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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 10177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10177 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
RG 24788/2024 (ex-udienza del 6/11/25)
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
Il GI visto l'art. 83 co.IV del d.l. 18/2020, convertito in legge 24/4/2020 n.27, nonché l'art. 221 co.IV d.l. 19/5/2020 n.34 conv. in legge 17/7/2020 n.77, nonché l'art.127 ter c.p.c. introdotto dal D. Lgs. 10/10/2022 n.149; letto anche il precedente provvedimento telematico, all'uopo comunicato;
viste altresì le tempestive note di parte, decide la causa, anche ex art. 281 sexies c.p.c. (v. amplius sentenza), come da contestuale sentenza che segue, formante tutt'uno integrato.
Si comunichi.
Napoli, 06/11/2025
Il GI
A. TT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico, Antonio
TT pronuncia la seguente
SENTENZA
(ex artt. 436bis, 350terzo comma, 350bis e 281sexies cpc) nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 24788/24, avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81 e riservata in decisione all'udienza del 06.11.2025, vertente TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di mandato Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Andrea Bianco, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al viale Antonio Gramsci, 17/B; APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e diritto
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e Parte_1 ss.mm.ii., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. PO23800001861 cronologico registro 20230060408 emessa dal
[...] in data 16.01.2023 e notificata in data 13.03.2023, con cui veniva Controparte_1 ingiunto all'attrice il pagamento della somma € 82,30 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 7 c. 1 f) e c. 15 CdS. Non si era costituita la Controparte_1
Con la sentenza n. 12319/2024 pubblicata in data 16.05.2024, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la opposizione ed annullava gli atti opposti. Condannava la al pagamento solo del contributo unificato pari ad € 43,00. Controparte_1
Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1
Non si è costituita la Controparte_1
Va dichiarata la contumacia della ritualmente Controparte_1 citata e non costituitasi. Con un unico motivo di appello, la ricorrente sostiene che il Giudice ha erroneamente liquidato soltanto il contributo unificato in € 43,00, violando gli artt. 91 e 92 c.p.c.. In particolare, l'appellante afferma che: “Nella parte motiva della Sentenza impugnata non è dato evincersi, se non da clausole di stile, i motivi che hanno indotto il Giudice de quo a non condannare parte soccombente alla piena refusione delle spese, dei diritti e degli onorari, ovvero dei compensi di procedura, in favore della parte vittoriosa, concretandosi, di fatto in una mancanza di motivazione”. Ciò dedotto, ha concluso per la modifica della sentenza in ordine al capo relativo alla condanna alle spese di lite. Il motivo è fondato. Il Giudice di Pace ha effettivamente liquidato il solo contributo unificato, ommettendo di liquidare il compenso professionale al difensore, infatti, nella sentenza impugnata si legge:
- in motivazione: “In ordina al regime delle spese, tenuto conto della natura e del valore della controversia, il giudicante ritiene condannare la al Controparte_1 pagamento delle spese di euro 43,00 per il contributo unificato” ;
- nel
PQM
: “Condanna la al rimborso del contributo unificato di € 43,00, CP_1 con attribuzione al procuratore antistatario.” Nulla si legge in merito alla liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato. Vale, dunque, il principio generale per cui la mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Per quanto detto, vanno riconosciuti all'avvocato i compensi professionali, tenuto conto che avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Premesso che la sentenza è stata pubblicata nel 2024 va rilevato che era già entrato in vigore il decreto ministeriale 08/03/2018, n. 37, che, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 10/03/2014, n. 55 –“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, ha introdotto la regola secondo cui, nella liquidazione dei compensi del difensore “ il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che…possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”. Nel caso di specie, il giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidare a titolo di compenso del difensore in base ai parametri medi € 278,00 e in base ai minimi € 139,00 (tenuto conto che, nel giudizio di primo grado, non sono stati compiuti atti attinenti alla fase istruttoria, che quindi non può essere conteggiata). La sentenza va, quindi, riformata, riconoscendo all'appellante compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 139,00 tenuto conto del valore modesto della controversia, della natura seriale della causa (i motivi di opposizione sono quelli
“standard” avverso le ordinanze ingiunzione in materia di violazioni del codice della strada), della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria. In ordine infine alla ammessa compatibilità, se non contrastata inter partes, tra le modalità ex art. 127ter cpc ed il rito-discussione del lavoro, arg. da ultimo da SSUU 17633/25. Viste anche le disposizioni in epigrafe,
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) accoglie l'appello avverso la sentenza n. 12319/2024 pubblicata in data 16.05.2024 del Giudice di Pace di Napoli e condanna la a rimborsare a Controparte_1
le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 43,00 per Parte_1 esborsi ed € 139,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, CPA e IVA come per legge;
b) condanna la a rimborsare a le spese di lite Controparte_1 Parte_1 del presente grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 231,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Napoli il 6/11/25.
Il giudice unico
AntonioTT
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
Il GI visto l'art. 83 co.IV del d.l. 18/2020, convertito in legge 24/4/2020 n.27, nonché l'art. 221 co.IV d.l. 19/5/2020 n.34 conv. in legge 17/7/2020 n.77, nonché l'art.127 ter c.p.c. introdotto dal D. Lgs. 10/10/2022 n.149; letto anche il precedente provvedimento telematico, all'uopo comunicato;
viste altresì le tempestive note di parte, decide la causa, anche ex art. 281 sexies c.p.c. (v. amplius sentenza), come da contestuale sentenza che segue, formante tutt'uno integrato.
Si comunichi.
Napoli, 06/11/2025
Il GI
A. TT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico, Antonio
TT pronuncia la seguente
SENTENZA
(ex artt. 436bis, 350terzo comma, 350bis e 281sexies cpc) nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 24788/24, avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81 e riservata in decisione all'udienza del 06.11.2025, vertente TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di mandato Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Andrea Bianco, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al viale Antonio Gramsci, 17/B; APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e diritto
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e Parte_1 ss.mm.ii., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. PO23800001861 cronologico registro 20230060408 emessa dal
[...] in data 16.01.2023 e notificata in data 13.03.2023, con cui veniva Controparte_1 ingiunto all'attrice il pagamento della somma € 82,30 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 7 c. 1 f) e c. 15 CdS. Non si era costituita la Controparte_1
Con la sentenza n. 12319/2024 pubblicata in data 16.05.2024, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la opposizione ed annullava gli atti opposti. Condannava la al pagamento solo del contributo unificato pari ad € 43,00. Controparte_1
Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1
Non si è costituita la Controparte_1
Va dichiarata la contumacia della ritualmente Controparte_1 citata e non costituitasi. Con un unico motivo di appello, la ricorrente sostiene che il Giudice ha erroneamente liquidato soltanto il contributo unificato in € 43,00, violando gli artt. 91 e 92 c.p.c.. In particolare, l'appellante afferma che: “Nella parte motiva della Sentenza impugnata non è dato evincersi, se non da clausole di stile, i motivi che hanno indotto il Giudice de quo a non condannare parte soccombente alla piena refusione delle spese, dei diritti e degli onorari, ovvero dei compensi di procedura, in favore della parte vittoriosa, concretandosi, di fatto in una mancanza di motivazione”. Ciò dedotto, ha concluso per la modifica della sentenza in ordine al capo relativo alla condanna alle spese di lite. Il motivo è fondato. Il Giudice di Pace ha effettivamente liquidato il solo contributo unificato, ommettendo di liquidare il compenso professionale al difensore, infatti, nella sentenza impugnata si legge:
- in motivazione: “In ordina al regime delle spese, tenuto conto della natura e del valore della controversia, il giudicante ritiene condannare la al Controparte_1 pagamento delle spese di euro 43,00 per il contributo unificato” ;
- nel
PQM
: “Condanna la al rimborso del contributo unificato di € 43,00, CP_1 con attribuzione al procuratore antistatario.” Nulla si legge in merito alla liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato. Vale, dunque, il principio generale per cui la mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Per quanto detto, vanno riconosciuti all'avvocato i compensi professionali, tenuto conto che avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Premesso che la sentenza è stata pubblicata nel 2024 va rilevato che era già entrato in vigore il decreto ministeriale 08/03/2018, n. 37, che, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 10/03/2014, n. 55 –“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, ha introdotto la regola secondo cui, nella liquidazione dei compensi del difensore “ il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che…possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”. Nel caso di specie, il giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidare a titolo di compenso del difensore in base ai parametri medi € 278,00 e in base ai minimi € 139,00 (tenuto conto che, nel giudizio di primo grado, non sono stati compiuti atti attinenti alla fase istruttoria, che quindi non può essere conteggiata). La sentenza va, quindi, riformata, riconoscendo all'appellante compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 139,00 tenuto conto del valore modesto della controversia, della natura seriale della causa (i motivi di opposizione sono quelli
“standard” avverso le ordinanze ingiunzione in materia di violazioni del codice della strada), della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria. In ordine infine alla ammessa compatibilità, se non contrastata inter partes, tra le modalità ex art. 127ter cpc ed il rito-discussione del lavoro, arg. da ultimo da SSUU 17633/25. Viste anche le disposizioni in epigrafe,
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) accoglie l'appello avverso la sentenza n. 12319/2024 pubblicata in data 16.05.2024 del Giudice di Pace di Napoli e condanna la a rimborsare a Controparte_1
le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 43,00 per Parte_1 esborsi ed € 139,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, CPA e IVA come per legge;
b) condanna la a rimborsare a le spese di lite Controparte_1 Parte_1 del presente grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 231,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Napoli il 6/11/25.
Il giudice unico
AntonioTT