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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/12/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.
Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1311 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale riservata in decisione all'udienza del 2/12/2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli, Parte_1 C.F._1 alla Via Santa Lucia, 123, presso lo studio degli avv.ti Pietro Rocco di Torrepadula ed Enrico
Romano, dai quali è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Salerno, alla via CP_1 C.F._2
Nizza, 73, presso lo studio degli avv.ti Renata Pepe e Antonio Bruno, dai quali è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 Le parti concludevano come da note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del
2/12/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2024, il sig. - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con la sig.ra in Ascea (SA) in data 29/05/1993, trascritto presso il CP_1
Comune di Ascea, nel registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1993, Atto N. 13, parte II, serie
A, Ufficio 1, e che dalla predetta unione erano nati due figli: , nato il [...] in Per_1
Vallo della Lucania (SA), e nata il [...] in [...], entrambi Per_2 maggiorenni - chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di pronunciare con sentenza la separazione giudiziale fra i coniugi.
Rappresentava che il matrimonio, con il passare degli anni, era divenuto intollerabile a causa di divergenze ed incompatibilità caratteriali. Aggiungeva che i coniugi avevano cercato in tutti i modi di ricreare un ambiente familiare sereno e di recuperare il legame coniugale, ma che tali sforzi erano risultati vani a causa delle profonde diversità caratteriali fra loro esistenti. Sosteneva che entrambi i figli erano maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che la sig.ra CP_1 lavorava presso il Flash Bar di Ascea con contratto a tempo indeterminato e percepiva uno stipendio medio mensile di circa € 1.000,00 e precisava che la casa familiare, sita in Ascea (SA) alla Via Roma n. 47, era di sua esclusiva proprietà, a lui pervenuta in virtù di donazione del
06/03/2001 per atto Notar Persona_3
Sulla base di tali premesse, il ricorrente chiedeva: “1. di autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. Per_ di accertare e dichiarare che i due figli maggiorenni, e sono entrambi economicamente autosufficienti Per_1
e, pertanto, non disporre alcun assegno a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento degli Parte_1 stessi;
3. alla luce dell'accertamento di cui sopra, dichiarare la carenza dei presupposti per l'assegnazione della casa familiare, sita in Ascea (SA) alla Via Roma n. 47, alla sig.ra ;
4. di accertare e dichiarare che nulla CP_1
CP_ dovrà essere corrisposto dal ricorrente alla sig.ra a titolo di mantenimento personale della stessa, stante la sua piena autosufficienza economica;
5. di nominare il Giudice Istruttore per la trattazione nel merito, al fine di sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, la definitività dei provvedimenti richiesti, nonché ogni altro provvedimento necessario e conseguenziale che verrà richiesto in sede istruttoria”, il tutto con vittoria di spese.
La resistente si costituiva, contestava le affermazioni del ricorrente e precisava che la volontà di porre fine al matrimonio era dipesa esclusivamente dal marito, il quale intratteneva da tempo una relazione extraconiugale dalla quale, nell'anno 2022, era nata anche una bambina. Rappresentava che tale relazione era già in atto quando, nell'anno 2019, per motivi di lavoro, il marito si era
2 trasferito dapprima a Verona e successivamente a Torino per intraprendere la nuova attività di operatore sociosanitario presso l'A.O.U. Città della Salute di Torino, dove era stato raggiunto dalla attuale campagna, con la quale già conviveva more uxorio a Verona. Precisava che durante il periodo di assenza, il non si era mai preoccupato delle esigenze familiari alle quali aveva Pt_1 interamente sopperito, rappresentava di non aver alcun contratto di lavoro e deduceva che la sua unica fonte di sostentamento era costituita dai proventi (pari complessivamente ad €.700,00 mensili) proveniente della locazione di un appartamento sito in località Marina di Ascea e di un locale commerciale e, ancora, che la figlia non era titolare di alcun contratto di lavoro ma Per_2 era soltanto stagista fino al mese di giugno 2025 presso un'azienda di Milano.
La resistente concludeva come segue: “1) che i coniugi siano autorizzati a vivere separatamente, liberi ciascuno di scegliere la propria residenza o il domicilio;
2) che la casa coniugale, sita in Ascea, alla Via Roma n.
47, sia assegnata alla sig.ra , dove attualmente convive stabilmente (non avendo oltretutto altre CP_1
Per_ possibilità) con i figli ed quest'ultima solo temporaneamente fuori casa perché, come sopra Per_1 anticipato, impegnata in uno stage aziendale che terminerà a fine giugno. Vale la pena ricordare che tale luogo, Per_ oltre ad essere abitazione fissa del figlio è il punto di riferimento stabile anche della figlia che, se Per_1 anche assente per periodi non brevi, ritorna sempre alla casa genitoriale e, più specificamente dalla madre che, quando necessario, provvede materialmente alle sue esigenze;
3) che si stabilisca la corresponsione di un assegno di Per_ mantenimento familiare, o quantomeno un contributo a questo, in considerazione del fatto che la figlia – lungi dall'essere titolare di un contratto di lavoro - è soltanto stagista, con scadenza a giugno 2025, presso CP_ un'azienda di Milano;
4) che, in virtù dello stato di precarietà in cui la sig.ra versa, ordinare al signor di corrispondere in suo favore un assegno a titolo di mantenimento personale nella misura di € 400,00 Pt_1 mensili e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”.
Le parti comparivano all'udienza del 29/4/2025: il ricorrente dichiarava che la figlia lavorava Per_2
e aveva intrapreso una propria convivenza, che la casa familiare era di sua esclusiva proprietà in quanto ereditata e gravata da usufrutto materno e che la moglie si era licenziata;
la resistente affermava che la figlia viveva in altro appartamento concesso dalla nonna, che il figlio Per_1 lavorava con reddito mensile di circa euro 1.000, che gli immobili di Ascea erano stati acquistati anche grazie a un'eredità da lei ricevuta, nonchè di aver lasciato il lavoro per motivi di salute e di percepire i canoni delle locazioni, dichiarandosi disponibile a rinunciare all'assegno di mantenimento in favore dell'assegnazione della casa coniugale anche a vantaggio dei figli.
Il Tribunale con ordinanza del 28/5/2025 provvedeva ai sensi del n. 22 dell'art. 473 bis come segue: “1) autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credano
3 la loro residenza;
2) determina in euro 200,00 l'assegno mensile che il marito corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento, da versare a mezzo vaglia postale nel domicilio della moglie entro i primi cinque giorni di ciascun mese a far data dal mese di giugno 2025, da adeguare automaticamente ed annualmente agli indici ISTAT”.
Il Tribunale fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 2/12/2025 e la assegnava in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Va, innanzitutto, chiarito che nel caso in esame deve trovare applicazione ratione temporis il cosiddetto rito Cartabia di cui agli artt. 473 bis e segg. c.p.c. e che, dunque, non possono essere concessi alle parti, che pure ne avevano fatto richiesta nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 2/12/2025, i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il giudice in difetto di mezzi di prova da assumere fissava per la discussione orale della causa ai sensi dell'ultimo comma del n. 22 dell'art. 473 bis c.p.c. l'udienza del 2/12/2025.
Tanto premesso, la domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento la circostanza che il ricorrente ha trasferito il proprio domicilio altrove già da diversi anni, nonché le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 29/4/2025, dalle quali emerge chiaramente l'impossibilità di una riconciliazione.
Quanto alle statuizioni accessorie, deve rilevarsi che entrambi i figli sono maggiorenni: , Per_1 nato nel 1997, ha 28 anni e lavora presso l'agenzia Eurobet di Vallo della Lucania con regolare contratto di lavoro percependo circa € 1.000,00 mensili;
nata nel 1995, ha 30 anni e, pur Per_2 svolgendo attualmente uno stage presso un'azienda di Milano, risulta convivere con il sig.
[...]
in un appartamento distinto dalla casa familiare. Parte_2
In ordine all'assegnazione della casa coniugale, deve osservarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'assegnazione della casa familiare in sede di separazione è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, e non può trovare applicazione come componente dell'assegno di mantenimento del coniuge economicamente più debole. L'adottabilità del provvedimento di assegnazione è subordinata all'imprescindibile presupposto della presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi. Nel caso di specie, entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti: percepisce un reddito da lavoro di Per_1
4 circa € 1.000,00 mensili, mentre pur svolgendo attualmente uno stage, convive con il Per_2 proprio compagno in un appartamento separato.
Per quanto concerne l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra deve rilevarsi CP_1 che, ai sensi dell'art. 156 c.c., “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”; il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta
e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che
l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza,
l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. civ. n. .234/2025).
La sig.ra dichiarava di non lavorare attualmente per ragioni di salute non meglio CP_1 precisate e di percepire unicamente i proventi della locazione di immobili per complessivi €
700,00 mensili;
il sig. invece, svolge la professione di operatore sociosanitario presso Pt_1
l'A.O.U. Città della Salute di Torino e, dalle certificazioni uniche depositate, risulta percepire redditi significativamente superiori, pari nel 2023 ad € 10.247,32 (come da CU 2024), nel 2022 ad
€ 16.325,12 (come da CU 2023) e nel 2021 ad € € 21.805,32 (come da CU 2022).
Può, dunque, essere confermato l'assegno di euro 200,00 già disposto con provvedimento del
28/5/2025, essenzialmente con funzione assistenziale in considerazione della attuale situazione economica della ricorrente.
Le spese in considerazione degli esiti del giudizio vengono integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal sig. nei confronti di e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di fissare ove credano la propria residenza;
2. dispone, quanto alle statuizioni accessorie, come da ordinanza depositata in data
28/5/2025;
5 3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al P.M. per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3.11.2000
n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 12/12/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.
Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1311 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale riservata in decisione all'udienza del 2/12/2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli, Parte_1 C.F._1 alla Via Santa Lucia, 123, presso lo studio degli avv.ti Pietro Rocco di Torrepadula ed Enrico
Romano, dai quali è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Salerno, alla via CP_1 C.F._2
Nizza, 73, presso lo studio degli avv.ti Renata Pepe e Antonio Bruno, dai quali è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 Le parti concludevano come da note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del
2/12/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2024, il sig. - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con la sig.ra in Ascea (SA) in data 29/05/1993, trascritto presso il CP_1
Comune di Ascea, nel registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1993, Atto N. 13, parte II, serie
A, Ufficio 1, e che dalla predetta unione erano nati due figli: , nato il [...] in Per_1
Vallo della Lucania (SA), e nata il [...] in [...], entrambi Per_2 maggiorenni - chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di pronunciare con sentenza la separazione giudiziale fra i coniugi.
Rappresentava che il matrimonio, con il passare degli anni, era divenuto intollerabile a causa di divergenze ed incompatibilità caratteriali. Aggiungeva che i coniugi avevano cercato in tutti i modi di ricreare un ambiente familiare sereno e di recuperare il legame coniugale, ma che tali sforzi erano risultati vani a causa delle profonde diversità caratteriali fra loro esistenti. Sosteneva che entrambi i figli erano maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che la sig.ra CP_1 lavorava presso il Flash Bar di Ascea con contratto a tempo indeterminato e percepiva uno stipendio medio mensile di circa € 1.000,00 e precisava che la casa familiare, sita in Ascea (SA) alla Via Roma n. 47, era di sua esclusiva proprietà, a lui pervenuta in virtù di donazione del
06/03/2001 per atto Notar Persona_3
Sulla base di tali premesse, il ricorrente chiedeva: “1. di autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. Per_ di accertare e dichiarare che i due figli maggiorenni, e sono entrambi economicamente autosufficienti Per_1
e, pertanto, non disporre alcun assegno a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento degli Parte_1 stessi;
3. alla luce dell'accertamento di cui sopra, dichiarare la carenza dei presupposti per l'assegnazione della casa familiare, sita in Ascea (SA) alla Via Roma n. 47, alla sig.ra ;
4. di accertare e dichiarare che nulla CP_1
CP_ dovrà essere corrisposto dal ricorrente alla sig.ra a titolo di mantenimento personale della stessa, stante la sua piena autosufficienza economica;
5. di nominare il Giudice Istruttore per la trattazione nel merito, al fine di sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, la definitività dei provvedimenti richiesti, nonché ogni altro provvedimento necessario e conseguenziale che verrà richiesto in sede istruttoria”, il tutto con vittoria di spese.
La resistente si costituiva, contestava le affermazioni del ricorrente e precisava che la volontà di porre fine al matrimonio era dipesa esclusivamente dal marito, il quale intratteneva da tempo una relazione extraconiugale dalla quale, nell'anno 2022, era nata anche una bambina. Rappresentava che tale relazione era già in atto quando, nell'anno 2019, per motivi di lavoro, il marito si era
2 trasferito dapprima a Verona e successivamente a Torino per intraprendere la nuova attività di operatore sociosanitario presso l'A.O.U. Città della Salute di Torino, dove era stato raggiunto dalla attuale campagna, con la quale già conviveva more uxorio a Verona. Precisava che durante il periodo di assenza, il non si era mai preoccupato delle esigenze familiari alle quali aveva Pt_1 interamente sopperito, rappresentava di non aver alcun contratto di lavoro e deduceva che la sua unica fonte di sostentamento era costituita dai proventi (pari complessivamente ad €.700,00 mensili) proveniente della locazione di un appartamento sito in località Marina di Ascea e di un locale commerciale e, ancora, che la figlia non era titolare di alcun contratto di lavoro ma Per_2 era soltanto stagista fino al mese di giugno 2025 presso un'azienda di Milano.
La resistente concludeva come segue: “1) che i coniugi siano autorizzati a vivere separatamente, liberi ciascuno di scegliere la propria residenza o il domicilio;
2) che la casa coniugale, sita in Ascea, alla Via Roma n.
47, sia assegnata alla sig.ra , dove attualmente convive stabilmente (non avendo oltretutto altre CP_1
Per_ possibilità) con i figli ed quest'ultima solo temporaneamente fuori casa perché, come sopra Per_1 anticipato, impegnata in uno stage aziendale che terminerà a fine giugno. Vale la pena ricordare che tale luogo, Per_ oltre ad essere abitazione fissa del figlio è il punto di riferimento stabile anche della figlia che, se Per_1 anche assente per periodi non brevi, ritorna sempre alla casa genitoriale e, più specificamente dalla madre che, quando necessario, provvede materialmente alle sue esigenze;
3) che si stabilisca la corresponsione di un assegno di Per_ mantenimento familiare, o quantomeno un contributo a questo, in considerazione del fatto che la figlia – lungi dall'essere titolare di un contratto di lavoro - è soltanto stagista, con scadenza a giugno 2025, presso CP_ un'azienda di Milano;
4) che, in virtù dello stato di precarietà in cui la sig.ra versa, ordinare al signor di corrispondere in suo favore un assegno a titolo di mantenimento personale nella misura di € 400,00 Pt_1 mensili e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”.
Le parti comparivano all'udienza del 29/4/2025: il ricorrente dichiarava che la figlia lavorava Per_2
e aveva intrapreso una propria convivenza, che la casa familiare era di sua esclusiva proprietà in quanto ereditata e gravata da usufrutto materno e che la moglie si era licenziata;
la resistente affermava che la figlia viveva in altro appartamento concesso dalla nonna, che il figlio Per_1 lavorava con reddito mensile di circa euro 1.000, che gli immobili di Ascea erano stati acquistati anche grazie a un'eredità da lei ricevuta, nonchè di aver lasciato il lavoro per motivi di salute e di percepire i canoni delle locazioni, dichiarandosi disponibile a rinunciare all'assegno di mantenimento in favore dell'assegnazione della casa coniugale anche a vantaggio dei figli.
Il Tribunale con ordinanza del 28/5/2025 provvedeva ai sensi del n. 22 dell'art. 473 bis come segue: “1) autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credano
3 la loro residenza;
2) determina in euro 200,00 l'assegno mensile che il marito corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento, da versare a mezzo vaglia postale nel domicilio della moglie entro i primi cinque giorni di ciascun mese a far data dal mese di giugno 2025, da adeguare automaticamente ed annualmente agli indici ISTAT”.
Il Tribunale fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 2/12/2025 e la assegnava in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Va, innanzitutto, chiarito che nel caso in esame deve trovare applicazione ratione temporis il cosiddetto rito Cartabia di cui agli artt. 473 bis e segg. c.p.c. e che, dunque, non possono essere concessi alle parti, che pure ne avevano fatto richiesta nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 2/12/2025, i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il giudice in difetto di mezzi di prova da assumere fissava per la discussione orale della causa ai sensi dell'ultimo comma del n. 22 dell'art. 473 bis c.p.c. l'udienza del 2/12/2025.
Tanto premesso, la domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento la circostanza che il ricorrente ha trasferito il proprio domicilio altrove già da diversi anni, nonché le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 29/4/2025, dalle quali emerge chiaramente l'impossibilità di una riconciliazione.
Quanto alle statuizioni accessorie, deve rilevarsi che entrambi i figli sono maggiorenni: , Per_1 nato nel 1997, ha 28 anni e lavora presso l'agenzia Eurobet di Vallo della Lucania con regolare contratto di lavoro percependo circa € 1.000,00 mensili;
nata nel 1995, ha 30 anni e, pur Per_2 svolgendo attualmente uno stage presso un'azienda di Milano, risulta convivere con il sig.
[...]
in un appartamento distinto dalla casa familiare. Parte_2
In ordine all'assegnazione della casa coniugale, deve osservarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'assegnazione della casa familiare in sede di separazione è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, e non può trovare applicazione come componente dell'assegno di mantenimento del coniuge economicamente più debole. L'adottabilità del provvedimento di assegnazione è subordinata all'imprescindibile presupposto della presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi. Nel caso di specie, entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti: percepisce un reddito da lavoro di Per_1
4 circa € 1.000,00 mensili, mentre pur svolgendo attualmente uno stage, convive con il Per_2 proprio compagno in un appartamento separato.
Per quanto concerne l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra deve rilevarsi CP_1 che, ai sensi dell'art. 156 c.c., “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”; il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta
e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che
l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza,
l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. civ. n. .234/2025).
La sig.ra dichiarava di non lavorare attualmente per ragioni di salute non meglio CP_1 precisate e di percepire unicamente i proventi della locazione di immobili per complessivi €
700,00 mensili;
il sig. invece, svolge la professione di operatore sociosanitario presso Pt_1
l'A.O.U. Città della Salute di Torino e, dalle certificazioni uniche depositate, risulta percepire redditi significativamente superiori, pari nel 2023 ad € 10.247,32 (come da CU 2024), nel 2022 ad
€ 16.325,12 (come da CU 2023) e nel 2021 ad € € 21.805,32 (come da CU 2022).
Può, dunque, essere confermato l'assegno di euro 200,00 già disposto con provvedimento del
28/5/2025, essenzialmente con funzione assistenziale in considerazione della attuale situazione economica della ricorrente.
Le spese in considerazione degli esiti del giudizio vengono integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal sig. nei confronti di e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di fissare ove credano la propria residenza;
2. dispone, quanto alle statuizioni accessorie, come da ordinanza depositata in data
28/5/2025;
5 3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al P.M. per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3.11.2000
n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 12/12/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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