Art. 1. Articolo unico
La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443 , gia' prorogata con legge 24 dicembre 1959 n. 1153 , e concernente l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, e' rinnovata, con gli stessi criteri e modalita' previsti dalla legge medesima, per la durata di un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443 , gia' prorogata con legge 24 dicembre 1959 n. 1153 , e concernente l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, e' rinnovata, con gli stessi criteri e modalita' previsti dalla legge medesima, per la durata di un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.