettaglio le argomentazioni del CTU, ha semplicemente richiamato giurisprudenza della
S.C. a sostegno della sua tesi.
In particolare, nella cennata perizia di parte si eccepisce che il “ calcolo delle attività della vita quotidiana (A.D.L.) ma, soprattutto, delle attività strumentali (I.A.D.L.), oltre a differire marcatamente dalla recente visita geriatrica, ha vari punti che non corrispondono al punteggio previsto nella tabella (a mero titolo di esempio, l'item : “Ha bisogno di avere cibi preparati e serviti” comporta il punteggio di 0 e non di 1, come erroneamente riportato dal
CTU, e anche in altri casi non c'è corrispondenza fra quanto descritto e il punteggio assegnato).
Le censure, quindi, generiche mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità di valutazione circa l'incidenza e l'entità del dato patologico.
Al riguardo, la suprema Corte ha precisato che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652,
Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato (cfr
Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276)”.
Nel caso in esame l'ausiliare nominato, dott. all'esito Persona_1
dell'esame clinico, valutata la certificazione medica prodotta, ha accertato che il
è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale Parte_1
4 agli atti;
tali stati patologici, non determinano le condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto (indennità di accompagnamento).
In particolare, l'ausiliare, nella sua dettagliata esposizione, ha affermato:
“DISCUSSIONE Dai risultati dell'esame clinico e dalla documentazione sanitaria esibita, il periziando è risultato affetto da”PREGRESSO ADENOK GASTRICO PT3N1
TRATTATO CON GASTRECTOMIA TOTALE- PREGRESSA
PROSTATECTOMIA E DISCECTOMIA LOMBARE- CARDIOPATIA
FIBRILLANTE (FE 55%) IN II CLASSE NNYHA” Siamo dunque di fronte ad un soggetto di anni 83 che presenta un quadro clinico caratterizzatesi essenzialmente per gli esiti di gastrectomia totale con linfoadenectomia D2 per un adek gastrico nel 2019 e ricostruzione con anastomosi termino-laterale semimeccanica su ansa alla roux transmesocolica . Il quadro oncologico è necessariamente in Follow-up non presentando tuttavia allo stato recidiva. Il quadro tuttavia prevede una debilitazione fisica e posti frequenti con una perdita della massa magra ,di qui il sottopeso la cui incidenza funzionale è minimale. Coesistono gli esiti di pregressa prostatectomia e di discectomia lombare senza incidenza funzionale. La cardiopatia fibrillante è in trattamento con anticoagulanti presentando in ogni caso una buona funzione di pompa(FE
55). La S. VE contribuisce con la lieve anemia da gastrectomia allo stato astenico non impedendo di fatto la motricità e le autonomie. L'oggetto della presente vertenza è la L.18/80 ed 104/92. L'indennità di accompagnamento viene riconosciuta o perché il soggetto non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o perché non in grado di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. La legge in materia è chiara circa i requisiti richiesti. Questi consistono nella impossibilità alla deambulazione e NON in una “limitazione”. Tale indicazione è ribadita dalla legge vigente, n.508 del 21 novembre 1988
(art.1, c.2, lettera b), come spiegato nella stessa relazione all'emendamento: “Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Al fine della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non si rilevano perciò deficit della deambulazione compensabili, anche parzialmente, con ausili quali mezzi d'appoggio, protesi o ortesi”. Il
è in grado di deambulare autonomamente sia in ambito domestico che nell'ambito Parte_2
del quartiere per piccole esigenze quotidiane. Per atti quotidiani della vita, come da precisazione del Ministero della Sanità, sono da intendersi “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e valutare perciò se il soggetto in esame
5 sia o meno in grado di assicurarsi materialmente, autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita. Si tratta di un insieme di attività diversificate ma individualizzabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale d'ogni giorno quali vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento temporo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso, lettura, messa in finzione della radio e televisione, guida dell'automobile per necessità quotidiane legate a funzioni vitali ecc..La necessità di assistenza continua: si concretizza laddove l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani della vita venga a mancare e insorga, rispetto ad un soggetto normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana. La dottrina medico legale ha precisato che per atti quotidiani della vita devono essere intesi quelli che rientrano nei sette momenti primari e classici della concreta esistenza : igiene e cura della persona, controllo degli sfinteri, vestizione e svestizione, alimentazione, comunicazione, spostamenti autonomi intramurali, spostamenti autonomi extramurali. Nei soggetti ultrasessantacinquenni vanno valutate le ADL e IADL, che vengono desunte dall'osservazione clinica e dalla documentazione sanitaria versata in atti. Attività di vita quotidiana (ADL):
Ha bisogno di assistenza per lavare più di una parte del corpo 1 Ha bisogno di assistenza per prendere i vestiti 1 Ha bisogno di assistenza per andare in bagno o nel pulirsi o nel vestirsi 1 Si sposta autonomamente dentro e fuori dal letto ed in poltrona 1 presenta incidenti occasionali nella continenza di feci ed urine 1 Si alimenta senza assistenza 1 Totale ADL (funzioni residue) = 6/ 6 Attività strumentali di vita quotidiana (IADL): È in grado di usare il telefono
È del tutto incapace di fare acquisti nei negozi 1 Ha bisogno di avere cibi preparati e serviti 1
Non partecipa a nessuna operazione di governo della casa 1 Tutta la biancheria deve essere lavata da altri 1 Usa i mezzi di trasporto se assistito e accompagnato 0 Non è in grado di prendere medicine da solo È capace di maneggiare soldi 1 Totale IADL (funzioni residue) =
7/ 8 Il RI è pertanto in grado di eseguire in autonomia le attività basilari e strumentali della vista quotidiana. La RI è“ invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età ex Lege 509/88 e 124/98 gravi,
100%. Per quanto riguarda il grado di Handicap, si deve fare riferimento a tre diverse
6 dimensioni della menomazione (alterazione della struttura,del funzionamento di un apparato o sistema organofunzionale, della disabilità a svolgere azioni codificate come normali),e dell'Handicap ossia dello svantaggio sociale in un determinato contesto ambientale in presenza di disabilità . La disabilità viene definita come deviazione permanente o transitoria nella manifestazione di un comportamento o nell'effettuazione di un compito rispetto a quanto normalmente atteso. L'Handicap è pertanto la condizione di svantaggio vissuta da una determinata persona in conseguenza di una menomazione o di una disabilità che limita o impedisce la possibilità di ricoprire il ruolo che gli compete nel proprio contesto socio-ambientale.
Si deve pertanto valutare il grado di svantaggio che deriva all'individuo dalle patologie di cui è portatore ed i risvolti nel contesto sociale. Secondo la definizione contenuta al comma l dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è portatore di handicap "colui che presenta una minorazione fìsica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". Il comma 3 dello stesso articolo definisce handicap in situazione di gravità quando "la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto 1'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione". Nel nostro caso abbiamo un grado di Handicap in cui sono soddisfatti i criteri per definire il soggetto in condizioni di gravità, essendo la marcata astenia conseguente alla gastrectomia e le vertigini di tipo centrale rientranti in via estensiva nelle condizioni previste dalla normativa. In definitiva il periziando
E' IN GRADO DI DEAMBULARE E/O DI COMPIERE GLI ATTI
QUOTIDIANI DELLA VITA AUTONOMAMENTE, L.18/80. Il RI presenta un Handicap di cui al comma 3 Art.3 L.104/92 con decorrenza 20.3.23.
CONCLUSIONI: è affetto da:” PREGRESSO Parte_1
ADENOK GASTRICO PT3N1 TRATTATO CON GASTRECTOMIA
TOTALE- PREGRESSA PROSTATECTOMIA E DISCECTOMIA
LOMBARE- CARDIOPATIA FIBRILLANTE (FE 55%) IN II CLASSE
NNYHA- S. VERTIGINOSA”. - Il RI presenta un Handicap di cui al comma
3 Art.3 L.104/92 con decorrenza 20.3.23. - Il RI è “ Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età ex
Lege 509/88 e 124/98 gravi, 100%”- Il periziando E' IN GRADO DI COMPIERE
GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA AUTONOMAMENTE ,L.18/80”.
7 Detta valutazione, si fonda su argomentazioni scientifiche puntuali e dettagliate.
Il consulente tecnico ha, in definitiva, concluso nel senso che le patologie riscontrate, tutte ampiamente e dettagliatamente valutate, sia a seguito dell'esame obiettivo che della disamina della documentazione prodotta agli atti, sono tali da escludere che il ricorrente possa essere ritenuta bisognevole della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento).
Pertanto, le deduzioni attoree non raggiungono gli esiti sperati, essendo condivisibile il metodo d'indagine del CTU e corrette le sue conclusioni, di talché non sussistono le condizioni per il rinnovo della consulenza e/o per un suo supplemento.
Va inoltre ricordato, in tema di indennità di accompagnamento, che:
“L'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà”.
(Cassazione civile sez. lav., 06/04/2018, n.8557).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
In considerazione della soccombenza reciproca, avuto riguardo alle fasi dell'intero procedimento (atp e opposizione), in mancanza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. Cpc, le spese di lite vanno interamente compensate. Le spese della consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso in opposizione e accerta il requisito sanitario utile al riconoscimento, in favore di , dello stato di handicap con Parte_1
connotazione di gravità, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in solido.
Napoli, così deciso in data 28/05/2025 8 Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
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