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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 07/04/2022, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/04/2022
N. 00340/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2022, proposto da
AN ED Camping Costa Merlata Di Bagno, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Barbuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Straordinaria del Comune di Ostuni, Comune di Ostuni, non costituiti in giudizio;
Capitaneria di Porto di Brindisi, Ministero Infrastrutture e delle Mobilita' Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza ex art. 54 del Dlgs n. 267/2000 della Commissione Straordinaria del Comune di Ostuni, del 05.02.2022, Reg. n. 0007151/2022, avente ad oggetto: “L'apposizione del divieto di accesso alle aree demaniali marittime interessate da crolli ed instabilità geo-morfologica presso l'area costiera di Costa Merlata di Ostuni”.
- l'ordinanza n. 76 del 22.11.2021 della Capitaneria di Porto di Brindisi, avente ad oggetto: “Interdizione specchio acqueo antistante la località di Costa Merlata del Comune di Ostuni (Br)”;
Di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Capitaneria di Porto di Brindisi e di Ministero Infrastrutture e delle Mobilita' Sostenibili;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che appare necessario ai fini del decidere acquisire agli atti una relazione a firma del Segretario Generale del Comune di Ostuni da cui si evincano le seguenti circostanze:
1) se la procedura di affidamento dell’incarico di diagnostica, monitoraggio e recupero dell’area costiera interessata, di cui all’avviso pubblico del 21/2/2022, sia stata finalizzata o meno e quale sia ad oggi lo stato dell’attività di monitoraggio e diagnostica;
2) se risultino o meno avviate misure urgenti finalizzate, sulla base degli accertamenti eseguiti, al ripristino di condizioni di sicurezza dell’intera area in questione;
3) se risultino o meno avviate misure urgenti finalizzate ad una ridefinizione e delimitazione delle aree a rischio che possa consentire una sia pur limitata fruizione della costa e l’esercizio delle attività connesse all’attività turistico- ricettiva in vista dell’imminente avvio della stagione balneare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, sospesa e riservata ogni altra decisione, ordina al Segretario Generale del Comune di Ostuni di depositare la suindicata relazione, corredata degli atti di riferimento eventualmente adottati, entro il termine di giorni 15 dalla data di notificazione e/o di comunicazione in vi amministrativa della presente ordinanza.
Rinvia in prosieguo la trattazione dell’istanza cautelare all’ udienza camerale del 4 maggio 2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO