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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/06/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 682/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MOBILIO FRANCESCO Parte_1
ricorrente
E
LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 30 aprile 2015, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità ASpI, avendo lavorato dal 3 novembre
2008 al 24 giugno 2013 alle dipendenze della società Eurocops S.C. a r.l., con contratto a tempo determinato e parziale, maturando – a suo dire – tutti i requisiti contributivi e soggettivi richiesti dalla normativa vigente.
2. A sostegno della domanda ha prodotto l'estratto contributivo (modello C2 storico) e ha contestato il rigetto comunicato dall' in data successiva al 12 marzo 2014, CP_1
1 fondato sull'asserita insufficienza del requisito delle 52 settimane di contribuzione nel biennio antecedente.
3. Si è costituito in giudizio l' , eccependo l'infondatezza del ricorso, allegando in CP_1 particolare l'incompatibilità tra la prestazione richiesta e l'indennità di mobilità in deroga, che risulta essere stata percepita dalla ricorrente dal 25 giugno 2013 al 15 settembre 2013, come desumibile dal “Cassetto previdenziale del cittadino” depositato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso non è fondato e va respinto.
5. In via preliminare, si rileva che dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente
(estratto C2 storico) risultano maturate le 52 settimane contributive nel biennio antecedente alla data di cessazione del rapporto di lavoro (24 giugno 2013), come richiesto dall'art. 2, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
6. Tuttavia, l'accertata sussistenza del requisito contributivo non è di per sé sufficiente all'accoglimento della domanda, dovendo essere verificata anche la compatibilità temporale con altre prestazioni eventualmente percepite.
7. In tal senso, va dato atto che l' ha depositato il “Cassetto previdenziale del CP_1 cittadino” da cui risulta che la ricorrente ha effettivamente percepito indennità di mobilità in deroga per il periodo dal 25 giugno 2013 al 15 settembre 2013, vale a dire proprio a partire dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e per un arco temporale coincidente con quello per cui è stata richiesta l'indennità ASpI.
8. Come noto, l'indennità di mobilità in deroga costituisce una misura di sostegno al reddito alternativa rispetto all'indennità La contemporanea percezione Parte_2
di entrambe le prestazioni è espressamente esclusa dalla normativa vigente, in mancanza di specifiche disposizioni che ne consentano il cumulo o l'alternanza. Ne deriva l'oggettiva incompatibilità delle due misure in relazione al medesimo periodo temporale.
9. In assenza di rinunce, recuperi o interruzioni documentate da parte della ricorrente, la domanda proposta non può essere accolta, poiché l'interesse alla prestazione ASpI per un periodo già coperto da mobilità in deroga deve ritenersi assorbito da quest'ultima.
2 10. Va pertanto respinto il ricorso, con compensazione integrale delle spese processuali in considerazione della natura previdenziale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
– Rigetta il ricorso;
– Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, 19/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 682/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MOBILIO FRANCESCO Parte_1
ricorrente
E
LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 30 aprile 2015, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità ASpI, avendo lavorato dal 3 novembre
2008 al 24 giugno 2013 alle dipendenze della società Eurocops S.C. a r.l., con contratto a tempo determinato e parziale, maturando – a suo dire – tutti i requisiti contributivi e soggettivi richiesti dalla normativa vigente.
2. A sostegno della domanda ha prodotto l'estratto contributivo (modello C2 storico) e ha contestato il rigetto comunicato dall' in data successiva al 12 marzo 2014, CP_1
1 fondato sull'asserita insufficienza del requisito delle 52 settimane di contribuzione nel biennio antecedente.
3. Si è costituito in giudizio l' , eccependo l'infondatezza del ricorso, allegando in CP_1 particolare l'incompatibilità tra la prestazione richiesta e l'indennità di mobilità in deroga, che risulta essere stata percepita dalla ricorrente dal 25 giugno 2013 al 15 settembre 2013, come desumibile dal “Cassetto previdenziale del cittadino” depositato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso non è fondato e va respinto.
5. In via preliminare, si rileva che dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente
(estratto C2 storico) risultano maturate le 52 settimane contributive nel biennio antecedente alla data di cessazione del rapporto di lavoro (24 giugno 2013), come richiesto dall'art. 2, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
6. Tuttavia, l'accertata sussistenza del requisito contributivo non è di per sé sufficiente all'accoglimento della domanda, dovendo essere verificata anche la compatibilità temporale con altre prestazioni eventualmente percepite.
7. In tal senso, va dato atto che l' ha depositato il “Cassetto previdenziale del CP_1 cittadino” da cui risulta che la ricorrente ha effettivamente percepito indennità di mobilità in deroga per il periodo dal 25 giugno 2013 al 15 settembre 2013, vale a dire proprio a partire dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e per un arco temporale coincidente con quello per cui è stata richiesta l'indennità ASpI.
8. Come noto, l'indennità di mobilità in deroga costituisce una misura di sostegno al reddito alternativa rispetto all'indennità La contemporanea percezione Parte_2
di entrambe le prestazioni è espressamente esclusa dalla normativa vigente, in mancanza di specifiche disposizioni che ne consentano il cumulo o l'alternanza. Ne deriva l'oggettiva incompatibilità delle due misure in relazione al medesimo periodo temporale.
9. In assenza di rinunce, recuperi o interruzioni documentate da parte della ricorrente, la domanda proposta non può essere accolta, poiché l'interesse alla prestazione ASpI per un periodo già coperto da mobilità in deroga deve ritenersi assorbito da quest'ultima.
2 10. Va pertanto respinto il ricorso, con compensazione integrale delle spese processuali in considerazione della natura previdenziale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
– Rigetta il ricorso;
– Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, 19/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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