Decreto 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
RG N 802/2025
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il GIUDICE
Dr. Francesco Lauricella
Letto il ricorso depositato da con sede sociale e direzione generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n.
3 - Parte_1
Tower A, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Parte_1-
- Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 3135.1 - Iscritta al Registro delle
Imprese di Milano - Cod. Fisc. e P.IVA P.IVA_1
- Aderente al Fondo Interbancario di
(nuova denominazioneCP_2e per essa, quale mandataria, Controparte_1
-
(All.n.9) come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale assunta da CP_3
Persona_1 Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n.14941 di Repertorio del dott.
e n.10098 di Raccolta - iscritto presso il Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n.7, capitale sociale Euro 68.614.035,50 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale P.IVA_2 P.IVA giusta procura in autentica del 20/05/2020, rep.n.24583/14732, in Notaio Dott. P.IVA_3
Persona_2 di Milano (All.n.10), in persona del procuratore speciale, Dott. CP_4
[...] nato il [...] a [...], il quale interviene al presente atto nella
,
qualifica di Quadro direttivo di CP_2 munito dei poteri di rappresentanza e di firma,
Persona_3in forza di procura autenticata nelle firme dal Notaio di Roma in data
19/10/2022, repertorio n.77770, raccolta n.29100, registrata a Velletri in data 19/10/2022 al n.2766 serie 1T (All.n.11), rappresentata e difesa dall'Avv. Dino Russo (C.F.
), in virtù di procura speciale, in separato foglio (All.n.1), da intendersi C.F. 1
apposta in calce al presente ricorso, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n.
44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013, il quale elegge domicilio digitale,
PEC: unitamente alla propria assistita, al seguente indirizzo
Ritenuta la propria competenza;
Esaminati i documenti prodotti;
Visti gli artt. 633 e ss. cpc;
Ritenuto che ricorrono i presupposti per concedere la provvisoria esecutività ex art. 642, co. II cpc dal momento che l'intervenuta cancellazione della sas, debitrice principale, suggerisce l'esistenza di un tentativo di elidere le pretese satisfattive del creditore;
PQM
INGIUNGE
Al Sig. Parte_2
,nato a [...] il [...], C.F. C.F. 2
ivi residente in [...], nella spiegata qualità di socio accomandatario, illimitatamente responsabile, della cancellata società Parte_3
[...]", nonché quale garante, il pagamentodi pagare senza dilazione alla parte ricorrente, rappresentata e domiciliata come in ricorso, la somma di €. 23.071,35 ( ventitremilazerosettantuno/35 ), per le causali in narrativa descritte, oltre interessi convenzionali moratori, ai tassi contrattualmente pattuiti e, comunque, nei limiti della
L.n.108/96, in forza dei rapporti e delle vicende negoziali di cui al ricorso che precede, oltre al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano ex artt. 1, 2 e 4
d.m. 2014, n. 55 e della tabella ivi allegata in Euro 567,00 per compensi, Euro 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15 % di quanto liquidato per compensi ed oltre IVA e CA.
Avverte la parte ingiunta che entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto può proporre opposizione avverso lo stesso nelle forme di legge e che, in mancanza di opposizione il decreto diverrà definitivamente esecutivo e si procederà ad esecuzione forzata.
Caltanissetta, lì 3/6/2025
Il GIUDICE
Dr. Francesco Lauricella