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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/08/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 4 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 304/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. I. D'Apolito giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 con gli Avv.ti A. Cestaro e A. Stani giusta procura in atti
APPELLATA
Controparte_2
[...]
APPELLATI CONTUMACI
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 556/2024, pubblicata il
18 gennaio 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso esponeva: Controparte_1
- dall'11 agosto 2017 fino al 9 maggio 2022 aveva lavorato presso la Controparte_3
formalmente assunta da varie società datrici di lavoro, ma di fatto alle dipendenze
[...] di società che gestiva la predetta struttura;
Parte_1
- aveva svolto mansioni di assistente familiare, con compiti di cura degli ospiti della residenza, il cui numero variava da dieci a quindici;
- da gennaio 2020 , amministratore della predetta società, l'aveva anche Persona_1 nominata responsabile, con l'incarico d'interloquire con le famiglie degli ospiti, d'istruire le colleghe neoassunte circa le incombenze da sbrigare e di muovere loro contestazioni verbali;
- aveva svolte dette mansioni secondo le specifiche direttive che le impartiva la , la Per_1 quale, quando assente, era in grado di monitorare il lavoro degli addetti alla casa di riposo attraverso le telecamere e attraverso continui contatti telefonici con essa ricorrente;
- le mansioni in parola erano riconducibili al livello A/A1 del CCNL per il personale non medico delle case di cura private ARIS AIOP e, da gennaio 2020, al superiore livello A/A3;
- nonostante i contratti con le società formali datrici di lavoro prevedessero una prestazione part time, aveva sempre prestato attività lavorativa a tempo pieno e secondo i turni predisposti dalla società Controparte_4
- con lettera del 9 maggio 2022 era stata licenziata per superamento del periodo di comporto da CA del Tempo s.c.s., ultimo formale datore di lavoro;
- era rimasta in credito di differenze retributive maturate a vario titolo, al cui pagamento era obbligata la società effettiva beneficiaria della prestazione di lavoro, nei confronti della quale, peraltro, aveva impugnato il licenziamento e alla quale aveva chiesto di essere reintegrata in servizio.
Pertanto, domandava:
“Accertare e dichiarare che la ricorrente, a far data dal 15/08/2017, ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, ha reso un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro
2 subordinato a tempo pieno ed indeterminato, con diritto al trattamento economico e normativo di cui al Livello A1 e poi, dal 1 gennaio 2020 (o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia) al Livello A3 del CCNL AIOP personale non medico, ovvero con il diverso inquadramento ritenuto di giustizia;
B – Accertata e dichiarata la insussistenza di valida somministrazione né di validi rapporti di appalto tra la convenuta e le altre società che via via sono Parte_1 risultate fittiziamente titolari della posizione datoriale nei confronti della ricorrente, condannare la società al pagamento in favore della ricorrente, per i titoli Parte_1 di cui alla parte in diritto ed al conteggio analitico parte integrante del presente ricorso, della somma di euro 41.397,26 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
nonché all'accantonamento in favore della ricorrente, alla data del recesso, della somma di euro 6.870,06 a titolo di TFR;
C – Accertata e dichiarata la inefficacia/nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con effetto dal 9 maggio 2022, occorrendo anche previa declaratoria del carattere fittizio e simulato del rapporto associativo formalizzato tra la ricorrente e la convenuta società cooperativa CA del tempo, ordinarne, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 23/2015, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti di quella tra le convenute che risulterà esserne stata la effettiva parte datoriale al momento del licenziamento e con condanna di quest'ultima al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per il periodo compreso tra il giorno del licenziamento e quello di effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge e oltre alla condanna al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
ovvero, accertata la inesistenza di un valido atto risolutivo del rapporto, ritenere lo stesso giuridicamente ancora in essere, con condanna della società al pagamento in favore della Parte_1 ricorrente di tutte le retribuzioni medio tempore maturate a far data dal licenziamento;
oltre accessori di legge;
D – In subordine, gradatamente e salvo gravame:
- condannare la società al pagamento in favore della ricorrente, oltre che Parte_1 della somma di euro 41.397,26 di cui al punto B. che precede, anche delle ulteriori somme di euro 1.566,67 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di euro 6.870,06 a titolo di
TFR, oltre accessori di legge ovvero:
- condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente, della Controparte_5 somma di euro 1.699,59, a titolo di differenze retributive e di euro 1.508,53 a titolo di TFR,
3 oltre accessori di legge e - condannare la convenuta CA del Tempo scs al pagamento in favore della ricorrente, della somma di euro 5.923,13 a titolo di differenze retributive, di euro 712,61 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di euro 768,63 a titolo di TFR, oltre accessori di legge. C on vittoria di spese e compensi legali, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese forfetarie del 15%.
Trattandosi, nella specie, di un contenzioso a controprova e sussistendo una situazione in ordine a questioni di fatto riconducibile a gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c.
(C. Cost. 77/2018) si chiede, in caso di rigetto del ricorso, la compensazione delle spese di lite.
- con ogni altra conseguenza di legge.”
2. Nel contraddittorio con che si costituiva in giudizio, nonché con Parte_1 [...]
, che restavano contumaci, con la sentenza in oggetto il Tribunale Controparte_6 Controparte_2 così decideva:
“-Dichiara che tra la ricorrente e è intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 subordinato a tempo indeterminato dal 11.8.2017 al 9.5.2022;
-condanna al pagamento della somma di euro 41.397,26, oltre interessi Parte_1 legali sulle somme rivalutate anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al momento dell'effettivo soddisfo;
-ordina a la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e Parte_1 condanna la stessa società al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro
1.697,22, dal 9.5.22 sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre ad interessi legali sulle frazioni mensili di capitale rivalutate anno per anno dalle singole scadenze al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
-condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 10.645,55, di cui € 1.388,55 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge”.
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- è pacifico in giudizio che dall'11 agosto 2017 fino al 9 maggio 2022 la ricorrente ha lavorato presso la , gestita da Controparte_3 Parte_1
- è pure pacifico, nonché provato per documenti, che in tale arco temporale la ricorrente era stata formalmente assunta da varie imprese, in particolare: a) dal 15 agosto 2017 fino al 30 giugno 2018 da in virtù di un contratto a tempo determinato Controparte_7
4 a tempo parziale orizzontale per 24 ore settimanali fino al 15 settembre 2017, prorogato più volte, come “inserviente in casa di riposo”; b) dal 2 luglio 2018 fino al 31 dicembre 2019 da come dipendente a tempo indeterminato a tempo parziale Parte_2 orizzontale per 20 ore settimanali, come “ausiliario assistenza per anziani”; c) dal 1° gennaio
2020 fino al 31 agosto 2020 da in virtù di un contratto a tempo determinato a CP_8 tempo parziale orizzontale per 15 ore settimanali fino al 30 aprile 2020, più volte prorogato;
d) dall'11 settembre 2020 fino al 16 settembre 2021 da Project s.r.l., con contratto a tempo determinato, indicato;
e) dal 18 settembre 2021 fino al 9 maggio 2022 da CA del Tempo società cooperativa sociale con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno per 40 ore settimanali, come “assistente familiare- responsabile”;
- è pure pacifico e documentato che con lettera del 9 maggio 2022 la ricorrente è stata licenziata da CA del Tempo s.c.s. per superamento del periodo di comporto;
- le testimonianze hanno confermato la diretta riconducibilità del rapporto di lavoro a
[...]
essendo emerso che il soggetto esercente i poteri di eterodeterminazione della Parte_1 prestazione, propri del datore di lavoro, era , amministratore della società (e, Persona_1 in sua assenza, era la figlia ), la quale impartiva le direttive in merito al Persona_2 lavoro da svolgere, ne controllava le modalità di esecuzione, assumeva di fatto i dipendenti,
i quali si rivolgevano a lei per ogni esigenza connessa al rapporto lavorativo e anche per comunicare eventuali assenze (e, come nel caso della testimone la decisione di Tes_1 dimettersi);
- è stato pure provato che, nonostante i lavoratori fossero formalmente assunti dalle predette imprese, queste imprese non disponevano in loco di un referente, ovvero di un preposto responsabile avente il compito di esercitare nei loro confronti il potere direttivo e organizzativo. Non è emersa nemmeno un'organizzazione autonoma del servizio svolto presso la CA di riposo (né strumentale, né personale) da parte delle imprese appaltatrici, che si occupavano esclusivamente della gestione amministrativa dei rapporti di lavoro dei dipendenti ivi impiegati (stipulazione dei contratti di assunzione, predisposizione delle buste paga, pagamento delle retribuzioni);
- non ha opposto specifiche deduzioni in merito alla tipologia dei rapporti Parte_1 contrattuali instaurati con le varie imprese datrici di lavoro, né ha fornito prova completa al riguardo. I documenti richiamati in memoria riguardano soltanto i contratti stipulati con
Project s.r.l. e CA del Tempo società cooperativa sociale, mentre vi è Parte_2 completa carenza dei dati relativi a pattuizioni con e con Controparte_7
5 e, quindi, a legittimi appalti di servizi o somministrazione regolari di lavoro con CP_8 tali società;
- inoltre, non risulta stipulato alcun contratto di lavoro in relazione ai giorni dall'11 agosto
2017 (quando la ricorrente ha pacificamente cominciato a lavorare presso la CA di cura
Villa Daniela) fino al 14 agosto 2017, in quanto il rapporto lavorativo con
[...] risulta avviato solo dal 15 agosto 2017. Parimenti, benché l'assunzione della Controparte_7 ricorrente alle dipendenze di CA del Tempo s.c.s. risalga al 18 settembre 2021, la cooperativa ha iniziato la propria attività d'impresa solo il 7 ottobre 2021, non potendo quindi, anche solo astrattamente, espletare un effettivo servizio di assistenza agli ospiti della casa di riposo organizzato e diretto in modo autonomo. Di poi, non è stato contestato che tra il 18 settembre 2021 e il 7 ottobre 2021 la ricorrente aveva continuato a svolgere la medesima prestazione lavorativa;
- questi elementi sono idonei a confermare, da un lato, che la ricorrente (come le altre lavoratrici) era inserita nell'organizzazione della committente rimanendo totalmente assoggettata al suo potere di controllo e direttivo e, dall'altro lato, che le imprese formali datrici di lavoro non disponevano di un'organizzazione autonoma dell'attività e del personale, né conseguivano alcun risultato autonomo, comportandosi invece come soggetti intermediari per la prestazione di lavoro e, senza essere autorizzati allo svolgimento della somministrazione, si limitavano alla mera fornitura di manodopera;
- le deposizioni dei testimoni introdotti dalla parte resistente non infirmano questa conclusione. Inoltre, le dichiarazioni di , figlia di e socia di Testimone_2 Persona_1 minoranza di sono inattendibili, giacché costei ha omesso di riferire circa Pt_1 Parte_1 la sua partecipazione societaria e ha anche usato espressioni chiaramente sintomatiche del coinvolgimento della madre nell'esercizio dei poteri di eterodeterminazione datoriale, coinvolgimento confermato peraltro dalla testimone Tes_3
- nessun elemento probatorio contrario è stato offerto da CA Del Tempo Società Cooperativa
Sociale e che sono rimaste contumaci in giudizio;
Controparte_5
- va dunque affermato che tra la ricorrente e è intercorso un rapporto di Parte_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'11 agosto 2017 fino al 9 maggio 2022;
- è stata poi confermata dalla prova testimoniale l'osservanza da parte della ricorrente di un orario a tempo pieno (del resto riportato anche in alcuni contratti di lavoro formalmente stipulati), oltre il limite delle trentasei ore settimanali previsto dall'art. 18 CCNL AIOP
ARIS. Peraltro, la stessa teste ha riferito di una prestazione svolta dalla Persona_2
6 ricorrente per sette ore giornaliere, tenendo conto che lo svolgimento del lavoro per sei giorni settimanali non è stato oggetto di contestazione;
- è stato pure confermato lo svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni allegate, mansioni che sono ascrivibili al livello A/A1 e, da gennaio 2020, al livello A/A3 del predetto
CCNL, la cui applicabilità al rapporto di lavoro tra le parti non è stata contestata dalla società resistente;
- spettano quindi alla lavoratrice le differenze per retribuzione mensile, ivi compresi i compensi per le assenze per malattia, nonché il premio incentivazione e l'una tantum, non specificamente contestati da , negli importi calcolati nei conteggi attorei, non Parte_1 colpiti da puntuali rilievi della controparte;
- non spetta alla lavoratrice l'indennità di mancato preavviso e il trattamento di fine rapporto, in ragione di quanto di seguito esposto in merito al licenziamento;
- l'art. 38, co. 3 del D.lgs. n. 81/2015, come modificato dalla L. n. 77/2020, esclude il licenziamento dagli atti che, pur compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione. Pertanto, il licenziamento intimato alla lavoratrice da un soggetto diverso da
è giuridicamente inesistente;
Parte_1
- alla lavoratrice spetta quindi la tutela reintegratoria di cui l'art. 2 del D.lgs. n. 23/2015, senza detrazione dell'aliunde perceptum, non provato in giudizio.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 14 febbraio
2024, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero respinte. A Parte_1 sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le società formali datrici di lavoro;
b) erroneità della sentenza per omessa applicazione dell'art. 20 del D.lgs. n. 276/2003 in materia di somministrazione di lavoro;
c) arbitrarietà del giudizio di riconduzione in capo a delle conseguenze del Parte_1 licenziamento;
d) erronea valutazione delle prove acquisite al processo;
e) omesso rilievo della genuinità degli appalti;
f) erronea quantificazione del credito retributivo.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Controparte_1
7 5. e , ritualmente citate nel grado, non si costituivano Controparte_2 Controparte_2
e restavano contumaci.
6. All'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
7. L'appello è infondato.
8. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, osserva la Corte che l'art. 29 del D.lgs. n.
276/2003 dispone al co. 3 bis: “Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo.”
9. La norma, che vale anche per le ipotesi di somministrazione illecita (art. 27 D.lgs. n. 276/2003, art. 38 D.lgs. n. 81/2015), è evidente declinazione del principio fondamentale della materia dei contratti di lavoro ex art. 2094 ss. cc, secondo il quale il rapporto di lavoro subordinato riceve tutela per come si atteggia in fatto, sicché è ben possibile adire il Giudice per ottenere conforme accertamento nei confronti della parte che si assume esserne il genuino titolare sostanziale, in quanto concreto beneficiario della prestazione di lavoro, detenendo ed esercitando i poteri direttivi e disciplinari in relazione ad essa e operando così come datore di lavoro (sulla nozione di datore di lavoro, argomenta da Cass. n. 4274/2003, n. 41417/2021).
10. Con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 29 citato, la Suprema Corte ha chiarito già con sentenza n.
17643/2009 (nel solco di Cass. SU n. 14897/2002) che non sussiste litisconsorzio necessario tra interponente e interposto e che il lavoratore può agire soltanto contro il datore di lavoro effettivo, senza dover coinvolgere anche quello formale.
Del resto, anche in forza del principio generale, di cui si è detto, l'azione introdotta dal lavoratore per accertare l'esistenza di fatto di un rapporto di lavoro subordinato ha natura di mero accertamento - con efficacia di giudicato-, il che circoscrive il contraddittorio necessario alla parte che si allega essere il datore di lavoro.
11. Dunque, nel caso di specie non vi è stata alcuna violazione dell'art. 102 cpc, non essendo i soggetti formali datori di lavoro della litisconsorzi necessari in questo giudizio. CP_1
12. Pure infondato è il secondo motivo di doglianza.
In primo luogo, osserva la Corte che il richiamato alla disciplina sul lavoro in somministrazione è assolutamente fuori luogo, dacché l'appellante ha fondato la sua difesa, quale introdotta nei rigorosi termini di cui all'art. 416 cpc, sulla sussistenza di contratti di appalto tra e i formali Parte_1 datori di lavoro della odierna appellata, giustificando in tal modo l'avvenuta utilizzazione, da parte sua, della prestazione di una dipendenze di un altro soggetto giuridico (v. pag. 6 memoria originaria).
8 13. In ogni caso, come correttamente osservato dalla parte appellata, l'art. 20 del D.lgs. n. 276/2003 è stato abrogato dall'art. 55, co. 1 del D.lgs. n. 81/2005, il che priva viepiù di fondamento le censure dell'appellante, fondate appunto su tale norma.
14. Peraltro -e con effetti del tutto dirimenti- va tenuto conto che anche la disciplina della somministrazione introdotta dalla novella di cui al D.lgs. n. 81/2005 considera lecita la divaricazione tra soggetto che beneficia della prestazione di lavoro e soggetto che fornisce la manodopera esclusivamente in presenza di determinate insopprimibili condizioni, tra cui quella per cui il fornitore sia un'agenzia di somministrazione autorizzata e il contratto commerciale sia stipulato in forma scritta
(art. 30 D.lgs. n. 81 cit.)
Nel caso di specie la società appellante non ha provato, né tanto meno allegato che la prestazione di lavoro della fosse stata utilizzata nel rispetto dei menzionati requisiti, con la conseguenza, CP_1 ex art. 38 del D.lgs. n. 81/2015, che la lavoratrice è da considerare, a tutti gli effetti, alle sue dipendenze, in quanto utilizzatore della prestazione lavorativa.
15. Le ragioni fin qui esposte danno conto anche dell'infondatezza del terzo motivo di appello.
Difatti, una volta accertato che il rapporto di lavoro della va imputato non alla società CP_1 appaltatrice, formale datore di lavoro illecitamente interposto, ma alla società appellante, datore di lavoro a pieni effetti giuridici, trova applicazione -ratione temporis- l'art. 38, co. 3 del D.lgs. n.
81/2015, in forza del quale il licenziamento è escluso dal novero degli atti e dei provvedimenti compiuti dal primo e imputabili -pure- al secondo.
16. D'altro canto, il “diritto vivente” relativo alla disciplina del licenziamento intimato dal soggetto interposto già considerava tale recesso inesistente a effetti giuridici rispetto al rapporto di lavoro con l'interponente, appunto perché proveniente a non domino (v. Cass. n. 22487/2019, che richiama tutta la pluriennale e consolidata giurisprudenza precedente), e quindi lo considerava in assoluto non idoneo a produrre l'effetto estintivo del ridetto rapporto di lavoro, rapporto che, nonostante tale atto, perdura pertanto alle dipendenze dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative.
17. Dunque, correttamente il Tribunale ha ritenuto che il licenziamento intimato alla dalla società CP_1 formale datrice di lavoro non fosse idoneo a risolvere il rapporto negoziale in essere con la
[...]
in quanto giuridicamente inesistente. Parte_1
18. Con riguardo al quarto motivo di appello, osserva la Corte che, in tema di ammissione e valutazione delle prove, sono consolidati i seguenti principi di diritto:
- spetta al Giudice di merito il compito d'individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
9 veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni
(v. Cass. n. 3119/2022);
- la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti è un potere tipicamente discrezionale del
Giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il Giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova (Cass. n.
11810/2016);
- la violazione dell'art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il Giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il Giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio
(v., Cass. S.U n. 11892/2016);
- la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo allorché il Giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass.,
S.U. n. 11892/2016 cit., Cass. n. 13960/2014, n. 26965/2007, n. 16922/2021).
19. Ebbene, nel caso di specie il Tribunale ha escusso alcuni tra i testimoni indicati dall'appellante nella sua lista e ha utilizzato le loro deposizioni per formare il proprio convincimento nel senso di avvenuta dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa attorea, in piena evidente coerenza con gli artt.115 e
116 cpc.
20. L'appellante, dal canto suo, non contesta che il tenore delle dichiarazioni dei testimoni da lei introdotti fosse proprio quello considerato dal Tribunale come utile per la lavoratrice ex art. 2697 cc, risolvendosi piuttosto a richiedere di continuare, pro se, l'istruttoria in questo grado, ma con deduzione priva di efficacia emendativa della sentenza impugnata, sia perché, come si osserverà infra, la valutazione delle prove operata dal Giudice di primo grado si sottrae alle censure addotte, sia perché
l'appellante non ha palesato alla Corte, con argomenti convincenti, la ragione per cui l'escussione di altri testimoni sarebbe tale da sovvertire in suo favore il quadro probatorio, tanto da renderla decisiva anche ai sensi dell'art. 437 cpc, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v. Cass.
n. 2978/2020, n. 129/2020).
10 21. Sotto altro profilo, osserva la Corte che il Tribunale ha ritenuto convincenti ex art. 116 cpc le deposizioni dei testi e sul rilievo che costoro avevano riferito che Testimone_4 Testimone_5 la conformazione e il controllo delle prestazioni dei lavoratori addetti alla CA di riposo, ivi compresa la , erano esercitati da , amministratore di senza alcun CP_1 Persona_1 Parte_1 intervento dei soggetti formali datori di lavoro e appaltatori dei servizi loro commissionati dalla società, i quali si limitavano alla gestione estrinseca e solo amministrativa dei rapporti di lavoro (in specie: stipulazione dei contratti di assunzione, predisposizione delle buste paga, pagamento delle retribuzioni), nonché sul rilievo che non vi era in atti il riscontro di qualsiasi organizzazione autonoma del servizio commissionato agli appaltatori, né della presenza nella casa di riposo di un loro referente.
22. In questo contesto è allora priva di efficacia emendativa la censura dell'appellante, al vaglio, in quanto volta soltanto a negare che le deposizioni delle menzionate testimoni offrissero utili elementi dimostrativi ex art. 2094 ss. cc, senza però indicare al tema impugnatorio la prova, in ipotesi tralasciata o travisata dal Giudice di primo grado che, ove correttamente valutata, consentirebbe invece di considerare acclarate in giudizio le circostanze in parola.
23. Né a tal fine valgono i documenti richiamati dall'appellante.
24. In specie, i contratti di appalto con le società Controparte_9 non erano stati prodotti da nei termini decadenziali di cui all'art. 416 cpc, tanto Parte_1 che il Tribunale ne ha rilevato l'assenza, con i negativi effetti ex art. 2697 cc a carico della società resistente.
L'appellante ha prodotto questi documenti soltanto nel grado, senza però giustificare il loro mancato tempestivo deposito ex art. 416 cpc dichiaratamente stigmatizzato dal Tribunale e, viepiù, senza chiedere alla Corte di acquisirli ai sensi dell'art. 437 cpc.
25. In ogni caso, vi è da dire che si tratta di prove non decisive, il che preclude comunque l'esercizio dei predetti poteri officiosi da parte della Corte.
Difatti, questi contratti possono, al più, dar conto della dissociazione della figura datoriale nel momento genetico del rapporto di lavoro della , ma non provano, di per sé, che questa CP_1 dissociazione si fosse conservata in termini leciti -come devesi ex art. 29 citato- anche nella sua fase funzionale.
26. Anzi, l'assenza di una tale prova si apprezza a maggior ragione se si considera che nei detti contratti non risulta neppure chi fosse il referente dell'appaltatore sull'impianto, né quale fosse l'organizzazione strumentale e personale di cui l'appaltatore si avvaleva per eseguire il servizio appaltatogli dalla committente Parte_1
11 In tal modo, manca nel tema del contendere il riscontro di elementi dimostrativi della conservazione in capo ai soggetti appaltatori della titolarità dei poteri datoriali per tutta la durata del servizio svolto in favore di poteri che detti soggetti avrebbero dovuto esercitare per conformare le Parte_1 prestazioni dei loro -formali- dipendenti in modo utile ad assicurare al committente il risultato dell'opus che essi si erano, via via, obbligati ad eseguire.
27. Considerazioni analoghe valgono con riguardo ai contratti di appalto di servizi già depositati dall'appellante in primo grado, dacché anche in tal caso si tratta di prove che possono dimostrare -al più- la liceità della dissociazione della figura datoriale rispetto al rapporto di lavoro della nel CP_1 suo momento genetico, ma non anche nel suo momento funzionale.
28. Da ultimo, ma con valenza dirimente, va considerato che il Tribunale ha accertato, senza devoluzione al grado da parte dell'appellante, che la aveva cominciato a lavorare presso la casa di cura CP_1 fin dall'11 agosto 2017, mentre il contratto di lavoro subordinato con la società risultava CP_7 stipulato in data 15 agosto 2017 (v. anche infra).
Di conseguenza, tale fatto resta confermato nel tema impugnatorio, suffragando il giudizio che, in relazione al quel segmento temporale, neppure in linea di principio è configurabile la fattispecie lavorativa trilatere invocata dalla società appellante, con il corollario che, per ciò solo, il rapporto di lavoro della le è imputabile a tutti gli effetti giuridici e per tutto il periodo oggetto di causa, CP_1 stante l'assenza di prova della sua risoluzione prima della stipulazione dei successi contratti lavorativi con i terzi appaltatori.
29. Ed allora, in questo contesto l'evenienza, che i testi escussi non abbiano riferito in relazione all'intero periodo oggetto di causa, non infirma in alcun modo la ratio decidendi in esame.
Difatti, la stessa società appellante ha ammesso che la aveva lavorato presso la CA di cura CP_1 nel periodo allegato nel ricorso ex art. 414 cpc, ossia 11 agosto 2017 – 9 maggio 2022 quale dipendente delle società appaltanti dei servizi ad esse commissionati (v. pag. 6 memoria ai sensi dell'art. 416 cpc), sicché gravava su di essa l'onere di dimostrare che nel caso di specie si versava in un'ipotesi di appalto lecito, idonea a giustificare la disarticolazione della figura datoriale in tutto l'arco temporale indicato, disarticolazione che, si ricorda, costituisce un'eccezione al principio per cui il titolare sostanziale del rapporto di lavoro subordinato è il medesimo soggetto che utilizza la prestazione di lavoro.
30. Con riguardo ai messaggi whatsapp depositati dall'appellante nel giudizio di primo grado, rileva la
Corte che questi scritti non smentiscono in alcun modo quanto affermato dalla teste circa Tes_3 il fatto che i turni di lavoro erano sì comunicati dalle cooperative tramite la detta applicazione
12 telefonica o appesi in bacheca nella CA di riposo, ma erano però predisposti sulla base delle indicazioni fornite loro dalla . Per_1
Difatti, i messaggi whatsapp in parola contengono pochi e generici riferimenti all'organizzazione del lavoro nella CA di riposo e offrono piuttosto riscontro di comunicazioni tra gli odierni contraddittori circa la presenza di clienti interessati ai servizi della struttura ricettiva.
31. Peraltro, vi è da dire che la circostanza della predisposizione dei turni lavoratori giusta le indicazioni della è stata confermata anche dalla teste mentre la contraria deposizione della teste Tes_6 Tes_1
non ha trovato confermata aliunde, il che conforta maggiormente le considerazioni Testimone_2 fin qui svolte.
32. Con riguardo ai whatsapp depositati dall'appellante soltanto nel grado, rileva la Corte si tratta di produzione operata oltre i termini di decadenza di cui all'art. 416 cpc, senza che ne sia stata chiesta l'acquisizione agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 437 cpc e, viepiù, senza che al fine ne sia stata evidenziata la decisività.
33. Tale requisito, peraltro, neppure emerge dall'esame di tali scritti, trattandosi di messaggi in cui non compare il nominativo della e che risalgono al periodo successivo a novembre 2021, cioè CP_1 dopo il momento in cui la lavoratrice si era assentata dal lavoro per malattia (assenza perdurata, si rammenta, fino al licenziamento per superamento del periodo di comporto).
34. Con riguardo al quinto motivo di appello (involgente la fattispecie dell'appalto di servizi genuino) le censure dell'appellante trovano riscontro nelle osservazioni fin qui svolte, che ne palesano l'infondatezza.
35. Infine, è infondato anche il sesto motivo di appello.
Invero, l'appellante contesta che al rapporto di lavoro oggetto di causa si possa considerare direttamente applicato il CCNL personale non medico delle case di cura private ARIS AIOP, in quanto la , dipendente di una cooperativa, dovrebbe veder regolato il suo rapporto di lavoro dal CP_1 contatto collettivo valido per detto settore merceologico.
Si tratta di difesa fondata su una premessa erronea, in quanto non considera che è stato processualmente accertato che il rapporto di lavoro in questione va imputato, a effetti giuridici alla società appellante, che pacificamente non è una cooperativa.
36. L'appellante, dal canto suo, non ha devoluto al grado l'affermazione del Tribunale, secondo cui
“l'applicabilità alla fattispecie del CCNL per il personale non medico delle case di cura private ARIS
AIOP non è stata specificamente contestate da (v. pag. 15 sentenza), il che la Parte_1 sottrae a qualsiasi spazio di riforma ex art. 434 cpc, con l'effetto che di detta affermazione la Corte deve tener conto ai fini del decidere.
13 37. Con riguardo, invece, alla doluta condivisione, da parte del Tribunale, dei conteggi delle differenze retributive elaborati dall'appellante nonostante la loro -asserita- erroneità, osserva la Corte che il
Giudice di primo grado ha rilevato che i calcoli in parola, relativi ai compensi mensili e per malattia, al premio incentivazione e all'una tantum contrattuali, non erano stati oggetto di puntuali rilievi da parte della società datrice di lavoro.
Si tratta di ratio del tutto condivisibile, tenuto conto che, in tema, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur”; ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato” (v., ex multis,
Cass. n. 34845/2022).
Nondimeno, l'appellante, non ha rivolto alla predetta ratio alcuna specifica censura, in specie non indicando al tema dell'appello quali rilievi critici avrebbe invece formulato in merito, il che -ex art. 434 cpc- sottrae alla doglianza al vaglio qualsiasi forza emendativa della sentenza impugnata.
38. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
39. Le spese del giudizio di secondo grado tra l'appellante e la seguono come di norma la CP_1 soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito di oggetto di causa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
40. Nulla va disposto per le spese del grado quanto alle parti appellate rimaste contumaci, viepiù in difetto di qualsiasi domanda nei loro confronti.
14 41. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 4 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 4 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 304/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. I. D'Apolito giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 con gli Avv.ti A. Cestaro e A. Stani giusta procura in atti
APPELLATA
Controparte_2
[...]
APPELLATI CONTUMACI
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 556/2024, pubblicata il
18 gennaio 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso esponeva: Controparte_1
- dall'11 agosto 2017 fino al 9 maggio 2022 aveva lavorato presso la Controparte_3
formalmente assunta da varie società datrici di lavoro, ma di fatto alle dipendenze
[...] di società che gestiva la predetta struttura;
Parte_1
- aveva svolto mansioni di assistente familiare, con compiti di cura degli ospiti della residenza, il cui numero variava da dieci a quindici;
- da gennaio 2020 , amministratore della predetta società, l'aveva anche Persona_1 nominata responsabile, con l'incarico d'interloquire con le famiglie degli ospiti, d'istruire le colleghe neoassunte circa le incombenze da sbrigare e di muovere loro contestazioni verbali;
- aveva svolte dette mansioni secondo le specifiche direttive che le impartiva la , la Per_1 quale, quando assente, era in grado di monitorare il lavoro degli addetti alla casa di riposo attraverso le telecamere e attraverso continui contatti telefonici con essa ricorrente;
- le mansioni in parola erano riconducibili al livello A/A1 del CCNL per il personale non medico delle case di cura private ARIS AIOP e, da gennaio 2020, al superiore livello A/A3;
- nonostante i contratti con le società formali datrici di lavoro prevedessero una prestazione part time, aveva sempre prestato attività lavorativa a tempo pieno e secondo i turni predisposti dalla società Controparte_4
- con lettera del 9 maggio 2022 era stata licenziata per superamento del periodo di comporto da CA del Tempo s.c.s., ultimo formale datore di lavoro;
- era rimasta in credito di differenze retributive maturate a vario titolo, al cui pagamento era obbligata la società effettiva beneficiaria della prestazione di lavoro, nei confronti della quale, peraltro, aveva impugnato il licenziamento e alla quale aveva chiesto di essere reintegrata in servizio.
Pertanto, domandava:
“Accertare e dichiarare che la ricorrente, a far data dal 15/08/2017, ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, ha reso un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro
2 subordinato a tempo pieno ed indeterminato, con diritto al trattamento economico e normativo di cui al Livello A1 e poi, dal 1 gennaio 2020 (o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia) al Livello A3 del CCNL AIOP personale non medico, ovvero con il diverso inquadramento ritenuto di giustizia;
B – Accertata e dichiarata la insussistenza di valida somministrazione né di validi rapporti di appalto tra la convenuta e le altre società che via via sono Parte_1 risultate fittiziamente titolari della posizione datoriale nei confronti della ricorrente, condannare la società al pagamento in favore della ricorrente, per i titoli Parte_1 di cui alla parte in diritto ed al conteggio analitico parte integrante del presente ricorso, della somma di euro 41.397,26 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
nonché all'accantonamento in favore della ricorrente, alla data del recesso, della somma di euro 6.870,06 a titolo di TFR;
C – Accertata e dichiarata la inefficacia/nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con effetto dal 9 maggio 2022, occorrendo anche previa declaratoria del carattere fittizio e simulato del rapporto associativo formalizzato tra la ricorrente e la convenuta società cooperativa CA del tempo, ordinarne, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 23/2015, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti di quella tra le convenute che risulterà esserne stata la effettiva parte datoriale al momento del licenziamento e con condanna di quest'ultima al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per il periodo compreso tra il giorno del licenziamento e quello di effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge e oltre alla condanna al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
ovvero, accertata la inesistenza di un valido atto risolutivo del rapporto, ritenere lo stesso giuridicamente ancora in essere, con condanna della società al pagamento in favore della Parte_1 ricorrente di tutte le retribuzioni medio tempore maturate a far data dal licenziamento;
oltre accessori di legge;
D – In subordine, gradatamente e salvo gravame:
- condannare la società al pagamento in favore della ricorrente, oltre che Parte_1 della somma di euro 41.397,26 di cui al punto B. che precede, anche delle ulteriori somme di euro 1.566,67 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di euro 6.870,06 a titolo di
TFR, oltre accessori di legge ovvero:
- condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente, della Controparte_5 somma di euro 1.699,59, a titolo di differenze retributive e di euro 1.508,53 a titolo di TFR,
3 oltre accessori di legge e - condannare la convenuta CA del Tempo scs al pagamento in favore della ricorrente, della somma di euro 5.923,13 a titolo di differenze retributive, di euro 712,61 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di euro 768,63 a titolo di TFR, oltre accessori di legge. C on vittoria di spese e compensi legali, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese forfetarie del 15%.
Trattandosi, nella specie, di un contenzioso a controprova e sussistendo una situazione in ordine a questioni di fatto riconducibile a gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c.
(C. Cost. 77/2018) si chiede, in caso di rigetto del ricorso, la compensazione delle spese di lite.
- con ogni altra conseguenza di legge.”
2. Nel contraddittorio con che si costituiva in giudizio, nonché con Parte_1 [...]
, che restavano contumaci, con la sentenza in oggetto il Tribunale Controparte_6 Controparte_2 così decideva:
“-Dichiara che tra la ricorrente e è intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 subordinato a tempo indeterminato dal 11.8.2017 al 9.5.2022;
-condanna al pagamento della somma di euro 41.397,26, oltre interessi Parte_1 legali sulle somme rivalutate anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al momento dell'effettivo soddisfo;
-ordina a la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e Parte_1 condanna la stessa società al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro
1.697,22, dal 9.5.22 sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre ad interessi legali sulle frazioni mensili di capitale rivalutate anno per anno dalle singole scadenze al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
-condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 10.645,55, di cui € 1.388,55 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge”.
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- è pacifico in giudizio che dall'11 agosto 2017 fino al 9 maggio 2022 la ricorrente ha lavorato presso la , gestita da Controparte_3 Parte_1
- è pure pacifico, nonché provato per documenti, che in tale arco temporale la ricorrente era stata formalmente assunta da varie imprese, in particolare: a) dal 15 agosto 2017 fino al 30 giugno 2018 da in virtù di un contratto a tempo determinato Controparte_7
4 a tempo parziale orizzontale per 24 ore settimanali fino al 15 settembre 2017, prorogato più volte, come “inserviente in casa di riposo”; b) dal 2 luglio 2018 fino al 31 dicembre 2019 da come dipendente a tempo indeterminato a tempo parziale Parte_2 orizzontale per 20 ore settimanali, come “ausiliario assistenza per anziani”; c) dal 1° gennaio
2020 fino al 31 agosto 2020 da in virtù di un contratto a tempo determinato a CP_8 tempo parziale orizzontale per 15 ore settimanali fino al 30 aprile 2020, più volte prorogato;
d) dall'11 settembre 2020 fino al 16 settembre 2021 da Project s.r.l., con contratto a tempo determinato, indicato;
e) dal 18 settembre 2021 fino al 9 maggio 2022 da CA del Tempo società cooperativa sociale con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno per 40 ore settimanali, come “assistente familiare- responsabile”;
- è pure pacifico e documentato che con lettera del 9 maggio 2022 la ricorrente è stata licenziata da CA del Tempo s.c.s. per superamento del periodo di comporto;
- le testimonianze hanno confermato la diretta riconducibilità del rapporto di lavoro a
[...]
essendo emerso che il soggetto esercente i poteri di eterodeterminazione della Parte_1 prestazione, propri del datore di lavoro, era , amministratore della società (e, Persona_1 in sua assenza, era la figlia ), la quale impartiva le direttive in merito al Persona_2 lavoro da svolgere, ne controllava le modalità di esecuzione, assumeva di fatto i dipendenti,
i quali si rivolgevano a lei per ogni esigenza connessa al rapporto lavorativo e anche per comunicare eventuali assenze (e, come nel caso della testimone la decisione di Tes_1 dimettersi);
- è stato pure provato che, nonostante i lavoratori fossero formalmente assunti dalle predette imprese, queste imprese non disponevano in loco di un referente, ovvero di un preposto responsabile avente il compito di esercitare nei loro confronti il potere direttivo e organizzativo. Non è emersa nemmeno un'organizzazione autonoma del servizio svolto presso la CA di riposo (né strumentale, né personale) da parte delle imprese appaltatrici, che si occupavano esclusivamente della gestione amministrativa dei rapporti di lavoro dei dipendenti ivi impiegati (stipulazione dei contratti di assunzione, predisposizione delle buste paga, pagamento delle retribuzioni);
- non ha opposto specifiche deduzioni in merito alla tipologia dei rapporti Parte_1 contrattuali instaurati con le varie imprese datrici di lavoro, né ha fornito prova completa al riguardo. I documenti richiamati in memoria riguardano soltanto i contratti stipulati con
Project s.r.l. e CA del Tempo società cooperativa sociale, mentre vi è Parte_2 completa carenza dei dati relativi a pattuizioni con e con Controparte_7
5 e, quindi, a legittimi appalti di servizi o somministrazione regolari di lavoro con CP_8 tali società;
- inoltre, non risulta stipulato alcun contratto di lavoro in relazione ai giorni dall'11 agosto
2017 (quando la ricorrente ha pacificamente cominciato a lavorare presso la CA di cura
Villa Daniela) fino al 14 agosto 2017, in quanto il rapporto lavorativo con
[...] risulta avviato solo dal 15 agosto 2017. Parimenti, benché l'assunzione della Controparte_7 ricorrente alle dipendenze di CA del Tempo s.c.s. risalga al 18 settembre 2021, la cooperativa ha iniziato la propria attività d'impresa solo il 7 ottobre 2021, non potendo quindi, anche solo astrattamente, espletare un effettivo servizio di assistenza agli ospiti della casa di riposo organizzato e diretto in modo autonomo. Di poi, non è stato contestato che tra il 18 settembre 2021 e il 7 ottobre 2021 la ricorrente aveva continuato a svolgere la medesima prestazione lavorativa;
- questi elementi sono idonei a confermare, da un lato, che la ricorrente (come le altre lavoratrici) era inserita nell'organizzazione della committente rimanendo totalmente assoggettata al suo potere di controllo e direttivo e, dall'altro lato, che le imprese formali datrici di lavoro non disponevano di un'organizzazione autonoma dell'attività e del personale, né conseguivano alcun risultato autonomo, comportandosi invece come soggetti intermediari per la prestazione di lavoro e, senza essere autorizzati allo svolgimento della somministrazione, si limitavano alla mera fornitura di manodopera;
- le deposizioni dei testimoni introdotti dalla parte resistente non infirmano questa conclusione. Inoltre, le dichiarazioni di , figlia di e socia di Testimone_2 Persona_1 minoranza di sono inattendibili, giacché costei ha omesso di riferire circa Pt_1 Parte_1 la sua partecipazione societaria e ha anche usato espressioni chiaramente sintomatiche del coinvolgimento della madre nell'esercizio dei poteri di eterodeterminazione datoriale, coinvolgimento confermato peraltro dalla testimone Tes_3
- nessun elemento probatorio contrario è stato offerto da CA Del Tempo Società Cooperativa
Sociale e che sono rimaste contumaci in giudizio;
Controparte_5
- va dunque affermato che tra la ricorrente e è intercorso un rapporto di Parte_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'11 agosto 2017 fino al 9 maggio 2022;
- è stata poi confermata dalla prova testimoniale l'osservanza da parte della ricorrente di un orario a tempo pieno (del resto riportato anche in alcuni contratti di lavoro formalmente stipulati), oltre il limite delle trentasei ore settimanali previsto dall'art. 18 CCNL AIOP
ARIS. Peraltro, la stessa teste ha riferito di una prestazione svolta dalla Persona_2
6 ricorrente per sette ore giornaliere, tenendo conto che lo svolgimento del lavoro per sei giorni settimanali non è stato oggetto di contestazione;
- è stato pure confermato lo svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni allegate, mansioni che sono ascrivibili al livello A/A1 e, da gennaio 2020, al livello A/A3 del predetto
CCNL, la cui applicabilità al rapporto di lavoro tra le parti non è stata contestata dalla società resistente;
- spettano quindi alla lavoratrice le differenze per retribuzione mensile, ivi compresi i compensi per le assenze per malattia, nonché il premio incentivazione e l'una tantum, non specificamente contestati da , negli importi calcolati nei conteggi attorei, non Parte_1 colpiti da puntuali rilievi della controparte;
- non spetta alla lavoratrice l'indennità di mancato preavviso e il trattamento di fine rapporto, in ragione di quanto di seguito esposto in merito al licenziamento;
- l'art. 38, co. 3 del D.lgs. n. 81/2015, come modificato dalla L. n. 77/2020, esclude il licenziamento dagli atti che, pur compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione. Pertanto, il licenziamento intimato alla lavoratrice da un soggetto diverso da
è giuridicamente inesistente;
Parte_1
- alla lavoratrice spetta quindi la tutela reintegratoria di cui l'art. 2 del D.lgs. n. 23/2015, senza detrazione dell'aliunde perceptum, non provato in giudizio.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 14 febbraio
2024, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero respinte. A Parte_1 sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le società formali datrici di lavoro;
b) erroneità della sentenza per omessa applicazione dell'art. 20 del D.lgs. n. 276/2003 in materia di somministrazione di lavoro;
c) arbitrarietà del giudizio di riconduzione in capo a delle conseguenze del Parte_1 licenziamento;
d) erronea valutazione delle prove acquisite al processo;
e) omesso rilievo della genuinità degli appalti;
f) erronea quantificazione del credito retributivo.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Controparte_1
7 5. e , ritualmente citate nel grado, non si costituivano Controparte_2 Controparte_2
e restavano contumaci.
6. All'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
7. L'appello è infondato.
8. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, osserva la Corte che l'art. 29 del D.lgs. n.
276/2003 dispone al co. 3 bis: “Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo.”
9. La norma, che vale anche per le ipotesi di somministrazione illecita (art. 27 D.lgs. n. 276/2003, art. 38 D.lgs. n. 81/2015), è evidente declinazione del principio fondamentale della materia dei contratti di lavoro ex art. 2094 ss. cc, secondo il quale il rapporto di lavoro subordinato riceve tutela per come si atteggia in fatto, sicché è ben possibile adire il Giudice per ottenere conforme accertamento nei confronti della parte che si assume esserne il genuino titolare sostanziale, in quanto concreto beneficiario della prestazione di lavoro, detenendo ed esercitando i poteri direttivi e disciplinari in relazione ad essa e operando così come datore di lavoro (sulla nozione di datore di lavoro, argomenta da Cass. n. 4274/2003, n. 41417/2021).
10. Con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 29 citato, la Suprema Corte ha chiarito già con sentenza n.
17643/2009 (nel solco di Cass. SU n. 14897/2002) che non sussiste litisconsorzio necessario tra interponente e interposto e che il lavoratore può agire soltanto contro il datore di lavoro effettivo, senza dover coinvolgere anche quello formale.
Del resto, anche in forza del principio generale, di cui si è detto, l'azione introdotta dal lavoratore per accertare l'esistenza di fatto di un rapporto di lavoro subordinato ha natura di mero accertamento - con efficacia di giudicato-, il che circoscrive il contraddittorio necessario alla parte che si allega essere il datore di lavoro.
11. Dunque, nel caso di specie non vi è stata alcuna violazione dell'art. 102 cpc, non essendo i soggetti formali datori di lavoro della litisconsorzi necessari in questo giudizio. CP_1
12. Pure infondato è il secondo motivo di doglianza.
In primo luogo, osserva la Corte che il richiamato alla disciplina sul lavoro in somministrazione è assolutamente fuori luogo, dacché l'appellante ha fondato la sua difesa, quale introdotta nei rigorosi termini di cui all'art. 416 cpc, sulla sussistenza di contratti di appalto tra e i formali Parte_1 datori di lavoro della odierna appellata, giustificando in tal modo l'avvenuta utilizzazione, da parte sua, della prestazione di una dipendenze di un altro soggetto giuridico (v. pag. 6 memoria originaria).
8 13. In ogni caso, come correttamente osservato dalla parte appellata, l'art. 20 del D.lgs. n. 276/2003 è stato abrogato dall'art. 55, co. 1 del D.lgs. n. 81/2005, il che priva viepiù di fondamento le censure dell'appellante, fondate appunto su tale norma.
14. Peraltro -e con effetti del tutto dirimenti- va tenuto conto che anche la disciplina della somministrazione introdotta dalla novella di cui al D.lgs. n. 81/2005 considera lecita la divaricazione tra soggetto che beneficia della prestazione di lavoro e soggetto che fornisce la manodopera esclusivamente in presenza di determinate insopprimibili condizioni, tra cui quella per cui il fornitore sia un'agenzia di somministrazione autorizzata e il contratto commerciale sia stipulato in forma scritta
(art. 30 D.lgs. n. 81 cit.)
Nel caso di specie la società appellante non ha provato, né tanto meno allegato che la prestazione di lavoro della fosse stata utilizzata nel rispetto dei menzionati requisiti, con la conseguenza, CP_1 ex art. 38 del D.lgs. n. 81/2015, che la lavoratrice è da considerare, a tutti gli effetti, alle sue dipendenze, in quanto utilizzatore della prestazione lavorativa.
15. Le ragioni fin qui esposte danno conto anche dell'infondatezza del terzo motivo di appello.
Difatti, una volta accertato che il rapporto di lavoro della va imputato non alla società CP_1 appaltatrice, formale datore di lavoro illecitamente interposto, ma alla società appellante, datore di lavoro a pieni effetti giuridici, trova applicazione -ratione temporis- l'art. 38, co. 3 del D.lgs. n.
81/2015, in forza del quale il licenziamento è escluso dal novero degli atti e dei provvedimenti compiuti dal primo e imputabili -pure- al secondo.
16. D'altro canto, il “diritto vivente” relativo alla disciplina del licenziamento intimato dal soggetto interposto già considerava tale recesso inesistente a effetti giuridici rispetto al rapporto di lavoro con l'interponente, appunto perché proveniente a non domino (v. Cass. n. 22487/2019, che richiama tutta la pluriennale e consolidata giurisprudenza precedente), e quindi lo considerava in assoluto non idoneo a produrre l'effetto estintivo del ridetto rapporto di lavoro, rapporto che, nonostante tale atto, perdura pertanto alle dipendenze dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative.
17. Dunque, correttamente il Tribunale ha ritenuto che il licenziamento intimato alla dalla società CP_1 formale datrice di lavoro non fosse idoneo a risolvere il rapporto negoziale in essere con la
[...]
in quanto giuridicamente inesistente. Parte_1
18. Con riguardo al quarto motivo di appello, osserva la Corte che, in tema di ammissione e valutazione delle prove, sono consolidati i seguenti principi di diritto:
- spetta al Giudice di merito il compito d'individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
9 veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni
(v. Cass. n. 3119/2022);
- la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti è un potere tipicamente discrezionale del
Giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il Giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova (Cass. n.
11810/2016);
- la violazione dell'art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il Giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il Giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio
(v., Cass. S.U n. 11892/2016);
- la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo allorché il Giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass.,
S.U. n. 11892/2016 cit., Cass. n. 13960/2014, n. 26965/2007, n. 16922/2021).
19. Ebbene, nel caso di specie il Tribunale ha escusso alcuni tra i testimoni indicati dall'appellante nella sua lista e ha utilizzato le loro deposizioni per formare il proprio convincimento nel senso di avvenuta dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa attorea, in piena evidente coerenza con gli artt.115 e
116 cpc.
20. L'appellante, dal canto suo, non contesta che il tenore delle dichiarazioni dei testimoni da lei introdotti fosse proprio quello considerato dal Tribunale come utile per la lavoratrice ex art. 2697 cc, risolvendosi piuttosto a richiedere di continuare, pro se, l'istruttoria in questo grado, ma con deduzione priva di efficacia emendativa della sentenza impugnata, sia perché, come si osserverà infra, la valutazione delle prove operata dal Giudice di primo grado si sottrae alle censure addotte, sia perché
l'appellante non ha palesato alla Corte, con argomenti convincenti, la ragione per cui l'escussione di altri testimoni sarebbe tale da sovvertire in suo favore il quadro probatorio, tanto da renderla decisiva anche ai sensi dell'art. 437 cpc, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v. Cass.
n. 2978/2020, n. 129/2020).
10 21. Sotto altro profilo, osserva la Corte che il Tribunale ha ritenuto convincenti ex art. 116 cpc le deposizioni dei testi e sul rilievo che costoro avevano riferito che Testimone_4 Testimone_5 la conformazione e il controllo delle prestazioni dei lavoratori addetti alla CA di riposo, ivi compresa la , erano esercitati da , amministratore di senza alcun CP_1 Persona_1 Parte_1 intervento dei soggetti formali datori di lavoro e appaltatori dei servizi loro commissionati dalla società, i quali si limitavano alla gestione estrinseca e solo amministrativa dei rapporti di lavoro (in specie: stipulazione dei contratti di assunzione, predisposizione delle buste paga, pagamento delle retribuzioni), nonché sul rilievo che non vi era in atti il riscontro di qualsiasi organizzazione autonoma del servizio commissionato agli appaltatori, né della presenza nella casa di riposo di un loro referente.
22. In questo contesto è allora priva di efficacia emendativa la censura dell'appellante, al vaglio, in quanto volta soltanto a negare che le deposizioni delle menzionate testimoni offrissero utili elementi dimostrativi ex art. 2094 ss. cc, senza però indicare al tema impugnatorio la prova, in ipotesi tralasciata o travisata dal Giudice di primo grado che, ove correttamente valutata, consentirebbe invece di considerare acclarate in giudizio le circostanze in parola.
23. Né a tal fine valgono i documenti richiamati dall'appellante.
24. In specie, i contratti di appalto con le società Controparte_9 non erano stati prodotti da nei termini decadenziali di cui all'art. 416 cpc, tanto Parte_1 che il Tribunale ne ha rilevato l'assenza, con i negativi effetti ex art. 2697 cc a carico della società resistente.
L'appellante ha prodotto questi documenti soltanto nel grado, senza però giustificare il loro mancato tempestivo deposito ex art. 416 cpc dichiaratamente stigmatizzato dal Tribunale e, viepiù, senza chiedere alla Corte di acquisirli ai sensi dell'art. 437 cpc.
25. In ogni caso, vi è da dire che si tratta di prove non decisive, il che preclude comunque l'esercizio dei predetti poteri officiosi da parte della Corte.
Difatti, questi contratti possono, al più, dar conto della dissociazione della figura datoriale nel momento genetico del rapporto di lavoro della , ma non provano, di per sé, che questa CP_1 dissociazione si fosse conservata in termini leciti -come devesi ex art. 29 citato- anche nella sua fase funzionale.
26. Anzi, l'assenza di una tale prova si apprezza a maggior ragione se si considera che nei detti contratti non risulta neppure chi fosse il referente dell'appaltatore sull'impianto, né quale fosse l'organizzazione strumentale e personale di cui l'appaltatore si avvaleva per eseguire il servizio appaltatogli dalla committente Parte_1
11 In tal modo, manca nel tema del contendere il riscontro di elementi dimostrativi della conservazione in capo ai soggetti appaltatori della titolarità dei poteri datoriali per tutta la durata del servizio svolto in favore di poteri che detti soggetti avrebbero dovuto esercitare per conformare le Parte_1 prestazioni dei loro -formali- dipendenti in modo utile ad assicurare al committente il risultato dell'opus che essi si erano, via via, obbligati ad eseguire.
27. Considerazioni analoghe valgono con riguardo ai contratti di appalto di servizi già depositati dall'appellante in primo grado, dacché anche in tal caso si tratta di prove che possono dimostrare -al più- la liceità della dissociazione della figura datoriale rispetto al rapporto di lavoro della nel CP_1 suo momento genetico, ma non anche nel suo momento funzionale.
28. Da ultimo, ma con valenza dirimente, va considerato che il Tribunale ha accertato, senza devoluzione al grado da parte dell'appellante, che la aveva cominciato a lavorare presso la casa di cura CP_1 fin dall'11 agosto 2017, mentre il contratto di lavoro subordinato con la società risultava CP_7 stipulato in data 15 agosto 2017 (v. anche infra).
Di conseguenza, tale fatto resta confermato nel tema impugnatorio, suffragando il giudizio che, in relazione al quel segmento temporale, neppure in linea di principio è configurabile la fattispecie lavorativa trilatere invocata dalla società appellante, con il corollario che, per ciò solo, il rapporto di lavoro della le è imputabile a tutti gli effetti giuridici e per tutto il periodo oggetto di causa, CP_1 stante l'assenza di prova della sua risoluzione prima della stipulazione dei successi contratti lavorativi con i terzi appaltatori.
29. Ed allora, in questo contesto l'evenienza, che i testi escussi non abbiano riferito in relazione all'intero periodo oggetto di causa, non infirma in alcun modo la ratio decidendi in esame.
Difatti, la stessa società appellante ha ammesso che la aveva lavorato presso la CA di cura CP_1 nel periodo allegato nel ricorso ex art. 414 cpc, ossia 11 agosto 2017 – 9 maggio 2022 quale dipendente delle società appaltanti dei servizi ad esse commissionati (v. pag. 6 memoria ai sensi dell'art. 416 cpc), sicché gravava su di essa l'onere di dimostrare che nel caso di specie si versava in un'ipotesi di appalto lecito, idonea a giustificare la disarticolazione della figura datoriale in tutto l'arco temporale indicato, disarticolazione che, si ricorda, costituisce un'eccezione al principio per cui il titolare sostanziale del rapporto di lavoro subordinato è il medesimo soggetto che utilizza la prestazione di lavoro.
30. Con riguardo ai messaggi whatsapp depositati dall'appellante nel giudizio di primo grado, rileva la
Corte che questi scritti non smentiscono in alcun modo quanto affermato dalla teste circa Tes_3 il fatto che i turni di lavoro erano sì comunicati dalle cooperative tramite la detta applicazione
12 telefonica o appesi in bacheca nella CA di riposo, ma erano però predisposti sulla base delle indicazioni fornite loro dalla . Per_1
Difatti, i messaggi whatsapp in parola contengono pochi e generici riferimenti all'organizzazione del lavoro nella CA di riposo e offrono piuttosto riscontro di comunicazioni tra gli odierni contraddittori circa la presenza di clienti interessati ai servizi della struttura ricettiva.
31. Peraltro, vi è da dire che la circostanza della predisposizione dei turni lavoratori giusta le indicazioni della è stata confermata anche dalla teste mentre la contraria deposizione della teste Tes_6 Tes_1
non ha trovato confermata aliunde, il che conforta maggiormente le considerazioni Testimone_2 fin qui svolte.
32. Con riguardo ai whatsapp depositati dall'appellante soltanto nel grado, rileva la Corte si tratta di produzione operata oltre i termini di decadenza di cui all'art. 416 cpc, senza che ne sia stata chiesta l'acquisizione agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 437 cpc e, viepiù, senza che al fine ne sia stata evidenziata la decisività.
33. Tale requisito, peraltro, neppure emerge dall'esame di tali scritti, trattandosi di messaggi in cui non compare il nominativo della e che risalgono al periodo successivo a novembre 2021, cioè CP_1 dopo il momento in cui la lavoratrice si era assentata dal lavoro per malattia (assenza perdurata, si rammenta, fino al licenziamento per superamento del periodo di comporto).
34. Con riguardo al quinto motivo di appello (involgente la fattispecie dell'appalto di servizi genuino) le censure dell'appellante trovano riscontro nelle osservazioni fin qui svolte, che ne palesano l'infondatezza.
35. Infine, è infondato anche il sesto motivo di appello.
Invero, l'appellante contesta che al rapporto di lavoro oggetto di causa si possa considerare direttamente applicato il CCNL personale non medico delle case di cura private ARIS AIOP, in quanto la , dipendente di una cooperativa, dovrebbe veder regolato il suo rapporto di lavoro dal CP_1 contatto collettivo valido per detto settore merceologico.
Si tratta di difesa fondata su una premessa erronea, in quanto non considera che è stato processualmente accertato che il rapporto di lavoro in questione va imputato, a effetti giuridici alla società appellante, che pacificamente non è una cooperativa.
36. L'appellante, dal canto suo, non ha devoluto al grado l'affermazione del Tribunale, secondo cui
“l'applicabilità alla fattispecie del CCNL per il personale non medico delle case di cura private ARIS
AIOP non è stata specificamente contestate da (v. pag. 15 sentenza), il che la Parte_1 sottrae a qualsiasi spazio di riforma ex art. 434 cpc, con l'effetto che di detta affermazione la Corte deve tener conto ai fini del decidere.
13 37. Con riguardo, invece, alla doluta condivisione, da parte del Tribunale, dei conteggi delle differenze retributive elaborati dall'appellante nonostante la loro -asserita- erroneità, osserva la Corte che il
Giudice di primo grado ha rilevato che i calcoli in parola, relativi ai compensi mensili e per malattia, al premio incentivazione e all'una tantum contrattuali, non erano stati oggetto di puntuali rilievi da parte della società datrice di lavoro.
Si tratta di ratio del tutto condivisibile, tenuto conto che, in tema, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur”; ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato” (v., ex multis,
Cass. n. 34845/2022).
Nondimeno, l'appellante, non ha rivolto alla predetta ratio alcuna specifica censura, in specie non indicando al tema dell'appello quali rilievi critici avrebbe invece formulato in merito, il che -ex art. 434 cpc- sottrae alla doglianza al vaglio qualsiasi forza emendativa della sentenza impugnata.
38. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
39. Le spese del giudizio di secondo grado tra l'appellante e la seguono come di norma la CP_1 soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito di oggetto di causa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
40. Nulla va disposto per le spese del grado quanto alle parti appellate rimaste contumaci, viepiù in difetto di qualsiasi domanda nei loro confronti.
14 41. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 4 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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