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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/12/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Francesca Spena Presidente
Dott. Raffaele Califano Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1759/2025 V.G., avente ad oggetto “Separazione
consensuale” e vertente
TRA
, C.F.: , nato a [...] [...] , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. ANTONIELLO FEDERICO;
E
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(AV) il 20/02/1980 , rappresentata e difesa dall'Avv. SABATINO ALESSIA;
ricorrenti
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5.11.2025, qui da intendersi riportato e trascritto. In data 11.11.2025 il PM in sede apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 05/09/2025, e Parte_1
proponevano domanda diretta ad ottenere Controparte_1
l'omologazione della separazione consensuale di essi coniugi. All'uopo, i ricorrenti esponevano:
- di aver contratto matrimonio contratto in Avellino il giorno 15/09/2012 ;
- che dall'unione coniugale nascevano le figlie e entrambe minori Persona_1 Per_2 di età;
- che recentemente la convivenza è divenuta intollerabile e, pertanto, hanno deciso di separarsi alle condizioni concordate. Le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, implicante una complessiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali, e all'udienza del 5.11.2025 esse chiedevano congiuntamente omologarsi l'accordo. Il Giudice, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, assegnava la causa in decisione al Collegio.
*** La domanda avanzata congiuntamente dalle parti è fondata e merita accoglimento. Le emergenze processuali consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile. Le parti hanno inoltre confermato la volontà di non riconciliarsi. Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate nel verbale di udienza del 5.11.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
In particolare, quanto al trasferimento immobiliare, esso risulta operato in conformità alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n.21761/2021 e al protocollo siglato tra il Tribunale di Avellino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 20.4.2022.
Invero, l'accordo di trasferimento immobiliare è stato inserito nel verbale dell'udienza del 5.11.2025, nel quale il funzionario di Cancelleria ha attestato che le parti, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985, n. 52 e s.m.i., hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni attinenti al trasferimento immobiliare ed, in particolare, la dichiarazione che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei Registri immobiliari.
Quanto alle altre condizioni, esse non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e rispondono all'interesse superiore della prole minore di età.
Va, dunque, omologata la separazione alle condizioni concordate dalle parti.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede: 1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni concordate dalle parti, come da Controparte_1 verbale di udienza del 5.11.2025 da intendersi come parte integrante della presente sentenza;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ORDINA al competente ufficiale di stato civile del Comune di Avellino di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2012 atto n. 2 Serie B parte II ufficio 1 , e manda la cancelleria per i relativi adempimenti. Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr.ssa Francesca Spena