Articolo 4 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 4.

Deve essere evitato, per quanto possibile, il passaggio attraverso gli alloggi, di condutture che possano creare ostacolo o disturbo specialmente in corrispondenza delle cuccette e della parte centrale del locale. In ogni caso tali condutture devono essere opportunamente rivestite di materiale coibente e impermeabile.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999