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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5428 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di: Roberta Dotta – Presidente Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore Sara Perlo – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 95498/2025 vertente tra:
nato in [...] il [...], CUI elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Veglio che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente e
– Questura di TORINO Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato del Questore della Provincia di Torino del 4.12.2024 notificato il 13.3.2025
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 17.3.2025, il sig. nato in [...] il Parte_1
15.6.2002, ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato 4.12.2024 e C.F._2 notificato il 13.3.2025 con cui la PA ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, T.U.I. A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, la presenza in Italia della sua famiglia e l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 18.11.2025. Il non si è costituito né ha depositato documentazione restando contumace nel Controparte_1 procedimento. All'udienza del 18.11.2025, verificata la regolarità delle notificazioni si è dichiaratala contumacia della resistente amministrazione, la difesa del ricorrente ha insistito sull'accoglimento del ricorso richiamando le argomentazioni in atti. All'esito, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Parte attrice ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, formulando in questa sede domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore. Preliminarmente, sulla giurisdizione del GO, si evidenzia che, pur essendo il provvedimento impugnato relativo al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la cui giurisdizione spetta pacificamente al GA, in questa sede parte attrice chiede il riconoscimento della Protezione speciale, tale richiesta, in forza del richiamo all'art. 3 co. 3 D.L. 13/2017, per cui è competente il Tribunale Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 del medesmo articolo, tra cui rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Nel caso di specie, la controversia amministrativa aveva ad oggetto il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ma la stessa Amministrazione ha vagliato la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo e/o la sussistenza di elementi riconducibili alla presenza di una delle condizioni previste per il divieto di espulsione dello straniero irregolare di cui all'art 19 D.lgs. 286/98, ritenendoli tuttavia insussistenti. Sul punto, si è espressa la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nell'ordinanza n. 9791 del 2023, ha ribadito che “la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass. Sez. Unite, 31 luglio 2018 n. 20350; Cass. Sez. Unite, 16 maggio 2008 n. 12378) e ha specificato che la giurisdizione del GO nel caso di domanda di Protezione speciale non viene meno nel caso in cui la Commissione non abbia espresso il proprio parere, in quanto “il diritto alla protezione umanitaria ha, al pari del diritto allo "status" di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica” (Cass. Sez. Unite, 7 febbraio 2023 n. 9791). Pertanto, la richiesta di protezione speciale, formulata in sede di ricorso, è stata correttamente presentata a questo Tribunale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso, si legge nella Relazione illustrativa al d.l. del 2020 che “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. In definitiva, tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. 3705/2021). La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Tenuto conto che il ricorrente risulta essere un cittadino della Moldavia, si ritiene che egli, in caso di rimpatrio, non corra il rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di cittadinanza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 T.U.I. Quanto ai profili di integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato e documentato: contratto apprendistato (doc. 5); CUD 2023 e CUD 2025 (doc. 6); contratto di locazione e registrazione (doc. 7); istanza modifica residenza (doc. 8); libretto autovettura acquistata dal ricorrente (doc. 9); comunicazione INPS contratto (doc. 10); trasformazione contratto indeterminato (doc. 11); buste paga settembre/dicembre 2024 e febbraio 2025 (doc. 12); finanziamento Intesa Sanpaolo (doc. 13). Per gli indicati profili di vulnerabilità del ricorrente e per gli indici del percorso di integrazione che egli sta cercando di compiere nel territorio nazionale, valorizzando i parametri normativi di cui sopra espressi all'art. 19 TUI, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v.: Cass. sez. un. 24413/2021; Cass.7396/2021; Cass. 16369/22; Cass. 26089/22). Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura alla luce della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ed essendo la convenuta la PA
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- accoglie la domanda e riconosce in capo al ricorrente nato in Parte_1 Moldavia il 15.6.2002, CUI il diritto al permesso di soggiorno per protezione C.F._1 speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI nella versione come modificata dal d.lgs. 130 del 2020 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 25.11.2025 Il Giudice estensore Il Presidente Monica Mastrandrea Roberta Dotta
in composizione collegiale nelle persone di: Roberta Dotta – Presidente Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore Sara Perlo – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 95498/2025 vertente tra:
nato in [...] il [...], CUI elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Veglio che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente e
– Questura di TORINO Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato del Questore della Provincia di Torino del 4.12.2024 notificato il 13.3.2025
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 17.3.2025, il sig. nato in [...] il Parte_1
15.6.2002, ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato 4.12.2024 e C.F._2 notificato il 13.3.2025 con cui la PA ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, T.U.I. A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, la presenza in Italia della sua famiglia e l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 18.11.2025. Il non si è costituito né ha depositato documentazione restando contumace nel Controparte_1 procedimento. All'udienza del 18.11.2025, verificata la regolarità delle notificazioni si è dichiaratala contumacia della resistente amministrazione, la difesa del ricorrente ha insistito sull'accoglimento del ricorso richiamando le argomentazioni in atti. All'esito, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Parte attrice ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, formulando in questa sede domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore. Preliminarmente, sulla giurisdizione del GO, si evidenzia che, pur essendo il provvedimento impugnato relativo al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la cui giurisdizione spetta pacificamente al GA, in questa sede parte attrice chiede il riconoscimento della Protezione speciale, tale richiesta, in forza del richiamo all'art. 3 co. 3 D.L. 13/2017, per cui è competente il Tribunale Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 del medesmo articolo, tra cui rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Nel caso di specie, la controversia amministrativa aveva ad oggetto il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ma la stessa Amministrazione ha vagliato la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo e/o la sussistenza di elementi riconducibili alla presenza di una delle condizioni previste per il divieto di espulsione dello straniero irregolare di cui all'art 19 D.lgs. 286/98, ritenendoli tuttavia insussistenti. Sul punto, si è espressa la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nell'ordinanza n. 9791 del 2023, ha ribadito che “la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass. Sez. Unite, 31 luglio 2018 n. 20350; Cass. Sez. Unite, 16 maggio 2008 n. 12378) e ha specificato che la giurisdizione del GO nel caso di domanda di Protezione speciale non viene meno nel caso in cui la Commissione non abbia espresso il proprio parere, in quanto “il diritto alla protezione umanitaria ha, al pari del diritto allo "status" di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica” (Cass. Sez. Unite, 7 febbraio 2023 n. 9791). Pertanto, la richiesta di protezione speciale, formulata in sede di ricorso, è stata correttamente presentata a questo Tribunale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso, si legge nella Relazione illustrativa al d.l. del 2020 che “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. In definitiva, tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. 3705/2021). La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Tenuto conto che il ricorrente risulta essere un cittadino della Moldavia, si ritiene che egli, in caso di rimpatrio, non corra il rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di cittadinanza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 T.U.I. Quanto ai profili di integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato e documentato: contratto apprendistato (doc. 5); CUD 2023 e CUD 2025 (doc. 6); contratto di locazione e registrazione (doc. 7); istanza modifica residenza (doc. 8); libretto autovettura acquistata dal ricorrente (doc. 9); comunicazione INPS contratto (doc. 10); trasformazione contratto indeterminato (doc. 11); buste paga settembre/dicembre 2024 e febbraio 2025 (doc. 12); finanziamento Intesa Sanpaolo (doc. 13). Per gli indicati profili di vulnerabilità del ricorrente e per gli indici del percorso di integrazione che egli sta cercando di compiere nel territorio nazionale, valorizzando i parametri normativi di cui sopra espressi all'art. 19 TUI, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v.: Cass. sez. un. 24413/2021; Cass.7396/2021; Cass. 16369/22; Cass. 26089/22). Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura alla luce della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ed essendo la convenuta la PA
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- accoglie la domanda e riconosce in capo al ricorrente nato in Parte_1 Moldavia il 15.6.2002, CUI il diritto al permesso di soggiorno per protezione C.F._1 speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI nella versione come modificata dal d.lgs. 130 del 2020 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 25.11.2025 Il Giudice estensore Il Presidente Monica Mastrandrea Roberta Dotta