Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 06/03/2025, n. 4870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4870 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04870/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02827/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2827 del 2022, proposto da EL SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Magi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Lo Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport DPS-0015825-P del 28.12.2021 relativo alle misure compensative (“PFC- T PROVA Formativa Comune Tecnica – ex Eurotet”) per il riconoscimento in Italia “del titolo di maestro di sci conseguito in Croazia” emesso in data 28.12.2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport comunicato via pec in data 28.12.2021, nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato;
nonché, per la condanna a favore del ricorrente
previa declaratoria del diritto del ricorrente ad esercitare l'attività professionale di maestro di sci in Italia alle stesse condizioni dei maestri di sci che hanno acquisito la loro qualifica in Italia;
per la condanna al risarcimento del danno per equivalente pecuniario in favore del ricorrente che attualmente è quantificabile a titolo di lucro cessante derivante dal mancato esercizio dell'attività professionale di maestro di sci in Italia per la stagione invernale 2021/2022 nella misura da quantificare o, in via subordinata il danno per perdita di chance stante il mancato esercizio della professione di maestro di sci in Italia per la stagione invernale 2021/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 25.8.2021, l’Autorità Croata rilasciava al ricorrente “attestato di abilitazione” per l’esercizio della professione di maestro sci; provvedeva dunque all’iscrizione dell’interessato alla piattaforma IMI in data 7.9.2021 con l’indicazione “Attestato della prova di formazione comune (PFC)”.
In ragione di quanto sopra, in data 01.11.2021, parte istante inviava richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo sport di “nulla osta - certificato per esercitare la professione di maestro di sci in Italia” ovvero per il riconoscimento automatico della qualifica professionale di maestro di sci in applicazione di quanto disposto dagli artt. 4, comma 21 (“Principio di riconoscimento automatico”), 7 comma 32 (Diritti acquisiti) e dell’art. 8 (Certificato di Competenza) del Regolamento Delegato (UE) 2019/907.
In data 28.12.2021, in risposta all’istanza, veniva comunicata nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui veniva fatto presente che: “….il diploma rilasciato all’interessato, riporta sì la qualifica indicata nell’allegato I ma risulta conseguito in data 25 agosto 2021, pertanto non valido ai fini del riconoscimento dei diritti acquisiti in quanto rilasciato successivamente all’entrata in vigore del Regolamento Delegato (UE) 2019/907 del 14 marzo 2019”; inoltre “si rileva che il sig. EL SS risulta aver superato la prova comune di sicurezza ma non la prova denominata PFC – T Prova Formativa Comune Tecnica (ex Eurotest), pertanto, questo Dipartimento ritiene, per i motivi su esposti, che sussistano differenze sostanziali tra la formazione di cui il sig. EL SS ha prodotto documentazione e la formazione richiesta in Italia per l’Esercizio della professione di maestro di sci”; dunque, considerate le carenze formative, anche a tutela della sicurezza e incolumità dei destinatari del servizio “il riconoscimento del titolo viene subordinato al superamento di una misura compensativa consistente nell’esecuzione delle seguenti prove: 1. PFC – T Prova Formativa Comune Tecnica (ex Eurotest)”.
Ritenendo illegittimo il suddetto diniego di riconoscimento il ricorrente proponeva ricorso presso questo Tribunale deducendo:
- errata, falsa applicazione degli artt. 7 comma 3, 4 comma 2 ed 8 comma 1 del Regolamento delegato EU 2019/907; eccesso di potere per violazione dell’autolimite, contraddittorietà e difetto di motivazione;
- errata falsa applicazione degli artt. 8 comma 1 del Regolamento delegato EU 2019/907, mancanza del diritto di uno Stato membro di verificare il rispetto dei requisiti per il rilascio del certificato di competenza rilasciato da altro stato membro, eccesso di potere per violazione dell’autolimite, contraddittorietà e difetto di motivazione;
- errata e falsa applicazione dell’art. 7 comma 3, del regolamento delegato EU 2019/907, eccesso di potere per violazione dell’autolimite, contraddittorietà e difetto di motivazione.
Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l’Avvocatura dello Stato, per resistere all’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 5 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Con i motivi articolati in ricorso, che possono essere oggetto di esame congiunto, il ricorrente, deducendo di essere in possesso di un certificato di competenza, dichiara di poter beneficiare dei diritti acquisiti di cui all’art. 7 comma 3 del Regolamento delegato (UE) della Commissione del 14.3.2019 e dunque di poter esercitare la professione di maestro di sci in Italia alle stesse condizioni dei maestri di sci italiani (di cui all’art. 4 comma 2 cit.) ovvero richiedendo l’iscrizione all’albo professionale regionale “nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione”, ai sensi dell’art. 3 della Legge 81/1991, senza l’applicazione di alcuna prova compensativa, non potendo applicarsi il D.lgs 206/ 2007 (ed in particolare l’art. 22) che ha carattere di residualità, stante la pretesa sussistenza dei presupposti per il riconoscimento automatico.
Ad avviso del Collegio invece, ai sensi della disciplina applicabile e in ragione degli atti di causa, non sussistono i presupposti per il riconoscimento automatico di cui al Regolamento delegato (UE) della Commissione del 14.3.2019.
Il detto Regolamento prevede il riconoscimento automatico per determinate qualifiche di maestro di sci al seguito del superamento di prova di formazione comune ("PFC"); l’articolo 4 del Regolamento sul principio di riconoscimento automatico prevede che (comma 1) gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati attestanti l'esito positivo della PFC e che (comma 2 ) gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati ai maestri di sci “che godono dei diritti acquisiti di cui all'articolo 7”; l’art. 7 dispone che “i maestri di sci che sono in possesso di una tessera professionale rilasciata ai sensi del memorandum prima della data di entrata in vigore del presente regolamento beneficiano del principio di riconoscimento automatico come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2”.
Il ricorrente non dimostra di aver superato la detta prova comune nelle sue diverse articolazioni, in particolare come obiettato quella di valore tecnico, limitandosi ad allegare un’abilitazione per maestro di sci rilasciata dalle autorità croate il 25.11.2021; l’attestato IMI allegato inoltre non dà conto del superamento delle prove comuni bensì viene rilasciato (sub. Requisiti PFC soddisfatti ) “sulla base dei diritti acquisiti”.
Il ricorrente non è dunque nella condizione del comma 1 dell’art. 4 Reg. cit. perché non dimostra di aver superato (non risultando neanche dalla certificazione IMI) le prove comuni necessarie (PFC); e non risulta neanche nella condizione del comma 2 del medesimo articolo, relativa ai diritti acquisiti, perché il titolo professionale croato del 2021 esibito è successivo all’entrata in vigore del Regolamento, risalente al 24 giugno 2019; non sussistono dunque i presupposti per un automatico recepimento dell’abilitazione ottenuta in Croazia.
Non risulta infine applicabile, sotto ulteriore profilo, in tema di riconoscimento automatico l’art. 7, comma 3, riservato ai “maestri di sci che hanno ottenuto una qualifica elencata nell'allegato I in uno Stato membro non firmatario del memorandum al momento dell'entrata in vigore del presente e che sono in grado di dimostrare un'esperienza professionale di almeno duecento giorni nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento”; a tacer d’altro non risulta dalla documentazione in atti un’esperienza effettiva, elemento distinto dalla mera allegazione di un’abilitazione, di 200 giorni in uno Stato europeo.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Data l’infondatezza della domanda impugnatoria, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento non essendo ravvisabile l’esistenza di un danno ingiusto, posto che l’attività amministrativa risulta esente da vizi.
Considerata la novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca De Gennaro | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO