CA
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott. Maria Chiodi Consigliere dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.01.2025
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1965/2023 del Ruolo generale lavoro
T R A
– in persona del legale rappresentante pro tempore - Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michele e Maria Antonia Fatigato
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. C. Porzio Controparte_1
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché
- in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa dall'Avvocatura ADPS- MTC (
[...]
Controparte_3
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 1.08.2023 l' ha adito questa Corte di Parte_1
Appello impugnando la sentenza n. 723/2023 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – che, pronunziandosi sulla domanda proposta da , ha accertato e dichiarato l'obbligo Controparte_1
della Società Apcoa Parking spa , nuova concessionaria, di assumere prioritariamente il sig
[...]
, quale addetto al 31.12.2018 della società “La Rondine S.r.l. ”uscente dalla P_ convenzione , come previsto dall'art 11 C del Bando Di Gara”.
Censura la sentenza di prime cure per avere erroneamente riconosciuto l'obbligo di essa Società – subentrante, alla nella concessione del servizio di parcheggio a pagamento Controparte_4
1 ubicato tra il Molo Beverello e Piazza Pisacane – di assumere il in difetto di una espressa P_
previsione normativa in tal senso e non essendo, comunque, il dipendente della P_ CP_4 all'epoca del subentro di essa società nella gestione del servizio di parcheggio.
[...]
Ha concluso per la riforma della gravata sentenza con rigetto della domanda presentata dal . P_
, costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Ha spiegato Controparte_1
appello incidentale relativo alla misura dei compensi riconosciuti a titolo di spese legali.
Ha concluso per il rigetto dell'appello principale e per la condanna al pagamento delle spese di primo grado in misura non inferiore a euro 5664,00; vinte le spese del grado di appello.
L'Autorità di Sistema Portuale del costituitasi in giudizio ha richiamato l'iter Controparte_2 della procedura di assegnazione della concessione dell'Area Demaniale marittima del lotto C in favore dell' , conclusasi in data 27.12.2001 con decorrenza 1.03.2022. Parte_1
Ha richiamato partitamente tutte le comunicazioni con le sigle sindacali aventi ad oggetto la tematica dell'assorbimento delle maestranze utilizzate nella concessione al momento del subentro dell'APCOA alla Società nella concessione di cui è causa. CP_4
Ribadiva, alla luce dell'iter procedurale seguito, la correttezza del proprio operato e la carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda principale proposta del . P_
Ha concluso per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, per il rigetto della domanda risarcitoria proposta in via subordinata.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
*****
In via preliminare va dichiarata la ammissibilità dell'appello che contiene una specifica censura alla motivazione del giudice di prime cure che, in sintesi, ha ritenuto la sussistenza di un obbligo dell' di assumere il ricorrente poiché in forza presso la società uscente alla data del Pt_1
31.12.2018, non essendo al fine che ci occupa necessaria la specificazione dei singoli capi della sentenza impugnata posto che “essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. Civ. 2320/2023).
2 Infondata è, altresì, la eccezione di carenza di interesse ad agire considerato che l'assunzione del ricorrente è avvenuta in forza di provvedimenti giudiziali (ordinanza cautelare prima e sentenza di prime cure) e non anche per uno spontaneo adeguamento dell'APCOA, che ha un evidente interesse a veder dichiarata la legittimità della propria condotta in sede di passaggio di cantiere.
Non potendo ritenersi dirimente la circostanza del mantenimento in servizio del ricorrente nel lasso temporale intercorrente tra la riforma della ordinanza cautelare e la sentenza gravata che non pare idonea ad integrare gli effetti di una acquiescenza al provvedimento giudiziale in tal sede impugnato.
Nel merito l'appello è fondato e meritevole di accoglimento non condividendo la Corte il percorso motivazionale della gravata sentenza che ha individuato l'obbligo della appellante di CP_4 assumere alle proprie dipendenze il nella previsione dell'art. 11 lettera c) dell'avviso di P_
gara del 26.03.2019 per l'affidamento in concessione di 4 lotti adibiti a parcheggio a pagamento, tra cui il lotto C in precedenza affidato a CP_4
La disposizione dell'art. 11 lettera C cit. prevede che: “ In relazione al personale attualmente impiegato nel servizio parcheggi del porto di Napoli per le aree oggetto del presente avviso pubblico,
e nelle ipotesi in cui per qualsiasi motivo dovesse mutare il soggetto affidatario della concessione, e limitatamente al periodo di validità, e comunque in tutte le ipotesi di cambio di gestione, è fin d'ora convenuto che gli atti convenzionali conterranno, nei termini ed alle condizioni negli stessi previsti, le seguenti condizioni: al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera per la gestione della concessione, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dei Soggetti gestori dei parcheggi in qualunque
Lotto oggetto di procedura , anche in dipendenza di una diversa distribuzione delle aree, garantendo
l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii. Al fine di garantire il passaggio di cantiere, i precedenti gestori dovranno fornire entro 5 gg. dalla notifica della delibera di indizione l'elenco del personale impiegato con numero degli addetti alla data del 31.12.2018, con indicazione dei lavoratori svantaggiati ex L.381/91, livelli, anzianità, sede di lavoro, monte ore. In mancanza della comunicazione non potrà procedersi ad attuare la presente clausola se del caso, e ove di necessità -e fermo il rispetto dei c.c.n.l. di categoria- e l'obbligo, da parte del nuovo concessionario, di assumere senza periodo di prova, gli addetti già dipendenti del personale uscente, nei termini e con le modalità di legge previste dal codice civile in materia di trasferimento d'azienda. L'obbligo determina anche un vincolo di solidarietà nell'assorbimento del personale di tutte le aziende operanti in porto nel settore parcheggio di cui alla presente procedura.”
3 Il tenore letterale della disposizione, che parla di assorbimento prioritario del personale già impiegato nel servizio oggetto di concessione, e che, comunque, rimanda agli atti convenzionali la disciplina del cambio di gestione, induce in primis ad escludere un obbligo della cessionaria subentrante di assumere tout court tutto il personale della impresa uscente.
Inoltre, anche a voler diversamente opinare, la finalità della disposizione, che è quella di favorire l'occupazione dei lavoratori già impiegati nel servizio, induce a individuare la platea dei relativi destinatari, in coloro che siano dipendenti della impresa uscente al momento del cambio di gestione nella concessione.
Nessun valore dirimente, al fine che ci occupa, è ricavabile dalla previsione espressa a carico dei precedenti gestori di indicare il numero degli addetti in forza al 31.12.2018 che vale solo a consentire alle imprese partecipanti alla gara di presentare una sorta di piano di compatibilità o progetto di assorbimento del personale, ma non può evidentemente costituire un obbligo della subentrante di assumere dipendenti che, in forza a tale data, non operino più in azienda al momento del subentro del nuovo concessionario.
Tanto è vero che, dopo la deliberazione di aggiudicazione del lotto c) in favore di venivano Pt_1 richiesti (alla impresa uscente) in data 9.03.2020 dall' una serie di documenti tra cui “il piano CP_5 dell'organico al fine di promuovere la stabilità occupazionale …garantendo l'applicazione dei
CCNL di settore …in conformità a quanto a suo tempo dichiarato dal concessionario dell'area di concessione, in ogni caso entro 30 giorni dal rilascio del titolo concessorio codesta società dovrà procedere agli adempimenti prescritti nel bando in materia di tutela occupazionale a pena di risoluzione del rapporto”, con trasmissione in allegato di una dichiarazione di organico medio e contratto applicato dalla datato 30.04.2020 in cui viene fatta menzione del numero dei CP_4 dipendenti e del loro inquadramento” in cui non figurava il ricorrente.
Ed ancora in data 29.03.2021 veniva trasmessa al concessionario uscente e all' aggiudicatario una nota con cui si chiedeva di avviare le procedure per garantire il passaggio del personale come a suo tempo comunicato dalla nella misura ancora applicabile, riferibile alla lista nominativa CP_4
del personale inviato dalla ad in data 14.04.021, in cui non compariva il CP_4 Pt_1
ricorrente.
Ciò che, comunque, rileva ai fini del diritto (rectius aspettativa) al prioritario assorbimento da parte della impresa subentrante è l'essere il lavoratore impiegato nel servizio oggetto di concessione nel momento del passaggio di cantiere.
Diversamente opinando si arriverebbe alla illogica conclusione di riconoscere il diritto di assunzione ai lavoratori ad es. a termine che, in forza alla data del 31.12.2018, non siano più impiegati nel servizio al momento del subentro del nuovo concessionario;
e, viceversa, di escludere dalla platea degli aventi
4 diritto coloro che siano stati in ipotesi assunti dopo tale data ma prima del subentro del nuovo concessionario.
Deve in sintesi ritenersi che avendo il cessato il rapporto di lavoro con la cedente in seguito P_
al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 30.04.2019 e non avendo (a differenza dei suoi colleghi) impugnato il recesso, non sussiste alcun obbligo di assunzione da parte della attuale appellante subentrata nella gestione effettiva del servizio nell'anno 2022, in forza dell'accordo di concessione dell'area di cui al lotto c) in data 27.12.2021.
Legittima è la individuazione dei lavoratori da “assorbire” sulla base dell'elenco trasmesso dalla uscente ( in data 14.04.2021, nella fase interlocutoria degli adempimenti funzionali CP_4 all'esercizio effettivo del servizio da parte della nuova concessionaria
Del resto, come allegato e documentato sia dalla appellante (in sede di prime cure) che dall' il CP_5
passaggio dei dipendenti de è avvenuto previa lunga concertazione sindacale, con CP_4
assunzione di 8 dei 10 dipendenti in forza al momento del subentro nella concessione (avendo 2 rinunciato alla assunzione), incrementando, per il personale in forza, il numero settimanali delle ore lavorative, senza fare ricorso ad assunzioni di ulteriori unità lavorative;
sì rispettando la previsione della clausola sociale, la cui finalità è quella di assicurare, ove possibile, il mantenimento della forza lavoro impiegata nel servizio di parcheggio oggetto della concessione.
Le considerazioni che precedono inducono, da un canto, a riconoscere la legittimità della condotta dell' nell'iter che ha condotto al rilascio della concessione in favore dell' e la evidente CP_5 Pt_1 estraneità della stessa rispetto alla pretesa giuridica in tal sede azionata (diritto all'assunzione) che vede quale unico legittimato passivo il nuovo concessionario.
Quindi ferma la carenza di legittimazione passiva dell'Autorità Portuale si ritiene la infondatezza della domanda azionata in sede di prime cure dal , che va respinta. P_
La novità e la controvertibilità giuridica della questione di cui è causa giustifica la compensazione delle spese del doppio grado
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda proposta in sede di prime cure;
b) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott. Maria Chiodi Consigliere dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.01.2025
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1965/2023 del Ruolo generale lavoro
T R A
– in persona del legale rappresentante pro tempore - Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michele e Maria Antonia Fatigato
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. C. Porzio Controparte_1
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché
- in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa dall'Avvocatura ADPS- MTC (
[...]
Controparte_3
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 1.08.2023 l' ha adito questa Corte di Parte_1
Appello impugnando la sentenza n. 723/2023 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – che, pronunziandosi sulla domanda proposta da , ha accertato e dichiarato l'obbligo Controparte_1
della Società Apcoa Parking spa , nuova concessionaria, di assumere prioritariamente il sig
[...]
, quale addetto al 31.12.2018 della società “La Rondine S.r.l. ”uscente dalla P_ convenzione , come previsto dall'art 11 C del Bando Di Gara”.
Censura la sentenza di prime cure per avere erroneamente riconosciuto l'obbligo di essa Società – subentrante, alla nella concessione del servizio di parcheggio a pagamento Controparte_4
1 ubicato tra il Molo Beverello e Piazza Pisacane – di assumere il in difetto di una espressa P_
previsione normativa in tal senso e non essendo, comunque, il dipendente della P_ CP_4 all'epoca del subentro di essa società nella gestione del servizio di parcheggio.
[...]
Ha concluso per la riforma della gravata sentenza con rigetto della domanda presentata dal . P_
, costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Ha spiegato Controparte_1
appello incidentale relativo alla misura dei compensi riconosciuti a titolo di spese legali.
Ha concluso per il rigetto dell'appello principale e per la condanna al pagamento delle spese di primo grado in misura non inferiore a euro 5664,00; vinte le spese del grado di appello.
L'Autorità di Sistema Portuale del costituitasi in giudizio ha richiamato l'iter Controparte_2 della procedura di assegnazione della concessione dell'Area Demaniale marittima del lotto C in favore dell' , conclusasi in data 27.12.2001 con decorrenza 1.03.2022. Parte_1
Ha richiamato partitamente tutte le comunicazioni con le sigle sindacali aventi ad oggetto la tematica dell'assorbimento delle maestranze utilizzate nella concessione al momento del subentro dell'APCOA alla Società nella concessione di cui è causa. CP_4
Ribadiva, alla luce dell'iter procedurale seguito, la correttezza del proprio operato e la carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda principale proposta del . P_
Ha concluso per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, per il rigetto della domanda risarcitoria proposta in via subordinata.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
*****
In via preliminare va dichiarata la ammissibilità dell'appello che contiene una specifica censura alla motivazione del giudice di prime cure che, in sintesi, ha ritenuto la sussistenza di un obbligo dell' di assumere il ricorrente poiché in forza presso la società uscente alla data del Pt_1
31.12.2018, non essendo al fine che ci occupa necessaria la specificazione dei singoli capi della sentenza impugnata posto che “essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. Civ. 2320/2023).
2 Infondata è, altresì, la eccezione di carenza di interesse ad agire considerato che l'assunzione del ricorrente è avvenuta in forza di provvedimenti giudiziali (ordinanza cautelare prima e sentenza di prime cure) e non anche per uno spontaneo adeguamento dell'APCOA, che ha un evidente interesse a veder dichiarata la legittimità della propria condotta in sede di passaggio di cantiere.
Non potendo ritenersi dirimente la circostanza del mantenimento in servizio del ricorrente nel lasso temporale intercorrente tra la riforma della ordinanza cautelare e la sentenza gravata che non pare idonea ad integrare gli effetti di una acquiescenza al provvedimento giudiziale in tal sede impugnato.
Nel merito l'appello è fondato e meritevole di accoglimento non condividendo la Corte il percorso motivazionale della gravata sentenza che ha individuato l'obbligo della appellante di CP_4 assumere alle proprie dipendenze il nella previsione dell'art. 11 lettera c) dell'avviso di P_
gara del 26.03.2019 per l'affidamento in concessione di 4 lotti adibiti a parcheggio a pagamento, tra cui il lotto C in precedenza affidato a CP_4
La disposizione dell'art. 11 lettera C cit. prevede che: “ In relazione al personale attualmente impiegato nel servizio parcheggi del porto di Napoli per le aree oggetto del presente avviso pubblico,
e nelle ipotesi in cui per qualsiasi motivo dovesse mutare il soggetto affidatario della concessione, e limitatamente al periodo di validità, e comunque in tutte le ipotesi di cambio di gestione, è fin d'ora convenuto che gli atti convenzionali conterranno, nei termini ed alle condizioni negli stessi previsti, le seguenti condizioni: al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera per la gestione della concessione, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dei Soggetti gestori dei parcheggi in qualunque
Lotto oggetto di procedura , anche in dipendenza di una diversa distribuzione delle aree, garantendo
l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii. Al fine di garantire il passaggio di cantiere, i precedenti gestori dovranno fornire entro 5 gg. dalla notifica della delibera di indizione l'elenco del personale impiegato con numero degli addetti alla data del 31.12.2018, con indicazione dei lavoratori svantaggiati ex L.381/91, livelli, anzianità, sede di lavoro, monte ore. In mancanza della comunicazione non potrà procedersi ad attuare la presente clausola se del caso, e ove di necessità -e fermo il rispetto dei c.c.n.l. di categoria- e l'obbligo, da parte del nuovo concessionario, di assumere senza periodo di prova, gli addetti già dipendenti del personale uscente, nei termini e con le modalità di legge previste dal codice civile in materia di trasferimento d'azienda. L'obbligo determina anche un vincolo di solidarietà nell'assorbimento del personale di tutte le aziende operanti in porto nel settore parcheggio di cui alla presente procedura.”
3 Il tenore letterale della disposizione, che parla di assorbimento prioritario del personale già impiegato nel servizio oggetto di concessione, e che, comunque, rimanda agli atti convenzionali la disciplina del cambio di gestione, induce in primis ad escludere un obbligo della cessionaria subentrante di assumere tout court tutto il personale della impresa uscente.
Inoltre, anche a voler diversamente opinare, la finalità della disposizione, che è quella di favorire l'occupazione dei lavoratori già impiegati nel servizio, induce a individuare la platea dei relativi destinatari, in coloro che siano dipendenti della impresa uscente al momento del cambio di gestione nella concessione.
Nessun valore dirimente, al fine che ci occupa, è ricavabile dalla previsione espressa a carico dei precedenti gestori di indicare il numero degli addetti in forza al 31.12.2018 che vale solo a consentire alle imprese partecipanti alla gara di presentare una sorta di piano di compatibilità o progetto di assorbimento del personale, ma non può evidentemente costituire un obbligo della subentrante di assumere dipendenti che, in forza a tale data, non operino più in azienda al momento del subentro del nuovo concessionario.
Tanto è vero che, dopo la deliberazione di aggiudicazione del lotto c) in favore di venivano Pt_1 richiesti (alla impresa uscente) in data 9.03.2020 dall' una serie di documenti tra cui “il piano CP_5 dell'organico al fine di promuovere la stabilità occupazionale …garantendo l'applicazione dei
CCNL di settore …in conformità a quanto a suo tempo dichiarato dal concessionario dell'area di concessione, in ogni caso entro 30 giorni dal rilascio del titolo concessorio codesta società dovrà procedere agli adempimenti prescritti nel bando in materia di tutela occupazionale a pena di risoluzione del rapporto”, con trasmissione in allegato di una dichiarazione di organico medio e contratto applicato dalla datato 30.04.2020 in cui viene fatta menzione del numero dei CP_4 dipendenti e del loro inquadramento” in cui non figurava il ricorrente.
Ed ancora in data 29.03.2021 veniva trasmessa al concessionario uscente e all' aggiudicatario una nota con cui si chiedeva di avviare le procedure per garantire il passaggio del personale come a suo tempo comunicato dalla nella misura ancora applicabile, riferibile alla lista nominativa CP_4
del personale inviato dalla ad in data 14.04.021, in cui non compariva il CP_4 Pt_1
ricorrente.
Ciò che, comunque, rileva ai fini del diritto (rectius aspettativa) al prioritario assorbimento da parte della impresa subentrante è l'essere il lavoratore impiegato nel servizio oggetto di concessione nel momento del passaggio di cantiere.
Diversamente opinando si arriverebbe alla illogica conclusione di riconoscere il diritto di assunzione ai lavoratori ad es. a termine che, in forza alla data del 31.12.2018, non siano più impiegati nel servizio al momento del subentro del nuovo concessionario;
e, viceversa, di escludere dalla platea degli aventi
4 diritto coloro che siano stati in ipotesi assunti dopo tale data ma prima del subentro del nuovo concessionario.
Deve in sintesi ritenersi che avendo il cessato il rapporto di lavoro con la cedente in seguito P_
al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 30.04.2019 e non avendo (a differenza dei suoi colleghi) impugnato il recesso, non sussiste alcun obbligo di assunzione da parte della attuale appellante subentrata nella gestione effettiva del servizio nell'anno 2022, in forza dell'accordo di concessione dell'area di cui al lotto c) in data 27.12.2021.
Legittima è la individuazione dei lavoratori da “assorbire” sulla base dell'elenco trasmesso dalla uscente ( in data 14.04.2021, nella fase interlocutoria degli adempimenti funzionali CP_4 all'esercizio effettivo del servizio da parte della nuova concessionaria
Del resto, come allegato e documentato sia dalla appellante (in sede di prime cure) che dall' il CP_5
passaggio dei dipendenti de è avvenuto previa lunga concertazione sindacale, con CP_4
assunzione di 8 dei 10 dipendenti in forza al momento del subentro nella concessione (avendo 2 rinunciato alla assunzione), incrementando, per il personale in forza, il numero settimanali delle ore lavorative, senza fare ricorso ad assunzioni di ulteriori unità lavorative;
sì rispettando la previsione della clausola sociale, la cui finalità è quella di assicurare, ove possibile, il mantenimento della forza lavoro impiegata nel servizio di parcheggio oggetto della concessione.
Le considerazioni che precedono inducono, da un canto, a riconoscere la legittimità della condotta dell' nell'iter che ha condotto al rilascio della concessione in favore dell' e la evidente CP_5 Pt_1 estraneità della stessa rispetto alla pretesa giuridica in tal sede azionata (diritto all'assunzione) che vede quale unico legittimato passivo il nuovo concessionario.
Quindi ferma la carenza di legittimazione passiva dell'Autorità Portuale si ritiene la infondatezza della domanda azionata in sede di prime cure dal , che va respinta. P_
La novità e la controvertibilità giuridica della questione di cui è causa giustifica la compensazione delle spese del doppio grado
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda proposta in sede di prime cure;
b) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
5