TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/09/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dott.ssa Francesca Fucci, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5005/2023 del R.G. Affari Previdenza tra
rapp. e dif dall'Avv. ANNA MARIA D'ARIENZO; Parte_1
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'Avv. CARLO MARIA CP_1
LIGUORI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/09/2023, il ricorrente, dipendente della “ , Parte_2 con la qualifica di operaio e mansione di autista, liv. C3, affermava di aver subito infortunio sul lavoro in data 17/08/2022 a seguito del quale l' gli aveva riconosciuto un danno biologico CP_1 del 10% quantificato in € 10.117,34.
Deduceva di avere proposto ricorso ex art. 104 DPR 1124/1965, rigettato dall' con CP_1 provvedimento del 16/06/2023 del seguente tenore “non sono state indicate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio espresso precedentemente”.
Ciò premesso, il ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' per sentire accertare CP_1 un'inabilità permanente nella misura pari o superiore al 18% ed ottenere la condanna dell'Istituto alla costituzione della rendita vitalizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria o comunque, al pagamento dell'indennizzo in capitale per il danno biologico in misura non inferiore al 10% già riconosciuto ed accertato in via amministrativa. Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c. e CP_1
l'infondatezza della domanda contestando l'entità dei postumi reclamati rispetto alle conseguenze dell'infortunio subito dal ricorrente.
Disposta perizia medico legale, rinviata la causa per discussione, la stessa all'odierna udienza veniva decisa come dalla presente sentenza all'esito della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c..
Osserva il Tribunale che la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
Giova rilevare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del
25 .7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965) ; - per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000).
La fattispecie in esame ricade nella previsione del D.Lvo 38/2000, trattandosi di infortunio occorso in data 17/08/2022.
Il C.T.U. nominato – dott. A. ha precisato nella sua relazione quali siano i postumi Per_1 invalidanti residuati in capo al ricorrente ed ha concluso che in conseguenza di essi la lesione della sua integrità psicofisica è da valutarsi in misura dell'11% dal 01/03/2023.
Le argomentazioni del C.T.U. sono condivise da questo Tribunale e fatte proprie atteso che sono fondate su metodologie di ordine scientifico esattamente applicate e che di contro le censure sollevate da parte ricorrente già in sede di controdeduzioni inviate al CTU appaiono destituite di fondamento e superabili alla luce delle risposte dallo steso fornite ed allegate alla perizia.
In particolare, quanto alla censura reiterata in sede di note e relativa all'omessa considerazione dell'espulsione delle ernie di cui alla TAC depositata in giudizio il dott. ha precisato Per_1 che “La valutazione dei postumi (11%), tenuto conto della patologia rachidea documentata, risulta ( come riportato in diagnosi) onnicomprensiva, poiché, diversamente, una frattura “composta” (cioè senza dislocazione dei frammenti) dell'acetabolo dx, peraltro già non più riscontrata alla TAC del bacino del 7/11/22 (“Allo stato non apprezzabili lesioni ossee di tipo traumatico …”) , dopo meno di tre mesi dall'infortunio, in presenza di più che modesti riverberi sulla funzionalità dell'anca, non sarebbe stata valutata in misura dell'11%, bensì in misura notevolmente minore”.
Il CTU ha inoltre rilevato come difetti alcuna consulenza specialistica in atti che attribuisca la presenza di ernie discali espulse all'evento infortunistico, tenuto conto anche dell'entità dell'evento (cadeva nello scendere dal camion).
A livello documentale poi il CTU dava atto che La RM della colonna vertebrale, eseguita in data
27/2/24, non riportava ernie discali espulse, ma solo multiple protrusioni discali del tratto cervicale e lombare, di chiara natura patologica (non infortunistica), né tali presunte ernie venivano riportate nella consulenza neurochirurgica dell'8/5/24.
Quanto poi alla censura di omessa valutazione del certificato medico depositato in corso di causa e consistente nel certificato di visita del 15/04/2025 il ctu ha condivisibilmente chiarito che trattasi di consulenza fisiatrica non significativa ai fini della presente indagine medico-legale.
La domanda pertanto va accolta nei termini che precedono e l' deve essere condannato CP_1
a liquidare l'indennizzo sulla base dell'accertata percentuale di inabilità.
Sul capitale deve essere applicata la disciplina degli interessi e della rivalutazione di cui all'art. 16 della Legge 412/1991 per cui a decorrere dal 31/12/1991 dovranno corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione alle eventuali somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria a decorrere dal 121° giorno successivo all'insorgenza del diritto e per i ratei successivi dalla data di maturazione degli stessi.
Le spese di giudizio sono compensate atteso l'accoglimento in misura del tutto marginale, per un solo punto rispetto alla percentuale di inabilità riconosciuta dall' . CP_2
Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da separato decreto CP_1
P.Q.M.
- Dichiara inabile in via permanente nella misura dell'11% con Parte_1 decorrenza dal 1/03/2023; - Condanna l' al conseguente adeguamento della prestazione per infortunio ed al CP_1 pagamento delle differenze tra quanto corrisposto e quanto dovuto in base alla riconosciuta superiore percentuale di inabilità, con decorrenza dal 01/03/2023;
- Condanna l' a corrispondere gli interessi legali dalla data della maturazione del diritto CP_1 fino all'effettivo soddisfo;
- Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, 17/09/2025 Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Francesca Fucci)