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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/05/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della GOP avv. Micaela Dorigatti – all'uopo delegata dal Giudice dott. Massimo Donnarumma con provvedimento del 16.05.2023 in atti il cui ruolo è stato acquisito dal Dott. Massimo Maione Mannamo – ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies comma I c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3434/2023 Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale – domanda di risarcimento danni in conseguenza di sinistro stradale”, vertente
Tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Liuzza
– PARTE ATTRICE –
e
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (P. IVA , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Parigi e P.IVA_1
Riccardo Amantini
– PARTE CONVENUTA –
e
, residente a [...] Controparte_2
– PARTE CONVENUTA CONTUMACE –
CONCLUSIONI per l'attore: “Voglia l'II.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, per le causali tutte di cui alla premessa, in accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità in solido dei convenuti, , in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., corrente in Bologna, Via Larga n.8, p.iva P.IVA_2
e sig. , c.f. residente in [...] a Cerreto Controparte_4 C.F._2
UI (FI), nella verificazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare in solido tra loro la e il sig. , a Controparte_5 Controparte_6
pagare in favore del sig. l'integrale risarcimento dei danni materiali, Parte_1 biologici morali e patrimoniali tutti, per complessivi € 50.900,00 ovvero nella minor o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate. Con vittoria di spese, e competenze del presente giudizio, CTU e
CTP comprese, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege".
Per la convenuta Compagnia Assicuratrice “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di CP_1
Firenze: - accertare e dichiarare il concorso di colpa minoritario dell'attore nella causazione del sinistro in oggetto nella percentuale che sarà accertata all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia;
- all'esito di ciò, determinare il danno differenziale eventualmente spettante all'attore nei limiti del giusto e di quanto rigorosamente provato, previa detrazione di quanto dal medesimo già percepito da e da in polizza infortuni. - CP_7 Controparte_8
Con vittoria di o compensi integrale dei professionali ex art. D.M n. 147/22 e ss. mm.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, rispettivamente, in data 07.03.2023 e 02.03.2023
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale Parte_1 CP_2
e hiedendone la condanna,
[...] Controparte_1
in solido tra loro, il primo in qualità di proprietario del veicolo Fiat TO TG BD274FB e la seconda quale società assicuratrice per la responsabilità civile da circolazione stradale del predetto mezzo, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di un sinistro in cui era stato coinvolto.
2) Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che il giorno 24.08.2020 alle ore
07:20 era alla guida del proprio motociclo BMW Tg. CX92136 e percorreva regolarmente la propria corsia di marcia in località Cerreto UI (FI), Via Vittorio Veneto all'intersezione con Via Fonda quando veniva urtato dal veicolo Fiat TO TG BD274FB, di proprietà di
, condotto da ed assicurato con Controparte_2 Controparte_9 [...]
che, provenendo da Via Vittorio Veneto, giunto all'intersezione Controparte_1
con Via Fonda effettuava manovra di svolta a sinistra omettendo di dargli la precedenza. Per effetto dell'urto cadeva a terra e sbalzato a distanza di 50 metri dalla TO Parte_1
ed il suo motociclo finiva la corsa contro un'altra autovettura. Interveniva sul luogo del sinistro la Polizia Municipale dell' che, Controparte_10 effettuati i rilievi del caso, stilava la relazione di incidente stradale all'esito della quale a veniva elevata la contravvenzione di cui all'art. 145 comma II Codice Controparte_9 della Strada perché “ometteva di dare la precedenza a veicolo che intersecava la sua traiettoria proveniente da destra”.
3) In conseguenza dell'urto lamentava lesioni personali per le quali veniva Parte_1 trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli ove i sanitari diagnosticavano “Fratture di polso destro e bacino” con prognosi di 30 giorni e ricovero nel reparto Ortopedia da dove veniva dimesso il 07.09.2020 ingessato e diagnosi di
“frattura pluriframmentaria articolare epifisi distale radio e stiloide ulnare, frattura pluriframmentaria scafoide carpale, frattura trapezio mano destra, frattura branca ileo ischio pubica dx”. Nel corso del ricovero ospedaliero veniva sottoposto Parte_1
ad intervento chirurgico di riduzione cruenta e osteosintesi di radio e ulna, riduzione incruenta e sintesi percutanea di scafoide e trapezio destro;
veniva pure rilevata la malformazione vascolare endocranica, operata in neurochirurgia di Siena il 18.01.2021. Il
16.09.2020 l'attore veniva trasportato in ambulanza all'ospedale Palagi di Firenze per un controllo postoperatorio, rimozione dei punti di sutura e medicazione con prescrizione di tutore e riposo assoluto a letto fino al 22.09.2020. Successivamente Parte_1
indossava a tutore rigido per circa 40 giorni ed il 09.10.2020 venivano rimossi i fili di
Kirschner ed iniziata fisiokinesiterapia. Per l'aggravarsi delle lesioni al polso destro, mano destra, cranio ed alla spalla destra l'attore il 16.04.2021 veniva nuovamente ricoverato nel reparto ortopedico del San Giovanni di Dio a Firenze ed ivi sottoposto Controparte_11 ad intervento chirurgico di “riduzione cruenta ed osteosintesi con innesto osseo dello scafoide carpale, rimozione mezzi di sintesi di radio e stiloide ulnare” e dimesso in data
17.04.2021 con diagnosi di “pseudartrosi scafoide carpale e stiloide ulnare polso dx”, prognosi di 45 giorni e riposo assoluto in gesso. Il 30.04.2021 all'attore veniva messo il gesso poi rimosso il 28.05.2021 con applicazione di tutore ed inizio di blanda rieducazione funzionale;
l'inabilità temporanea si protraeva sino al 13.07.2021. Successivamente
[...]
si sottoponeva a visita medico-legale per la valutazione dei postumi sofferti Parte_1 nell'occorso; lo specialista medico legale certificava un danno alla salute sulla sua persona nella misura del 10-11%, un'I.T.T di 100 giorni, un'I.T.P. al 50% di 100 giorni e un'I.T.P. al 25% di ulteriori 100 giorni, danni quantificati in € 43.593,68 comprensivi di spese mediche.
4) Oltre al danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico fisica l'attore, nel sinistro, subiva pure il danno al proprio motociclo BMW Tg. CX92136 la cui riparazione risultava antieconomica perché di importo maggiore rispetto al valore commerciale del mezzo alla data del sinistro (€ 7.000,00).
5) L'attore deduceva, infine, che, prima del giudizio, la convenuta Compagnia Assicuratrice aveva provveduto ad effettuare l'offerta stragiudiziale dell'importo di € CP_1
17.000,00 a titolo di danno biologico, offerta non accettata perché ritenuta incongrua rispetto al complessivo quantum risarcitorio.
6) Si costituiva in giudizio la ontestando Controparte_1 sia l'an che il quantum della richiesta risarcitoria, puntualizzando di aver formulato all'attore offerta stragiudiziale tanto per il danno patrimoniale – € 2.500,00 – che per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea e per spese mediche – € 17.650,00 – sulla scorta di un concorso di colpa minoritario da parte dell' nella causazione del sinistro, con Parte_1
esclusione del danno biologico da invalidità permanente stante la surroga da parte dell' per detta voce di danno ed in considerazione degli importi percepiti CP_7 dall'attore da in forza di una polizza infortuni da egli Controparte_8
sottoscritta con questa compagnia. Chiedeva, pertanto, di accertare il concorso di colpa minoritario dell'attore nella causazione del sinistro nella misura da determinarsi all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, di determinare il danno differenziale eventualmente spettante all'attore previa detrazione di quanto dal medesimo già percepito da e da CP_7
di dichiarare congrua e satisfattiva la somma di € 20.150,00 Controparte_8
complessivamente offerta a parte attrice e rigettare ogni ulteriore pretesa risarcitoria perché infondata in fatto ed in diritto.
7) Non si costituiva in giudizio pur ritualmente citato del quale, Controparte_2
pertanto, veniva dichiarata la contumacia.
8) La causa veniva istruita con produzioni documentali ed espletamento di CC.TT.U. ricostruttiva della dinamica del sinistro e medico legale. A seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. la convenuta Compagnia Assicuratrice provvedeva a CP_1
depositare tutta la documentazione – condizioni di polizza comprese – inerente gli importi liquidati all'attore in forza della polizza infortuni da egli sottoscritta con la terza Società
Cattolica di Assicurazioni. Esaurita l'istruzione ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi finali, all'udienza del 29 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9) La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, è fondata e merita accoglimento.
10) Ritiene il Tribunale che il sinistro stradale di cui al presente giudizio sia occorso per fatto e colpa esclusivi di , conducente della Fiat TO targata TG Controparte_9
BD274FB, sulla scorta della seguente dinamica, così ricostruita con espresso riferimento alla relazione di incidente stradale redatta dall'intervenuta Polizia Municipale dell'Unione dei
Comuni Circondario dell'Empolese AL (prodotta dall'attore sub doc. 14) giunta all'incirca 45 minuti dopo l'incidente quando “i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento”\nonché alle risultanze dell'assunta C.T.U. del 13.05.2024 dell'ing. redatta a seguito di un percorso Persona_1
di analisi, di verifica razionale e calcoli scientifici elaborati sulla scorta del sopralluogo effettuato sul luogo del sinistro il 07 aprile 2024 ed effettuati i necessari rilievi metrici e fotografici, nel contraddittorio con i consulenti tecnici delle parti alle cui osservazioni il
C.T.U. ha compiutamente controdedotto sulla scorta di evidenze scientifiche e che il
Tribunale condivide perché congruamente motivata e scevra da vizi logici.
11) L'intervenuta Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell' CP_10
, dai rilievi e dagli accertamenti eseguiti concludeva che il conducente della Fiat
[...]
TO TG BD274FB “… non si era attenuto a quanto disposto dall'art. Controparte_9
145/2 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – ometteva di dare la precedenza a veicolo che intersecava la sua traiettoria proveniente da destra – alla parte verrà notificata … la relativa infrazione”; in particolare “… è emerso che il veicolo IA NT targato BD274FB condotto dal signor , Controparte_9
percorreva via Vittorio Veneto in direzione di via Pianello Val Tidone. Giunto all'intersezione con via Fonda effettuava manovra di svolta a sinistra senza dare la precedenza al motociclo BMW1200 GLS targato CX92136 condotto dal signor Parte_1
che percorreva la via Val Tidone in direzione di via Vittorio Veneto. Il motociclo
[...]
prima urtava la IA NT e poi finiva la sua corsa andando ad urtare anche il veicolo
MITSUBISHI ASX targato FT746RX condotto dal signor che Persona_2 percorreva la via Vittorio Veneto, sempre in direzione di via Pianello Val Tidone”. 12) Il C.T.U., nell'elaborato peritale, evidenzia come “Il motociclista , Parte_1
alla guida del BMW R 1200 GS, si trovava a transitare sulla SP.31 via Vittorio Veneto nel centro abitato di Cerreto UI nel comune di Empoli (Fi) in direzione di Fucecchio quando, giunto all'altezza dell'intersezione con via Fonda posta alla sua destra ad una velocità di circa 56 km/h …, collideva con l'anteriore destro contro la zona mediana della fiancata destra dell'autovettura Fiat TO 60 5P Star condotta da il quale, Controparte_9
sopraggiungente in senso opposto in direzione del centro di Cerreto UI ad una velocità di circa 26 km/h, si trovava in fase di svolta a sinistra per l'intenzione di immettersi nella stessa via Fonda …. A seguito dell'impatto … il corpo del motociclista veniva proiettato in aria in oltrepassando la Fiat TO … mentre il motociclo deviava forzatamente verso sinistra rovinando a terra sul fianco sinistro per poi portarsi, in strusciamento sull'asfalto nell'opposta corsia di via Vittorio Veneto, al contatto in arresto contro il lato sinistro del frontale dell'autovettura Mitsubishi ASX condotta da il quale si Persona_2 trovava a seguire il transito della Fiat TO …. Abbiamo ricostruito che il motociclista
poteva percepire l'immediato pericolo, rappresentato dall'inizio Parte_1 dell'occupazione della propria semicarreggiata da parte della Fiat TO per la manovra operata dal n svolta a sinistra, quando si trovava in posizione assai ravvicinata CP_9
alla vettura e cioè quando si trovava a precedere la collisione dello spazio di circa 6÷7 m nel tempo di 0,9 secondi …. Dall'analisi della dinamica del sinistro, per quanto riguardano le responsabilità delle condotte di guida, possiamo ricercare in quella del conducente della
Fiat TO di non avere concesso la dovuta precedenza al transito del motociclo per avere messo in atto una manovra di conversione in svolta a sinistra in cambio di direzione effettuata senza arrestarsi al centro dell'intersezione … e senza preventivamente accertarsi del sopraggiungere in senso opposto del motociclista non ottemperando al disposto dell'Art.154/1a e 3b e 145/2 del CdS ( 4 ). A tale proposito, al momento dell'inizio dello spostamento della Fiat TO, il BMW si trovava ad una distanza di 18÷19 m e cioè visibile in considerazione dell'andamento planoaltimetrico della SP.31. Al momento del sinistro, la posizione del sole nel piano orizzontale si trovava ancora bassa con posizione dei raggi solari che si opponevano al transito delle due vetture con ombre alternate dei fabbricati, circostanza di tempo questa che avrebbe dovuto suggerire al conducente della Fiat TO
l'importanza di arrestarsi prima di convergere in svolta a sinistra posto che
l'abbagliamento solare è un fenomeno atmosferico dal carattere di prevedibilità non integrante un caso fortuito. Per quanto concerne il comportamento di guida del motociclista, il tempo a sua disposizione tra la possibile percezione dell'immediato pericolo e l'impatto inferiore ad un secondo ricavato dalla condotta del conducente della Fiat TO, costituisce circostanza tecnica indice dell'inevitabilità dell'ostacolo da parte dell' essendo Parte_1
noto che le manovre di emergenza possono realizzarsi allo scadere del tempo medio
CP_ psicotecnico di un secondo”. Considerato l'impatto contro la fiancata destra della da parte dell'anteriore destro della moto BMW con successivo scorrimento sulle portiere della vettura, dall'anteriore verso il posteriore, pur in presenza di una velocità di marcia mantenuta dal motociclo condotto dall'attore di 56 Km./h, di poco superiore al limite previsto per quel tratto di strada – 50 Km./h – ritenuta dal C.T.U. non commisurata alle circostanze di luogo
(strada con dislivello in pendenza favorevole dopo una curva a stretto raggio, presenza di intersezione e di passaggio pedonale), è lo stesso C.T.U. ad affermare che l'urto si sarebbe comunque verificato, sebbene con minore incidenza sull'efficienza dannosa. Ebbene, sulla scorta di questa affermazione deve ritenersi che la velocità mantenuta dal motociclo di 56
Km./h resta assorbita dalla condotta del conducente della Fiat TO (persona ultra ottantenne), il quale ha oltrepassato improvvisamente la linea di mezzeria senza nemmeno rallentare. Pertanto è escluso il concorso di colpa di cui all'art. 2054 comma II c.c. perché la violazione imputabile al motociclo condotto dall'attore non ha incidenza causale nell'occorso, in quanto egli, preso atto che la Fiat TO, superando improvvisamente la linea di mezzeria ed invadendo la propria corsia di marcia, stava per immettersi nella strada laterale, nulla poteva fare per evitare lo scontro, nemmeno compiere, nell'immediato, una manovra d'emergenza (Cass. civ. Sez, VI, ordinanza n. 19115 del 15.09.2020).
13) Ricostruita nei suddetti termini la responsabilità esclusiva del conducente della Fiat
TO targata TG BD274FB nella causazione del sinistro stradale siccome occorso, vanno liquidati i danni subìti dall'attore in conseguenza dello stesso procedendo preliminarmente a quantificare il danno non patrimoniale circa il quale il C.T.U. medico legale nominato,
Prof. Dr. a seguito di un percorso di analisi e di verifica razionale, ben Persona_3 motivato ed immune da vizi logici, è pervenuto alle seguenti conclusioni: «… è accertato che il Sig. a seguito del riferito incidente stradale del 24.08.2021 ha Parte_1 riportato un politrauma con iniziale diagnosi di : “frattura trasversale sostanzialmente composta della branca ischio pubica dx al terzo medio ed infrazione della stessa branca al terzo distale, infrazione minimamente scomposta della branca ileo pubica in prossimità del ciglio acetabolare senza apparente interessamento della rima articolare, frattura sostanzialmente composta dell'arco posteriore della III costa di sinistra, a livello del polso destro “ frattura pluriframmentaria trasversale metaepifisaria di radio con interessamento della rima articolare e scomposizione ad latus anteriore del frammento distale. Si associa distacco dello stiloide ulnare dislocato inferiormente. Ulteriore frattura con distacco di frammento a livello del trapezio, contusione spalla destra ” Tali patologie specie a livello del polso destro ha comportato la necessità di ricovero ospedaliero con due interventi chirurgici , immobilizzazione prolungata in gesso e tutore e lungo periodo di fisiochinesiterapia E' rimasto un mese e mezzo immobilizzato a letto, ha indossato tutore rigido all'arto superiore destro per 40 gg. Tali lesioni risultano compatibili con il nesso di causalità con l'evento dichiarato da parte attrice (incidente stradale del 24.08.2021). Per la temporanea si riconoscono complessivamente 264 giorni suddivisibili in: ( la malattia meta traumatica è stata interrotta dal 06/02/2021 al 16/04/2021 data in cui è stato ricoverato in Ch della Mano per 2 intervento al polso destro) ITA per 70 gg ITP al 75% per
58 gg ITP al 50% per 60 gg ITP al 25% per 76 gg Non sono ravvisabili lesioni da imputare solo od anche a condotta imprudente della parte stessa. Permangono postumi permanenti come da esame obiettivo sopra riportato valutabili attualmente nella misura del 10% (dieci per cento) da considerare quale danno biologico non incidente sulle normali attività connesse alle relazioni sociali e alla vita quotidiana né sull'attività lavorativa specifica. …
. Attualmente lo stato clinico del periziando risulta stabilizzato. SPESE SANITARIE AGLI
ATTI congrue per complessivi Euro 1801,93 (di cui il progetto di notula del Dott. Per_4 potra' essere rimborsato solo dopo presentazione di regolare fattura emessa per complessivi
Euro 610)”.
14) Si evidenzia che i risultati cui è pervenuto il Tecnico d'Ufficio sono emersi a seguito della visita effettuata sulla persona dell'attore in data 25.09.2024 alla presenza dei rispettivi consulenti di parte con i quali è stato discusso il caso ed hanno concordato entrambi sulle conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. dopo aver ricevuto la bozza dell'elaborato.
15) Si procede, quindi, alla quantificazione del danno biologico da inabilità sia temporanea che permanente secondo le tabelle del Tribunale di Milano cui si è fatto ricorso nella fattispecie in esame, che prevedono un importo medio giornaliero di € 130,00 ed in conformità dei giorni di inabilità (sia assoluta che permanente) accertati dal CTU rispetto ai quali, lo si ripete, hanno concordato e consulenti tecnici delle parti. Si ottengono, pertanto, i seguenti importi:
- 70 giorni di inabilità temporanea assoluta pari ad € 9.100,00 (€ 130,00 x 70)
- 58 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% pari ad € 5.655,00 (= € 97,50 x 58);
- 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% pari ad € 3.900,00 (= € 65,00 x 60);
- 76 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% pari ad € 2.470,00 (€ 32,5 x 76).
- Totale degli importi come sopra determinati pari ad € 21.125,00. 16) La CTU ha inoltre accertato che sussistono postumi invalidanti di natura permanente rilevati all'esito dell'esame obiettivo del periziando nella misura del 10% (dieci per cento), quale danno biologico non incidente sulle normali attività connesse alle relazioni sociali e alla vita quotidiana né sull'attività lavorativa specifica dell'attore (dipendente edile). Il danno non patrimoniale permanente, comprensivo del danno morale, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità previsti dalle tabelle del Tribunale Milano del
2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro, anni 41, e della percentuale di invalidità permanente, si ottiene un importo di € 26.333,00 per danno non patrimoniale, comprensivo
1) sia dell'accertata lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, 2) sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
17) Non può, invece, essere riconosciuta nel caso in questione anche la c.d. personalizzazione del danno perché “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento”
(Cass. civ. sentenza n. 5865/2021; Cass. civ. sentenza n. 28988/2019).
Va puntualizzato che la distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria.
Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (si veda, in parte motiva, la già citata Cass. civ. sentenza n. 5865/2021). Parte attrice nulla ha dedotto, allegato né compiutamente provato circostanze in termini di
“peculiarità” e “anomalia” dei danni subiti.
18) Ne discende che il complessivo danno non patrimoniale – esclusa la personalizzazione
– da riconoscersi a parte attrice è pari ad € 47.458,00 (€ 21.125,00 per Parte_1
l'inabilità assoluta e temporanea, € 26.333,00 a titolo di danno non patrimoniale di natura permanente).
19) All'importo di € 26.333,00 per danno non patrimoniale di natura permanente va detratto l'indennizzo erogato dall' all'attore per danno biologico pari a complessivi € CP_7
8.188,35 (docc. 15 e 16 di parte attrice e doc. 11 di parte convenuta) secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale (Cass. Civ. ordinanza n. 3694 del 07.02.2023), di talché detta voce di danno corrisponde ad € 18.144,65 ed il complessivo danno non patrimoniale – esclusa la personalizzazione – ammonta, pertanto, ad € 39.269,65 (€ 21.125,00 per l'inabilità assoluta e temporanea, € 18.144,65 a titolo di danno non patrimoniale di natura permanente).
20) All'importo per danno non patrimoniale – esclusa la personalizzazione – di € 39.269,65 va pure detratto quanto percepito dall'attore dalla Società Cattolica di Assicurazioni – la cui documentazione tutta è stata corrisposta ed è in atti in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito ex art. 210 c.p.c. – compagnia con la quale egli in data 15.03.2018 aveva sottoscritto la polizza infortuni annuale n. 00227231001370 e liquidato con quietanza del
14.02.2022 l'importo di € 11.326,85 comprensivo di invalidità permanente (€ 5.000,00), diaria da ricovero (€ 750,00), diaria da immobilizzazione (€ 4.500,00) e spese mediche (€
1.076,85) (cfr. conteggi allegati alla PEC del 14.11.2024 depositata dalla convenuta
Compagnia Assicuratrice il 18.11.2024). Ciò in quanto né il risarcimento del CP_1
danno né la stipula d'un contratto d'assicurazione possono mai essere fonte di arricchimento per il danneggiato o per l'assicurato: nel primo caso lo vieta l'art. 1223 c.c., che enuncia il principio di indifferenza del risarcimento (ed ha come funzione il ripristino della situazione patrimoniale del danneggiato, senza arricchirlo né impoverirlo), nel secondo caso, invece, il divieto scaturisce dal principio indennitario (specifico del diritto assicurativo e stabilisce che l'indennizzo non possa superare il valore del danno effettivamente subito, evitando che l'assicurato ne esca in una situazione patrimoniale migliorata rispetto a quella del soggetto prima del verificarsi del sinistro e si applica alle assicurazioni contro i danni), che si rinviene nel combinato disposto degli artt.1904, 1909 e 1910 c.c.. La funzione di entrambi i principi
è di evitare che il danneggiato e/o assicurato possa trarre un vantaggio economico dall'evento di danno, mantenendo la funzione riparatoria e non speculativa del risarcimento e/o dell'indennizzo. Se, quindi, la vittima d'un fatto illecito, che sia già stata indennizzata dal suo assicuratore (come nella fattispecie), venisse anche risarcita dal responsabile del danno, si verificherebbe una violazione del principio di indifferenza del risarcimento;
allo stesso modo, se l'assicurato fosse indennizzato d'un danno, per il quale è già stato risarcito dal responsabile, sarebbe violato il principio indennitario (Cass. Civ. Sez. III ordinanza n.
3429 del 10.02.2025). La polizza contro gli infortuni (come quella stipulata dall'attore con la Società Cattolica di Assicurazioni) è un'assicurazione di persone soggetta alle medesime regole dell'assicurazione danni e, pertanto, anche al principio indennitario (Cass. Civ. S.U. sentenza n. 5119 del 10.04.2002) di talché, in forza dei richiamati arresti giurisprudenziali, quanto percepito dall'attore a questo titolo dovrà essere detratto dal risarcimento del danno dovuto dalla convenuta quale società assicuratrice per la responsabilità civile da circolazione stradale del veicolo Fiat TO TG BD274FB. Al danno non patrimoniale di € 39.269,65 va, pertanto, sottratto l'importo di € 11.326,85 percepito dall'attore in forza della polizza infortuni per un totale di € 27.942,80.
21) Il totale complessivo del danno non patrimoniale ammonta, quindi, ad € 27.942,80. Alla predetta somma vanno aggiunti gli importi relativi al danno patrimoniale di € 1.801,93 per spese sanitarie – cure fisioterapiche, consulenza medico legale di parte, farmaci – tutte documentate e ritenute congrue anche dal C.T.U., per un totale complessivo, quindi, di €
29.744,73.
22) All'attore va pure riconosciuto il danno patrimoniale quantificato dal C.T.U. ing.
– il cui elaborato si è già ritenuto attendibile perché scientificamente e Persona_1
congruamente motivato e scevro da vizi logici – in € 6.309,16 per spese di ripristino del motociclo BMW R1200 GS targato CX92136 di proprietà dell'attore oltre ad € 70,00 per spesa di sostituzione del casco danneggiato nell'occorso, reintegrazione in forma specifica che l'attore ha richiesto in luogo del risarcimento per equivalente corrispondente al valore commerciale antesinistro del mezzo indicato dal C.T.U. in € 6.000,00 e che va accolta perché il costo delle riparazioni non supera notevolmente il valore di mercato del veicolo danneggiato e non risulta eccessivamente onerosa per il debitore ex art. 2058 comma II c.c. trattandosi dell'esigua differenza di € 309,16 tale da non potersi considerare indebita locupletazione per il danneggiato (Cass. Civ. Sez. III ordinanza n. 10686 del 20.04.2023).
All'attore va, inoltre, riconosciuto il danno patrimoniale rappresentato dalle spese di assistenza legale stragiudiziale – che ha natura di danno emergente e consiste nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa (cfr. da ultimo anche Cass. 30.05.2023 n. 15265) - dell'importo di € 900,00 (doc. 10 di parte attorea – del tutto in linea con i parametri compensi avvocati 2014 che prevedevano per l'assistenza stragiudiziale con scaglione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00 un compenso tabellare minimo di €
945,00 al netto di oneri fiscali), comprovata dalla produzione, tra l'altro, sub doc. 9 della
PEC del 09.09.2020 con la quale il difensore denunciava alla convenuta Compagnia
Assicuratrice il sinistro e chiedeva il risarcimento del danno, intervento CP_1 necessario e prodromico all'offerta poi inviata dalla compagnia di € 17.650,00 a titolo di temporanea e spese mediche sebbene rifiutata dall'attore.
Il totale complessivo del danno patrimoniale subito dall'attore ammonta, pertanto, ad €
7.279,16.
23) Ne discende che il totale del risarcimento del danno (non patrimoniale e patrimoniale) ammonta a complessivi € 37.023,89.
24) Trattandosi di importi espressi in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005). A parte attrice spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza: ricordando che il sinistro è avvenuto il 24.08.2020 e la presente sentenza è del maggio 2025, si ritiene che gli interessi possano essere computati dal 01 marzo 2022. Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. 20742/2004; Cass. n. 3871/2004; Cass. n. 11712/2002).
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 01 marzo 2022 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
25) Tanto comporta l'accoglimento della domanda come sopra specificato.
26) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n.
147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra €
26.001,00 ed € 52.000,00 (decisum pari ad € 37.023,89)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese,
CONDANNA la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_2 favore di , dell'importo di € 37.023,89 oltre interessi nella misura legale Parte_1
dalla data del 01 Marzo 2022 e sino a quella della presente decisione oltre, sull'importo come sopra determinato, interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;
CONDANNA la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, alla rifusione, in Controparte_2
favore del difensore di dichiaratosi antistatario, delle spese processuali Parte_1 del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 7.616,00 per compenso oltre ad
€ 577,55 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente a carico della in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, e , in solido tra Controparte_2
loro, le spese delle espletate CC.TT.U. ricostruttiva della dinamica del sinistro liquidata con decreto del 14.05.2024 in € 4.224,04 oltre accessori di legge e medico legale liquidata con decreto del 19.11.2024 in € 1.400,18 oltre IVA e condanna gli stessi, in solido tra loro, al pagamento di quanto sostenuto come esborso da parte attrice per i propri CC.TT.P. pari a complessivi € 2.050,08.
Firenze, 13 maggio 2025
LA GOP avv. Micaela Dorigatti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della GOP avv. Micaela Dorigatti – all'uopo delegata dal Giudice dott. Massimo Donnarumma con provvedimento del 16.05.2023 in atti il cui ruolo è stato acquisito dal Dott. Massimo Maione Mannamo – ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies comma I c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3434/2023 Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale – domanda di risarcimento danni in conseguenza di sinistro stradale”, vertente
Tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Liuzza
– PARTE ATTRICE –
e
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (P. IVA , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Parigi e P.IVA_1
Riccardo Amantini
– PARTE CONVENUTA –
e
, residente a [...] Controparte_2
– PARTE CONVENUTA CONTUMACE –
CONCLUSIONI per l'attore: “Voglia l'II.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, per le causali tutte di cui alla premessa, in accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità in solido dei convenuti, , in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., corrente in Bologna, Via Larga n.8, p.iva P.IVA_2
e sig. , c.f. residente in [...] a Cerreto Controparte_4 C.F._2
UI (FI), nella verificazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare in solido tra loro la e il sig. , a Controparte_5 Controparte_6
pagare in favore del sig. l'integrale risarcimento dei danni materiali, Parte_1 biologici morali e patrimoniali tutti, per complessivi € 50.900,00 ovvero nella minor o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate. Con vittoria di spese, e competenze del presente giudizio, CTU e
CTP comprese, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege".
Per la convenuta Compagnia Assicuratrice “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di CP_1
Firenze: - accertare e dichiarare il concorso di colpa minoritario dell'attore nella causazione del sinistro in oggetto nella percentuale che sarà accertata all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia;
- all'esito di ciò, determinare il danno differenziale eventualmente spettante all'attore nei limiti del giusto e di quanto rigorosamente provato, previa detrazione di quanto dal medesimo già percepito da e da in polizza infortuni. - CP_7 Controparte_8
Con vittoria di o compensi integrale dei professionali ex art. D.M n. 147/22 e ss. mm.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, rispettivamente, in data 07.03.2023 e 02.03.2023
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale Parte_1 CP_2
e hiedendone la condanna,
[...] Controparte_1
in solido tra loro, il primo in qualità di proprietario del veicolo Fiat TO TG BD274FB e la seconda quale società assicuratrice per la responsabilità civile da circolazione stradale del predetto mezzo, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di un sinistro in cui era stato coinvolto.
2) Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che il giorno 24.08.2020 alle ore
07:20 era alla guida del proprio motociclo BMW Tg. CX92136 e percorreva regolarmente la propria corsia di marcia in località Cerreto UI (FI), Via Vittorio Veneto all'intersezione con Via Fonda quando veniva urtato dal veicolo Fiat TO TG BD274FB, di proprietà di
, condotto da ed assicurato con Controparte_2 Controparte_9 [...]
che, provenendo da Via Vittorio Veneto, giunto all'intersezione Controparte_1
con Via Fonda effettuava manovra di svolta a sinistra omettendo di dargli la precedenza. Per effetto dell'urto cadeva a terra e sbalzato a distanza di 50 metri dalla TO Parte_1
ed il suo motociclo finiva la corsa contro un'altra autovettura. Interveniva sul luogo del sinistro la Polizia Municipale dell' che, Controparte_10 effettuati i rilievi del caso, stilava la relazione di incidente stradale all'esito della quale a veniva elevata la contravvenzione di cui all'art. 145 comma II Codice Controparte_9 della Strada perché “ometteva di dare la precedenza a veicolo che intersecava la sua traiettoria proveniente da destra”.
3) In conseguenza dell'urto lamentava lesioni personali per le quali veniva Parte_1 trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli ove i sanitari diagnosticavano “Fratture di polso destro e bacino” con prognosi di 30 giorni e ricovero nel reparto Ortopedia da dove veniva dimesso il 07.09.2020 ingessato e diagnosi di
“frattura pluriframmentaria articolare epifisi distale radio e stiloide ulnare, frattura pluriframmentaria scafoide carpale, frattura trapezio mano destra, frattura branca ileo ischio pubica dx”. Nel corso del ricovero ospedaliero veniva sottoposto Parte_1
ad intervento chirurgico di riduzione cruenta e osteosintesi di radio e ulna, riduzione incruenta e sintesi percutanea di scafoide e trapezio destro;
veniva pure rilevata la malformazione vascolare endocranica, operata in neurochirurgia di Siena il 18.01.2021. Il
16.09.2020 l'attore veniva trasportato in ambulanza all'ospedale Palagi di Firenze per un controllo postoperatorio, rimozione dei punti di sutura e medicazione con prescrizione di tutore e riposo assoluto a letto fino al 22.09.2020. Successivamente Parte_1
indossava a tutore rigido per circa 40 giorni ed il 09.10.2020 venivano rimossi i fili di
Kirschner ed iniziata fisiokinesiterapia. Per l'aggravarsi delle lesioni al polso destro, mano destra, cranio ed alla spalla destra l'attore il 16.04.2021 veniva nuovamente ricoverato nel reparto ortopedico del San Giovanni di Dio a Firenze ed ivi sottoposto Controparte_11 ad intervento chirurgico di “riduzione cruenta ed osteosintesi con innesto osseo dello scafoide carpale, rimozione mezzi di sintesi di radio e stiloide ulnare” e dimesso in data
17.04.2021 con diagnosi di “pseudartrosi scafoide carpale e stiloide ulnare polso dx”, prognosi di 45 giorni e riposo assoluto in gesso. Il 30.04.2021 all'attore veniva messo il gesso poi rimosso il 28.05.2021 con applicazione di tutore ed inizio di blanda rieducazione funzionale;
l'inabilità temporanea si protraeva sino al 13.07.2021. Successivamente
[...]
si sottoponeva a visita medico-legale per la valutazione dei postumi sofferti Parte_1 nell'occorso; lo specialista medico legale certificava un danno alla salute sulla sua persona nella misura del 10-11%, un'I.T.T di 100 giorni, un'I.T.P. al 50% di 100 giorni e un'I.T.P. al 25% di ulteriori 100 giorni, danni quantificati in € 43.593,68 comprensivi di spese mediche.
4) Oltre al danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico fisica l'attore, nel sinistro, subiva pure il danno al proprio motociclo BMW Tg. CX92136 la cui riparazione risultava antieconomica perché di importo maggiore rispetto al valore commerciale del mezzo alla data del sinistro (€ 7.000,00).
5) L'attore deduceva, infine, che, prima del giudizio, la convenuta Compagnia Assicuratrice aveva provveduto ad effettuare l'offerta stragiudiziale dell'importo di € CP_1
17.000,00 a titolo di danno biologico, offerta non accettata perché ritenuta incongrua rispetto al complessivo quantum risarcitorio.
6) Si costituiva in giudizio la ontestando Controparte_1 sia l'an che il quantum della richiesta risarcitoria, puntualizzando di aver formulato all'attore offerta stragiudiziale tanto per il danno patrimoniale – € 2.500,00 – che per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea e per spese mediche – € 17.650,00 – sulla scorta di un concorso di colpa minoritario da parte dell' nella causazione del sinistro, con Parte_1
esclusione del danno biologico da invalidità permanente stante la surroga da parte dell' per detta voce di danno ed in considerazione degli importi percepiti CP_7 dall'attore da in forza di una polizza infortuni da egli Controparte_8
sottoscritta con questa compagnia. Chiedeva, pertanto, di accertare il concorso di colpa minoritario dell'attore nella causazione del sinistro nella misura da determinarsi all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, di determinare il danno differenziale eventualmente spettante all'attore previa detrazione di quanto dal medesimo già percepito da e da CP_7
di dichiarare congrua e satisfattiva la somma di € 20.150,00 Controparte_8
complessivamente offerta a parte attrice e rigettare ogni ulteriore pretesa risarcitoria perché infondata in fatto ed in diritto.
7) Non si costituiva in giudizio pur ritualmente citato del quale, Controparte_2
pertanto, veniva dichiarata la contumacia.
8) La causa veniva istruita con produzioni documentali ed espletamento di CC.TT.U. ricostruttiva della dinamica del sinistro e medico legale. A seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. la convenuta Compagnia Assicuratrice provvedeva a CP_1
depositare tutta la documentazione – condizioni di polizza comprese – inerente gli importi liquidati all'attore in forza della polizza infortuni da egli sottoscritta con la terza Società
Cattolica di Assicurazioni. Esaurita l'istruzione ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi finali, all'udienza del 29 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9) La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, è fondata e merita accoglimento.
10) Ritiene il Tribunale che il sinistro stradale di cui al presente giudizio sia occorso per fatto e colpa esclusivi di , conducente della Fiat TO targata TG Controparte_9
BD274FB, sulla scorta della seguente dinamica, così ricostruita con espresso riferimento alla relazione di incidente stradale redatta dall'intervenuta Polizia Municipale dell'Unione dei
Comuni Circondario dell'Empolese AL (prodotta dall'attore sub doc. 14) giunta all'incirca 45 minuti dopo l'incidente quando “i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento”\nonché alle risultanze dell'assunta C.T.U. del 13.05.2024 dell'ing. redatta a seguito di un percorso Persona_1
di analisi, di verifica razionale e calcoli scientifici elaborati sulla scorta del sopralluogo effettuato sul luogo del sinistro il 07 aprile 2024 ed effettuati i necessari rilievi metrici e fotografici, nel contraddittorio con i consulenti tecnici delle parti alle cui osservazioni il
C.T.U. ha compiutamente controdedotto sulla scorta di evidenze scientifiche e che il
Tribunale condivide perché congruamente motivata e scevra da vizi logici.
11) L'intervenuta Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell' CP_10
, dai rilievi e dagli accertamenti eseguiti concludeva che il conducente della Fiat
[...]
TO TG BD274FB “… non si era attenuto a quanto disposto dall'art. Controparte_9
145/2 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – ometteva di dare la precedenza a veicolo che intersecava la sua traiettoria proveniente da destra – alla parte verrà notificata … la relativa infrazione”; in particolare “… è emerso che il veicolo IA NT targato BD274FB condotto dal signor , Controparte_9
percorreva via Vittorio Veneto in direzione di via Pianello Val Tidone. Giunto all'intersezione con via Fonda effettuava manovra di svolta a sinistra senza dare la precedenza al motociclo BMW1200 GLS targato CX92136 condotto dal signor Parte_1
che percorreva la via Val Tidone in direzione di via Vittorio Veneto. Il motociclo
[...]
prima urtava la IA NT e poi finiva la sua corsa andando ad urtare anche il veicolo
MITSUBISHI ASX targato FT746RX condotto dal signor che Persona_2 percorreva la via Vittorio Veneto, sempre in direzione di via Pianello Val Tidone”. 12) Il C.T.U., nell'elaborato peritale, evidenzia come “Il motociclista , Parte_1
alla guida del BMW R 1200 GS, si trovava a transitare sulla SP.31 via Vittorio Veneto nel centro abitato di Cerreto UI nel comune di Empoli (Fi) in direzione di Fucecchio quando, giunto all'altezza dell'intersezione con via Fonda posta alla sua destra ad una velocità di circa 56 km/h …, collideva con l'anteriore destro contro la zona mediana della fiancata destra dell'autovettura Fiat TO 60 5P Star condotta da il quale, Controparte_9
sopraggiungente in senso opposto in direzione del centro di Cerreto UI ad una velocità di circa 26 km/h, si trovava in fase di svolta a sinistra per l'intenzione di immettersi nella stessa via Fonda …. A seguito dell'impatto … il corpo del motociclista veniva proiettato in aria in oltrepassando la Fiat TO … mentre il motociclo deviava forzatamente verso sinistra rovinando a terra sul fianco sinistro per poi portarsi, in strusciamento sull'asfalto nell'opposta corsia di via Vittorio Veneto, al contatto in arresto contro il lato sinistro del frontale dell'autovettura Mitsubishi ASX condotta da il quale si Persona_2 trovava a seguire il transito della Fiat TO …. Abbiamo ricostruito che il motociclista
poteva percepire l'immediato pericolo, rappresentato dall'inizio Parte_1 dell'occupazione della propria semicarreggiata da parte della Fiat TO per la manovra operata dal n svolta a sinistra, quando si trovava in posizione assai ravvicinata CP_9
alla vettura e cioè quando si trovava a precedere la collisione dello spazio di circa 6÷7 m nel tempo di 0,9 secondi …. Dall'analisi della dinamica del sinistro, per quanto riguardano le responsabilità delle condotte di guida, possiamo ricercare in quella del conducente della
Fiat TO di non avere concesso la dovuta precedenza al transito del motociclo per avere messo in atto una manovra di conversione in svolta a sinistra in cambio di direzione effettuata senza arrestarsi al centro dell'intersezione … e senza preventivamente accertarsi del sopraggiungere in senso opposto del motociclista non ottemperando al disposto dell'Art.154/1a e 3b e 145/2 del CdS ( 4 ). A tale proposito, al momento dell'inizio dello spostamento della Fiat TO, il BMW si trovava ad una distanza di 18÷19 m e cioè visibile in considerazione dell'andamento planoaltimetrico della SP.31. Al momento del sinistro, la posizione del sole nel piano orizzontale si trovava ancora bassa con posizione dei raggi solari che si opponevano al transito delle due vetture con ombre alternate dei fabbricati, circostanza di tempo questa che avrebbe dovuto suggerire al conducente della Fiat TO
l'importanza di arrestarsi prima di convergere in svolta a sinistra posto che
l'abbagliamento solare è un fenomeno atmosferico dal carattere di prevedibilità non integrante un caso fortuito. Per quanto concerne il comportamento di guida del motociclista, il tempo a sua disposizione tra la possibile percezione dell'immediato pericolo e l'impatto inferiore ad un secondo ricavato dalla condotta del conducente della Fiat TO, costituisce circostanza tecnica indice dell'inevitabilità dell'ostacolo da parte dell' essendo Parte_1
noto che le manovre di emergenza possono realizzarsi allo scadere del tempo medio
CP_ psicotecnico di un secondo”. Considerato l'impatto contro la fiancata destra della da parte dell'anteriore destro della moto BMW con successivo scorrimento sulle portiere della vettura, dall'anteriore verso il posteriore, pur in presenza di una velocità di marcia mantenuta dal motociclo condotto dall'attore di 56 Km./h, di poco superiore al limite previsto per quel tratto di strada – 50 Km./h – ritenuta dal C.T.U. non commisurata alle circostanze di luogo
(strada con dislivello in pendenza favorevole dopo una curva a stretto raggio, presenza di intersezione e di passaggio pedonale), è lo stesso C.T.U. ad affermare che l'urto si sarebbe comunque verificato, sebbene con minore incidenza sull'efficienza dannosa. Ebbene, sulla scorta di questa affermazione deve ritenersi che la velocità mantenuta dal motociclo di 56
Km./h resta assorbita dalla condotta del conducente della Fiat TO (persona ultra ottantenne), il quale ha oltrepassato improvvisamente la linea di mezzeria senza nemmeno rallentare. Pertanto è escluso il concorso di colpa di cui all'art. 2054 comma II c.c. perché la violazione imputabile al motociclo condotto dall'attore non ha incidenza causale nell'occorso, in quanto egli, preso atto che la Fiat TO, superando improvvisamente la linea di mezzeria ed invadendo la propria corsia di marcia, stava per immettersi nella strada laterale, nulla poteva fare per evitare lo scontro, nemmeno compiere, nell'immediato, una manovra d'emergenza (Cass. civ. Sez, VI, ordinanza n. 19115 del 15.09.2020).
13) Ricostruita nei suddetti termini la responsabilità esclusiva del conducente della Fiat
TO targata TG BD274FB nella causazione del sinistro stradale siccome occorso, vanno liquidati i danni subìti dall'attore in conseguenza dello stesso procedendo preliminarmente a quantificare il danno non patrimoniale circa il quale il C.T.U. medico legale nominato,
Prof. Dr. a seguito di un percorso di analisi e di verifica razionale, ben Persona_3 motivato ed immune da vizi logici, è pervenuto alle seguenti conclusioni: «… è accertato che il Sig. a seguito del riferito incidente stradale del 24.08.2021 ha Parte_1 riportato un politrauma con iniziale diagnosi di : “frattura trasversale sostanzialmente composta della branca ischio pubica dx al terzo medio ed infrazione della stessa branca al terzo distale, infrazione minimamente scomposta della branca ileo pubica in prossimità del ciglio acetabolare senza apparente interessamento della rima articolare, frattura sostanzialmente composta dell'arco posteriore della III costa di sinistra, a livello del polso destro “ frattura pluriframmentaria trasversale metaepifisaria di radio con interessamento della rima articolare e scomposizione ad latus anteriore del frammento distale. Si associa distacco dello stiloide ulnare dislocato inferiormente. Ulteriore frattura con distacco di frammento a livello del trapezio, contusione spalla destra ” Tali patologie specie a livello del polso destro ha comportato la necessità di ricovero ospedaliero con due interventi chirurgici , immobilizzazione prolungata in gesso e tutore e lungo periodo di fisiochinesiterapia E' rimasto un mese e mezzo immobilizzato a letto, ha indossato tutore rigido all'arto superiore destro per 40 gg. Tali lesioni risultano compatibili con il nesso di causalità con l'evento dichiarato da parte attrice (incidente stradale del 24.08.2021). Per la temporanea si riconoscono complessivamente 264 giorni suddivisibili in: ( la malattia meta traumatica è stata interrotta dal 06/02/2021 al 16/04/2021 data in cui è stato ricoverato in Ch della Mano per 2 intervento al polso destro) ITA per 70 gg ITP al 75% per
58 gg ITP al 50% per 60 gg ITP al 25% per 76 gg Non sono ravvisabili lesioni da imputare solo od anche a condotta imprudente della parte stessa. Permangono postumi permanenti come da esame obiettivo sopra riportato valutabili attualmente nella misura del 10% (dieci per cento) da considerare quale danno biologico non incidente sulle normali attività connesse alle relazioni sociali e alla vita quotidiana né sull'attività lavorativa specifica. …
. Attualmente lo stato clinico del periziando risulta stabilizzato. SPESE SANITARIE AGLI
ATTI congrue per complessivi Euro 1801,93 (di cui il progetto di notula del Dott. Per_4 potra' essere rimborsato solo dopo presentazione di regolare fattura emessa per complessivi
Euro 610)”.
14) Si evidenzia che i risultati cui è pervenuto il Tecnico d'Ufficio sono emersi a seguito della visita effettuata sulla persona dell'attore in data 25.09.2024 alla presenza dei rispettivi consulenti di parte con i quali è stato discusso il caso ed hanno concordato entrambi sulle conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. dopo aver ricevuto la bozza dell'elaborato.
15) Si procede, quindi, alla quantificazione del danno biologico da inabilità sia temporanea che permanente secondo le tabelle del Tribunale di Milano cui si è fatto ricorso nella fattispecie in esame, che prevedono un importo medio giornaliero di € 130,00 ed in conformità dei giorni di inabilità (sia assoluta che permanente) accertati dal CTU rispetto ai quali, lo si ripete, hanno concordato e consulenti tecnici delle parti. Si ottengono, pertanto, i seguenti importi:
- 70 giorni di inabilità temporanea assoluta pari ad € 9.100,00 (€ 130,00 x 70)
- 58 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% pari ad € 5.655,00 (= € 97,50 x 58);
- 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% pari ad € 3.900,00 (= € 65,00 x 60);
- 76 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% pari ad € 2.470,00 (€ 32,5 x 76).
- Totale degli importi come sopra determinati pari ad € 21.125,00. 16) La CTU ha inoltre accertato che sussistono postumi invalidanti di natura permanente rilevati all'esito dell'esame obiettivo del periziando nella misura del 10% (dieci per cento), quale danno biologico non incidente sulle normali attività connesse alle relazioni sociali e alla vita quotidiana né sull'attività lavorativa specifica dell'attore (dipendente edile). Il danno non patrimoniale permanente, comprensivo del danno morale, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità previsti dalle tabelle del Tribunale Milano del
2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro, anni 41, e della percentuale di invalidità permanente, si ottiene un importo di € 26.333,00 per danno non patrimoniale, comprensivo
1) sia dell'accertata lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, 2) sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
17) Non può, invece, essere riconosciuta nel caso in questione anche la c.d. personalizzazione del danno perché “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento”
(Cass. civ. sentenza n. 5865/2021; Cass. civ. sentenza n. 28988/2019).
Va puntualizzato che la distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria.
Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (si veda, in parte motiva, la già citata Cass. civ. sentenza n. 5865/2021). Parte attrice nulla ha dedotto, allegato né compiutamente provato circostanze in termini di
“peculiarità” e “anomalia” dei danni subiti.
18) Ne discende che il complessivo danno non patrimoniale – esclusa la personalizzazione
– da riconoscersi a parte attrice è pari ad € 47.458,00 (€ 21.125,00 per Parte_1
l'inabilità assoluta e temporanea, € 26.333,00 a titolo di danno non patrimoniale di natura permanente).
19) All'importo di € 26.333,00 per danno non patrimoniale di natura permanente va detratto l'indennizzo erogato dall' all'attore per danno biologico pari a complessivi € CP_7
8.188,35 (docc. 15 e 16 di parte attrice e doc. 11 di parte convenuta) secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale (Cass. Civ. ordinanza n. 3694 del 07.02.2023), di talché detta voce di danno corrisponde ad € 18.144,65 ed il complessivo danno non patrimoniale – esclusa la personalizzazione – ammonta, pertanto, ad € 39.269,65 (€ 21.125,00 per l'inabilità assoluta e temporanea, € 18.144,65 a titolo di danno non patrimoniale di natura permanente).
20) All'importo per danno non patrimoniale – esclusa la personalizzazione – di € 39.269,65 va pure detratto quanto percepito dall'attore dalla Società Cattolica di Assicurazioni – la cui documentazione tutta è stata corrisposta ed è in atti in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito ex art. 210 c.p.c. – compagnia con la quale egli in data 15.03.2018 aveva sottoscritto la polizza infortuni annuale n. 00227231001370 e liquidato con quietanza del
14.02.2022 l'importo di € 11.326,85 comprensivo di invalidità permanente (€ 5.000,00), diaria da ricovero (€ 750,00), diaria da immobilizzazione (€ 4.500,00) e spese mediche (€
1.076,85) (cfr. conteggi allegati alla PEC del 14.11.2024 depositata dalla convenuta
Compagnia Assicuratrice il 18.11.2024). Ciò in quanto né il risarcimento del CP_1
danno né la stipula d'un contratto d'assicurazione possono mai essere fonte di arricchimento per il danneggiato o per l'assicurato: nel primo caso lo vieta l'art. 1223 c.c., che enuncia il principio di indifferenza del risarcimento (ed ha come funzione il ripristino della situazione patrimoniale del danneggiato, senza arricchirlo né impoverirlo), nel secondo caso, invece, il divieto scaturisce dal principio indennitario (specifico del diritto assicurativo e stabilisce che l'indennizzo non possa superare il valore del danno effettivamente subito, evitando che l'assicurato ne esca in una situazione patrimoniale migliorata rispetto a quella del soggetto prima del verificarsi del sinistro e si applica alle assicurazioni contro i danni), che si rinviene nel combinato disposto degli artt.1904, 1909 e 1910 c.c.. La funzione di entrambi i principi
è di evitare che il danneggiato e/o assicurato possa trarre un vantaggio economico dall'evento di danno, mantenendo la funzione riparatoria e non speculativa del risarcimento e/o dell'indennizzo. Se, quindi, la vittima d'un fatto illecito, che sia già stata indennizzata dal suo assicuratore (come nella fattispecie), venisse anche risarcita dal responsabile del danno, si verificherebbe una violazione del principio di indifferenza del risarcimento;
allo stesso modo, se l'assicurato fosse indennizzato d'un danno, per il quale è già stato risarcito dal responsabile, sarebbe violato il principio indennitario (Cass. Civ. Sez. III ordinanza n.
3429 del 10.02.2025). La polizza contro gli infortuni (come quella stipulata dall'attore con la Società Cattolica di Assicurazioni) è un'assicurazione di persone soggetta alle medesime regole dell'assicurazione danni e, pertanto, anche al principio indennitario (Cass. Civ. S.U. sentenza n. 5119 del 10.04.2002) di talché, in forza dei richiamati arresti giurisprudenziali, quanto percepito dall'attore a questo titolo dovrà essere detratto dal risarcimento del danno dovuto dalla convenuta quale società assicuratrice per la responsabilità civile da circolazione stradale del veicolo Fiat TO TG BD274FB. Al danno non patrimoniale di € 39.269,65 va, pertanto, sottratto l'importo di € 11.326,85 percepito dall'attore in forza della polizza infortuni per un totale di € 27.942,80.
21) Il totale complessivo del danno non patrimoniale ammonta, quindi, ad € 27.942,80. Alla predetta somma vanno aggiunti gli importi relativi al danno patrimoniale di € 1.801,93 per spese sanitarie – cure fisioterapiche, consulenza medico legale di parte, farmaci – tutte documentate e ritenute congrue anche dal C.T.U., per un totale complessivo, quindi, di €
29.744,73.
22) All'attore va pure riconosciuto il danno patrimoniale quantificato dal C.T.U. ing.
– il cui elaborato si è già ritenuto attendibile perché scientificamente e Persona_1
congruamente motivato e scevro da vizi logici – in € 6.309,16 per spese di ripristino del motociclo BMW R1200 GS targato CX92136 di proprietà dell'attore oltre ad € 70,00 per spesa di sostituzione del casco danneggiato nell'occorso, reintegrazione in forma specifica che l'attore ha richiesto in luogo del risarcimento per equivalente corrispondente al valore commerciale antesinistro del mezzo indicato dal C.T.U. in € 6.000,00 e che va accolta perché il costo delle riparazioni non supera notevolmente il valore di mercato del veicolo danneggiato e non risulta eccessivamente onerosa per il debitore ex art. 2058 comma II c.c. trattandosi dell'esigua differenza di € 309,16 tale da non potersi considerare indebita locupletazione per il danneggiato (Cass. Civ. Sez. III ordinanza n. 10686 del 20.04.2023).
All'attore va, inoltre, riconosciuto il danno patrimoniale rappresentato dalle spese di assistenza legale stragiudiziale – che ha natura di danno emergente e consiste nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa (cfr. da ultimo anche Cass. 30.05.2023 n. 15265) - dell'importo di € 900,00 (doc. 10 di parte attorea – del tutto in linea con i parametri compensi avvocati 2014 che prevedevano per l'assistenza stragiudiziale con scaglione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00 un compenso tabellare minimo di €
945,00 al netto di oneri fiscali), comprovata dalla produzione, tra l'altro, sub doc. 9 della
PEC del 09.09.2020 con la quale il difensore denunciava alla convenuta Compagnia
Assicuratrice il sinistro e chiedeva il risarcimento del danno, intervento CP_1 necessario e prodromico all'offerta poi inviata dalla compagnia di € 17.650,00 a titolo di temporanea e spese mediche sebbene rifiutata dall'attore.
Il totale complessivo del danno patrimoniale subito dall'attore ammonta, pertanto, ad €
7.279,16.
23) Ne discende che il totale del risarcimento del danno (non patrimoniale e patrimoniale) ammonta a complessivi € 37.023,89.
24) Trattandosi di importi espressi in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005). A parte attrice spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza: ricordando che il sinistro è avvenuto il 24.08.2020 e la presente sentenza è del maggio 2025, si ritiene che gli interessi possano essere computati dal 01 marzo 2022. Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. 20742/2004; Cass. n. 3871/2004; Cass. n. 11712/2002).
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 01 marzo 2022 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
25) Tanto comporta l'accoglimento della domanda come sopra specificato.
26) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n.
147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra €
26.001,00 ed € 52.000,00 (decisum pari ad € 37.023,89)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese,
CONDANNA la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_2 favore di , dell'importo di € 37.023,89 oltre interessi nella misura legale Parte_1
dalla data del 01 Marzo 2022 e sino a quella della presente decisione oltre, sull'importo come sopra determinato, interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;
CONDANNA la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, alla rifusione, in Controparte_2
favore del difensore di dichiaratosi antistatario, delle spese processuali Parte_1 del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 7.616,00 per compenso oltre ad
€ 577,55 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente a carico della in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, e , in solido tra Controparte_2
loro, le spese delle espletate CC.TT.U. ricostruttiva della dinamica del sinistro liquidata con decreto del 14.05.2024 in € 4.224,04 oltre accessori di legge e medico legale liquidata con decreto del 19.11.2024 in € 1.400,18 oltre IVA e condanna gli stessi, in solido tra loro, al pagamento di quanto sostenuto come esborso da parte attrice per i propri CC.TT.P. pari a complessivi € 2.050,08.
Firenze, 13 maggio 2025
LA GOP avv. Micaela Dorigatti