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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/04/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2975/2021 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Curreli, presso il quale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro
l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in è domiciliata CP_1
Convenuta
E contro
l' in persona del Magnifico Rettore Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in è domiciliata CP_1
Convenuta
*****
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “RICORRE al Sig. Giudice del lavoro adito, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione della presente causa ed esperito
l'obbligatorio tentativo di conciliazione voglia, disattesa ogni contraria eccezione e domanda, accogliere il presente ricorso e così giudicare:
1) Riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere la piena equiparazione del suo trattamento retributivo a quello dell'omologo dirigente del settore Sanità e questo sia
pagina 1 lo stipendio tabellare, che per le indennità accessorie relative alla posizione, risultato, specificità medica e ogni altra prevista per il dirigente ospedaliero dal CCNL Sanità;
2) Riconoscere il diritto del ricorrente all'attribuzione di incarico per la posizione nel rispetto dell'art. 6 del regolamento dell'azienda Controparte_1
e per l'effetto condannare i resistenti a riconoscere un incarico gestionale o relativo ad un programma complesso o semplice con l'assegnazione in graduatoria di un punteggio compresa tra 30 e 50, con conseguente ricalcolo delle differenze maturate e maturande per l'indennità di posizione variabile e fissa;
3) Condannare le resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate per differenze di equiparazione di stipendio base tra dirigente ospedaliero e universitario, determinate alla data di agosto 2021 in euro 36.746,94, oltre a quelle successive maturande, maggiorate degli interessi di legge;
4) Condannare le resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle indennità di posizione e di risultato, determinate come in espositiva secondo il CCNL Dirigenza
Sanità e rapportate alla gestione di una struttura gestionale complessa o semplice, detratto quanto percepito per l'incarico finora riconosciuto e maggiorato degli interessi legali;
5) Condannare le resistenti al pagamento in favore del ricorrente a far data dall'entrata in vigore del CCNL Dirigenza Sanità dell'indennità di specificità medica nella misura annua determinata dal citato CCNL;
6) Con il favore delle spese della lite nei confronti di AO e dell'Università solo in caso di opposizione alle ragioni del ricorrente”.
Nell'interesse dell' “Dichiarare Controparte_1 inammissibile e, comunque, rigettare ogni avversa domanda;
spese vinte”.
Nell'interesse dell' “Dichiarare il difetto di Controparte_2
giurisdizione del Giudice Ordinario, avendo giurisdizione esclusiva sul rapporto di lavoro dei Professori e Ricercatori Universitari il Giudice Amministrativo;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
rispetto ad ogni domanda compresa nella giurisdizione del Giudice Ordinario;
rigettare, in ogni caso, ogni avversa domanda;
spese vinte”.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 29.11.2021 il professor
[...]
ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentirsi Pt_1
accogliere le conclusioni trascritte in epigrafe.
1.1. A fondamento del ricorso ha esposto in fatto quanto segue.
pagina 2 Ha allegato di essere professore associato, dal 2019, presso l' Controparte_2
(di seguito, per brevità, ), Dipartimento di Scienze Chirurgiche,
[...] CP_2
Malattie dell'Apparato Visivo, clinica Oculistica.
Ha quindi allegato di aver lavorato presso l' in qualità di ricercatore a CP_2
tempo indeterminato dal 2010 sino alla sua nomina come professore.
Contemporaneamente all'attività di docenza, svolge la professione di oculista a tempo definito presso l'ambulatorio della Clinica Oculistica, San CP_3 CP_4
, all'interno dell' (di seguito, per
[...] Controparte_1
Contr brevità, ), ove opera in una struttura convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale, prestando assistenza ai pazienti che quotidianamente gli si presentano ed eseguendo interventi chirurgici.
Egli, considerato uno dei più brillanti ricercatori scientifici nel campo dell'oculistica, come si poteva evincere dal suo curriculum, vanta innumerevoli esperienze in Italia e all'estero, in qualità di relatore di convegni, organizzatore di eventi scientifici e autore di pubblicazioni prestigiose in riviste autorevoli.
Da quando operava in strutture ospedaliere, aveva sempre goduto della c.d. equiparazione del suo trattamento economico a quello dell'omologo collega in servizio presso le unità sanitarie locali, secondo le previsioni dell'art. 4 della L. n. 213/1971 e quindi dell'art. 102 del D.P.R. 382/1980.
Quest'ultima norma prevede, infatti, che il docente universitario che esplica attività assistenziale sia equiparato al dirigente medico assunto presso le unità sanitarie locali quanto al trattamento economico complessivo, richiamando la disciplina dell'art. 31 del
D.P.R. n. 761/1970 (che prevede analogo trattamento, tuttora in vigore, per il personale universitario non docente che lavora in strutture ospedaliere convenzionate per l'assistenza del servizio sanitario nazionale).
Egli, pertanto, oltre alla retribuzione come professore universitario e prima come ricercatore, percepiva un'integrazione che gli consentiva di avvicinare la sua retribuzione alla retribuzione base del dirigente medico ospedaliero.
Secondo il CCNL della dirigenza Sanità stipulato in data 19.12.2019, la retribuzione base del dirigente medico è di euro 45.260,77, da suddividere in tredici mensilità, ognuna di euro 3.481,59. Il predetto CCNL è entrato in vigore, per la parte economica, dal giorno successivo alla sua stipulazione.
1.2. Il ricorrente ha quindi lamentato il fatto che il proprio trattamento economico non fosse stato adeguato né ai nuovi livelli retributivi, né a quelli precedenti, che risultavano dalle tabelle aggiornate all'anno 2011.
pagina 3 In base ai conteggi da lui prodotti, e tenendo presente che la progressione dello stipendio del dirigente sanitario comportava uno stipendio base all'1.1.2018 di euro
3.456,61 mensili e all'1.1.2020 di euro 3.481,59 mensili, il ricorrente ha allegato che le differenze tra la sua retribuzione universitaria e quella che gli sarebbe spettata per l'equiparazione erano pari ad euro 36.746,94 nel periodo compreso tra gennaio 2018 e agosto 2021.
1.3. Il ricorrente ha inoltre lamentato di non aver percepito le indennità a lui spettanti nella misura corretta.
A tal fine, ha innanzitutto richiamato l'art. 6 del D. Lgs. n. 517/1999, il quale, con l'obiettivo di superare il precedente meccanismo dell'equiparazione al fine di valorizzare la posizione del personale universitario svolgente attività di c.d. assistenza, ha previsto due trattamenti integrativi, il primo in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico e l'altro in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale.
La predetta norma, tuttavia, per trovare attuazione, necessita nella stipula di protocolli tra le Aziende Sanitarie Locali, le e le Aziende Ospedaliero - CP_2
Universitarie.
Il ricorrente ha a tal proposito richiamato l'accordo intervenuto tra la
[...]
e le in data 12 Controparte_6 Parte_2
luglio 2017.
Tale accordo, al suo art. 18, prevede che, nelle more della piena applicazione del sistema di cui al citato decreto legislativo n. 517 del 1999, avrebbe continuato ad applicarsi il meccanismo dell'equiparazione di cui al citato art. 102 del D.P.R. n.
382/1980, con conseguente riconoscimento di un assegno ad personam.
Il ricorrente ha quindi allegato che in data 18.5.2018 l'AO, allo scopo di fare un ulteriore passo verso l'attuazione dell'art. 6 citato, aveva introdotto il regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.
In esso erano state disciplinate la procedura di valutazione dei dirigenti e le regole precise sul punteggio che l'AO avrebbe dovuto assicurare ai concorrenti.
Per quanto interessa al ricorrente, il regolamento intendeva valorizzare la posizione dei docenti, al fine di assicurare a loro quantomeno la posizione conseguente alla direzione di una unità operativa complessa o semplice. All'art. 6, inoltre, prevedeva che
“ai professori universitari ai quali non sarebbe stato possibile conferire un incarico di direzione di unità complessa o semplice”, sarebbe stata affidata la responsabilità e la gestione di programmi complessi o semplici, a tutti gli effetti equiparati agli incarichi di direzione di unità complesse o semplici.
pagina 4 Agli articoli successivi il regolamento disciplina analiticamente la procedura di selezione dei dirigenti.
All'art. 33 prevede che agli incarichi gestionali di direzione delle strutture sarebbe stato assegnato un punteggio tra i 30 e i 50 punti e parimenti sarebbe stato attribuito identico punteggio anche ai programmi complessi e semplici.
L'anno successivo era stato approvato il già richiamato CCNL della Sanità, disciplinante anch'esso la procedura di selezione dei dirigenti per l'assegnazione degli incarichi (art. 19).
Il ricorrente ha quindi lamentato che l'AO, invece di applicare correttamente le disposizioni sopra richiamate, in via segreta e riservata, aveva avviato la selezione del personale ed aveva poi deciso come assegnare gli incarichi secondo criteri misteriosi, all'esito dei quali il ricorrente, con deliberazione 1087 del 3.9.2020, si era ritrovato scavalcato da tutti i suoi colleghi, sebbene notevolmente meno titolati di lui, e con un punteggio di soli 15 punti, con conseguente attribuzione del più basso incarico in materia oculistica (attività di gestione centro studi maculopatie), individuato con il codice AS3.
Gli era stato, pertanto, conferito un incarico professionale e non gestionale, verosimilmente riconducibile a quello più basso della tabella dell'art. 91 del CCNL, che nella mensilità di ottobre era stato valorizzato con la somma di euro 232,69.
Qualora l'AO avesse correttamente applicato i criteri dell'art. 6 del citato regolamento, peraltro conformi all'art. 5 del D. Lgs. n. 517/1999, il ricorrente avrebbe avuto un punteggio non inferiore a 30 punti, con conseguente attribuzione di un incarico gestionale o quantomeno di altissima professionalità, così come era avvenuto
PE per i suoi colleghi UC, e , e con conseguente riconoscimento di Per_2 CP_7 un'indennità di posizione fissa ricompresa tra un minimo di 11.000,00 euro ed un massimo di euro 18.000,00 (art. 91 del CCNL dirigenza Sanità).
Il ricorrente, infine, ha richiesto anche il riconoscimento dell'indennità di specificità medica prevista dall'art. 90-bis del CCNL dirigenza Sanità, quantificata in euro
8.476,34.
In ordine a tale indennità ha allegato di svolgere, presso l'AO, la professione del medico, compensata, sin dal CCNL 94/98, con una maggiorazione del corrispettivo.
Secondo il ricorrente, nell'equiparazione prevista dal sistema di cui al citato art. 102 del D.P.R. n. 382/1980 il trattamento del personale universitario deve essere messo a raffronto con quello dell'ospedaliero, e ciò con riferimento al trattamento economico complessivo, che non può che ricomprendere lo stipendio tabellare e tutte le indennità accessorie previste dalla contrattazione della sanità, in modo speculare a quanto
pagina 5 avviene per il medico universitario non docente ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n.
761/1979.
1.4. In sintesi, il ricorrente ha richiesto:
1) che, in attesa di una completa disciplina del trattamento integrativo del docente universitario che presta assistenza, la sua retribuzione base dovesse continuare ad essere integrata con un assegno ad personam, che la equiparasse a quella del dirigente medico ospedaliero, con conseguente suo diritto alle differenze retributive maturate, determinate, sino all'agosto 2021, in euro 36.746,94, oltre a quelle successive maturande, maggiorate degli interessi di legge;
2) la corresponsione delle indennità di posizione e di risultato, avuto riguardo al riconoscimento, a lui spettante, quantomeno di un programma complesso o semplice, che gli avrebbe consentito di avere, quale professore associato o di II fascia, il punteggio stabilito dall'art. 33 del regolamento (compreso tra un minimo di 30 ed un massimo di 50), ben superiore ai 15 punti base assegnatigli a seguito della citata deliberazione del 3.9.2020;
3) la corresponsione dell'indennità di specificità medica.
1.5. Parte ricorrente ha ritenuto di dover estendere il contraddittorio anche all'Università, sostenendo che non si poteva prescindere dalla presenza di entrambe le
Amministrazioni, in quanto la prima è il soggetto formale datore di lavoro, mentre la seconda è quella che gestisce la parte assistenziale e l'attribuzione degli incarichi.
2. Entrambe le Amministrazioni convenute si sono costituite in giudizio ed hanno resistito alle avverse domande.
2.1. L'AO ha richiesto il rigetto dell'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ha premesso quanto segue in ordine alla posizione del ricorrente.
Con D.R. 234 dell'11.1.2011 il ricorrente era stato nominato ricercatore a far data dal 1.1.2011 presso il Dipartimento di scienze chirurgiche dell'Università ed aveva inizialmente optato per l'impegno a tempo pieno.
A partire dal 2016, mutando opzione, aveva scelto il regime a tempo definito.
Detta scelta aveva determinato la conseguente decurtazione dello stipendio, alla luce del minor tempo dedicato al datore di lavoro pubblico, come anche il venir meno, in assoluto, dell'indennità di esclusività, non essendovi appunto un regime esclusivo con l'Ente pubblico, posto che il regime di impegno orario scelto consente l'esercizio dell'attività libero-professionale extra moenia.
Il ricorrente, in quanto dipendente universitario inserito in regime di assistenza, oltre al trattamento economico universitario, aveva sempre regolarmente percepito, nei
pagina 6 termini dovuti, anche il trattamento previsto a fronte della partecipazione all' attività assistenziale.
Con D.R. n. 158 del 5.2.2019, il ricorrente era stato nominato professore associato nel settore scientifico disciplinare MED 30 presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche dell'Ateneo, e, anche in questo caso, aveva optato per il regime a tempo definito.
Con la D.D. n. 77/2019 del 14.2.2019 era stato determinato il suo trattamento economico fondamentale universitario, proprio del professore associato a tempo definito (pari a complessivi euro 35.680,12 annui).
Per quanto concerneva il trattamento conseguente alla partecipazione all'attività assistenziale, fino al 2020 al ricorrente, sino ad allora non titolare di alcun incarico dirigenziale, in conformità all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 517/1999, era stato corrisposto il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del decreto, ovverosia l'indennità ex art. 31 D.P.R. n. 761/1979, sotto forma di assegno ad personam.
A partire dal novembre 2020, allorquando gli è stato conferito l'incarico dirigenziale, al ricorrente viene invece corrisposto – oltre allo stipendio tabellare previsto per il professore associato a tempo definito - il trattamento accessorio, iure proprio, relativo all'incarico attribuitogli, secondo la previsione di cui al citato art. 6 del D. Lgs. n. 517/1999.
Del tutto correttamente, dunque, l'assegno ad personam non gli era stato più corrisposto, trovando applicazione il nuovo sistema di remunerazione dei docenti che svolgono attività assistenziale, che si sostituisce a quello precedente.
Venendo in rilievo un trattamento onnicomprensivo iure proprio, secondo l'AO era del tutto fuori luogo continuare a ragionare in termini di equiparazione al trattamento economico dell'omologo ospedaliero.
L'AO ha quindi allegato che l'accoglimento dell'avversa domanda avrebbe comportato il risultato, inaccettabile, per cui il sistema perequativo sarebbe sopravvissuto mentre il nuovo trattamento accessorio ex art. 6 si sarebbe aggiunto ad esso.
L'AO ha quindi allegato che al ricorrente era stato assegnato un incarico di alta specializzazione AS3.
Sennonché, egli non aveva voluto sottoscrivere il relativo contratto, ragion per cui gli viene corrisposta l'indennità relativa a un incarico professionale di cui all'art 18, comma 1, par. II, lett. c), che è remunerato con un'indennità annuale (anziché di euro
6.500,00) di euro 5.500,00, su 13 mensilità.
pagina 7 In ragione dell'opzione per il tempo definito, che determina una decurtazione del
45% (art. 92, comma 11, CCNL del 19.12.2019), il ricorrente aveva diritto a soli euro
3.205,00 annui, corrispondenti ad un importo mensile pari ad euro 232,69 (risultato della divisione di 3.205 per 13 mensilità), che era, per l'appunto, la somma percepita a titolo di indennità di posizione.
Inoltre, sempre in conseguenza del rapporto non esclusivo, ai sensi dell'art. 15 del
CCNL (comma 1 lettera c), il ricorrente non aveva diritto neppure alla retribuzione di risultato.
Infine, al ricorrente non spettava neppure l'indennità di specificità medica, pure richiesta nel ricorso.
Ciò poiché, secondo l'AO, le predette disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del D. Lgs.
n. 517/1999 - non suscettibili di interpretazione estensiva - in piena coerenza con lo spirito della riforma, identificano in modo specifico le voci atte a definire il trattamento spettante al personale universitario occupato nell'attività assistenziale e non consentono il riconoscimento di voci ulteriori e diverse da quelle specificamente indicate.
In passato, l'indennità di specificità medica era stata percepita dal ricorrente solo in quanto ricompresa nell'indennità ex art. 31 D.P.R. n. 761/1979.
L'AO ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva alcun diritto di avere, necessariamente, un programma semplice o complesso ovvero un incarico di direzione di struttura semplice
Le procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali erano state puntualmente rispettate.
Sul punto, l'AO ha allegato che con le deliberazioni n. 782 del 18.6.2020 e n. 1087 del 3.9.3030, si era proceduto alla graduazione ed all'attribuzione degli incarichi dirigenziali, nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento aziendale per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, in conformità alle previsioni dell'Atto Aziendale, approvato con la deliberazione n. 5415 del 30.5.2018, successivamente integrata dalla deliberazione n. 870 del 9.8.2019.
All'esito delle predette procedure, e sulla base della valutazione effettuata dal
Direttore della Struttura di afferenza, al ricorrente era stato attribuito l'incarico di alta specializzazione di “Attività di gestione centro di studio sulle maculopatie”, fascia
AS3.
2.2. L ha affermato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in CP_2
favore del Giudice Amministrativo e la propria carenza di legittimazione passiva.
Sul punto, ha evidenziato che il rapporto d'impiego dei professori universitari, rimasto soggetto alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, era chiaramente
pagina 8 Contr distinto rispetto all'attività assistenziale svolta dal medesimo ricorrente presso l' unica legittimata passiva in ordine alle pretese fatte valere nel presente giudizio.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, successivamente al deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., è stata tenuta in decisione.
******
4. Non è fondata l'eccezione concernente il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario.
La presente causa, infatti, non attiene alle vicende proprie del rapporto di lavoro intercorrente tra il ricorrente e l'Università, bensì alle prestazioni di assistenza sanitaria Contr svolte per conto dell'
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, dovendosi ritenere che, pur in presenza di un autonomo inquadramento di detta categoria, ricondotta nell'ambito dell'organico funzionale definito dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, le qualifiche di docenti e ricercatori costituiscano il mero presupposto del rapporto di lavoro con l'azienda , nei cui fini istituzionali e nella cui Parte_3 organizzazione si inserisce l'attività di assistenza svolta dal personale universitario (v.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 26960 del 22.12.2009; nella specie, le S.U., in applicazione dell'anzidetto principio, hanno dichiarato la giurisdizione del Giudice
Ordinario rispetto alla domanda di corresponsione dell'indennità di posizione variabile proposta da alcuni docenti universitari;
v. anche le sentenze delle S.U. n. 7503 del
15.5.2012 e n. 9847 del 5.5.2011; nella giurisprudenza amministrativa, nella quale si rinvengono, tuttavia, anche pronunce di segno contrario, v. Consiglio di Stato, sez. III,
n. 4729 del 25.9.2013).
5. Quanto sopra esposto in ordine al difetto di giurisdizione è idoneo a chiarire la legittimazione passiva delle due Pubbliche Amministrazioni convenute in giudizio. Contr L'unica Amministrazione avente legittimazione passiva è l' presso la quale ed in favore della quale parte ricorrente svolge l'attività di assistenza.
Difetta, pertanto, la legittimazione passiva in capo all' , in quanto si tratta, CP_2
da un lato, di un soggetto non destinatario della prestazione lavorativa di assistenza dedotta in giudizio e, dall'altro, di un soggetto sul quale non grava il relativo onere economico.
L , infatti, pur essendo tenuta a corrispondere al ricorrente anche il CP_2 trattamento economico spettante per la parte relativa all'attività assistenziale, riceve la Contr relativa provvista dall' come previsto dall'art. 11, comma 5, del Protocollo
pagina 9 d'Intesa tra la e le Controparte_6 Parte_2
allegato alla Delibera della G.R. n. 34/3 del 12.7.2017.
[...]
6. Nel merito, il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
Venendo all'individuazione delle voci retributive, si osserva che il ricorrente ha richiesto:
1. le differenze retributive maturate per asserite “differenze di equiparazione”;
2. le indennità di posizione e di risultato;
3. l'indennità di specificità medica.
6.1. Prima di analizzare nel dettaglio le singole pretese, occorre accennare alle disposizioni normative che disciplinano la materia del trattamento spettante al personale docente universitario che svolge attività di assistenza presso le aziende sanitarie.
Da tempo il Legislatore ha riconosciuto al personale docente universitario impegnato nell'attività assistenziale un'indennità aggiuntiva, della quale la giurisprudenza costituzionale, amministrativa e ordinaria ha sottolineato la natura perequativa.
Già l'art. 4 della legge n. 213/1971 aveva stabilito, da un lato, che gli enti ospedalieri dovessero versare alle le somme necessarie per dotare di CP_2 personale le unità a direzione universitaria e, dall'altro, che gli importi dovessero essere destinati al pagamento di un'indennità di ammontare non superiore a quanto necessario per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità.
Il criterio perequativo è stato poi ribadito dall'art. 31 del D.P.R. n. 761/1979 e quindi dall'art. 102, comma secondo, del D.P.R. n. 382/1980, secondo il quale al personale docente universitario “è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761” (c.d. indennità . Per_3
Come ha chiarito la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. civ., Sezione
Lavoro, sentenza n. 12952 del 22.4.2022), mentre per il restante personale il
Legislatore ha ritenuto di dover rinviare l'individuazione delle corrispondenze a successive tabelle (art. 31, comma 4, D.P.R. n. 761/1979), per i docenti ed i ricercatori
è lo stesso art. 102 che indica il criterio di equiparazione e stabilisce, al comma 4, che
“il professore ordinario e straordinario è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;
il professore associato è equiparato al medico appartenente alla
pagina 10 posizione intermedia;
l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale”.
Si tratta di corrispondenze pensate alla luce dei sistemi di classificazione all'epoca vigenti, che, quanto alla professione medica, evocano la distinzione fra le posizioni di primario, aiuto e assistente indicate dall'art. 63 e dalla tabella allegata al D.P.R. n.
761/1979, poi ripresa dal D.P.R. n. 384/1990, che inserisce le medesime posizioni nelle qualifiche funzionali comprese dalla nona all'undicesima (assistente IX qualifica, aiuto
X qualifica, primario XI qualifica).
Questo quadro è evidentemente mutato a seguito del riordino della disciplina in materia sanitaria perché con l'art. 15 del D. Lgs. n. 502/1992, più volte modificato, il
Legislatore inizialmente ha previsto l'inquadramento dei dirigenti medici in soli due livelli (e non tre come in passato) e poi, a partire dall'entrata in vigore del D. Lgs. n.
229/1999, ha inserito la dirigenza medica in un ruolo unico, differenziando gli incarichi in relazione all'anzianità posseduta ed alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta (art. 15, commi da 4 e 6, del D. Lgs. n. 502/1992 come modificato dal D. Lgs. n.
229/1999).
L'evoluzione normativa è stata seguita di pari passo dalla contrattazione collettiva che, dapprima, ha modulato il trattamento economico del dirigente medico sulla base dell'inquadramento in due livelli e in funzione della graduazione delle strutture secondo i parametri indicati dall'art. 51 del CCNL 5.12.1996, e successivamente, a partire dal CCNL 8.6.2000, ha previsto, all'art. 27, quattro diverse tipologie di incarico conferibile al dirigente medico;
ha indicato le caratteristiche proprie delle strutture semplici e complesse;
ha commisurato il trattamento economico spettante al dirigente medico alle maggiori o minori responsabilità connesse alla natura dell'incarico ricoperto.
In questo complesso quadro normativo è poi intervenuto l'art. 6 del D. Lgs. n.
517/1999, il quale così dispone: “1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 (ovverosia i professori e i ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le aziende sanitarie, tra i quali pacificamente rientra il ricorrente) si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università:
a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
pagina 11 b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in CP_9
attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo”.
La nuova disciplina ha il chiaro intento di fissare un criterio di quantificazione dell'indennità perequativa che tenga conto del nuovo assetto della dirigenza medica e della diversa struttura della retribuzione delineata dalle parti collettive, le quali, già a partire dal CCNL 5.12.1996, per quel che in questa sede rileva, avevano distinto lo stipendio tabellare dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato. Una volta superato l'inquadramento della dirigenza medica in tre distinte qualifiche funzionali e valorizzate a fini retributivi la natura dell'incarico conferito e la qualità dei risultati raggiunti, occorreva individuare un sistema di corrispondenza che andasse oltre l'automatismo fissato, in un diverso contesto, dall'art. 102 del D.P.R. n. 382/1980, e garantisse, comunque, la finalità perequativa propria dell'indennità.
Il Legislatore ha ritenuto di poter raggiungere l'obiettivo, da un lato, prevedendo la distinzione, all'interno del trattamento aggiuntivo, della componente finalizzata a remunerare le responsabilità connesse all'incarico da quella graduata in relazione ai risultati ottenuti, dall'altro stabilendo che questa distinzione dovesse essere operata
pagina 12 sulla base dei medesimi criteri indicati dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza medica e che dovessero essere garantiti al personale universitario i medesimi incrementi previsti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
La finalità perequativa è, dunque, ribadita e viene realizzata adeguando la normativa dettata per il personale universitario a quella vigente per la dirigenza medica.
L'art. 1 comma 1 del richiamato D. Lgs. n. 517/1999, stabilisce che “L'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla con le università ubicate CP_6 nel proprio territorio”.
Il successivo comma 2 dell'art. 1 dispone che i protocolli d'intesa di cui al comma 1 sono stipulati in conformità ad apposite linee guida (che sono state adottate con il
D.P.C.M. 24 maggio 2001).
Inoltre, gli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 517/1999 disciplinano le Aziende ospedaliero- universitarie e l'organizzazione interna delle predette Aziende.
Come ha chiarito la pronuncia della Suprema Corte sopra citata, “Dal quadro normativo sopra riassunto emerge, dunque, che l'entrata in vigore del nuovo regime è condizionata da una molteplicità di adempimenti (conferenza Stato Regioni, adozione delle linee guide ministeriali, intesa fra Regione ed Università, modifica dell'atto aziendale, graduazione delle funzioni assistenziali attribuite ai docenti universitari) che coinvolgono una pluralità di soggetti (…)” (v. il par. 5.8.).
6.2. Tanto premesso, è innanzitutto infondata la pretesa alla corresponsione della somma di euro 36.746,94, richiesta a titolo di “differenze di equiparazione”.
Le predette differenze sono state calcolate mediante il raffronto tra (a) la retribuzione spettante ad un dirigente medico e (b) la retribuzione in concreto percepita dal ricorrente, siccome derivante dalla somma tra il trattamento universitario e l'assegno ad personam (c.d. indennità De Maria).
La predetta domanda muove evidentemente dall'assunto per cui nel caso di specie non sia entrato in vigore il nuovo regime previsto dal citato art. 6 del D. Lgs. n.
517/1999.
Senonché tale assunto non è fondato.
Nel caso di specie, infatti, sono intervenuti tutti gli atti che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, possono dirsi necessari a tal fine.
pagina 13 In primo luogo, è intervenuto il citato Protocollo d'Intesa tra la Controparte_6
e le allegato alla delibera n.
[...] Parte_2
34/2017 del 12.7.2017.
In secondo luogo, con la citata deliberazione n. 5415 del 30.5.2018, è intervenuto il Contr citato Regolamento aziendale dell' per il conferimento e la revoca degli incarichi Contr dirigenziali, in conformità alle previsioni dell'Atto Aziendale della medesima
(quest'ultimo approvato con determinazione del Direttore Generale della Sanità della della n. 1051 del 13.10.2017, alla quale ha fatto seguito la Controparte_6 CP_6
Contr deliberazione dell' n. 930 del 9.11.2017).
In attuazione della nuova disciplina, l'AO ha quindi provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali, attraverso le procedure richiamate nella memoria di costituzione, alle quali ha evidentemente partecipato anche il personale medico universitario.
Ne consegue che l'attuale assetto organizzativo presente all'interno dell'AO consente ai professori e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso tale Azienda di essere destinatari di incarchi, in relazione ai quali graduare il trattamento economico previsto dal più volte citato art. 6, comma 1, lettere a) e b), del
D. Lgs. n. 517/1999.
Di conseguenza, a partire dalla concreta attribuzione dell'incarico al ricorrente, non
è più applicabile il vecchio sistema dell'indennità perequativa che prevedeva Per_3
l'assegno ad personam di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 761/1979.
Inoltre, nei propri conteggi, il ricorrente non ha considerato che la propria retribuzione non poteva essere sic et simpliciter equiparata a quella di un dirigente medico a tempo pieno, avendo egli optato, dal 2016, per il regime a tempo definito.
6.3. Venendo ora alla richiesta di riconoscimento delle indennità di posizione e di risultato, si osserva quanto segue.
Prima dell'attribuzione dell'incarico conseguente alla relativa procedura, conclusasi con la delibera n. 1087 del 3.9.2020, il ricorrente aveva diritto al solo assegno ad personam, che ha percepito sino al mese di settembre 2020, come risulta dai cedolini prodotti sia dal ricorrente medesimo che dall'AO (nel mese di novembre 2020 la somma percepita a tale titolo con il cedolino di ottobre è stata recuperata: v. la voce
“05296 Conguaglio Assegno ad personam (Ott) -1.413,44”).
All'esito della predetta procedura, al ricorrente è stato attribuito un incarico di alta specializzazione rientrante nella fascia A3.
pagina 14 Avendo egli optato per il tempo definito, conformemente alla disposizione di cui all'art. 92, comma 11, del CCNL del 19.12.2019, al ricorrente è stata riconosciuta la retribuzione di posizione, parte fissa, nella misura del 55%.
In conseguenza del rapporto non esclusivo, al ricorrente non spetta la retribuzione di risultato (art. 15, comm1, lettera c) del richiamato CCNL).
Per quanto riguarda l'incarico conferito al ricorrente, si osserva ulteriormente quanto segue.
Innanzitutto, non è dato di individuare nell'ordinamento alcuna norma che attribuisca al ricorrente un diritto a vedersi riconosciuto un incarico di natura gestionale ovvero di responsabilità di programma, semplice o complesso.
Il ricorrente, con D.R. n. 158 del 5.2.2019 è stato nominato professore associato, ovverosia di seconda fascia, a decorrere dal 1.2.2019.
L'art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 517/1999, in materia di incarichi, distingue chiaramente la posizione dei professori di prima fascia da quella dei professori di seconda fascia.
Dispone, infatti, il primo periodo che “Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale”.
Diversamente, per quanto concerne i professori di seconda fascia, il secondo periodo dispone che “La responsabilità e la gestione di analoghi programmi può essere affidata, in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa”.
Di conseguenza, l'AO non è tenuta a conferire al ricorrente né un incarico gestionale, né un incarico di responsabilità di programma, dal momento che la legge prevede che l'affidamento di tali programmi ai professori universitari di seconda fascia sia una facoltà e non un vero e proprio obbligo, come si evince dal tenore letterale dei due periodi della disposizione, ove viene adoperato, per i professori di prima fascia, il verbo all'indicativo presente “affida”, mentre, per quelli di seconda fascia, viene adoperata l'espressione “può essere affidata”.
Al ricorrente è stato quindi conferito un incarico rientrante tra quelli c.d. di alta specializzazione.
pagina 15 Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato Regolamento, presente all'interno del capo
I, “Dirigenza Medica e Sanitaria”, “Gli incarichi professionali di alta specializzazione
(AS) sono attribuiti a dirigenti medici e sanitari del SSN ed a docenti e ricercatori universitari di ruolo che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico, sulla base di particolari competenze sviluppate in settori specialistici e di significativa rilevanza scientifica per la disciplina e l'organizzazione delle strutture di afferenza”.
Il ricorrente si duole, inoltre, del fatto che, nell'ambito degli incarichi di alta specializzazione, quello a lui attribuito rientri nella fascia più bassa, individuata dal codice AS3.
In particolare, si duole del fatto di essersi visto riconoscere un punteggio inferiore a quello dei suoi colleghi, sebbene, a suo dire, notevolmente meno titolati di lui.
Ai sensi del comma 2 del citato art. 8 del Regolamento, “Gli incarichi di cui al presente articolo [ovverosia quelli di alta specializzazione] sono conferiti dal Direttore
Generale, a seguito di proposta del Direttore di , condivisa dal Direttore Pt_4
del DAI di riferimento (ove sussista) e dal Direttore Sanitario.
Per la proposta il Direttore di UO (o il direttore della struttura sovraordinata), in condivisione con il Direttore del DAI e il Direttore Sanitario, tiene conto dei seguenti criteri:
a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
c) dell'area e disciplina di appartenenza;
d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate”.
Tanto premesso, si osserva che le allegazioni contenute nel ricorso non sono di per
Contr sé sufficienti a far emergere l'asserita illegittimità della valutazione operata dall'
Per verificare, infatti, l'assunto secondo il quale il ricorrente sarebbe più titolato di altri a ricoprire un incarico di alta specializzazione di fascia più alta (AS1 o AS2) occorrerebbe procedere ad una valutazione comparativa di tutti i medici operanti nella
Struttura Complessa di Oculistica.
pagina 16 Ed ancora, lo stesso vale per la natura dell'incarico conferitogli, che il ricorrente afferma essere più complesso e di maggiore responsabilità rispetto agli altri.
Anche in questo caso, occorrerebbe procedere ad una valutazione comparativa di tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti medici operanti nella Struttura Complessa, non potendosi considerare in via isolata soltanto quello attribuito al ricorrente.
In definitiva, parte ricorrente, sul quale incombe il relativo onere probatorio, non ha fornito sufficienti elementi dai quali desumere che la determinazione dell'AO, peraltro inevitabilmente connotata da profili di discrezionalità valutativa, sia affetta da illegittimità.
6.4. Al ricorrente non spetta neppure l'indennità c.d. di specificità medica.
Poiché, come si è detto, è entrato in vigore il nuovo sistema di cui al più volte citato art. 6 del D. Lgs. n. 517/1999, al ricorrente spettano - oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, che non vengono in rilievo nel presente giudizio – i trattamenti economici aggiuntivi di cui alle lettere a) e b), ove ricorrano i relativi presupposti.
Si tratta, effettivamente di un sistema chiuso, come si desume dal fatto che il rinvio alla contrattazione collettiva è previsto soltanto in relazione alla misura di tali trattamenti, che, infatti, “sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale” (art. 6 comma 2), e non invece a tutte le altre indennità previste da tali contratti.
Tale conclusione è ulteriormente rafforzata dal fatto che ai trattamenti di cui alle citate lettere a) e b) si aggiunge l'indennità di esclusività, ma soltanto in virtù del richiamo espresso compiuto dall'art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 517/1999, che estende ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale in regime di esclusività il trattamento economico aggiuntivo previsto dal comma 5 dell'art. 15- quater del D. Lgs. n. 502/1992 per i dirigenti sanitari, quale corrispettivo per la limitazione intramoenia dell'attività libero professionale.
Tale previsione dimostra che, laddove il Legislatore ha voluto estendere al personale universitario in regime di assistenza un trattamento retributivo ulteriore, lo ha fatto espressamente.
7. In ragione della soccombenza, il ricorrente viene condannato alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell'AO.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, osservata la vigente tabella di riferimento per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
Nella liquidazione delle spese di lite non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
pagina 17 Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
In ragione del fatto che l' è stata evocata in giudizio soltanto per ragioni di CP_2
completezza, essendo il formale datore di lavoro del ricorrente, ed essendosi precisato nel ricorso che la stessa non è sostanzialmente parte attiva nei fatti per cui è causa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra il ricorrente e tale Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_2
[...]
2) rigetta il ricorso;
3) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'
[...]
che liquida in euro 4.600,00 per compenso di Controparte_10
avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) compensa integralmente le spese processuali tra il ricorrente e l' Controparte_2
[...]
Cagliari, 7.4.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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