Articolo 1 della Legge 26 luglio 1961, n. 713
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24 agosto 1961
Art. 1. Articolo unico

La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443 , gia' prorogata con legge 24 dicembre 1959 n. 1153 , e concernente l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, e' rinnovata, con gli stessi criteri e modalita' previsti dalla legge medesima, per la durata di un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 24 agosto 1961