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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1153\2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1153 \2024 R.G.; promossa da
c.f.: , nata in Parte_1 C.F._1
Svizzera l'1.12.1988 ed elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via G.
Carducci n. 76, presso lo studio dell'avv. Trovato Pina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, c.f. , nato a [...] P.G il Controparte_1 C.F._2
4.05.1985 ed ivi elettivamente domiciliata in via Matteotti n. 39, presso lo studio dell'avv. Guerrieri Viviana, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: divorzio;
cessazione effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.01.2025, le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il PM ha fatto pervenire il proprio parere senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/10/2024, Parte_1
ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
nel Comune di Barcellona P.G in data 25/06/2011, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio sono nati i figli (cl. 2005) e (cl. 2013). Ha adito Persona_1 Per_2
questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo il Tribunale omologato la separazione con decreto del
15.11.2022 e non essendo più tra i coniugi ripristinabile la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio minorenne, con collocamento presso la propria abitazione ed esercizio del diritto di visita paterno;
di onerare il resistente al versamento dell'importo di €.350,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli, e oltre al 50% delle spese Persona_1 Per_2
straordinarie sostenute in loro favore.
Si è costituito , il quale ha contestato quanto contenuto Controparte_1
nel ricorso avversario. Ha chiesto che fosse pronunziata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e fossero confermate tra le parti le medesime condizioni statuite in sede di separazione.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 17.01.2024, fallito il tentativo di conciliazione, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti. È documentalmente provato che tra i coniugi è stata omologata la separazione personale con decreto n. 7574/2022 depositato in data 15.11.2022 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. La manifestazione della volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale conferma inequivocabilmente la rottura insanabile della comunione materiale e spirituale di vita che sorregge il matrimonio, avendo entrambe le parti, dopo la pronuncia della separazione, dimostrato l'interesse a formalizzare la definitiva ed irreversibile crisi del loro rapporto. Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'artt. 3, n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n.
898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riguardo al figlio minore, , va disposto l'affidamento condiviso Per_3
ad entrambi i genitori, così come richiesto dalle parti, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre. In regime di affidamento condiviso, le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente;
mentre le parti assumeranno di comune accordo ogni decisione di maggiore interesse per il figlio relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso (scelta della residenza e del domicilio del figlio e di eventuali vacanze con estranei, scelte nel campo sanitario: del medico di base, di eventuali specialisti e delle cure necessarie, scelte nel campo scolastico: scelta della scuola, dell'indirizzo scolastico, di gite scolastiche, scelte in campo sportivo e degli hobby: scelta dell'attività di svago ed altre qui non specificate).
Quanto alle frequentazioni tra padre e figlio, la ricorrente ha chiesto di disporre la collocazione e il pernottamento del figlio minore presso di sé, con diritto di visita del padre, previo accordo.
In assenza di elementi che inducano a ritenere l'incapacità del genitore non collocatario o la nocività del rapporto tra padre e figlio, il Collegio dispone che, salvi diversi accordi tra i coniugi, il padre potrà terrà con sé il figlio per tre pomeriggi a settimana, con un pernotto (salvo diversi accordi da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze del minore) e per un fine settimana al mese, nonché ogni qual volta il e/o il minore ne avessero desiderio e CP_1
possibilità, compatibilmente con gli impegni scolastici di e lavorativi del Per_2
genitore, fermo restando l'obbligo del preventivo accordo e/o preavviso telefonico tra le parti. I coniugi, nel rispetto della regola dell'alternanza, e tenuto conto della volontà del minore, decideranno di volta in volta, con quale dei due quest'ultimo trascorrerà le vacanze natalizie, le festività pasquali, i compleanni e le vacanze estive.
Mentre, quanto alla figlia, , va rilevato che quest'ultima è ormai Persona_1
maggiore d'età, sicché non occorre provvedere sul suo regime di affidamento.
In ordine alla richiesta di un contributo al mantenimento della prole da prevedersi a carico del padre, con riferimento al mantenimento ai figli minori, l'art. 337 ter c.c. dispone che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore”. Il versamento dell'assegno è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi. Inoltre, si osserva che la condizione di disoccupato, supportata anche dalla assoluta mancanza di redditi, non può esonerare un genitore dall'obbligo imposto dalla legge di mantenere il proprio figlio e di soddisfare le basilari necessità di vita dello stesso. Parimenti, i genitori sono obbligati a concorrere tra loro al mantenimento dei figli, anche per quelli divenuti maggiorenni, qualora questi non abbiano ancora senza loro colpa un reddito tale da renderli economicamente autosufficienti. Tale obbligo si configura, infatti, quale effetto immediato ed ineludibile del rapporto di filiazione che prescinde dalla titolarità della responsabilità genitoriale ed ha radici nella affermazione di responsabilità per il solo fatto della procreazione, secondo il disposto dell'art. 30 comma 1 Cost.
Si osserva che, in sede di separazione consensuale, i Parte_2
hanno pattuito che il coniuge non collocatario avrebbe versato per la prole
“mensilmente la somma di € 200,00/300,00 in base alle condizioni economiche”.
Con il presente ricorso, invece, la signora ha chiesto un aumento del Pt_1
suddetto importo, domandando la somma complessiva di €.350,00 mensili, adducendo che il resistente abbia iniziato a percepire la metà degli assegni familiari e che siano aumentate le esigenze economiche dei figli. La ricorrente ha affermato, inoltre, che la figlia , di anni 19, è tutt'ora convivente con la madre, Persona_1
frequenta l'Università di Messina ed è priva di una indipendenza economica (v. pag.
13 ss. dell'all. 7 dell'atto di ricorso). Tale affermazione non è stata oggetto di contestazioni;
nondimeno, lo stesso resistente si è dichiarato disposto a contribuire al mantenimento della primogenita, evidenziando così la persistente necessità di un concorso genitoriale al suo mantenimento.
Orbene, quanto alle condizioni economiche delle parti, la ha Pt_1
dichiarato di non svolgere attività lavorativa e di star svolgendo colloqui presso i centri per l'impiego; di percepire l'importo mensile di €.598,16 a titolo di reddito di inclusione (v. atto di ricorso e all. 6); di essere assegnataria di una casa popolare dello di Messina, per cui versa un canone mensile di €.52,00; di essere titolare Pt_3
di una carta postepay, nonché di un veicolo immatricolato nel 2024 e di un motoveicolo immatricolato nel 2019 (v. documentazione prodotta il 9.12.2024).
All'udienza di comparizione del 17.01.2024, la ha dichiarato di aver Pt_1
lavorato “in passato, in un supermercato” e di avere intrapreso una nuova relazione, contestando, invece, di svolgere attività lavorativa in qualità di estetista (v. processo verbale del 17.01.2025). Diversamente, il ha dichiarato di svolgere attività CP_1
lavorativa saltuariamente, come marmista, e di percepire circa €.800,00 al mese;
di percepire in ragione di metà l'assegno unico in favore dei figli (ca. €.100,00 mensili); di vivere presso l'abitazione della di lui madre (v. processo verbale del
17.01.2025).
Ciò posto, occorre preliminarmente considerare che le maggiori spese occorrenti per i figli delle parti, così come addotte dalla (v. atto di Pt_1
ricorso), non costituiscono fatti sopravvenuti rilevanti ai fini della misura dell'assegno poiché le stesse vanno ripartite nel computo delle spese straordinarie
(ivi rientrano, tra le tante, “le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste” per il figlio nonché le “tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei Per_2
pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso”; “di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate” per la figlia ). Di contro, Persona_1
occorre tenere in considerazione dell'allocazione dei figli presso la madre, della valenza economica dei compiti di cura dalla stessa assolti, nonché dell'aumento delle esigenze economiche dei figli, essendo decorsi due anni dalla separazione (in ossequio al costante indirizzo della Suprema Corte, secondo cui i bisogni dei figli aumentano in funzione del progredire degli anni e dunque sono notoriamente legati alla crescita, agli studi, allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, e non hanno bisogno di specifica dimostrazione, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4/6/2012 n. 8927; Cass. Civ., Sez.
I, 21/6/2018, n. 16351).
Pertanto, tenuto conto delle capacità economiche e lavorative dei genitori, considerato che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414) il Collegio ritiene di porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile di €.350,00 (in ragione di €.175,00 per ciascuno) rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, che corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con modalità da concordarsi tra le parti.
Le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, occorrenti per i figli, dovranno gravare su entrambi i genitori in misura del 50%. Tra le spese straordinarie rientrano tutte quelle dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Tenuto conto della natura della causa e delle ragioni della decisione, le spese vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Barcellona P.G., in data 25/06/2011, da Parte_1
e , trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune, Controparte_1
anno 2011, Parte II, serie A, n. 42;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Barcellona P.G. di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al suddetto
Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
3. affida ad entrambi i genitori il figlio minore, con Persona_4
collocamento prevalente presso il domicilio materno, e regola i tempi di frequentazione tra padre e figlio secondo quanto esplicitato in parte motiva;
4. pone a carico di l'obbligo di versamento, a titolo Controparte_1 di contributo per il mantenimento dei figli, e della somma Persona_1 Per_2
mensile di €.350.00, con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la prole;
5. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 5/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1153 \2024 R.G.; promossa da
c.f.: , nata in Parte_1 C.F._1
Svizzera l'1.12.1988 ed elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via G.
Carducci n. 76, presso lo studio dell'avv. Trovato Pina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, c.f. , nato a [...] P.G il Controparte_1 C.F._2
4.05.1985 ed ivi elettivamente domiciliata in via Matteotti n. 39, presso lo studio dell'avv. Guerrieri Viviana, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: divorzio;
cessazione effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.01.2025, le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il PM ha fatto pervenire il proprio parere senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/10/2024, Parte_1
ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
nel Comune di Barcellona P.G in data 25/06/2011, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio sono nati i figli (cl. 2005) e (cl. 2013). Ha adito Persona_1 Per_2
questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo il Tribunale omologato la separazione con decreto del
15.11.2022 e non essendo più tra i coniugi ripristinabile la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio minorenne, con collocamento presso la propria abitazione ed esercizio del diritto di visita paterno;
di onerare il resistente al versamento dell'importo di €.350,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli, e oltre al 50% delle spese Persona_1 Per_2
straordinarie sostenute in loro favore.
Si è costituito , il quale ha contestato quanto contenuto Controparte_1
nel ricorso avversario. Ha chiesto che fosse pronunziata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e fossero confermate tra le parti le medesime condizioni statuite in sede di separazione.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 17.01.2024, fallito il tentativo di conciliazione, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti. È documentalmente provato che tra i coniugi è stata omologata la separazione personale con decreto n. 7574/2022 depositato in data 15.11.2022 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. La manifestazione della volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale conferma inequivocabilmente la rottura insanabile della comunione materiale e spirituale di vita che sorregge il matrimonio, avendo entrambe le parti, dopo la pronuncia della separazione, dimostrato l'interesse a formalizzare la definitiva ed irreversibile crisi del loro rapporto. Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'artt. 3, n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n.
898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riguardo al figlio minore, , va disposto l'affidamento condiviso Per_3
ad entrambi i genitori, così come richiesto dalle parti, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre. In regime di affidamento condiviso, le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente;
mentre le parti assumeranno di comune accordo ogni decisione di maggiore interesse per il figlio relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso (scelta della residenza e del domicilio del figlio e di eventuali vacanze con estranei, scelte nel campo sanitario: del medico di base, di eventuali specialisti e delle cure necessarie, scelte nel campo scolastico: scelta della scuola, dell'indirizzo scolastico, di gite scolastiche, scelte in campo sportivo e degli hobby: scelta dell'attività di svago ed altre qui non specificate).
Quanto alle frequentazioni tra padre e figlio, la ricorrente ha chiesto di disporre la collocazione e il pernottamento del figlio minore presso di sé, con diritto di visita del padre, previo accordo.
In assenza di elementi che inducano a ritenere l'incapacità del genitore non collocatario o la nocività del rapporto tra padre e figlio, il Collegio dispone che, salvi diversi accordi tra i coniugi, il padre potrà terrà con sé il figlio per tre pomeriggi a settimana, con un pernotto (salvo diversi accordi da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze del minore) e per un fine settimana al mese, nonché ogni qual volta il e/o il minore ne avessero desiderio e CP_1
possibilità, compatibilmente con gli impegni scolastici di e lavorativi del Per_2
genitore, fermo restando l'obbligo del preventivo accordo e/o preavviso telefonico tra le parti. I coniugi, nel rispetto della regola dell'alternanza, e tenuto conto della volontà del minore, decideranno di volta in volta, con quale dei due quest'ultimo trascorrerà le vacanze natalizie, le festività pasquali, i compleanni e le vacanze estive.
Mentre, quanto alla figlia, , va rilevato che quest'ultima è ormai Persona_1
maggiore d'età, sicché non occorre provvedere sul suo regime di affidamento.
In ordine alla richiesta di un contributo al mantenimento della prole da prevedersi a carico del padre, con riferimento al mantenimento ai figli minori, l'art. 337 ter c.c. dispone che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore”. Il versamento dell'assegno è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi. Inoltre, si osserva che la condizione di disoccupato, supportata anche dalla assoluta mancanza di redditi, non può esonerare un genitore dall'obbligo imposto dalla legge di mantenere il proprio figlio e di soddisfare le basilari necessità di vita dello stesso. Parimenti, i genitori sono obbligati a concorrere tra loro al mantenimento dei figli, anche per quelli divenuti maggiorenni, qualora questi non abbiano ancora senza loro colpa un reddito tale da renderli economicamente autosufficienti. Tale obbligo si configura, infatti, quale effetto immediato ed ineludibile del rapporto di filiazione che prescinde dalla titolarità della responsabilità genitoriale ed ha radici nella affermazione di responsabilità per il solo fatto della procreazione, secondo il disposto dell'art. 30 comma 1 Cost.
Si osserva che, in sede di separazione consensuale, i Parte_2
hanno pattuito che il coniuge non collocatario avrebbe versato per la prole
“mensilmente la somma di € 200,00/300,00 in base alle condizioni economiche”.
Con il presente ricorso, invece, la signora ha chiesto un aumento del Pt_1
suddetto importo, domandando la somma complessiva di €.350,00 mensili, adducendo che il resistente abbia iniziato a percepire la metà degli assegni familiari e che siano aumentate le esigenze economiche dei figli. La ricorrente ha affermato, inoltre, che la figlia , di anni 19, è tutt'ora convivente con la madre, Persona_1
frequenta l'Università di Messina ed è priva di una indipendenza economica (v. pag.
13 ss. dell'all. 7 dell'atto di ricorso). Tale affermazione non è stata oggetto di contestazioni;
nondimeno, lo stesso resistente si è dichiarato disposto a contribuire al mantenimento della primogenita, evidenziando così la persistente necessità di un concorso genitoriale al suo mantenimento.
Orbene, quanto alle condizioni economiche delle parti, la ha Pt_1
dichiarato di non svolgere attività lavorativa e di star svolgendo colloqui presso i centri per l'impiego; di percepire l'importo mensile di €.598,16 a titolo di reddito di inclusione (v. atto di ricorso e all. 6); di essere assegnataria di una casa popolare dello di Messina, per cui versa un canone mensile di €.52,00; di essere titolare Pt_3
di una carta postepay, nonché di un veicolo immatricolato nel 2024 e di un motoveicolo immatricolato nel 2019 (v. documentazione prodotta il 9.12.2024).
All'udienza di comparizione del 17.01.2024, la ha dichiarato di aver Pt_1
lavorato “in passato, in un supermercato” e di avere intrapreso una nuova relazione, contestando, invece, di svolgere attività lavorativa in qualità di estetista (v. processo verbale del 17.01.2025). Diversamente, il ha dichiarato di svolgere attività CP_1
lavorativa saltuariamente, come marmista, e di percepire circa €.800,00 al mese;
di percepire in ragione di metà l'assegno unico in favore dei figli (ca. €.100,00 mensili); di vivere presso l'abitazione della di lui madre (v. processo verbale del
17.01.2025).
Ciò posto, occorre preliminarmente considerare che le maggiori spese occorrenti per i figli delle parti, così come addotte dalla (v. atto di Pt_1
ricorso), non costituiscono fatti sopravvenuti rilevanti ai fini della misura dell'assegno poiché le stesse vanno ripartite nel computo delle spese straordinarie
(ivi rientrano, tra le tante, “le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste” per il figlio nonché le “tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei Per_2
pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso”; “di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate” per la figlia ). Di contro, Persona_1
occorre tenere in considerazione dell'allocazione dei figli presso la madre, della valenza economica dei compiti di cura dalla stessa assolti, nonché dell'aumento delle esigenze economiche dei figli, essendo decorsi due anni dalla separazione (in ossequio al costante indirizzo della Suprema Corte, secondo cui i bisogni dei figli aumentano in funzione del progredire degli anni e dunque sono notoriamente legati alla crescita, agli studi, allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, e non hanno bisogno di specifica dimostrazione, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4/6/2012 n. 8927; Cass. Civ., Sez.
I, 21/6/2018, n. 16351).
Pertanto, tenuto conto delle capacità economiche e lavorative dei genitori, considerato che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414) il Collegio ritiene di porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile di €.350,00 (in ragione di €.175,00 per ciascuno) rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, che corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con modalità da concordarsi tra le parti.
Le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, occorrenti per i figli, dovranno gravare su entrambi i genitori in misura del 50%. Tra le spese straordinarie rientrano tutte quelle dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Tenuto conto della natura della causa e delle ragioni della decisione, le spese vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Barcellona P.G., in data 25/06/2011, da Parte_1
e , trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune, Controparte_1
anno 2011, Parte II, serie A, n. 42;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Barcellona P.G. di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al suddetto
Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
3. affida ad entrambi i genitori il figlio minore, con Persona_4
collocamento prevalente presso il domicilio materno, e regola i tempi di frequentazione tra padre e figlio secondo quanto esplicitato in parte motiva;
4. pone a carico di l'obbligo di versamento, a titolo Controparte_1 di contributo per il mantenimento dei figli, e della somma Persona_1 Per_2
mensile di €.350.00, con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la prole;
5. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 5/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021