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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/02/2024, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Maria Cristina Rizzi Giudice rel.
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2931 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto "separazione dei coniugi", vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rapp. e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Maria Chiara Trulio;
ricorrente
E
(c.f.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
l'8.6.1967, rapp. e difeso dall'avv.Alessandro Acone;
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.1.2024; in data 5.2.2024 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 25.9.2023 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in TO SU (AV) in data 19.6.1994 con CP_1
(atto n.11, parte II, serie A, registro atti di matrimonio anno 1994) ha esposto che:
[...]
- dall'unione erano nati due figli: (di anni 27) e (di anni 22); Per_1 Per_2
- la convivenza era divenuta insostenibile a causa della condotta del marito che non si era mai occupato di quanto necessario ai bisogni materiali e morali della famiglia;
-la crisi si era aggravata dopo il 30.3.2019, data in cui il convenuto aveva patito un grave incidente stradale, che lo aveva costretto a sopportare svariati interventi chirurgici, con postumi permanenti;
nel periodo successivo il predetto aveva anche iniziato ad intrattenere relazioni extraconiugali.
Essa istante, diplomata in scienze infermieristiche, lavorava presso l'azienda ospedaliera ed era economicamente autosufficiente;
il coniuge era titolare di una ditta individuale Org_1
di tinteggiatura;
la casa coniugale era in comproprietà; i figli svolgevano attività lavorativa sia pur con contratti a termine.
Ciò posto, la ricorrente ha chiesto pronunziarsi la separazione tra i coniugi, con addebito al marito;
ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà) stante la convivenza con i figli;
ha chiesto di porre a carico del coniuge, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 per ciascun figlio.
Si è costituito contestando gli addebiti e precisando che la crisi coniugale Controparte_1
era in corso da lungo tempo;
che i figli erano maggiorenni ed economicamente autosufficienti
(la figlia di anni 27 era fisioterapista e lavorava presso svariati centri privati;
il Per_1
figlio , di anni 22, era cuoco e lavorava presso diverse strutture alberghiere); non vi Per_2 erano i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale;
ha aderito alla domanda di separazione ed ha chiesto il rigetto di ogni altra domanda.
Alla udienza delegata i coniugi comparivano personalmente e il giudice, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, procedeva all'ascolto delle parti che, ribadita la volontà di non riconciliarsi, aderivano alla proposta di accordo del giudice (assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, sostenendone i costi ordinari e le utenze;
assegno diretto al figlio di € 200,00 mensili, annualmente rivalutabili). Per_2
Il GD, non essendo necessario assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, preso atto degli accordi, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.21 c.p.c..
In data 5.2.2024 è pervenuto parere del p.m. che nulla ha opposto.
2 2. La domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione nonché della volontà concorde, liberamente espressa dai coniugi, di separarsi alle condizioni di cui al verbale di udienza del
18.1.2024, ivi da intendersi integralmente riportate;
ritenute le condizioni della separazione concordate dai coniugi conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastanti con l'interesse della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume;
considerato che
, trattandosi di procedimento di separazione su domanda divenuta congiunta, non è ipotizzabile alcuna soccombenza quanto alle spese di lite;
letti gli artt. 158 c.c. e 473- bis.21, u.c. c.p.c.
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi in intestazione generalizzati, alle condizioni di cui alle note di trattazione, da intendersi come parte integrante della presente sentenza.
Manda alla cancelleria per i successivi adempimenti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 5.2.2024.
Il Giudice est.
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
Il Presidente
Dott. Raffaele Califano
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