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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 4740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4740 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Elena Gelato Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 141 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Sorrentino Concetta;
Appellante
E
(c.f. ), CP_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Mazzoli Gabriella e dall'Avv. Tadoi Maria Cristina;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 21901/2019 emessa dal Tribunale di Roma in data
13/11/2019.
1 FATTO E DIRITTO
§1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di con cui quest'ultimo aveva azionato il suo credito per interessi moratori Pt_1
Cont maturati per effetto del pagamento tardivo da parte dell' di fatture emesse per la fornitura di materiale sanitario da parte di con le seguenti motivazioni: Pt_1
L'opposizione è fondata e dev'esser accolta ed il decreto dev'esser revocato.
In buona sostanza quindi, , dopo aver aderito per sé e per i propri cessionari all'Accordo Pagamenti con la Pt_1
Regione in data 17.01.2013 ed in data 22.01.2014 ed alle sue prescrizioni -- che, fra le altre cose, la impegnavano
(8.2) a non cedere separatamente il credito dagli interessi, fissati peraltro in una misura determinata (4.6) correlata alle note finalità dell'Accordo e a non chiedere in pagamento somme ulteriori (5.1) -- provvede a cedere i crediti relativi all'anno 2013 ed all'anno 2014 relativi a prestazioni svolte in favore di parte opponente in Pt_2 favore di e (tutte appartenenti al Gruppo Bancario ). Parte_3 Controparte_2 Controparte_3
Dette cessioni, nelle cui premesse si fa espresso riferimento all'Accordo Pagamenti, vengono accettate espressamente dall'azienda sanitaria locale e la Regione Lazio, ente finanziatore corrisponde i crediti ceduti ai cessionari.
Successivamente, re melius perpensa, il creditore stipula con ( subentrato ai Pt_1 Controparte_4 cessionari e all'esito di una sequela di atti notarili meglio individuati in atti) una Parte_3 CP_2 retrocessione parziale dei crediti ed adesso agisce in monitorio nei confronti dell'azienda sanitaria (debitore ceduto) a titolo di ritardato pagamento per gli interessi dei crediti di cui alle fatture pagate in ritardo ex D.lgs 232/02.
Pretende che quest'accordo sopravvenuto con il cessionario abbia efficacia nei confronti del debitore ceduto, legittimandone la pretesa.
Occorre affrontare il problema della legittimazione attiva, meglio dire la titolarità attiva dei crediti e la loro consistenza, oggetto della presente ingiunzione sulla base dell'eccezione sollevata sul punto dall Controparte_5
Quindi, a riscontro della propria titolarità attiva, richiama proprio quell'atto di risoluzione parziale di cessione Pt_1 di crediti del 22/12/2016 -- a mani del notar registrato il 28/12/2016 -- con il quale Persona_1 CP_6
(incorporante per fusione la che a sua volta aveva inglobato tutte società
[...] CP_2 Controparte_7 del gruppo bancario ) e hanno dichiarato risolte per mutuo consenso le cessioni di credito del 2013 e CP_3 Pt_1
2014 “limitatamente ad eventuali interessi ed accessori dovuti in relazione ai crediti per fatture emesse al 2011 al
2014” con l'effetto che “la cedente rientra nella piena titolarità di tali fatture nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano” (art. 1).
Sostiene – perciò solo - di esser nella piena titolarità del diritto di credito per interessi moratori non corrisposti Pt_1 sulla sorte capitale delle fatture che aveva ceduto a ed a negli anni precedenti;
legittimato CP_2 Parte_3 quindi ad emetter la fattura per interessi n. 6 e 7, del 12.01.2017 peraltro non calcolati sulla base dell'Accordo
Pagamenti, ma sulla base della disciplina di cui al ritardo nelle transazioni commerciali ex D.lgs 231/2002.
Senonché, vere le premesse, la tesi non convince.
2 L'atto di retrocessione ripete la sua forza vincolante e l'ambito oggettivo di esplicazione, proprio da quegli atti di cessione di credito originari accettati dall' e pagati, nei termini di cui all'accordo, da parte Parte_4 dell'ente finanziatore Regione Lazio che costituiscono la premessa ed il limite di esso.
Senconché la parte oggi azionata dalla opposta non sono quindi i crediti originari, ma i crediti come risultanti sulla base dell'Accordo Pagamenti sottoscritto liberamente da con la controparte, a questo serve la locuzione nello Pt_1 stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
L'Accordo Pagamenti, peraltro richiamato in entrambe le cessioni di crediti, impegnava a non cedere Pt_1 separatamente la sorte dagli interessi, interessi che peraltro venivano fissati in una soglia predeterminata, affatto differente alla pretesa adesso azionata, né a richiedere altre somme oltre a quelle stabilite nell'accordo.
In buona sostanza, proprio in relazione ai titoli legittimanti invocati a sostegno della propria creditoria, agisce adesso azionando i crediti nella medesima consistenza modulata Pt_1 liberamente all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Pagamenti: nulla di più nulla di meno.
Quindi adesso agisce sulla base di crediti che per parte sono stati già saldati dalla Pt_1 controparte e per parte non esistono, in quanto liberamente autoridotta la pretesa con riferimento agli accessori ed alla loro misura in relazione all'Accordo Pagamenti liberamente sottoscritto.
Le argomentazioni di diverso genere richiamate nelle pronunce del TAR a sostegno delle proprie argomentazioni non superano la premessa che precede.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del DM 55/2014 esclusa coordinato al valore della domanda.
Va altresì accolta la domanda di parte opponente di condanna a titolo di responsabilità aggravata, al pagamento ai sensi dell'articolo 96 comma III c.p.c. quantificato - equitativamente – nella semisomma delle spese processuali come riconosciute per onorari.
ha presentato appello deducendo sostanzialmente la nullità degli “Accordi di pagamenti” Pt_1
Cont conclusi con e Regione per violazione del dlgs n.. 231/2002, normativa di matrice comunitaria, sotto il duplice profilo a) dei termini di adempimento e b) del tasso degli interessi moratori, non quello legale come previsto, ma quello per le transazioni commerciali. Cont Pertanto, l' che aveva nel frattempo pagato ai cessionari, risultava ancora debitrice degli interessi moratori ex dlgs 231/2002 decorrenti dai termini di adempimento di legge ( e non quelli contrattuali considerati nulli), in misura pari ad € 96.616,68.
L' costituitasi, contestava le argomentazioni dell'appellante, deducendo: CP_1
- e e per gli anni 2013 e 2014 hanno aderito Pt_1 Parte_5 CP_8 all'Accordo Pagamenti con la Regione Lazio;
3 - Le fatture di 2013 erano state cedute a e le fatture del Pt_1 Controparte_7 Controparte_3
2014 cedute a , facendo riferimento all'Accordo Pagamenti e con accettazione CP_2
Part della cessione da parte di entrambe le
- Il difetto di legittimazione di a reclamare il credito a fronte della definitività delle Pt_1
Part cessioni, anche in considerazione del rifiuto delle della retrocessione;
- Gli “Accordi di Pagamenti “ conclusi da costituivano una deroga espressa, Pt_1 accettata da tutte le parti – in primis da – alle previsioni del Lgs n 231/2002; per cui, Pt_1 in ossequio alla previsioni degli Accordi, a) non poteva agire per i soli interessi scorporati Pt_1 dal capitale per i crediti interamente ceduti ai cessionari;
b) il fornitore era vincolato ai tassi di interesse convenzionalmente pattuiti;
- La condanna ex art, 96 3°co cpc era fondata, atteso l'intento speculativo fondato sulla piena adesione agli Accordi di Pagamenti con la Regione, all'epoca ed all'attualità ed il tentativo di disconoscimento degli Accordi dell'epoca documentalmente dimostrati.
In corso di causa si costituiva un nuovo difensore per Pt_1
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi con modalità ex art. 127 ter cpc.
§2. L'appello è infondato.
2.1.Va preliminarmente osservato che la materia del contendere attiene sostanzialmente alla pretesa di di pagamento di interessi moratori accessori ad un credito originariamente vantato Pt_1
Cont nei confronti dell' calcolati sulla base del termine di adempimento e del tasso di interesse previsti dal dlgs n. 231/2002 -relativo ai crediti commerciali- diversi da quelli effettivamente Cont convenuti con l' negli “Accordi- Pagamenti” siglati con riguardo alle fatture emesse da Pt_1 per gli anni 2013 e 2014; così come rappresentato da parte appellante:
<< Ed all'art. 2 – “Oggetto dell'accordo si legge
2.1 Le Parti con il presente accordo intendono disciplinare in maniera uniforme la procedura e le modalità di pagamento delle forniture alle aziende sanitarie.
2.2. Il presente accordo si applica a tutti i contratti in essere alla data di sottoscrizione del presente atto e/o che saranno stipulati successivamente.
Ed all'art. 4 § 4.5: Le Aziende sanitarie indipendentemente dal termine previsto nei relativi
Contratti da cui originano i Crediti, procederanno al pagamento dei crediti certificati secondo i termini di legge e comunque entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il 180° giorno dalla data di immissione della relativa fattura. La lettura dell'intero accordo consente agevolmente di dedurre che il presunto negozio transattivo intervenuto tra ITOP ASL e
Regione non aveva e non ha alcun effetto novativo in quanto i contraenti hanno espressamente assunto ad oggetto i crediti originari scaturenti dai contratti di fornitura e vi hanno inteso 4 semplicemente disciplinare le modalità di pagamento;
inoltre, al punto 4.5 e 4.6 si introduce surrettiziamente una diversa disciplina contra legem della obbligazione accessoria costituita dagli interessi moratori, laddove la parte debitrice ) si attribuisce la facoltà Controparte_9 indipendentemente dal termine previsto nei relativi contratti da cui originano i crediti di procedere al pagamento dei crediti certificati secondo i termini di legge e comunque entro
l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il 180° giorno dalla data di immissione della relativa fattura (data ultima di pagamento) ed ancora – quasi a voler esplicitare l'intenzione di eludere la normativa speciale sui termini di pagamento delle transazioni commerciali – al §
4.6 si legge che In caso di pagamento nel termine di cui al punto 4.5 (ossia entro 180 gg/fattura) non decorreranno interessi fino alla data ultima di pagamento. Anticipando qui un argomento che sarà esposto diffusamente nei motivi seguenti, la predetta pattuizione implica che il termine di pagamento delle transazioni commerciali di cui al dlgs 231/2002 come integrato da dlgs 192/2012
– 60gg/fattura - non si applicherebbe ai fornitori del ssr laziale aderenti all'accordo per i quali vale invece la diversa disciplina secondo cui: la data di decorrenza iniziale del termine non è già
l'emissione della fattura, bensì la sua immissione nel portale regionale;
il termine di pagamento ordinario non è già di 60 giorni bensì di 180 giorni;
il ritardo nel pagamento, ossia
l'adempimento tardivo oltre il termine (di 180gg , ricordiamo, invece che di 60) non produce automaticamente interessi moratori al saggio maggiorato BCE+8% bensì solamente interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. vigente illo tempore (si prevede maggiorazione di tre punti solo dopo 181 dal termine ultimo , che già era fissato al 180° giorno, per cui anziché BCE+8% dal 60gg avremo tasso legale+3% dal 365 giorno fattura!). Trattasi di una disciplina pattizia in evidente ed esplicita violazione della legge speciale dlgs 231/2002 >> (enfasi aggiunte)
2.2. Quanto all'esame dei due principali motivi di appello, relativi al titolo del credito (cui gli interessi odiernamente pretesi accedono) e dell'allegata violazione del dlgs n.231/2002, si osserva che la stretta interconnessione tra i due piani ne impone una trattazione congiunta.
-In merito al titolo creditorio, si osserva che parte appellante ha agito per il recupero di interessi moratori ex dlgs n. 231/2002 accessori al rapporto creditorio originario - portato da una serie di Cont fatture emesse nel 2013 e 2014- in essere nei confronti dell' sostenendo la legittimità della sua pretesa in quanto fondata sul titolo creditorio originario, che non si sarebbe novato con gli
“Accordi Pagamenti” successivamente conclusi con ASL e Regione per la sola regolamentazione dei pagamenti.
Sul punto non può non osservarsi che parte appellante, dichiaratasi creditrice delle somme richieste,
5 non ha allegato né dimostrato il fondamento ed i caratteri di dettaglio del titolo originario ( cui gli interessi odiernamente pretesi accederebbero), limitandosi a far riferimento a delle fatture riferibili a non meglio precisate prestazioni, di cui non sono riportati i dettagli dei contratti/atti da cui hanno tratto origine, che pure sarebbero in principio rilevanti nelle valutazioni sulla disciplina dei relativi accessori;
ciò in patente infrazione del principio sancito dalla Cassazione, secondo cui “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, non costituisce fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
ne' è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (Nella specie anteriore all'entrata in vigore della riforma del processo civile - la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato l'opposizione sulla base della prova documentale del decreto ingiuntivo e del mancato adempimento dell'onere di contestazione da parte dell'opponente prima e durante il processo)” (v. Cassaz. Sentenza n.
17371 del 17/11/2003).
Tuttavia – ed a maggior ragione- come dato di riferimento, pacifico tra le odierne parti, per la valutazione del titolo di credito devono intendersi gli “Accordi Pagamento” siglati da e ASL Pt_1
e Regione nel 2013 e nel 2014, secondo cui la disciplina degli “Accordi” si sarebbe applicata alla totalità dei crediti relativi a fatture emesse a partire dal giorno della sottoscrizione dell'atto derivanti da contratti o rapporti di fornitura già in corso o da nuovi contratti e/o rapporti di fornitura da stipulare a seguito di procedure di selezione ( Premessa Accordi punto R) art.1)) e le Parti, con tali accordi, intendevano disciplinare in maniera uniforme la procedura e le modalità di pagamento delle forniture delle per tutti i contratti in essere alla data di sottoscrizione o da Controparte_9 stipularsi successivamente ( v. art.2 Accordi).
In considerazione di ciò ed anche del contesto di ritardi nei pagamenti da crisi finanziaria del settore Cont sanitario riportati nelle difese dell' tali “Accordi Pagamenti” assumono la connotazione di transazioni, espressamene riconosciuta anche da parte appellante (v. atto di citazione appello p. 3 – v. atto cessione – p.
4 - all. 6 parte appellata), tese sostanzialmente a prevenire potenziale Pt_1 CP_4 contenzioso (v. art. 1965 cc) connesso al ritardo nei pagamenti mediante la rimodulazione dei termini di pagamento, con riguardo ai tempi ( entro i 180 gg dall'immissione delle fatture nell'apposita piattaforma), agli interessi da ritardo ( pari al tasso legale) e al divieto di scorporo e
6 conseguente separata cessione degli interessi dalla sorte capitale ( v. artt. 5.6 , 7.4).
In conclusione, consegue a quanto sopra che, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, risultano condivisibili le considerazioni della sentenza gravata, ove considera i crediti cui gli interessi pretesi accedono come risultanti dall'accordo successivo, proprio in virtù del fatto che il titolo di credito si fondava sostanzialmente sul rapporto originario e sugli accordi transattivi attraverso cui se ne regolamentavano gli aspetti attuativi (connessi ai pagamenti).
La cessione dei crediti maturati per gli anni 2013 e 2014, soggetti alla disciplina convenzionale di cui sopra – per la parte di rilievo-, da a ( crediti per fatture 2013) Pt_1 Parte_6 ed a ( 2014) era stata compiuta in ossequio a quanto pattuito negli “Accordi Controparte_2
Pagamenti”, ossia prevedendo negli stessi atti di cessione il richiamo ai suddetti Accordi proprio affinché si statuisse e convenisse tra le parti ( compreso il cessionario) con chiarezza che il credito ceduto da era soggetto alla regolamentazione dei pagamenti e degli interessi prevista nei Pt_1 suddetti Accordi da intendersi operativa e vincolante anche per il cessionario - nuovo creditore. (
v. all. 5 – atto cessione all. 6 atto cessione Controparte_10 Controparte_11
Peraltro, è assolutamente incontestato tra le parti che alle cessioni abbiano fatto seguito anche Cont l'accettazione dell' – debitore ceduto- e l'adempimento da parte di quest'ultima nei termini fissati nel contratto di cessione ed in definitiva negli “Accordi Pagamenti”.
Quanto all'applicabilità del Dlgs. 231/2002 ai crediti ceduti e quindi la maturazione degli interessi moratori a partire dal più breve termine di adempimento (60gg ) previsto dalla norma, la tesi di parte appellante, ad avviso della Corte, non è condivisibile e non può essere accolta.
Parte appellante, infatti, prospetta, dunque, di estendere la richiamata disciplina normativa ( ritenuta inderogabile) non al rapporto genetico del credito originario (asseritamente connotato dai caratteri della transazione commerciale benché – come osservato- non ne sia stata fornita allegazione circostanziata ( v. sopra in motivazione)) , ma alla diversa successiva convenzione transattiva con cui le parti, dato per acquisito il rapporto genetico dell'obbligazione commerciale, intendevano, appunto, dirimere le controversie ( potenziali o in atto) scaturenti da quel rapporto originario;
accordo transattivo liberamente concordato ed accettato da Pt_1
Tanto è vero che con i contratti di cessione, la ha ceduto sia il credito originario che, per Pt_1 certi versi, il contratto transattivo (gli Accordi Pagamenti) specificamente siglato con il debitore ( Cont Regione e ASL) per i crediti specificamente ceduti, nel quale la Regione Lazio e - in definitiva il contraente ceduto- aveva dato preventivo consenso alla cessione ( v. artt. 1406-1407 cc - v. art. 7
Accordi) (il tutto secondo la seguente scansione : a) crediti come da fatture 2013- Accordo di pagamento per il 2013- cessione a;
b) crediti come da fatture 2014- Accordo di Controparte_7
7 pagamento per il 2014- cessione a ). CP_2
In ogni caso e solo per completezza ad ulteriore conferma, vale la pena comunque richiamare il principio sulla derogabilità per volontà delle parti delle disposizioni di cui al dlgs n. 231/2002 sancito dalla Cassazione, secondo cui “In tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, alla stregua dell'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n.
192 del 2012) - come interpretato dalla CGUE nella sentenza del 26 febbraio 2017, causa C-555/14 -, il creditore può rinunciare agli importi dovutigli a titolo di interessi moratori, a condizione che tale rinuncia si fondi su un consenso liberamente prestato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la nullità della suddetta rinuncia, in quanto liberamente espressa, nell'ambito di una transazione, relativamente a interessi di mora già maturati).” ( v. Cassaz. Ordinanza n. 3736 del 08/02/2023).
Quanto all'asserita retrocessione degli interessi moratori ex dlgs n. 231/2002, -(fondata sull'atto di risoluzione parziale di cessione di crediti del 22/12/2016 con il quale Controparte_6
(incorporante per fusione la , che a sua volta aveva inglobato ,
[...] CP_2 Controparte_7 tutte società del gruppo bancario ) e hanno dichiarato risolte per mutuo consenso CP_3 Pt_1 le cessioni di credito del 2013 e 2014 “limitatamente ad eventuali interessi ed accessori dovuti in relazione ai crediti per fatture emesse al 2011 al 2014” con l'effetto che “la cedente rientra nella piena titolarità di tali fatture nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano” (art. 1) ) in virtù della quale odiernamente agisce, si osserva, alla luce di tutto quanto sopra, che tale Pt_1 argomentazione non può trovare accoglimento.
Tra le molteplici ragioni che ostano a tale prospettazione occorre richiamare: a) il fatto che i crediti siano stati originariamente ceduti alle condizioni di pagamento fissate negli Accordi di Pagamento;
b) che tali termini devono darsi per rispettati – secondo le prospettazioni delle parti-, posto che agisce solo per i maggiori interessi asseritamente scaturenti da un'eventuale applicazione dei Pt_1 tempi di pagamento e del tasso di interesse fissati nel dlgs n. 231/2002, né deduce che siano residuate somme a titolo di interessi anche in applicazione degli Accordi di Pagamento;
c) che, infatti, i crediti vengono ritrasferiti nello stato di fatto e diritto in cui essi si trovano ( v. sub 1) atto di retrocessione) , da intendersi dunque – in considerazione di quanto sopra- nello stato di crediti sostanzialmente già compiutamente estinti in ossequio alla disciplina contrattuale convenuta – per sorte capitale ed accessori- in favore dell'originario cessionario;
d) il divieto di cessione dei soli interessi ( ove ve ne fossero residuati, ma non pare questo il caso di specie allo stato degli atti) separati dalla sorte capitale fissato negli “Accordi di Pagamenti” costituenti parti integranti degli originari atti di cessione dei crediti ( 2013-2014) e quindi vincolanti per le parti della cessione ( le medesime della retro- cessione dei soli interessi odiernamente azionata); e) la espressa previsione
8 dell'irrevocabilità della cessione originaria del credito (almeno per quelli del 2013 a Parte_6
);
[...]
Conclusivamente, in considerazione di tutto quanto sopra, va rilevato che la sentenza gravata deve essere, per le ragioni esposte, confermata nelle sue considerazioni conclusive di rigetto delle istanze monitorie dell'odierna appellante ( . Pt_1
§3. Quanto al terzo motivo di appello, relativo alla condanna dell' ai sensi dell'art. Pt_1
96 3 co. cpc, si osserva che dalle considerazioni sin qui espresse in merito alla manifesta infondatezza delle pretese creditorie di parte appellante non può che trarsi argomento di condivisione e di conferma della sentenza gravata sul punto.
Ciò in ossequio al principio per cui La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (v. Cassaz. SS.UU. n 9912 del 20/04/2018).
Al che va aggiunto che La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito
a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (…) ( v. Cassaz. n. 34429/2024)
Il Tribunale ha sostanzialmente fatto applicazione dei suddetti principi, là dove ha accolto l'istanza della controparte all'esito di una valutazione– confermata anche in questa sede – di manifesta infondatezza della pretesa per effetto di una sostanziale pregressa estinzione ed inesistenza del credito fatto valere.
Tali considerazioni conclusive trovano conforto anche nell'esito del presente grado di giudizio che, in ossequio al principio sopra esposto, ha ulteriormente evidenziato l' insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame ( v. sopra).
Il motivo di appello non è, pertanto, condivisibile;
inoltre, per le anzidette ragioni, sussistono i
9 presupposti per l'applicazione dell'art. 96 3 co cpc anche per il presente grado di giudizio, somma liquidata equitativamente – come per il primo grado- nella semisomma delle spese legali, come in dispositivo.
§.
4. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti, ex art. 13 dpr 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando,
- Respinge l'appello; Cont
- Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell liquidate complessivamente in € 12.000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, oltre € 6.000 ex art. 96 3° co. Cpc.
Sussistono i presupposti, ex art. 13 dr 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto.
Roma, 25.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
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