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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3611/2024 R.G.V.G. promossa da:
, con gli Avv.ti Alessandra Palumbo e Angela Aiello Parte_1
e con l'Avv. Ugo Giovanbattista Cacciatore Parte_2
- Ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in sede oggetto: Divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 maggio 2024 e hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda contestuale di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 6 gennaio 1994 a Cenadi (CZ), dalla quale sono nati due figli, Persona_1
Per_ (nato a [...] l'[...]) e (nato a [...] il [...]).
Il Tribunale, con sentenza pronunciata il 16 luglio 2024 e pubblicata il 18 luglio 2024, ha già dichiarato la separazione consensuale dei coniugi e, con separata ordinanza in pari data, ha fissato l'udienza del 20 marzo 2025 ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio.
Con note in sostituzione di udienza, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno insistito per l'accoglimento delle concordate condizioni di cui al ricorso;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Le parti hanno concordemente attestato che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza celebrata dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione e che da allora non vi è stata alcuna riconciliazione. Sussistono dunque i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma primo, n. 2), lett. b) secondo capoverso, Legge 1 dicembre 1970 n. 898.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cenadi (CZ) il 6 gennaio
1994 da e (atto trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di Cenadi (CZ) al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 1994), alle condizioni tutte dalle parti concordate di cui al ricorso;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cenadi (CZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025
Il Presidente relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)