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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/11/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n.
1934 del R.G. 2020, avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo), promossa
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso gli avv. Pasquale Madeo e Simona Di Iacovo, dai quali è rappresentato e difeso, come da mandati in calce all'atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e a margine della comparsa costitutiva di codifensore. –ATTORE–
CONTRO
(P.I. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata presso gli avv. Ugo Della Monica, Angela Lodato e Giovanni
Severino, dai quali è rappresentata e difesa, come da mandati allegati alla comparsa di costituzione e risposta e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore. –CONVENUTA–
Nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 24.11.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei
1 fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Su istanza della il Tribunale di Castrovillari, con Controparte_1
decreto n. 542/2019 del 23.07.2019, ha ingiunto a il Parte_1
pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 30.595,54, oltre interessi e spese, quale credito riveniente da fatture emesse nel periodo compreso tra il
31.12.2015 e il 31.12.2017 per servizi di trasporto.
2. , con atto di citazione notificato alla controparte in data Parte_1
12.09.2020, ha proposto opposizione tardiva avverso il predetto decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 12.11.2019, deducendo: a) che, in data 12.08.2020, in occasione di un incontro presso la casa comunale del , aveva casualmente ricevuto la Controparte_2
notifica, eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c., di un atto di precetto con cui la gli richiedeva il pagamento Controparte_1
dell'importo di € 34.035,23; b) che il proprio difensore, contattato il difensore della convenuta, aveva ricevuto, a mezzo mail del 26.08.2020, copia del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto, corredato dall'esito della notificazione dello stesso;
c) che la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe nulla, poiché l'indirizzo indicato nella relata (contrada Bruscate di OR-
NO, ex area urbana di OR Calabro) non corrisponderebbe al proprio indirizzo di residenza (contrada Brillia snc di , ex area Controparte_2
urbana di OR Calabro); d) che, peraltro, la contrada Bruscate ricadrebbe nel vicino Comune di Cassano allo Ionio, non già, invece, nel Comune di
; e) che anche l'impresa di cui esso opponente è titolare Controparte_2
avrebbe la propria sede legale in contrada Brillia snc di , ex Controparte_2
area urbana di OR Calabro, come desumibile persino dall'intestazione
2 delle fatture emesse dalla convenuta;
f) che la convenuta non avrebbe reso i servizi di trasporto indicati nelle fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, se non quello relativo alla fattura n. 85 del 31.12.2015, dell'importo di € 7.627,75, in parte pagata con bonifico di € 5.000,00 del
21.04.2016; g) che, invece, le somme indicate nelle altre fatture non sarebbero CP dovute, poiché trattasi di importi già fatturati alla Parte_2
h) che, in ogni caso, tutti gli importi riportati nelle fatture poste a fondamento della domanda monitoria sarebbero state interamente saldate, con cadenza periodica, in favore delle parti committenti dei trasporti;
i) di essere creditore nei confronti della società opposta per il complessivo importo di € 26.044,19, dovuto a titolo di provvigioni, giusta fattura n. 11 del 09.09.2020.
L'opponente ha quindi concluso, chiedendo, testualmente, quanto segue:
“Previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e accoglimento della presente opposizione tardiva a decreto ingiuntivo per i motivi di cui sopra, accertare e dichiarare la mancata notificazione dell'ingiunzione di pagamento opposta nel termine perentorio dei 60 giorni dall'emissione della stessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito: accertare e dichiarare che nulla deve il Sig.
[...]
, anche nella qualità di titolare dell'omonima ditta, per tutti i motivi Parte_1
meglio sopra argomentati e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
542/2019 emesso da Codesto Tribunale in data 23.07.2019; - Sempre nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa creditoria azionata da parte opposta, accertare e dichiarare la compensazione del credito vantato da quest'ultima con il credito vantato dal Sig. , quale titolare Parte_1
dell'omonima ditta, e per l'effetto, condannare la società Controparte_1
a versare la restante somma dovuta all'odierno opponente pari ad €
[...]
448,65; - Con vittoria di spese e competenze di lite”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.11.2020, la
[...]
[...
[...] ha dedotto, in via preliminare, l'improcedibilità Controparte_4
dell'opposizione, poiché il decreto ingiuntivo sarebbe stato notificato presso quella che, all'epoca, era la sede legale dell'impresa, nonché, nel merito,
l'infondatezza della domanda, concludendo testualmente come segue: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare per tutto quanto innanzi premesso la avanzata istanza di sospensiva della concessa esecutorietà a decreto ingiuntivo opposto;
In prosieguo dichiarare improcedibile la spiegata opposizione tardiva stante la validità della notifica del monitorio opposto con conseguente conferma dello stesso;
condannare parte opponente ad un'esemplare liquidazione delle spese di lite avuto anche riguardo alla temerarietà della spiegata opposizione”.
4. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo tardivamente opposto e ritenuta la superfluità delle richieste istruttorie articolate dalle parti, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del
24.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti e discusso oralmente la causa.
5. Tanto premesso in fatto, passando ora alla trattazione del merito, si rileva che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione tardiva è stato notificato all'attore, a mezzo del servizio postale, all'indirizzo via SS Km 13+350 snc, contrada
Bruscate, OR NO (CS), ex OR Calabro, con perfezionamento per compiuta giacenza in data 02.09.2019.
Ciò posto, dalla disamina del certificato di residenza storico allegato all'atto di citazione emerge che, all'epoca dell'esecuzione di tale notifica, l'attore risultava residente in [...], ex area urbana di OR Calabro, contrada
Brillia snc.
Dalla disamina della visura ordinaria e della visura storica dell'impresa
[...]
allegate alla comparsa di costituzione e risposta emerge, invece, che, Parte_1
a quel tempo, la sede legale della predetta impresa era posta in OR-
4 NO, contrada Bruscate, via SS Km 13+350 snc (ex OR Calabro), mentre, a partire dal 22.09.2020, tale sede legale è stata trasferita in OR-
NO (CS), contrada Brillia SS. 106 snc, area urbana OR Calabro.
Alla luce di tali risultanze documentali, non può che ritenersi la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo, giacchè eseguita, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 139, co. 1 c.p.c., nel comune di residenza del destinatario
( ), presso uno dei luoghi indicati dalla norma, cioè il luogo Controparte_2
in cui il destinatario medesimo esercitava all'epoca la propria attività imprenditoriale (contrada Bruscate, via SS Km 13+350 snc).
Inequivocabile, in tal senso, quanto sostenuto da Cass. Civ., Sez. VI-II, ordinanza n. 7041 del 12.03.2020, che, in una fattispecie assimilabile a quella che ci occupa, ha affermato che “secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, esattamente identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va quindi notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 e segg. c.p.c., e non già ai sensi dell'art. 145 c.p.c. - il quale riguarda le persone giuridiche, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli artt. 36 e seguenti c.c.
(Cass. Sez. 3, 10/03/2000, n. 2814 ; Cass. Sez. 1, 02/10/1996, n. 8603; arg. anche da Cass. Sez. 6 - 1, 02/09/2015, n. 17499; Cass. Sez. 1, 19/01/2005, n.
1092). È perciò in riferimento agli artt. 138 e seguenti c.p.c. che va accertata la regolarità della notificazione della citazione davanti al Giudice di pace eseguita nei confronti della convenuta presso la sede dell'impresa CP_5
individuale di cui è titolare, in via A. de Gasperi, n. 63, di CP_6
Montecassiano, e non presso la residenza di via F. Maritano, n. 30, di
Montecassiano. Il Tribunale di Macerata ha affermato che la notifica nella sede dell'impresa, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., è rituale soltanto se siano state
5 compiute dapprima ricerche presso la casa di abitazione o nel luogo dove il destinatario ha l'ufficio o l'occupazione. In tal modo, il Tribunale ha esaminato la validità della notifica in questione senza uniformarsi all'interpretazione che al riguardo esprime costantemente questa Corte, e senza peraltro offrire elementi che possano consentire di superare tale interpretazione. Invero, l'art.
139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di effettuare la notifica presso la casa di abitazione o direttamente presso la sede dell'impresa o presso
l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (Cass. Sez. 2, 13/08/2004, n. 15755; Cass. Sez.
3, 01/02/2010, n. 2266; Cass. Sez. 6 - 2, 26/10/2017, n. 25489). D'altro canto, presupposto di validità della notificazione ex art. 139 c.p.c. non è il preventivo tentativo di notifica a mani proprie, ex art. 138 c.p.c., che integra soltanto una modalità alternativa, ma, appunto, che essa sia eseguita ove il destinatario ha, nel comune di residenza, la casa di abitazione o l'ufficio od esercita l'industria
o il commercio (Cass. Sez. 2, 16/02/2016, n. 2968). In sostanza, l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune nel quale deve essere effettuata detta notificazione, cioè quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell'ambito del comune individuato secondo il suddetto criterio, è consentita la notificazione nell'ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l'industria o il commercio in alternativa a quella presso la casa d'abitazione, perciò senza necessità di preventiva infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione (Cass. Sez. 3,
26/07/2002, n. 11077; Cass. Sez. 3, 08/01/2010, n. 77). In forza di tale principio, il Tribunale di Macerata avrebbe dovuto valutare se la citazione davanti al giudice di primo grado fosse stata comunque eseguita in un luogo posto nel
6 comune di residenza di , ricercando la destinataria nella sua casa CP_5
di abitazione o, altrettanto validamente, dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio”.
Non rileva, in senso contrario, la certificazione, peraltro priva di data, a firma congiunta del tecnico e del dirigente del , Controparte_2
secondo cui “agli atti di questo Comune non esiste alcuna contrada Bruscate”, tenuto conto che, come detto, l'indirizzo in questione risultava indicato quale sede legale nella visura camerale dell'impresa e che, inoltre, presso tale indirizzo risulta pure recapitata, in data 25.06.2019, la raccomandata a.r. del
18.06.2019, allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
All'accertamento della regolarità della notifica del decreto ingiuntivo non può che conseguire, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità della presente opposizione tardiva.
6. Le spese di lite, liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra €
26.001,00 e € 52.000,00, sono poste a carico dell'attore opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta da
[...]
; Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi
[...]
professionali, oltre r.s.g. 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Castrovillari, il 25.11.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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