Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 201/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 06/05/2024 e vertente
T R A
, (C.F.: ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Zurzolo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Riace (R.C.), Via Nazionale s.n.c.
APPELLANTE
E
(C.F.: , rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Massimo Mosca, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Ligreci sito in Reggio
Calabria, Via Via Diomede Marvasi n. 12/B
APPELLATO
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza n. 33/2019 del Tribunale di Locri
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/05/2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il difensore dell'appellante, avv.
Salvatore Zurzolo, presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il
02/05/2024, nonché il difensore dell'appellata presente, Avv. Massimo Mosca che precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 27/04/2024, nei termini assegnati col decreto del
27/05/2023 del Presidente del Collegio integrato coi Giudici Ausiliari, che si riportano:
Avv. Salvatore Zurzolo:
<< L'appellate si riporta all'atto introduttivo del giudizio chiedendo il rigetto di ogni avversaria pretesa con l'accoglimento dei motivi di appello con riforma della sentenza impugnata. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione>>.
<< ….si precisano le proprie conclusioni riportandosi a tutte quelle rassegnate ed articolate, nonchè dedotte, nel proprio atto di costituzione i appelleo ed in tutti i propri atti e verbali di causa, da intendersi integralmente riportate e trascritte nell'odierno atto di causa e che di seguito si riportano: “…C O N C L U S I O N I -- Voglia
l'On.le Corte di Appello, contrariis reiectis, così provvedere:
In via principale e preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, rigettare il proposto appello, per tutti i motivi elencati e rappresentati in premessa e di cui si chiede l'integrale accoglimento e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 33/19 emessa dal Tribunale di Locri in data 9.1.19, notificata dall'odierno appellato in data 8.2.19 nel procedimento RG n.
100474/2011 (Rep. 39/19), per tutti i motivi elencati in atti.
Condannare la sig.ra a pagare le spese e compensi anche del presente grado di giudizio oltre Parte_1 il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dello scrivente procuratore ex art. 93 c.p.c..…”. Si chiede, pertanto, che la causa venga trattenuta in decisione con condanna della parte appellante al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio, con relativi accessori di legge e maggiorazione del 15%, da distrarsi in favore dell'odierno procuratore.
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.>>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il tribunale di Locri, sezione staccata di Parte_1
Siderno, assumendo in fatto di essere diventata madre del piccolo nato il [...] da una Persona_1 relazione extraconiugale intercorsa con il sig. . Dopo l'accertamento della gravidanza, la Controparte_1 informava il padre invitandolo a provvedere al riconoscimento del bambino e ad occuparsi della Parte_1 crescita materiale spirituale dello stesso. Secondo la tesi di parte attrice il si sarebbe CP_1 disinteressato del piccolo che ha riconosciuto nel gennaio 2010 anno nel quale proponeva anche azione innanzi al tribunale dei minori a conclusione della quale veniva stabilito un mantenimento di € 250,00 mensili a carico del predetto La chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare CP_1 Parte_1
e dichiarare il diritto dell'attrice in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul predetto minore
, al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore nonché il diritto al risarcimento dei danni morali ed esistenziali determinati dal mancato riconoscimento del minore da parte del padre e dal rifiuto dello stesso di provvedere al mantenimento , all'educazione e all'istruzione del minore”. Indicava la complessiva somma di € 70.000,00 secondo equità.
Con comparsa di costituzione depositata in data 13.06.2011 si costituiva il quale contestava Controparte_1 le difese di parte attrice, sollevava eccezioni di rito e chiedeva il rigetto della domanda nel merito.
Alla prima udienza parte attrice formulava domanda subordinata ed il giudice concedeva i termini ex art. 183
VI comma cpc
Effettuata l'istruttoria, sentiti i testimoni, all'udienza dell'08.06.2018 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisone con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc
Con la sentenza n. 33/2019, emessa e pubblicata il 09/01/2019, il Tribunale di Locri ha così deciso:<< 1.- rigetta le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta;
2.- rigetta le domande proposte da Parte_1
per le ragioni di cui alla parte motiva;
[...] 3.--condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore di Parte_1 CP_1
che vengono liquidate in € 10.343,00, per come specificato in parte motiva, con compensazione nella
[...] misura di un terzo atteso il rigetto delle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta oltre spese generali, IVA E Cassa se dovute, da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Mosca ex art. 93 c.p.c. >>.
Con atto di appello regolarmente notificato la sig.ra ha impugnato la sentenza n. 33/2019, Parte_1 pubblicata il 09/01/2019 dal Tribunale di Locri, lamentando: 1) errore in giudicando per violazione degli artt.
229 e 116 c.p.c.; 2) errore in giudicando per violazione dell'art. 2059 c.c.
Chiedeva:
<< Voglia la Corte di Appello di Reggio Calabria, quale giudice di appello, contrariis rejctis, in via principale, riformare la sentenza n° 33/2019 R.Sent. del Tribunale di Locri per le ragioni indicate in narrativa riconoscendo all'appellante la somma di € 20.000,00 di cui € 9.000,00 per rimborso spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore per il periodo 2007-2010 ed €11.000,00 a titolo di risarcimento danno non patrimoniale e, per l'effetto, condannare a pagare alla sig.ra Controparte_2
la somma di €20.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
in subordine, ove vi sia Parte_1
l'accoglimento della sola domanda di rimborso di € 9.000,00, condannare il a corrispondere Controparte_1
€9.000,00 alla sig.ra oltre interessi dalla domanda al soddisfo >>. Parte_1
Si costituiva in giudizio l'appellato contestando l'appello principale eccependone la Controparte_1 inammissibilità ai sensi dell'art. 342 cpc, non avendo la difesa appellante rispettato lo schema previsto per l'atto di appello dopo la riforma dell'11/09/2012, nonché rilevando che nei proposti motivi di gravame la difesa appellante ha formulato domande nuove inammissibili ex art. 345 cpc, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Instaurato il contraddittorio, dopo alcuni rinvii, con ordinanza emessa per l'udienza del 06/05/2024, dopo che i difensori delle parti presenti precisavano telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con provvedimento comunicato in data 25/05/2024, con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla difesa dell'appellata compagnia di assicurazioni per mancato rispetto dei requisiti previsti dal novellato art. 342 cpc.
Spiega la difesa dell'appellato, che l'atto di appello non integra il requisito della specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., poiché << Dal citato atto di appello non si evincono quali sarebbero le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. >>.
Rileva che <<… l'appellante non indica le ragioni per le quali ritiene che debba essere modificata la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, di cui non viene proposta una ricostruzione alternativa, non sottoponendo ad una critica specifica le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e non esponendo, in maniera specifica, le ragioni ai fini della decisione >>.
Rileva questa Corte che la riforma del 2012 ha ridelineato l'atto di appello, sostituendo l'esposizione sommaria dei fatti con l'esatta indicazione al giudice delle parti appellate e delle modifiche richieste, indicando, inoltre, le circostanze da cui deriva la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica
(nel senso che va esplicitata la rilevanza di tale vulnus sul piano concreto, e non solo teorico).
Nel caso in esame, la difesa appellante pur non rispettando alla lettera lo schema richiesto dall'art. 342 cpc, in quanto ha sì riportato le parti della sentenza che intende impugnare, e ha contestato le motivazioni che hanno condotto il primo Giudice al rigetto delle sue difese in primo grado, ma non ha indicato le modifiche richieste, queste ultime si comprendono ugualmente, per cui l'eccezione di inammissibilità dell'appello va rigettata.
1.Col primo motivo di appello la difesa appellante lamenta << errore in giudicando per violazione degli artt.
229 e 116 c.p.c. >>.
Assume che << Il giudice di prime cure nella sentenza impugnata ha argomentato che l'attrice non ha provato la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore nonché la domanda di risarcimento del danno. >>
In particolare impugna il seguente capo della sentenza:<< ...sempre sotto il profilo della definizione del petitum della domanda restitutoria, attesa la statuizione del Tribunale dei Minori del 28.07.2010, che ha stabilito l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile a carico del senza pronunciarsi sul CP_1 riconoscimento nelle more del giudizio intervenuto, deve ritenersi che la domanda di rimborso riguardi quindi quanto anticipato dalla dalla nascita del piccolo avvero dal maggio 2007 al giugno 2010, Parte_1 atteso che per il periodo successivo esiste una statuizione sul mantenimento di tipo giudiziale. Considerato quindi la richiesta di rimborso nei termini temporali predetti e relativo alla persona del minore, la domanda non può essere accolta per diverse ragioni di ordine processuale e sostanziale. In primis occorre rilevare che parte attrice indica nell'atto introduttivo una somma complessiva senza distinguere tra risarcimento danni e rimborso in via equitiva (€70.000,00) pur tuttavia la legge e la giurisprudenza costante consentono il ricorso alla liquidazione secondo il criterio equitativo in tutti i casi in cui sia difficile una quantificazione ma ritengono che anche in ipotesi di liquidazione equitativa occorre che al giudice venga offerto un principio di prova, che nel caso di specie non risulta essere sussistente (sul principio: Cass. 2013 n°21865). Inoltre, parte attrice pur richiedendo il “rimborso” di spese sostenute non ha supportato la propria richiesta da alcun documento o elemento anche presuntivo che possa costituire base valutativa per la liquidazione di una refusione di spese che non risultano in alcun modo dimostrato>>.
Sostiene che il giudice di prime cure < delle risultanze istruttorie>>.
Evidenzia che << il giudice avrebbe dovuto valutare l'incidenza sotto il profilo della prova delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 25.02.2014 in cui a verbale viene riportato che “ Compaiono i sig.ri Parte_1
e , rispettivamente parte attrice e parte convenuta. Parte attrice si dichiara
[...] Controparte_1 disponibile a definire la vertenza mediante il versamento della somma omnia comprensiva di € 20.000,00.
Parte convenuta dichiara che le sue condizioni economiche gli consentono il pagamento di € 1.000,00.
[...]
” >>. Controparte_3
Rileva che le superiori dichiarazioni non sono mai state contestate dalla difesa del sig. e ritiene CP_1 che la dichiarazione di quest'ultimo equivale a <<“confessione spontanea” che, ai sensi dell'art. 229 c.p.c., può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell'art. 117 c.p.c.>>, così come non è mai stata contestata in particolare la proposta di € 20.000,00, precisando che il Giudice avrebbe potuto liquidare in via equitativa la somma di € 9.000,00, facendo riferimento all'importo di € 250,00 che per il periodo successivo al riconoscimento della paternità, il Tribunale dei Minori di Reggio
Calabria aveva stabilito a carico del per il mantenimento mensile del minore e, < CP_1 somma dovuta per i tre anni poteva essere liquidata secondo equità in misura di €9.000,00 quale rimborso per le spese sostenute per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore per tre anni >>.
Rileva preliminarmente questa Corte che, contrariamente all'assunto della difesa appellante, la proposta di
€ 20.000,00 rientra nell'ambito del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice per l'udienza del “22.11.13” stabilito all'udienza del “28.5.13”, tentativo di conciliazione che ha avuto esito come si evince dalla lettura del verbale dell'udienza del 25.2.14: <<…A questo punto il Giudice preso atto della mancata conciliazione tra le parti dispone procedersi oltre…>> Pertanto, non è possibile far rientrare una proposta conciliativa, non accettata, nell'ambito di una confessione spontanea ex art. 229 cpc che recita:<< La confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell'articolo 117>>, ora a parte che la norma è chiara nello stabilire che la confessione deve essere contenuta in un atto processuale, quindi è escluso che essa possa risultare da fatti concludenti ovvero da una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva delle circostanze di causa, nella fattispecie nessuna confessione vi è stata da parte del convenuto/appellato, che, peraltro, non ha accettato la conciliazione.
Fatta questa premessa, prima di esaminare il merito, va valutata, l'eccezione di inammissibilità di tale motivo di appello, formulata dall'appellato, che considera lo stesso come domanda nuova ex art. 345 cpc.
L'art. 345 c.c. primo comma pone il divieto di proposizione di nuove domande in appello, le quali devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio: per la giurisprudenza maggioritaria si ha una domanda nuova
“quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio” (Cass. Civ., sez. II, 06.06.2017 n.
14023).
Nel caso in esame in esame, con il primo motivo di appello la difesa appellante non modifica la causa petendum cioè la ragione della domanda, in quanto i fatti e gli elementi di diritto su cui ha fondato la domanda sono gli stessi, modifica, però il petitum, il contenuto della domanda, cambiando ciò che ha richiesto al Giudice con l'atto introduttivo tentando, in tal modo, di recuperare quanto compromesso per non avere correttamente articolato la domanda.
Trattasi di una domanda nuova su cui non c'è stato un contraddittorio, tenuto conto che si trattava di un tentativo di conciliazione effettuato dal primo Giudice, non accettato dal convenuto appellato e che, pertanto, non poteva essere presa in considerazione dal Giudice per la decisione.
Ancora, rileva questa Corte che l'art. 2697cc stabilisce che < provare i fatti che ne costituiscono il fondamento>>.
L'art.115, comma 1, c.p.p. stabilisce inoltre che, < fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita>>.
Ed indubbio che chi vuole far valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che costituisce fondamento della domanda. Questa norma costituisce un'applicazione del principio dispositivo in virtù del quale spetta alle parti il compito di indicare gli elementi di prova utili ai fini della decisione ed il giudice non può attingere al di fuori del processo la conoscenza dei fatti da accertare, prescindendo dalle prove ritualmente acquisite nel corso dello stesso.
Nel caso in esame, come rilevato dal Giudice << parte attrice pur richiedendo il “rimborso” di spese sostenute non ha supportato la propria richiesta da alcun documento o elemento anche presuntivo che possa costituire base valutativa per la liquidazione di una refusione di spese che non risultano in alcun modo dimostrate>> - pag. 6 sentenza impugnata -.
Afferma il primo Giudice << Tanto considerato, su un piano di distribuzione dell'onere della prova , occorre poi richiamare il principio costante in giurisprudenza secondo cui "In materia di mantenimento del figlio naturale, il diritto al rimborso "pro quota" delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il "dies a quo" della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale." (per tutte: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7986 del 04/04/2014), e ancora: << Come detto nel caso di specie non vi è stata una sentenza di accertamento poiché il Tribunale dei minori ha ritenuto di non dovere provvedere sul punto, essendo intervenuto nelle more del giudizio il riconoscimento nel gennaio
2010, elemento che può ritenersi parificabile alla sentenza di accertamento. Sulla base degli atti potrebbe farsi “retroagire” l'obbligo del mantenimento connesso alla domanda di rimborso al giugno 2008 ovvero quando è stato reso noto l'esito delle analisi biologico-molecolari con accertamento scientifico della paternità del Persona_2
correttamente, però, il Giudice << Tuttavia la domanda di rimborso non può essere accolta per due
[...] ordini di ragioni, oltre alla mancata prova delle spese di cui parte attrice chiede il rimborso, ovvero: in primis poiché sono in atti diversi pagamenti effettuati dal in favore della ancora prima del CP_1 Parte_1 riconoscimento del minore il cui accertamento come detto risale al 27.06.2008, avendo parte convenuta depositato copia di un assegno datato 10.12.2007 e diversi vaglia dal 23.12.2008 e successivi dell'importo di circa € 250,00 e con cadenza mensile . Deve pertanto ritenersi che in relazione al “rimborso delle spese sostenute per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore”, il abbia contribuito CP_1 ancora prima del riconoscimento al mantenimento, quindi alle spese per il minore. Per ragioni di completezza sotto questo profilo, deve altresì aggiungersi che dall'esame dell'istruttoria è emerso che le spese per il periodo in cui il on avrebbe versato nulla, non sarebbero state sostenute dalla CP_1 Parte_1 ma dai familiari. L'attrice ha infatti sostenuto di avere svolto lavori saltuari per mantenere il piccolo, di cui non ha fornito prova sufficiente.>>
Tale affermazione dimostra, contrariamente all'assunto dell'appellante, che il primo Giudice ha valutato tutte le prove offerte o no rispettando, anche, il disposto dell'art. 116 cpc che prevede: < le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.>>
Laddove per «prudente apprezzamento» si intende il compito del giudice tenuto a valutare la attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione, ma non necessariamente ad utilizzarla e che può poi anche considerare tutti gli elementi con efficacia probatoria emersi nel corso del giudizio.
Ciò sta a significare che in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, nel senso che, fuori dai casi di prova legale, esse, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale il giudice deve dare conto con motivazione il cui unico requisito è l'immunità da vizi logici.
Ritiene, pertanto, questa Corte la domanda inammissibile ex art. 345 cpc e l'appello sul punto non può essere accolto.
3- Col secondo motivo la difesa appellante lamenta l'errore in giudicando per violazione dell'art. 2059 c.c., censurando la parte della sentenza ove si legge:<< Nel caso di specie non può ritenersi provata la lesività e colposità della condotta del sig. nel senso che allo stesso non può essere attribuita una Controparte_1 condotta volutamente o colposamente dannosa nei confronti della e del minore>> Parte_1
Sostiene che < determinati dalla legge. Sono danni morali le afflizioni e i dolori fisici o psichici cagionati dall'illecito>>.
Rileva questa Corte che il danno endofamiliare va riconosciuto nel pieno rispetto dei principi relativi al danno- conseguenza, sulla base delle risultanze probatorie acquisite ed accuratamente esaminate, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. Il che vuol dire la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
Considerato che
la responsabilità genitoriale sorge al momento della nascita del figlio poiché discende dal mero fatto della procreazione e pertanto non cessa per effetto della separazione o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'abbandono consapevole del genitore, purché doloso, viola i doveri nascenti dal rapporto di filiazione ed è risarcibile a titolo di danno non patrimoniale poiché lesivo dello status di figlio, costituzionalmente garantito. Siffatta lesione non è riconoscibile in re ipsa, ma deve essere provata.
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. Non può dubitarsi come il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determini un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella Carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela.
Nel caso in esame, il primo Giudice dettagliatamente ha analizzato la situazione evidenziando, intanto,
l'interesse sin da subito dopo la nascita del bambino del convenuto che <<...dopo la nascita del bimbo nel maggio 2007 ed il test del DNA del giugno 2008 comunque vi sia stato un interessamento del he CP_1 si è poi tradotto nell'azione di riconoscimento innanzi al Tribunale dei minori e nel mantenimento ancora prima del riconoscimento formale. Come rilevato al punto precedente è emerso che il a versato CP_1 somme per il mantenimento del minore dall'ottobre 2008>> e censurando il comportamento e ruolo della sulla vita del minore (pag.
9-10 sentenza di primo grado): << L'interessamento del padre del piccolo Parte_1 risulta altresì dalla denuncia presentata congiuntamente alla madre della nel maggio 2010, nella Parte_1 quale denuncia emergono elementi non favorevoli alla madre ed anzi a prescindere da quanto riferito e riferibile al padre , parte del giudizio, la nonna materna evidenziava la vita sregolata della Controparte_4 figlia e di conseguenza del minore , una regressione del piccolo e notevole perdita di peso>>.
Inoltre, il Giudice, dall'esame della prova testimoniale espletata, rileva:<< Dalla prova per testi, in particolare dall'esame delle testimonianze dei sigg.ri , Avv. OC RI e Cricelli Santina non sono Testimone_1 emersi elementi utili a supporto della domanda della in proprio e nella qualità né del rifiuto al Parte_1 Tes_ riconoscimento del minore né del disinteresse alla crescita dello stesso. Piuttosto la teste , in riferimento alla circostanza di cui al capitolo B della memoria istruttoria di parte attrice, ha affermato “non confermo la circostanza di cui al capitolo b) in quanto dopo il test del DNA ha iniziato il ad CP_1 interessarsi al piccolo, prima di detto test il disinteresse era totale tant'è che la signora è stata Parte_1 sostenuta da me e dalla mia famiglia per un periodo unitamente al proprio figlio”. La seconda parte della dichiarazione appare in contrasto con la deposizione della teste , ma nella prima parte Controparte_4 conferma la ricostruzione di cui alla presente motivazione. Nulla sa riferire la teste sui capitoli f e g del medesimo capitolato, ovvero sul fatto che il sia prima che dopo la nascita avrebbe negato che il CP_1 piccolo era il suo e che la si frequentasse esclusivamente con il il che è confermativo Parte_1 CP_1 del fatto che non vi fosse tra i due una relazione stabile, ciò è concordante con quanto riferito dalla teste
. Anche il teste RI sul punto ha riferito che vi era una relazione ma ha affermato di Testimone_2 non sapere se la frequentasse esclusivamente il Il riferimento al capitolo h) ovvero Pt_1 CP_1
l'attività lavorativa della per mantenere il piccolo prima del test del DNA, non costituisce prova del
Parte_1 disinteresse del in quanto per i principi esposti egli non era tenuto al mantenimento prima CP_1 dell'accertamento della paternità , inoltre è in contrasto con quanto riferito dalla che ha Controparte_4 riferito di avere provveduto ad aiutare economicamente la sia nel periodo della gravidanza che
Parte_1 dopo, e che tutta la famiglia ha aiutato la per il mantenimento del piccolo. Inoltre non ha
Parte_1 testimoniato nessuna delle persone presso le quali la avrebbe lavorato, dunque non vi è la prova di
Parte_1 ciò, il che rileva anche ai fini della richiesta di rimborso , come detto.>> E ancora:<< Il teste RI inoltre ha fatto riferimento a prestiti in denaro per visite mediche che tuttavia non sono state documentate né collocate temporalmente, così come la teste Cricelli.>> e pure:<< Il teste di parte attrice RI OC ha riferito che il e la si sarebbero recati presso il suo studio CP_1 Parte_1 per un accordo già quando l'attrice era in attesa , (riferisce il teste 4° -5° mese di gravidanza) il che significa che il non avesse de plano negato il riconoscimento come sostenuto da parte attrice, il che non CP_1 depone per un disinteresse del padre, sebbene la deposizione del teste sia contraddittoria nella risposta al capitolo b) e sul punto non attendibile, anche perché il teste riferisce di circostanza parzialmente non capitolata (in merito all'intenzione del si sarebbe liberato dei beni per non mantenere il CP_1 bambino)>>
Dall'esame delle dichiarazioni testimoniali emerge la totale carenza di prova sul pregiudizio di natura non patrimoniale, nonché sul fatto illecito del convenuto/appellato che avrebbe dovuto violare in modo grave i diritti inviolabili del minore.
Sicchè anche questo motivo di appello non può essere accolto.
4. Le spese seguono la soccombenza
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante la richiesta dell'appellante che limita la domanda in € 20.000,00, lo scaglione di riferimento è quello da € 5.201,00 a € 26.000,00, e applicando i parametri minimi, considerato la minima complessità del caso, l'importo può essere liquidato in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 567,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 461,00
3.Fase istruttoria € 922,00
4.Fase decisionale € 956,00
Disponendone la distrazione ex art. 93 cpc a favore del difensore dell'appellato richiedente
5. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da , avverso la sentenza n. 33/2019 pubblicata il Parte_1
09/01/2019 dal Tribunale di Locri:
1)Rigetta l'appello
2)Condanna al pagamento, in favore dell'appellata , delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc a favore del difensore dell'appellato richiedente
3) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 18.04.2025
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente (Dott.ssa Patrizia Morabito)