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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 4257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4257 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 732/2021 R.G., avente ad oggetto “azione revocatoria fallimentare”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
19.2.2025, tra:
- (P. Iva: I ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Stellato (C.F.:
) e dall'avvocato Michele Sarno (C.F.: ) C.F._1 C.F._1
- appellante-
e
- (C.F: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
curatore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Maria Cesaro (C.F.:
) C.F._2
-appellata-
1
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli la curatela del fallimento della
[...]
conveniva in giudizio la per chiedere la revocatoria ex art. 67 Controparte_2 Controparte_1
R.D. n° 267/1942 del contratto di affitto d'azienda stipulato dalla fallita con la convenuta
[...]
in data 8.3.2016, circa otto mesi prima della dichiarazione di fallimento Controparte_1
(avvenuta in data 11.11.2016), avente ad oggetto tutti i beni della fallita, le autorizzazioni e le concessioni di cui quest'ultima era titolare, la cessione di contratti di appalto e la cessione di tutti i crediti sorti fino al momento della stipulazione (mentre i debiti rimanevano a carico della cedente), il tutto per la durata di sei anni e per un canone complessivo di euro 120.000; la curatela chiedeva inoltre il risarcimento del danno subito per l'illegittima detenzione del bene da parte della convenuta dalla data del fallimento fino alla restituzione.
…
Con sentenza n° 5212/2020, pubblicata in data 21.7.2020, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda e, pertanto, dichiarava l'inefficacia del contratto e condannava altresì la convenuta al risarcimento dei danni, equitativamente determinati nella misura di euro
120.000.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la deducendo tre motivi di Controparte_1
impugnazione e chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto della domanda di revocatoria fallimentare e, in via istruttoria, l'ammissione di prova testimoniale volta a dimostrare che i contratti di appalto ceduti non hanno avuto alcuna esecuzione.
Si è costituita in giudizio la curatela appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
19.2.2025, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'atto di appello è infondato.
Con il primo motivo la si duole che il primo giudice, all'udienza del 21.7.2020, CP_1
ha direttamente invitato le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., pretermettendo completamente la fase di trattazione ex art. 183 c.p.c. ed impedendo quindi ad essa appellante di depositare documenti e di avanzare le richieste istruttorie indicate nel terzo motivo di appello;
eccepisce, pertanto, la nullità della sentenza.
Il motivo è manifestamente infondato.
E' pacifico che la mancata concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. non determina la nullità della sentenza ed il regresso del giudizio alla fase di primo grado, non rientrando tra le ipotesi per le quali l'art. 354 c.p.c. prevede la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado e la rimessione degli atti al primo giudice (cfr. Cass., sez. 3, n°
22900 del 11/11/2005; Cass., sez. 2, n° 4448 del 27/02/2007).
In sede di appello, pertanto, la parte che eccepisce la mancata concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. deve specificare quali siano le precisazioni e le modificazioni alle domande, eccezioni e conclusioni che avrebbe inteso operare oppure le nuove eccezioni che avrebbe inteso proporre come conseguenza delle modificazioni della controparte oppure ancora le richieste probatorie che avrebbe inteso avanzare con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. che le sono state negate e chiedere al giudice dell'appello di essere rimessa in termini per il compimento di tali attività, se effettivamente rilevanti (cfr. Cass., sez. 2, n° 21953 del 02/09/2019; Cass., sez. 1, n° 2626 del 02/02/2018; Cass., sez. 2, n°
24402 del 04/10/2018).
Nel caso di specie l'appellante, nell'illustrare il terzo motivo di appello, ha in effetti indicato una prova testimoniale di cui richiede l'ammissione, ma tale prova è manifestamente irrilevante, come si dirà nell'esaminare il detto motivo.
Peraltro, a norma dell'art. 183 comma 6 c.p.c. (ovviamente nella versione vigente all'epoca dello svolgimento del processo di primo grado), il giudice deve concedere i termini ivi contemplati solo “se richiesto”, come testualmente previsto dalla lettera della legge;
pertanto, in mancanza di tale richiesta, il giudice può legittimamente fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass., sez. 1, n° 16993 del 26/08/2004), fermo restando che, come precisato dalla Suprema Corte, anche in presenza di una richiesta di concessione
3 di termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice non è tenuto a concederli e può invitare le parti a precisare le conclusioni se ritiene che la causa sia già matura per la decisione (cfr.
Cass., sez. 1, n° 7474 del 23/03/2017; cfr. Cass., sez. 2, n° 32577 del 23/11/2023).
Ebbene, nell'udienza di trattazione del 21.7.2020 (all'esito della quale il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c.) tali termini non vennero richiesti né dall'odierna appellante né dalla controparte, come si evince pacificamente dalla lettura del verbale di udienza, riportato nella stessa intestazione della sentenza di primo grado..
Pertanto, in mancanza di qualsivoglia richiesta di concessione di termini ex art. 183 comma
6 c.p.c., del tutto legittimamente il primo giudice, facendo uso dei suoi poteri, ha ritenuto la causa matura per la decisione ed ha invitato le parti alla discussione orale.
…
Con il secondo motivo di appello la avanza due autonome doglianze: CP_1
- con la prima doglianza si lamenta che il giudice ha attribuito pieno valore confessorio alle dichiarazioni rese dalla amministratrice di essa appellante in sede di libero interrogatorio delle parti, laddove invece, a norma dell'art. 116 comma 2 c.p.c., a tali dichiarazioni si sarebbe potuta attribuite esclusivamente la valenza di argomenti di prova;
- con la seconda doglianza eccepisce la nullità della sentenza per non avere il giudice di prime cure disposto una nuova comparizione personale delle parti per tentarne la conciliazione ai sensi dell'art. 183, commi 2, 3 e 9 c.p.c.
Ebbene, osserva questa Corte che la prima doglianza è inammissibile e la seconda è manifestamente infondata.
L'inammissibilità della prima doglianza deriva dalla considerazione che, anche a voler ritenere che il primo giudice abbia attribuito valore di “confessione” alle dichiarazioni rese in sede di liberto interrogatorio (ma, in realtà, il giudicante non ha fatto riferimento ad alcuna confessione, ma si è limitato a valorizzare la non contestazione della conoscenza dello stato di insolvenza: “visto il precedente verbale di udienza e le dichiarazioni rese dall'amministratore della società convenuta che non contesta la conoscenza dello stato di insolvenza, posto che l'operazione era stata realizzata proprio al fine di favorire il superamento delle difficoltà in cui versava la ed era legata al concordato in Controparte_2
rapporto di pacifica strumentalità”), resta il fatto che, ai sensi dell'art. 67 comma 1 R.D. n°
4 267/1942, è la controparte del fallito a dover dimostrare che non conosceva lo stato di insolvenza, e non viceversa.
Quanto alla seconda doglianza, la sua manifesta infondatezza deriva dalla considerazione che davvero non si comprende da dove l'appellante abbia tratto la convinzione che, dopo la prima udienza di trattazione, il giudice debba obbligatoriamente fissare una udienza di comparizione personale delle parti per tentare la loro conciliazione: al contrario, come si evince chiaramente dalla lettura dell'art. 183 comma 3 e dell'art. 185 c.p.c., tale udienza è prevista solo in caso di richiesta congiunta delle parti, laddove nel caso di specie non risulta che tale richiesta sia stata avanzata, neanche dalla sola appellante.
…
Con il terzo motivo di appello la si duole che il primo giudice abbia ritenuto CP_1
sussistente la conoscenza da parte di essa società appellante dello stato di insolvenza della fallita: obietta, in proposito, che non vi era la prova che essa conoscesse, oltre alla visura protesti, anche le visure immobiliari ed i bilanci ed obietta inoltre che il fitto di ramo di azienda stipulato tra la fallita ed essa appellante non era finalizzato a sottrarre componenti attive alla massa dei potenziali creditori, ma era propedeutico all'accordo di ristrutturazione dei debiti poi effettivamente presentato al Tribunale;
si duole, inoltre, che l'entità del risarcimento del danno sia stata parametrata al canone di affitto laddove invece, a seguito dell'intervenuto fallimento, il valore del ramo di azienda si sarebbe azzerato, atteso, peraltro, che i contratti di appalto ceduti non avevano avuto alcuna esecuzione;
in proposito chiede, in via istruttoria, di essere ammessa a provare per via testimoniale che i singoli contratti di appalto ceduti non hanno avuto alcuna esecuzione.
Anche tali doglianze sono manifestamente infondate.
Come già si è evidenziato, avrebbe dovuto essere l'appellante a dare la prova di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore ai sensi dell'art. 67 comma 1 R.D. n°
267/1942 (la domanda è stata proposta in via alternativa ai sensi dell'art. 67 comma 1 oppure ai sensi dell'art. 67 comma 2 R.D. n° 267/1942, ma il primo giudice, pur non specificandolo, ha ritenuto sussistente l'ipotesi del comma 1, avendo fatto riferimento alla incongruità del prezzo, a fronte del valore dei crediti ceduti e del valore della produzione); ed in proposito la Suprema Corte ha precisato che “l'onere della prova contraria gravante sul convenuto in revocatoria non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla
5 mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può quindi essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che nel momento in cui è stato posto in essere
l'atto revocabile sussistessero circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa” (cfr. Cass., sez. 1, n° 5540 del 20/06/1997; conforme Cass., sez. 1, n°
25166 del 19/09/2024).
Quanto, poi, alla doglianza che l'entità del risarcimento del danno sia stata quantificata in una misura pari al canone pattuito per il fitto di azienda, laddove invece, a seguito dell'intervenuto fallimento, il valore del ramo di azienda si sarebbe azzerato, non avendo i contratti di appalto ceduti avuto alcuna esecuzione, anch'essa è manifestamente infondata, atteso che l'entità del canone di affitto è stata dal primo giudice presa come mero parametro per una valutazione equitativa del danno subito dal fallimento come conseguenza dell'illegittima detenzione dell'azienda locata da parte dell'appellante, e peraltro la circostanza che il valore dell'azienda si sarebbe azzerato come conseguenza dell'intervenuto fallimento non toglie che diverso e proficuo uso di tale azienda avrebbe potuto farne la curatela fallimentare se l'avesse avuta a disposizione, sia eventualmente facendosi autorizzare ad un esercizio provvisorio dell'attività di impresa (evitando così anche che ai contratti di appalto non si desse esecuzione) sia accelerando le procedure di liquidazione.
Da tali considerazione discende anche l'assoluta irrilevanza della prova testimoniale richiesta per dare prova che i contratti di appalto ceduti non avevano avuto alcuna esecuzione come conseguenza della dichiarazione di fallimento.
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
6 Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento a favore dell'appellata di euro 6.000,00 per onorari (fase di studio: euro 2.000,00; fase introduttiva: euro 1.000,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 3.000,00), attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella 12 per i giudizi di valore indeterminabile, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° 5212/2020, Controparte_1
pubblicata in data 21.7.2020 dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata curatela del fallimento della di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 6.000,00 per onorari, Controparte_2
oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 23.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
7
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 732/2021 R.G., avente ad oggetto “azione revocatoria fallimentare”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
19.2.2025, tra:
- (P. Iva: I ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Stellato (C.F.:
) e dall'avvocato Michele Sarno (C.F.: ) C.F._1 C.F._1
- appellante-
e
- (C.F: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
curatore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Maria Cesaro (C.F.:
) C.F._2
-appellata-
1
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli la curatela del fallimento della
[...]
conveniva in giudizio la per chiedere la revocatoria ex art. 67 Controparte_2 Controparte_1
R.D. n° 267/1942 del contratto di affitto d'azienda stipulato dalla fallita con la convenuta
[...]
in data 8.3.2016, circa otto mesi prima della dichiarazione di fallimento Controparte_1
(avvenuta in data 11.11.2016), avente ad oggetto tutti i beni della fallita, le autorizzazioni e le concessioni di cui quest'ultima era titolare, la cessione di contratti di appalto e la cessione di tutti i crediti sorti fino al momento della stipulazione (mentre i debiti rimanevano a carico della cedente), il tutto per la durata di sei anni e per un canone complessivo di euro 120.000; la curatela chiedeva inoltre il risarcimento del danno subito per l'illegittima detenzione del bene da parte della convenuta dalla data del fallimento fino alla restituzione.
…
Con sentenza n° 5212/2020, pubblicata in data 21.7.2020, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda e, pertanto, dichiarava l'inefficacia del contratto e condannava altresì la convenuta al risarcimento dei danni, equitativamente determinati nella misura di euro
120.000.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la deducendo tre motivi di Controparte_1
impugnazione e chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto della domanda di revocatoria fallimentare e, in via istruttoria, l'ammissione di prova testimoniale volta a dimostrare che i contratti di appalto ceduti non hanno avuto alcuna esecuzione.
Si è costituita in giudizio la curatela appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
19.2.2025, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'atto di appello è infondato.
Con il primo motivo la si duole che il primo giudice, all'udienza del 21.7.2020, CP_1
ha direttamente invitato le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., pretermettendo completamente la fase di trattazione ex art. 183 c.p.c. ed impedendo quindi ad essa appellante di depositare documenti e di avanzare le richieste istruttorie indicate nel terzo motivo di appello;
eccepisce, pertanto, la nullità della sentenza.
Il motivo è manifestamente infondato.
E' pacifico che la mancata concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. non determina la nullità della sentenza ed il regresso del giudizio alla fase di primo grado, non rientrando tra le ipotesi per le quali l'art. 354 c.p.c. prevede la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado e la rimessione degli atti al primo giudice (cfr. Cass., sez. 3, n°
22900 del 11/11/2005; Cass., sez. 2, n° 4448 del 27/02/2007).
In sede di appello, pertanto, la parte che eccepisce la mancata concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. deve specificare quali siano le precisazioni e le modificazioni alle domande, eccezioni e conclusioni che avrebbe inteso operare oppure le nuove eccezioni che avrebbe inteso proporre come conseguenza delle modificazioni della controparte oppure ancora le richieste probatorie che avrebbe inteso avanzare con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. che le sono state negate e chiedere al giudice dell'appello di essere rimessa in termini per il compimento di tali attività, se effettivamente rilevanti (cfr. Cass., sez. 2, n° 21953 del 02/09/2019; Cass., sez. 1, n° 2626 del 02/02/2018; Cass., sez. 2, n°
24402 del 04/10/2018).
Nel caso di specie l'appellante, nell'illustrare il terzo motivo di appello, ha in effetti indicato una prova testimoniale di cui richiede l'ammissione, ma tale prova è manifestamente irrilevante, come si dirà nell'esaminare il detto motivo.
Peraltro, a norma dell'art. 183 comma 6 c.p.c. (ovviamente nella versione vigente all'epoca dello svolgimento del processo di primo grado), il giudice deve concedere i termini ivi contemplati solo “se richiesto”, come testualmente previsto dalla lettera della legge;
pertanto, in mancanza di tale richiesta, il giudice può legittimamente fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass., sez. 1, n° 16993 del 26/08/2004), fermo restando che, come precisato dalla Suprema Corte, anche in presenza di una richiesta di concessione
3 di termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice non è tenuto a concederli e può invitare le parti a precisare le conclusioni se ritiene che la causa sia già matura per la decisione (cfr.
Cass., sez. 1, n° 7474 del 23/03/2017; cfr. Cass., sez. 2, n° 32577 del 23/11/2023).
Ebbene, nell'udienza di trattazione del 21.7.2020 (all'esito della quale il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c.) tali termini non vennero richiesti né dall'odierna appellante né dalla controparte, come si evince pacificamente dalla lettura del verbale di udienza, riportato nella stessa intestazione della sentenza di primo grado..
Pertanto, in mancanza di qualsivoglia richiesta di concessione di termini ex art. 183 comma
6 c.p.c., del tutto legittimamente il primo giudice, facendo uso dei suoi poteri, ha ritenuto la causa matura per la decisione ed ha invitato le parti alla discussione orale.
…
Con il secondo motivo di appello la avanza due autonome doglianze: CP_1
- con la prima doglianza si lamenta che il giudice ha attribuito pieno valore confessorio alle dichiarazioni rese dalla amministratrice di essa appellante in sede di libero interrogatorio delle parti, laddove invece, a norma dell'art. 116 comma 2 c.p.c., a tali dichiarazioni si sarebbe potuta attribuite esclusivamente la valenza di argomenti di prova;
- con la seconda doglianza eccepisce la nullità della sentenza per non avere il giudice di prime cure disposto una nuova comparizione personale delle parti per tentarne la conciliazione ai sensi dell'art. 183, commi 2, 3 e 9 c.p.c.
Ebbene, osserva questa Corte che la prima doglianza è inammissibile e la seconda è manifestamente infondata.
L'inammissibilità della prima doglianza deriva dalla considerazione che, anche a voler ritenere che il primo giudice abbia attribuito valore di “confessione” alle dichiarazioni rese in sede di liberto interrogatorio (ma, in realtà, il giudicante non ha fatto riferimento ad alcuna confessione, ma si è limitato a valorizzare la non contestazione della conoscenza dello stato di insolvenza: “visto il precedente verbale di udienza e le dichiarazioni rese dall'amministratore della società convenuta che non contesta la conoscenza dello stato di insolvenza, posto che l'operazione era stata realizzata proprio al fine di favorire il superamento delle difficoltà in cui versava la ed era legata al concordato in Controparte_2
rapporto di pacifica strumentalità”), resta il fatto che, ai sensi dell'art. 67 comma 1 R.D. n°
4 267/1942, è la controparte del fallito a dover dimostrare che non conosceva lo stato di insolvenza, e non viceversa.
Quanto alla seconda doglianza, la sua manifesta infondatezza deriva dalla considerazione che davvero non si comprende da dove l'appellante abbia tratto la convinzione che, dopo la prima udienza di trattazione, il giudice debba obbligatoriamente fissare una udienza di comparizione personale delle parti per tentare la loro conciliazione: al contrario, come si evince chiaramente dalla lettura dell'art. 183 comma 3 e dell'art. 185 c.p.c., tale udienza è prevista solo in caso di richiesta congiunta delle parti, laddove nel caso di specie non risulta che tale richiesta sia stata avanzata, neanche dalla sola appellante.
…
Con il terzo motivo di appello la si duole che il primo giudice abbia ritenuto CP_1
sussistente la conoscenza da parte di essa società appellante dello stato di insolvenza della fallita: obietta, in proposito, che non vi era la prova che essa conoscesse, oltre alla visura protesti, anche le visure immobiliari ed i bilanci ed obietta inoltre che il fitto di ramo di azienda stipulato tra la fallita ed essa appellante non era finalizzato a sottrarre componenti attive alla massa dei potenziali creditori, ma era propedeutico all'accordo di ristrutturazione dei debiti poi effettivamente presentato al Tribunale;
si duole, inoltre, che l'entità del risarcimento del danno sia stata parametrata al canone di affitto laddove invece, a seguito dell'intervenuto fallimento, il valore del ramo di azienda si sarebbe azzerato, atteso, peraltro, che i contratti di appalto ceduti non avevano avuto alcuna esecuzione;
in proposito chiede, in via istruttoria, di essere ammessa a provare per via testimoniale che i singoli contratti di appalto ceduti non hanno avuto alcuna esecuzione.
Anche tali doglianze sono manifestamente infondate.
Come già si è evidenziato, avrebbe dovuto essere l'appellante a dare la prova di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore ai sensi dell'art. 67 comma 1 R.D. n°
267/1942 (la domanda è stata proposta in via alternativa ai sensi dell'art. 67 comma 1 oppure ai sensi dell'art. 67 comma 2 R.D. n° 267/1942, ma il primo giudice, pur non specificandolo, ha ritenuto sussistente l'ipotesi del comma 1, avendo fatto riferimento alla incongruità del prezzo, a fronte del valore dei crediti ceduti e del valore della produzione); ed in proposito la Suprema Corte ha precisato che “l'onere della prova contraria gravante sul convenuto in revocatoria non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla
5 mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può quindi essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che nel momento in cui è stato posto in essere
l'atto revocabile sussistessero circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa” (cfr. Cass., sez. 1, n° 5540 del 20/06/1997; conforme Cass., sez. 1, n°
25166 del 19/09/2024).
Quanto, poi, alla doglianza che l'entità del risarcimento del danno sia stata quantificata in una misura pari al canone pattuito per il fitto di azienda, laddove invece, a seguito dell'intervenuto fallimento, il valore del ramo di azienda si sarebbe azzerato, non avendo i contratti di appalto ceduti avuto alcuna esecuzione, anch'essa è manifestamente infondata, atteso che l'entità del canone di affitto è stata dal primo giudice presa come mero parametro per una valutazione equitativa del danno subito dal fallimento come conseguenza dell'illegittima detenzione dell'azienda locata da parte dell'appellante, e peraltro la circostanza che il valore dell'azienda si sarebbe azzerato come conseguenza dell'intervenuto fallimento non toglie che diverso e proficuo uso di tale azienda avrebbe potuto farne la curatela fallimentare se l'avesse avuta a disposizione, sia eventualmente facendosi autorizzare ad un esercizio provvisorio dell'attività di impresa (evitando così anche che ai contratti di appalto non si desse esecuzione) sia accelerando le procedure di liquidazione.
Da tali considerazione discende anche l'assoluta irrilevanza della prova testimoniale richiesta per dare prova che i contratti di appalto ceduti non avevano avuto alcuna esecuzione come conseguenza della dichiarazione di fallimento.
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
6 Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento a favore dell'appellata di euro 6.000,00 per onorari (fase di studio: euro 2.000,00; fase introduttiva: euro 1.000,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 3.000,00), attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella 12 per i giudizi di valore indeterminabile, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° 5212/2020, Controparte_1
pubblicata in data 21.7.2020 dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata curatela del fallimento della di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 6.000,00 per onorari, Controparte_2
oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 23.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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