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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/05/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente relatore
Francesca Coccoli Consigliere
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 198-2024 R.G., promossa da:
(cod. fisc. , già titolare della Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(p. iva ), impresa individuale sedente in 65010 -fr. Vallemare- Cepagatti
[...] P.IVA_1
(PE) alla Via delle Contrade snc, in persona del titolare omonimo , Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angelico Antonio Volpe del foro di Pescara con studio ivi alla
Via Tirino 90 (c.f. , ed elettivamente domiciliato presso e nello studio C.F._2 legale del medesimo difensore (avv. Angelico Antonio Volpe) in 65129 Pescara alla Via Tirino
90, in virtù di procura speciale in calce/allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
Contro
c.f. ) con sede in Chieti in Via Papa Leone XIII n. Controparte_2 P.IVA_2
46, in persona del legale rappresentante (c.f. Controparte_3 , in forza di procura institoria rilasciata in data 5 luglio 2023 n. C.F._3
06153 di repertorio per notaio debitamente tradotta in lingua italiana e Persona_1
dotata di apostilla, domiciliata elettivamente in Vasto alla Via San Giovanni da
Capestrano n. 2 presso lo studio dell'avv. Domenico Conti ( del C.F._4
foro di Vasto che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di costituzione;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Chieti, n. 456-2023, pubblicata in data
07.08.2023, su R.G. n. 361/2022;
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
All'udienza tenutasi in data 13 maggio 2025, con trattazione scritta, la Corte tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc.
FATTO E DIRITTO
1)Con sentenza n. 456/2023 pubblicata in data 07 agosto 2023 il Tribunale di Chieti decideva su opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 15 aprile 2021 in favore della CP_2
con il quale la predetta società ingiungeva a il pagamento della somma
[...] Parte_1
di euro 24.668,00 (oltre interessi e spese della procedura), importo necessario per riparare e sostituire i materiali viziati, come accertato da c.t.u. in pregressa sede di a.t.p., quale danno che il sig. – titolare dell'impresa individuale con sede in Cepagatti, f.ne Parte_1 CP_1
Vallemare - aveva cagionato con l'installazione su un macchinario (mulino a martelli per la macinazione dei metalli) della in occasione di opere di riparazione che gli Controparte_2
erano state commissionate da quest'ultima.
1.1) Il assumeva che solo con atto di precetto ricevuto il 21.02.2022 veniva a Parte_1 conoscenza del procedimento monitorio instaurato. Il decreto ingiuntivo non veniva recapitato e la notificazione si compiva per avvenuta giacenza, per causa che l'opponente attribuiva ad una effrazione della propria cassetta postale, quindi per caso fortuito e forza maggiore, risultando l'opposizione tardiva ammissibile ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
pag. 2/7 1.2) Le eccezioni di merito sollevate in opposizione attenevano a: incompetenza territoriale del
Tribunale di Chieti, con foro esclusivo previsto dal contratto riferito a Pescara;
estinzione per prescrizione annuale del diritto fatto valere nei suoi confronti ex art. 1495 c.c.; termini di prescrizione e interruzione, quali consegna bene maggio 2017, a.t.p. che sospendeva i termini sino al 05.03.2018 col deposito elaborato c.t.u. e ricorso per decreto ingiuntivo depositato il
09.04.2021; inoperatività della garanzia, poiché il macchinario veniva adibito ad un uso diverso da quello per cui era stato costruito.
1.3) Si costituiva ed eccepiva a sua volta l'inammissibilità dell'opposizione ex Controparte_2 art. 650 c.p.c.; l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza territoriale e prescrizione;
l'uso del macchinario conforme alla sua destinazione.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e, all'udienza del 24.4.2023, precisate le conclusioni, venivano concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
2) La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 456-2023, pubblicata il 07.08.2023, così decideva:
“dichiara l'inammissibilità dell'opposizione; condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dall'opposta, liquidate in € 2.538,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Il primo giudice rilevava come l'art. 650 c.p.c. ponesse a carico dell'intimato l'onere di provare l'irregolarità della notificazione per caso fortuito o forza maggiore (Cass. Sez. I Civ., sentenza n.
8551 del 28.5.2003).
La notifica del provvedimento monitorio n. 253-2021 non veniva rinvenuto nella cassetta postale, deducendo l'opponente che la stessa era stata forzata, con ipotesi quindi astrattamente riconducibile al “caso fortuito o forza maggiore”.
Il Tribunale tuttavia riteneva inverosimile che il 21.02.2022 con la ricezione dell'atto di precetto, il si fosse ricordato di aver subito nove mesi prima la forzatura della sua Parte_1
cassetta postale.
L'opponente aveva depositato foto che ritraeva la propria cassetta postale aperta vicino ad un quotidiano che recava la data del 21 maggio 2021, per dimostrare la data dell'effrazione.
pag. 3/7 Tuttavia, non sporgeva alcuna denunzia per danneggiamento o sottrazione di corrispondenza e le foto non documentavano la forzatura della cassetta postale.
Peraltro, il primo giudice osservava che, pur volendosi ammettere l'effrazione in data
21.05.2021, il non motivava perché non riceveva, il successivo 24.5.2021, l'avviso di Parte_1
deposito presso l'ufficio postale del plico contenente il provvedimento monitorio emesso verso di lui.
L'art. 650 c.p.c. richiedeva un caso fortuito o forza maggiore che nel caso di specie non veniva ritenuto sussistente.
Ad ulteriore conferma, il Tribunale osservava che la testimonianza del 01.02.2023 della sig.ra coniuge dell'opponente, evidenziava comportamento negligente che escludeva Tes_1
quindi il caso fortuito o forza maggiore, in quanto la predetta riferiva essere solita lasciare le chiavi dell'abitazione, dove risiedeva col marito, nella cassetta delle poste posta sul muro di cinta esterno, al fine di agevolare l'ingresso in villa del giardiniere.
Pertanto, la causa della mancata tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio non dipendeva da causa non imputabile all'opponente, come richiesto per il caso fortuito e forza maggiore, ma da negligenza.
L'opposizione veniva quindi dichiarata inammissibile, non ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 650 c.p.c. per la sua proposizione. La condanna alle spese di lite seguiva la soccombenza.
3) Appello. Avverso la predetta sentenza di primo grado proponeva appello Parte_1
già titolare della , in persona del titolare omonimo, per
[...] Controparte_1
l'erronea decisione del primo giudice in ordine alla inammissibilità dell'opposizione tardiva, ripercorrendo le motivazioni, già espresse in primo grado, per le quali doveva ritenersi provata la mancata conoscenza della notifica del provvedimento monitorio, dovuto a caso fortuito e forza maggiore.
Nel merito riproponeva i motivi di opposizione di primo grado.
Si costituiva la controparte resistendo alle avverse difese e chiedendo il rigetto del gravame per infondatezza con vittoria di spese.
pag. 4/7 4) Motivi della decisione. In via preliminare l'appellante eccepisce il proprio diritto di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo di prime cure, ex art. 650 c.p.c., in quanto impossibilitato a ricevere il plico postale col decreto monitorio, notificatogli in data 21-
24.05.2021, a seguito di effrazione della propria cassetta postale. Assume, infatti, che la dichiarata inammissibilità dell'opposizione per tardività, operata dal primo giudice con statuizione erronea sul punto, impediva di passare all'analisi dei successivi motivi di impugnazione.
Questa Corte ritiene l'appello privo di fondamento.
Al riguardo deve ricordarsi quanto chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 5220 del 1998, ove in parte motiva si legge che: “Inoltre, la forza maggiore e il caso fortuito, previsti dall'art.
650 c.p.c., si identificano rispettivamente in una forza ostativa in assoluto e in un fatto di carattere meramente oggettivo, non solo non voluto, ma neppure prevedibile. … la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano rispettivamente in una forza esterna ostativa in assoluto ed in un fatto di carattere meramente oggettivo del tutto avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento unicamente per forza propria (Cass.20.11.1996 n. 10 170; 25.11.1995 n. 12215), nel senso che il fatto non solo non è voluto, ma non può nemmeno essere preveduto, o, anche se preveduto, non può essere impedito. L'accertamento in concreto di un fatto rientrante in dette connotazioni, e di un nesso di causalità tra tale fatto e la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo, costituisce un apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. 13.7.1989 n. 3271). Più in particolare va osservato che il caso fortuito, ai fini dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., va individuato in quelle circostanze obiettive escludenti l'imputabilità all'intimato, a titolo di dolo o colpa, della mancata tempestiva conoscenza dell'ingiunzione. Invero il caso fortuito si ricollega all'assenza di dolo o colpa nella determinazione di un particolare evento, poiché consiste in una causa positivamente individuata, non imputabile a chi l'invoca, ossia non evitabile con la normale diligenza. Al riguardo è bene precisare che, quando si afferma che il fatto che abbia determinato l'evento
(che nel caso in esame è la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo e, quindi, la mancata tempestiva opposizione) debba essere "non voluto" e neppure prevedibile, si intende collegare tale concetto all'assenza di colpa nella determinazione dell'evento medesimo. Pertanto
l'espressione "non voluto" non va intesa, come sembra sostenere il ricorrente, in senso
pag. 5/7 strettamente letterale, ma nel senso che l'evento non deve essere collegato a dolo o colpa del soggetto intimato”.
Sulla base degli elementi di fatto posti a supporto dell'opposizione, deve ritenersi come non sia stata provata la ricorrenza della mancata conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo per caso fortuito o forza maggiore e per comportamento non imputabile all'ingiunto.
In particolare, non risulta provata la dedotta effrazione della cassetta postale ove sarebbe pervenuta la suddetta notifica, considerato che non vi è prova certa della data in cui è stata scattata la foto riproducente la cassetta postale aperta con accanto un quotidiano con la data
21 maggio 2021 e soprattutto che dalla foto allegata in atti della predetta cassetta postale non risultano segni di effrazione, ma la semplice apertura della stessa.
Non risulta in atti infatti alcuna denuncia di effrazione.
Inoltre la testimonianza della coniuge dell'opponente, che riferisce come le chiavi dell'abitazione venissero abitualmente lasciate dentro la cassetta delle poste, ubicata sul muro di cinta esterno, per farle ivi trovare al giardiniere e agevolare l'ingresso in villa, rende evidente la sussistenza di un comportamento certamente negligente (dallo stesso appellante indicato come “superficiale”), tale da far venir meno la sussistenza stessa di un caso fortuito o forza maggiore.
Infatti la condotta avuta dall'opponente, non si concilia col concetto di evento "non voluto" e neppure prevedibile, ove si intende collegare tale concetto all'assenza di colpa nella determinazione dell'evento medesimo;
ove l'espressione "non voluto" non va intesa, in senso strettamente letterale, ma nel senso che l'evento non deve essere collegato a dolo o colpa del soggetto intimato (cfr. Cass. civ. Sentenza n. 5220 del 1998 già citata).
A ciò si aggiunga che il era a conoscenza della pregressa azione giudiziale per Parte_1
accertamento tecnico preventivo, con tutti gli evidenti esiti della c.t.u. in quella sede, e che doveva certamente attenzionare ancor di più, i luoghi in cui poteva farsi la notifica nei suoi confronti di eventuali ulteriori atti giudiziari.
Quindi l'appello appare privo di fondamento, con piena conferma della sentenza di primo grado in ordine alla inammissibilità dell'opposizione per tardività. Ogni ulteriore questione viene assorbita.
pag. 6/7 Le spese di lite seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da già titolare della , in persona del titolare Parte_1 Controparte_1
omonimo , contro la sentenza n. 456-2023, resa dal Tribunale di Chieti, Parte_1
pubblicata il 07.08.2023, nei confronti di in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, così provvede:
• Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
• Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in € 3.966,00 oltre Iva, Cap e spese generali come per legge;
• Dichiara che parte appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 26 maggio 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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