Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/05/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4487/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale promosso in data 02.11.2023 da
(C.F. ), con l'Avv. FRANCESCO PAOLO Parte_1 C.F._1
BARRESI, nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. DONATO Controparte_1 C.F._2
BARUFFINI, con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate ai sensi dell'art. 473-bis.28, comma 1 lett. a), c.p.c., qui di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ordinando Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Carini (Pa) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso la residenza Per_1
materna, situata in AB (Mi) via G. DI n. 28;
4. Confermare che l'immobile situato in Villa San Giovanni, Via Mons. Santo Bergamo Vescovo n. 41, già casa familiare, per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c., rimanga nella piena ed esclusiva
avendo i coniugi già provveduto alla loro divisione;
5. Dispensare ciascun coniuge dal corrispondere all'altro qualsiasi importo a titolo di assegno di mantenimento alla luce della reciproca indipendenza economica;
6. Stabilire che i tempi di permanenza del figlio con il padre vengano determinati con le modalità di seguito indicate, con obbligo posto a carico della madre di accompagnare presso l'aerostazione di MA Per_1
per essere prelevato dal padre.
- Fermo restando che il sig. potrà recarsi a Milano ogni qual volta sarà possibile - tenendo conto delle Pt_1
proprie esigenze lavorative e comunicando la propria decisione con un preavviso di giorni cinque alla sig.ra anche a mezzo whatsapp - determinare i tempi di permanenza con le modalità che seguono: CP_1
- Periodo natalizio
- Stabilire che il periodo natalizio dal 23 dicembre al 6 gennaio, venga trascorso da alternativamente Per_1
presso ciascun genitore per un arco di tempo di almeno sette giorni continuativi.
Periodo Pasquale
Per come già in atto, confermare che possa trascorrere con il padre la settimana di Pasqua di ogni Per_1
anno, con obbligo dello stesso di recarsi a Milano e prelevare il figlio con le modalità precedentemente indicate.
Vacanze estive
-) A parziale modifica di quanto già stabilito, alla luce del periodo feriale di cui il padre effettivamente dispone, circa 40 giorni nell'arco di un anno di cui 20 da usufruire nel periodo estivo e gli altri da dividersi nel periodo
Natalizio, Pasquale e per incontrare il figlio a Milano, stabilire che possa trascorrere con Per_1
quest'ultimo ad anni alterni, un periodo di quarantacinque giorni continuativi o dal termine delle lezioni scolastiche sino al 23 luglio o dal 24 luglio sino al 5 settembre.
In tal caso, il sig. si dichiara disponibile a contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo l'importo Pt_1
di € 350,00 per undici mensilità anziché per dieci mensilità.
-) Soltanto in via gradata, confermare i tempi di permanenza così come oggi stabiliti e nello specifico: Per_1
trascorrerà con il padre il mese di giugno (dal termine delle lezioni scolastiche), il mese di luglio ed il mese di agosto fino al giorno 20 in maniera continuativa, con pernottamento nelle notti intermedie.
Soltanto qualora la sig.ra dovesse trascorrere con il minore l'intero mese di giugno, il padre CP_1
trascorrerà con l'intero mese di luglio ed agosto, salvo diversi accordi tra le parti alla luce delle ferie Per_1
estive di cui la sig.ra potrà beneficiare. CP_1
Stabilire che al genitore non collocatario sia sempre consentito trascorrere con il figlio il pranzo o la cena nel giorno del proprio e del suo compleanno e della relativa Festa del Papà.
Pag. 2 di 24 Durante i tempi di permanenza continuativa con ciascun genitore, quest'ultimi dovranno impegnarsi a garantire contatti quotidiani telefonici e/o telematici con l'altro genitore.
7. Dal punto di vista economico, confermare l'importo mensile di € 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio da corrispondere per dieci mensilità qualora i tempi di permanenza attuali siano confermati;
per undici mensilità qualora la superiore richiesta di modifica dei tempi di permanenza in merito alle vacanze estive (pag. 3) sia accolta.
- In ogni caso, soltanto nel caso di conferma dell'importo di € 350,00, disporsi che la sig.ra possa CP_1
continuare a richiedere per sé l'intero assegno unico;
le spese di viaggio del figlio saranno integralmente Per_1
sostenute dal sig. Pt_1
8. In via gradata, nell'inverosimile e non temuta ipotesi in cui la competente Autorità dovesse procedere ad una riforma in melius del contributo per il mantenimento del figlio:
-) stabilire che l'assegno unico, giusta L. 46/2021, venga ripartito per quote uguali tra i coniugi e conseguentemente ciascuno possa farne richiesta alla competente autorità;
-) fare obbligo alla sig.ra di compartecipare alle spese di viaggio del figlio necessarie per CP_1 Per_1
rendere possibile al padre la frequentazione con lo stesso.
A titolo rappresentativo biglietto aereo di andata e ritorno, spese di alloggio e spese correlate. Per_1
9. Fare obbligo ai genitori di contribuire per quote uguali alle spese straordinarie del figlio come Per_1
stabilito dalle linee guida sulle spese straordinarie del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano del
14/11/2017;
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per la resistente:
“In via principale e di merito.
-pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e autorizzarsi gli stessi a vivere separati;
-dichiararsi lo scioglimento della comunione legale dei beni dei coniugi con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione ex art. 191, 2° comma, c.p.c.;
-disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore e il collocamento prevalente dello stesso presso la Per_1
madre;
-dettarsi le modalità di frequentazione, comunicazione e permanenza del figlio con il padre nel rispetto Per_1
delle esigenze, interessi e, ove possibile, della volontà del minore in ossequio al principio di bigenitorialità, in conformità ai contenuti del piano genitoriale allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-assegnarsi la casa coniugale al marito;
Pag. 3 di 24 -obbligarsi il marito a corrispondere alla moglie quanto necessario al suo mantenimento ex art. 156 cod. civ., in misura non inferiore ad E. 100,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
-obbligarsi il convenuto a corrispondere alla moglie un assegno periodico quale contributo al mantenimento del figlio minore nella misura di E. 600,00 mensili, ovvero in quella che sarà ritenuta adeguata, nel Per_1
rispetto del principio di proporzionalità ex art. 337-ter, 4° comma, cod. civ., assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese con decorrenza dal giorno della domanda;
-dichiararsi il diritto della moglie alla percezione dell'assegno unico familiare in via esclusiva;
-disporsi il consenso del padre nel pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio secondo i criteri indicati nel piano genitoriale proposto;
-ordinarsi al convenuto la restituzione dei beni mobili e degli oggetti personali della moglie e del figlio tuttora conservati nella casa coniugale.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione delle prove orali indicate in comparsa di costituzione e risposta (capp. 1-30, pagg. 37-
41)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in Carini in data 13.05.2008, hanno stabilito la residenza familiare nell'immobile sito in Villa San Giovanni (RC), Via
Monsignor Santo Bergamo Vescovo n. 41, di cui il ricorrente è proprietario pieno ed esclusivo
(gravato da mutuo avente rata mensile dell'importo di € 565,00 e scadenza il 30.06.2037) e sono genitori di (nato a [...] il [...]). Per_1
In estrema sintesi, il ricorrente ha allegato che la resistente manifestava la volontà di separarsi nel febbraio 2022 che, tuttavia, formalizzava dopo essersi resa economicamente indipendente avendo trovato un'occupazione lavorativa a Milano presso l'azienda Sicuritalia IVRI S.p.A.
“giusta contratto del 7/11/2022”, di avere autorizzato il trasferimento del minore a Milano con la madre a seguito dell'atteggiamento aggressivo dal medesimo assunto nei suoi confronti per evitarne l'ulteriore coinvolgimento nel conflitto coniugale, che in data 02.11.2022 i coniugi chiedevano al Tribunale civile di Reggio Calabria, l'omologa della loro separazione consensuale alle seguenti condizioni: “la sig.ra si sarebbe trasferita a Milano unitamente al figlio CP_1
inizialmente presso l'abitazione dei suoi genitori situata in San Vittore Olona (MI), in attesa di Per_1
prendere in locazione altro appartamento. Ed infatti, oggi. la sig.ra abita l'appartamento situato in AB
Pag. 4 di 24 (MI), Via DI n. 28 […] ciascun coniuge veniva dispensato dal corrispondere all'altro qualsiasi importo a titolo di assegno di mantenimento, alla luce della reciproca indipendenza economica […] il sig. risulta Pt_1
essere dipendente del con la qualifica di Ispettore […] Controparte_2
percepisce una retribuzione mensile base pari ad € 1.846,00 al netto delle ritenute fiscali (cfr.all.14), ed in presenza di straordinario una retribuzione pari ad € 2.150,00 (cfr.all.15) [con cui deve pagare, tra l'altro]
- € 200,00 rata prestito Inps da agosto 2023 sino al giugno 2025 […] - € 70,00 doposcuola per il figlio richiesto dalla signora ed al quale il padre ha dato il suo consenso, così da venire Per_1 CP_1
incontro anche alle esigenze lavorative della moglie […] la sig.ra è dipendente dell'azienda CP_1
Sicuritalia Ivri s.p.a., e presta servizio presso l'aeroporto di Milano MA. Veniva, quindi, disposto l'affidamento condiviso del figlio con collocamento dello stesso presso la residenza materna e quale Per_1
logica conseguenza, si stabiliva a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a mani della moglie un assegno Pt_1
mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio. Veniva, altresì, stabilito che l'assegno unico venisse integralmente percepito dalla madre, alla luce del collocamento del figlio presso la stessa. Le spese straordinarie ripartite tra i genitori per quote uguali. Nel contempo, le parti si premuravano di stabilire una calendarizzazione precisa e periodica dei tempi di permanenza del figlio con il padre, con obbligo di quest'ultimo di sostenere tutte le spese di viaggio (aereo, treno, automobile) e di vitto ed alloggio, per entrambi, durante i tempi di permanenza con (cfr. all.5 pag. 6-8)”, che, tuttavia, in data 01.03.2023, la resistente Per_1
comunicava la revoca del consenso espresso di cui si prendeva atto all'udienza celebrata in data
08.06.2023 “ragione per la quale il giudizio veniva cancellato dal ruolo (cfr. all. 9)”, che, attualmente, continua a vivere nella casa coniugale, a corrispondere l'importo di € 250,00 per contribuire al mantenimento ordinario indiretto di , a sostenere integralmente le spese dei viaggi e a Per_1
rispettare, per quanto possibile, il calendario degli incontri stabilito concordemente tra i coniugi, che la percepisce l'assegno unico per intero, che il minore frequenta il secondo CP_1
anno della scuola secondaria di primo grado G. DI sita in San Vittore Olona (MI), Via
XXIV maggio, che la madre trasmette i propri personali rancori al figlio “e, quando ciò accade, manifesta rabbia nei confronti del padre”, che “il malessere di è stato percepito anche Per_1 Per_1
dagli insegnanti, ragione per la quale i coniugi, su richiesta della scuola, avevano ritenuto opportuno rivolgersi ad una figura professionale” e, nello specifico, “alla dott.ssa , dirigente medico in psichiatria CP_3
infantile presso l'Azienda ospedaliera di Legnano (MI), ciò al fine di concedere un supporto psicoterapeutico ad che potesse in un certo senso mitigare il suo stato di malessere interiore” e che, attualmente, Per_1
ha interrotto il suo percorso psicoterapeutico. Per_1
Pag. 5 di 24 In data 12.01.2024, costituendosi in giudizio, per quello che qui rileva, la resistente ha dedotto che “la posizione della sig.ra all'interno della famiglia si era andata configurando come un modello CP_1
di soggezione domestica, di gerarchica subordinazione per non dire sottomissione all'autorità maritale;
dentro un paradigma siffatto era escluso che potesse anche solo ipotizzare di dedicarsi a una attività lavorativa propria, di procurarsi, anche per riversarlo a beneficio del patrimonio comune, un reddito proprio […] La presenza del padre nella vita del bambino comincia a rarefarsi di pari passo con il distacco affettivo dalla madre;
il legame affettivo fra padre e figlio però rimane solido, il bambino mostra un forte attaccamento alla persona del papà, lo rispetta e lo stima, gli dà e ne riceve attenzioni e tenerezze, ne soffre la mancanza quando – come spesso avviene - è molto assorbito dal suo lavoro e può dedicargli solo poco tempo […] Nel mese di marzo 2022 la sig.ra CP_1
manifesta al marito l'intenzione di ottenere la separazione legale;
il marito reagisce male, esprime il suo dissenso con toni bruschi e risentiti, alza la voce e tratta la moglie in modo sgarbato […] il 7 ottobre 2022, la signora aveva ricevuto la comunicazione di assunzione a tempo determinato come guardia giurata presso la CP_1
IT (azienda di vigilanza privata), con decorrenza dal 7 novembre 2022, data in cui la stessa avrebbe dovuto prendere servizio presso l'aeroporto di MA (doc. n. 2) [Alessandro] Ha vissuto con sofferenza la precoce percezione del dissidio fra i genitori, traducendola in comportamenti reattivi che hanno inciso negativamente sulla sua condotta e sul suo rendimento scolastico (aggressività verso i compagni e i docenti, assenze frequenti e non giustificate, abbandono anticipato delle lezioni) […] Il ricorso [per la separazione consensuale dei coniugi] verrà sottoscritto il 2 novembre 2022, ma prima di allora vivrà Per_1
momenti di altissima tensione perchè, ignaro dell'uso strumentale che ne viene fatto, si convince che il padre non voglia concedere il nulla-osta per impedirgli di seguire la mamma, come invece desidera;
perciò si dispera e piange davanti a lui, lo implora verbalmente e per iscritto, arriva a minacciarlo di partire da solo per raggiungere la mamma se andrà via senza di lui (doc. n. 5) […] Il 30 ottobre 2022 […] fa ricorso al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Reggio Calabria chiedendo la concessione, inaudita altera parte, di un provvedimento di autorizzazione all'iscrizione del minore presso l'Istituto Comprensivo "G. Carducci" di San Vittore Olona che tenga luogo del consenso dell'altro genitore (doc. n. 7) […] il 1° novembre il blocca la carta di debito (a sè Pt_1
intestata) in possesso della moglie (doc. n. 8); […] il giorno successivo (2 novembre 2022) si reca dall'avvocato del marito e sottoscrive il ricorso, che viene subito depositato e iscritto a ruolo il 4 novembre 2022; il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria fissa per la comparizione personale dei coniugi l'udienza dell'8 giugno 2023
(doc. n. 9); Il nulla-osta viene rilasciato”, che, trasferitasi presso i genitori in San Vittore Olona, revocava il consenso “a quelle clausole del ricorso che non le sembravano accettabili, in particolare quella comportante la rinunzia, da parte sua, a un contributo di mantenimento per se medesima, quella che determinava il contributo per il mantenimento del figlio in una misura troppo esigua e quelle che prevedevano tempi di
Pag. 6 di 24 permanenza del figlio con il padre un po' troppo squilibrati a vantaggio del padre nei diversi periodi considerati
(vacanze natalizie, pasquali, ecc.)”, che il rapporto di lavoro veniva trasformato dall'1.3.2023 a tempo indeterminato “(doc. n. 13), con una retribuzione mensile netta di circa 1.100,00 euro (doc. n. 14); la stessa aveva perciò trasferito la propria residenza nel Comune di AB, più vicino alla sede di lavoro, prendendo in affitto un appartamento il cui canone di locazione ammontava ad Euro 570,00 mensili oltre le spese condominiali (doc. n. 15)”, che il minore, “già nell'aprile 2022, aveva accentuato la sua eccessiva dedizione all'uso di videogiochi, contratta durante l'epidemia COVID, sviluppando una sorta di vera e propria dipendenza, che lo induceva a passare diverse ore in ambienti informatici riproducenti una realtà virtuale;
dato che questa abitudine lo isolava e lo allontanava dai rapporti personali reali, con effetti negativi anche sulla condotta e sul rendimento scolastico, i genitori, di comune accordo, lo avevano affidato a una psicoterapeuta di Villa San
Giovanni, con la quale aveva esperito diverse sedute […] non sopporta la vicinanza di Per_1 Per_2
[ compagna del padre, separata con tre figli] che, come lui, lavora e dimora nella città di Villa Per_3
San Giovanni […] le è ostile, non la tollera, non la vuole vicina, gli è antipatica;
la subisce, perché non ha modo di contrastare la volontà del padre che la porta sempre con sé, ma a malincuore e a denti stretti;
con lei non è aggressivo, ma freddo, distaccato […] Ai primi del mese di febbraio 2023, accogliendo il suggerimento della coordinatrice per la condotta della scuola frequentata da con scarso profitto, la sig.ra si Per_1 CP_1
rivolge ad una psicologa (dott.ssa affinché segua e sostenga il figlio in un momento delicato e Persona_4
difficile e interpella il marito per averne il consenso (doc. n. 19). La psicoterapeuta si dichiara disposta a prendersi cura del bambino ma, come esige una prassi consolidata, vuole che egli si sottoponga preliminarmente a visita neuropsichiatrica presso uno specialista del servizio sanitario nazionale;
d'accordo con il marito, il 17 febbraio
2023 accompagna dalla dott.ssa , specialista in neuropsichiatria infantile (doc. n. 20). Per_1 CP_3
Il colloquio fa emergere la fenomenologia comportamentale in atto e la lucidità del bambino nell'attribuirla egli stesso allo stress procuratogli dalla situazione familiare;
la diagnosi riconduce la sintomatologia a un grave stress emotivo e conclude per la necessità di agire sulla normalizzazione delle relazioni significative per il minore (doc. n.
21). Il 24 febbraio 2023 il sig. ha un colloquio diretto con la psichiatra e ne rimane soddisfatto, tanto da Pt_1
pretendere che la moglie non si rivolga ad altri professionisti per la cura dei disturbi del figlio;
dopo un'ulteriore visita il 26 maggio 2023 la psicoterapeuta riscontrerà un miglioramento dello stato psichico e dell'umore del bambino e aggiornerà la seduta all'autunno (doc. n. 22) […] il bambino si preoccupa di poter trascorrere la maggior parte del tempo con il suo papà, senza la presenza invadente della sua nuova compagna: non pretende di cancellarla dalla vita del padre, ma semplicemente tenerla a una distanza "di sicurezza" affinché non occupi in misura prevalente lo spazio affettivo cui sente di aver diritto in via esclusiva, almeno nei pochi giorni in cui ha la possibilità di stargli vicino […] Dal canto suo, il padre non rinuncia a rappresentare per immagini – foto spedita
Pag. 7 di 24 alla moglie, ma (com'è ovvio) indirettamente anche al figlio - la sua visione del proprio futuro post coniugale e la sua concezione della nuova "famiglia", di cui anche dovrebbe far parte […] Il vero ed unico punto di Per_1
conflitto rivelatosi irriducibile è quello concernente l'assetto dei rapporti economici conseguenti alla separazione
[…] Beneficia dell'assegno unico familiare dell'ammontare di E. 220,00 mensili […] l'ammontare esatto della sua retribuzione non è noto alla moglie perché il marito ha sempre mantenuto sul punto un estremo riserbo;
al ricorso congiunto per separazione presentato al Tribunale di Reggio Calabria non risultavano allegate le sue dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
ma l'ultima dichiarazione dei redditi (UNICO 2022) evidenzia un reddito netto di oltre 30.000,00 euro l'anno”.
A mezzo della prima memoria depositata in data 25.01.2024 il ricorrente ha contestato la
“rappresentazione del sig. come “padre- padrone”, “marito retrogrado” ex adverso fornita, tra l'altro, Pt_1
replicando che la moglie, “nel gennaio 2013, decideva di volersi trasferire da Villa San Giovanni a Pa- lermo, città ove abitavano i suoi genitori, stante la promessa di un lavoro stabile e definitivo nel settore degli eventi matrimoniali. In questa circostanza, la sig.ra non aveva alcuna remora a trasferirsi CP_1
improvvisamente a Palermo con il figlio di appena 2 anni. Ciò costringeva il sig. a chiedere il trasferimento Pt_1
presso il reparto mobile di Palermo, città ove i coniugi hanno abitato dal 14 gennaio 2013 al 28 settembre 2014
[e che] la richiesta di € 100,00 dimostra l'assoluta indipendenza economica della resistente e la consapevolezza, da parte della stessa, di quella che è la posizione economica del sig. e delle spese da quest'ultimo sostenute e Pt_1
da sostenere”.
A mezzo della prima memoria depositata in data 02.02.2024, tra l'altro, la resistente ha replicato che “Il prestito chiesto all'INPS non si sa perché sia stato contratto, proprio nell'imminenza del giudizio di separazione;
non è troppo malevolo il sospetto che possa trattarsi di un artificio per ribassare l'evidenza delle sue reali entrate patrimoniali. Le restanti spese (condominio, ma –perché no? – anche luce, gas e telefono) appartengono all'ordinaria dinamica delle uscite correnti. Nessuna delle componenti negative del suo reddito vale come diminuente del suo onere contributivo, tanto verso la moglie quanto verso il figlio. La moglie versa sicuramente in una situazione patrimoniale e reddituale peggiore della sua: dallo stipendio di circa 1.200,00 euro mensili vanno sottratti il canone di locazione (Euro 570,00 mensili) e le spese condominiali (Euro 200,00 mensili circa); anche sommando alle sue uniche entrate l'assegno unico familiare (Euro 210,00 mensili circa) – sempre che il marito non vi si opponga – le restano poco più di 600,00 Euro”.
A mezzo della seconda memoria depositata in data 08.02.2024, tra l'altro, il ricorrente ha auspicato “che i coniugi, collaborino ad una soluzione comune che prescinda da una colpevolizzazione reciproca al fine di assicurare il benessere di e ha evidenziato “le spese mensili che gravano sullo stesso, Per_1
nonché le spese di viaggio che il ricorrente sostiene integralmente per sé ed per consentirgli una Per_1
Pag. 8 di 24 frequentazione regolare con il figlio ed una partecipazione attiva alla sua vita. A solo titolo rappresentativo il signor per prelevare il figlio a Milano è obbligato attualmente a sostenere il costo di n. 6 biglietti di aereo, Pt_1
andata e ritorno”.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 15.02.2024 ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c. i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, è stato disposto l'affido condiviso di a entrambi i genitori e il suo collocamento prevalente Per_1
presso la madre nell'immobile condotto in locazione sito in AB, Via G. DI 28, che, allo stato, “il minore frequenti il padre come da calendario comunicato all'udienza celebrata in data odierna1 (e riportato al n. 8 del ricorso allegato dal ricorrente sub doc. n. 5)” e che “il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando alla madre l'importo mensile di € 350,00, rivalutato come per legge, Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario (esclusi i due mesi estivi in cui, allo stato, provvederà al mantenimento diretto del minore in forza del calendario di cui al precedente punto 3) [e] partecipi alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Per_1
Milano e si faccia carico dei viaggi che necessariamente deve affrontare per frequentarlo”, è stata Per_1
confermata l'integrale percezione dell'assegno unico e universale spettante per la prole da parte della madre che già lo percepiva in forza di pregresso accordo, sono state invitate le parti “a programmare, senza ritardo, la valutazione psicodiagnostica del figlio minore già “indicata” dalla dott.ssa nel maggio 2023 e a chiedere il colloquio congiunto che la dott.ssa aveva “indicato” loro (e a depositare entro il 28.03.2024 la documentazione utile a comprovare quanto meno la loro attivazione in tale senso)”, è stato concesso alle parti “termine sino al 28.03.2024 per il deposito della relazione a firma della dott.ssa e Per_5 delle pagelle scolastiche di relative all'anno scolastico 2022/2023 e al primo quadrimestre del Per_1
corrente anno scolastico” e un ulteriore termine sino al 28.03.2024 “per il deposito di tutta la documentazione prevista all'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c.”, sono state dichiarate “non ammissibili le domande non connesse in atti formulate dalla resistente” e non sono state ammesse “le prove orali per testimoni articolate dalla ricorrente o perché formulate in termini generici o valutativi o negativi o vertenti su circostanze o già documentate o pacifiche o non rilevanti ai fini del decidere (non essendo stata formulata da alcuna delle parti in causa richiesta di addebito della separazione all'altro coniuge)”.
Valga ricordare che in data 26.05.2023 la dott.ssa aveva certificato: CP_3
La predetta ordinanza è stata reclamata dalla resistente.
In data 09/13.05.2024 la C.d.A. di Milano ha rigettato il reclamo proposto ritenendo che
“L'assetto risultante dall'ordinanza garantisce serenità e stabilità al minore, assicura la piena bigenitorialità e il suo mantenimento;
nella presente fase interinale non possono essere accolti i motivi, ogni specifica doglianza sarà poi oggetto di dettagliata disamina nel giudizio di merito […] la parte reclamante ( è restìa alla CP_1
valutazione del minore poiché: miglioramenti del bambino e no condizioni per medicalizzazione psichiatrica e programma psicoterapeutico;
la parte reclamata ha presentato in primo grado istanza per essere Pt_1
autorizzata ad accompagnare personalmente il minore alle visite dalla dott.ssa di Legnano;
con Persona_6
ulteriori note ha rappresentato che solo in data 26.03.2024 la si è resa disponibile ad CP_1
accompagnare il minore. […] Quanto ai redditi, la madre ha depositato CU2023 € 2.300 (per i mesi di
Pag. 10 di 24 novembre e dicembre 2022); no il CU2024; paga: canone di locazione per l'abitazione di AB (canone complessivo di € 6.840); 50% spese straordinarie minore;
percepisce l'assegno unico. Il padre reclamato (47 anni), professione: ispettore presso la Questura di Reggio Calabria, vive a Reggio Calabria;
i suoi redditi: CU
2021 € 28.607,86: 12= € 2.383 netti mensili;
CU 2022 € 29.006,06: 12 = € 2.417; paga: rata mensile del mutuo della ex casa familiare € 562,00; spese condominiali e utenze;
€ 200,00 rata prestito Inps da agosto
2023 sino al giugno 2025; spese di viaggio per vedere il figlio;
€ 350 mantenimento indiretto per il minore
(tranne per i mesi estivi mantenimento diretto) e 50% delle spese straordinarie. In sede di separazione consensuale, poi non omologata, i coniugi avevano già concordato un assegno come contributo per il mantenimento del figlio di 250,00 euro oltre all'assegno unico per l'intera quota alla madre e come il padre sostenesse interamente le spese di viaggio;
nel procedimento di separazione giudiziale, invece, il aveva chiesto che Pt_1
l'assegno unico venisse ripartito in pari quote così come le spese di viaggio e il giudice delegato ha ritenuto rideterminare in melius il contributo per il mantenimento di nonché confermare l'assegno unico alla Per_1
madre, le spese di viaggio a carico del padre e le spese straordinarie al 50%. […] L'odierna reclamante non ritiene opportuno adeguarsi alle prescrizioni del giudice delegato poiché ha riscontrato personalmente un miglioramento nel minore. Al contrario, ha presentato istanza per essere autorizzato ad accompagnare il Pt_1
figlio alla visita di controllo. Alla luce delle predette situazioni di fatto e valutazioni attuali, non si reputa opportuna alcuna riforma dell'ordinanza provvisoria impugnata” 2.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 05.05.2024, all'esito dell'udienza con trattazione scritta celebrata in data 17.04.2024, si è dato atto che in data 05.04.2024 le parti si sono recate, unitamente ad , presso l'Azienda Ospedaliera-Presidio di Legnano dove la dott.ssa Per_1
, neuropsichiatra infantile, ha visitato il figlio minorenne e, successivamente, ha CP_3
intrattenuto un colloquio congiunto con entrambi i genitori “molto difficoltoso in quanto sul piano emotivo la separazione è ancora pressocché irrisolta” concludendo per la necessità di “un monitoraggio della situazione, possibilmente bimestrale, mediante colloquio con A. [che verbalizza di non percepirne la necessità] e congiunto con i genitori”; che il “giudizio globale” al termine del primo quadrimestre dell'anno scolastico 2023/2024 è stato il seguente:
e che la dott.ssa “PSICOLOGA – PSICOTERAPEUTA COGNITIVO Per_5
COMPORTAMENTALE ORDINE PSICOLOGI CALABRIA N. 1883”, in data 25.03.2024, nella “Sintesi della valutazione Psicologica: Accesso allo studio di Psicologia nel Marzo 2022 per gravi disturbi del comportamento, disregolazione emotiva, ritiro sociale ed eccessivo utilizzo delle tecnologie, giochi online, social, con ricerca ossessiva di like […] difficoltà [che] si manifestano anche nell'ambiente scolastico e nelle relazioni sociali [dove] pur avendo delle abilità cognitive elevate e delle ottime capacità in tutte le discipline, il bambino inizia a manifestare difficoltà di concentrazione, scoppi di collera, logorrea in tutti gli ambienti di vita”, ha relazionato quanto segue: “ dopo un primo rifiuto entra in relazione terapeutica affidandosi e Per_1
manifestando in modo del tutto esplicito le preoccupazioni e le difficoltà vissute in casa a causa delle problematiche coniugali. I comportamenti problema, infatti, aumentavano con l'aumentare delle conflittualità coniugali, creando in degli scoppi emotivi con logorrea, ansia e manifestazioni di attaccamento disorganizzato. Presenti Per_1
episodi di collera nei riguardi di entrambi i genitori, riportando un linguaggio volgare e comportamento distruttivo culminante in pianti inconsolabili. Colloquio psicologico genitoriale: I genitori appaiono poco coerenti sul versante educativo, creando delle nette difficoltà nella gestione dello stress di e nella gestione dei comportamenti Per_1
problema. Nonostante i diversi approcci alla coppia genitoriale, i due appaiono in conflitto e difficilmente riescono a seguire le indicazioni date creando un netto peggioramento delle condizioni di Gli atteggiamenti Per_1
conflittuali e litigiosi erano continui e persistenti anche in presenza del bambino. […] Esito dell'intervento:
Causa di ripetuti conflitti in presenza della sottoscritta e del bambino, incuranti delle indicazioni date, indico alla coppia di farsi seguire individualmente ed approfondire la valutazione diagnostica di sotto il profilo Per_1
neuropsichiatrico infantile in quanto in netto peggioramento l'aspetto emotivo, comportamentale, relazionale rilevando la comparsa di tic nervosi quali strizzare ripetutamente gli occhi, urla, movimenti con la bocca e le mani”.
All'udienza celebrata in data 29.05.2024 il giudice istruttore ha ascoltato che ha Per_1
dichiarato quanto segue: “I litigi tra i miei genitori sono diminuiti e io sto molto meglio. Sono in Lombardia dal novembre 2022. Qua ci sono i miei nonni e i miei zii materni che mi hanno dato molto conforto. Sono la mia famiglia. Mio nonno paterno è mancato nel 2022. Non ho un forte legame con mia nonna paterna. Adesso frequento amici, la scuola e i miei studi stanno avanzando. Mi sono dato molto da fare perché ho iniziato l'anno con tutti 4 e ora ho sotto solo italiano. Ho frequentato il dopo scuola e ho un'insegnate che mi dà ripetizioni di matematica, ho preso otto e forse prenderò il mio primo 10. Mia madre mi è molto vicino. Mio padre meno. Il legame con mio padre è diminuito perché lo vedo meno abitando lui in Calabria. Ho litigato con la compagna di mio padre a dicembre 2022. Ho conosciuto , la fidanzata di mio padre. Abbiamo litigato per lei perché Per_2
lui la mette sempre al primo posto per ogni cosa. Mio padre mi ha obbligato a uscire con lei ogni giorno, ad andare al bowling, ma io non mi divertivo. Mi obbligava a fare foto con lei. Ho provato a dirlo a mio padre ma lui mi ha ignorato. Mia madre mi ha sempre spronato a chiamare mio padre. Quando i miei genitori erano insieme non li ho mai visti abbracciare o scambiarsi dei baci. Ora invece vedo mio padre che abbraccia e bacia
Pag. 12 di 24 sempre e le fa regali costosi. Anche quando è qui. Io vedo mio padre solo durante le vacanze e vorrei che si Per_2
dedicasse a me. I miei genitori non dormivano neppure insieme. Io tengo molto a mia madre. A Reggio frequentavo atletica leggera, qui frequento l'oratorio e gioco a calcio. Vorrei vedere molto più mio padre durante le vacanze. Vorrei anche sentirlo di più al telefono. Ieri sera è venuto a prendermi ma è stato sempre al telefono con
. Gli ho detto che mi sta antipatica e lui mi ha tenuto il muso fino a tardi. Ho dormito in un Per_2 Per_2
b&b con mio padre. Dopo la pandemia ho frequentato una psicologa perché mi ero fatto prendere troppo da un gioco virtuale animalcrossing. Adesso non gioco più e mi sento meglio. È come se mi fossi disintossicato. Mi sento libero. Adesso mi piace fare sport. Sono fiero di me stesso e di mia madre. La mamma fa la guardia giurata in aeroporto. Io dormo dai miei nonni materni perché mia mamma lavora solo di notte. Mia madre lavora 7 giorni su 7, anche nel weekend. Durante il giorno dorme. Solo a inizio mese usciamo a mangiare al MC e facciamo la spesa. Verso metà mese già mancano i soldi. Finisco alle 14:0, mia madre mi prende a scuola, mi prepara il pranzo e poi mi porta al doposcuola dalle 15:00 alle 17:30”. A seguire, le parti hanno dichiarato di essersi accordate per consentire ad di trascorrere con il padre i mesi di luglio e di Per_1
agosto a Villa San Giovanni e che la dott.ssa ha chiesto un ulteriore incontro congiunto a CP_3
fine giugno e a inizio settembre e il ricorrente si è impegnato a fissare il primo di detto incontri.
Il giudice istruttore ha disposto “che le parti si attengano agli accordi innanzi richiamati” e fissato per le verifiche l'udienza con trattazione scritta del 04.07.2024 “onerando le parti di depositare la relazione a firma della dott.ssa unitamente alla pagella di dell'anno scolastico 2023/2024”. Per_1
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 05.07.2024, “preso atto della pagella ricevuta da alla Per_1
fine dell'anno scolastico 2023/20243 e dell'appuntamento fissato con la Dott.ssa per il giorno 6 CP_3
settembre alle ore 16:30”, il giudice istruttore ha “ritenuto necessario invitare le parti ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità (con incontri anche congiunti) al fine di facilitare una comunicazione genitoriale funzionale al benessere psicofisico, intellettuale e morale di (e verificare l'esito della visita innanzi Per_1
programmata)”. 3Da cui emerge
Pag. 13 di 24 Alla successiva udienza celebrata in data 03.10.2024 le parti hanno congiuntamente chiesto fissarsi l'udienza per la precisazione delle conclusioni;
il ricorrente ha dichiarato “di volere trovare una forma di comunicazione con la resistente e di non avere bisogno dell'aiuto di un professionista”, che la relazione con la moglie è migliorata e che si sta sforzando di essere maggiormente presente nella vita del minore;
la resistente ha dichiarato di non essere disponibile ad avviare alcuno dei percorsi indicati dal giudice relatore e/o dalla dott.ssa , di essere scesa 12 giorni a Villa San CP_3
Giovanni e di avere trascorso con il minore delle belle giornate;
le parti hanno dichiarato di essersi accordate telefonicamente e di avere gestito serenamente i tempi di permanenza con il figlio durante l'estate. L'avv. Baruffini ha chiesto di poter leggere il referto a firma della dott.ssa affermando: “non si direbbe che il giudice lo abbia letto essendosi il giudice limitato alla riferita CP_3
influenza/ripercussione della conflittualità dei genitori sulla psiche del minore. Osserva che le ripercussioni ci saranno sempre e non saranno impedite dall'intervento esterno e che il miglioramento delle condizioni del minore non è certamente dipeso dalle visite della dott.ssa e che qualunque costrizione imposta dal genitore non verrà accolta e non avrà seguito. Dichiara che non ci sarà più alcuna visita di questo genere”.
In data 06.09.2024 la dott. ha certificato quanto segue: CP_3
Pag. 14 di 24 A mezzo dell'ordinanza assunta in data 04.10.2024, il giudice relatore, preso atto che i genitori di hanno dichiarato di non essere disponibili ad avviare né il percorso di mediazione Per_1
familiare presso il Consultorio (che la dott.ssa ha ritenuto “fondamentale e preliminare a CP_3
qualsiasi intervento individuale su che sembra avere la necessità frequente di creare una versione dei Per_1
Pag. 15 di 24 fati alternativa alla realtà finalizzata a sfuggire al peso emotivo generato dalla conflittualità tra i genitori”), né il percorso loro suggerito in data 05.07.2024 (“ritenendo di avere le risorse necessarie per trovare una forma di comunicazione funzionale al benessere del minore così come avvenuto durante il periodo delle vacanze estive trascorso in Calabria antecedente la visita con la dott.ssa in data 06.09.2024”), ha rilevato il mancato deposito da parte del ricorrente della CU2024 “(relativa ai redditi percepiti nell'anno 2023) che, viceversa, la resistente ha offerto in data 26.03.2024”, ha onerato “entrambe le parti di depositare le dichiarazioni dei redditi presentate negli anni 2022, 2023 e 2024 (essendo state versate in atti soltanto le CU) e di compilare e depositare il modello disclosure reperibile sul sito del Tribunale”, ha “ritenuto di dovere monitorare ulteriormente il benessere di acquisendo relazione a firma degli insegnanti in merito sia alle modalità Per_1
di relazionarsi con i pari e con gli adulti, sia all'impegno e all'andamento scolastico” e, quindi, ha fissato “per l'esame dei documenti richiesti l'udienza con trattazione scritta del 18.12.2024 che costituirà per le parti il termine perentorio entro cui depositare le note scritte” (all'esito della quale ha assegnato alle parti i termini perentori di cui all'art. 473-bis.28, comma 1, c.p.c. e ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 26.03.2025 ore 12:30).
***
La causa è matura per la decisione perché non vi è spazio per la riapertura della fase istruttoria –
i.e. per “l'ammissione delle prove orali indicate in comparsa di costituzione e risposta (capp. 1-30, pagg. 37-
41)” – richiesta in data 20.01.2025 dalla resistente (che, tra l'altro, all'udienza celebrata in data
03.10.2024, aveva espressamente chiesto fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni così manifestando inequivocabilmente la volontà di chiudere la terza fase del giudizio che, successivamente, ha chiesto riaprire: sic!).
D'altro canto, come dichiarato dal giudice istruttore in data 15.02.2024, le prove orali articolate dalla resistente ai cap. da n. 1 a n. 30 nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data
12.01.2024 non sono ammissibili perché o sono formulate o in termini negativi o generici o valutativi e/o vertono su circostanze o pacifiche o già documentalmente provate.
***
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (invero, di fatto, cessata ante causam).
***
Pag. 16 di 24 Non è necessario “dichiararsi lo scioglimento della comunione legale dei beni dei coniugi con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione ex art. 191, 2° comma, c.p.c.” (come richiesto, anche da ultimo, dalla resistente) essendo un effetto previsto ex lege.
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La resistente ha chiesto riconoscerle un assegno di mantenimento dell'importo mensile di €
100,00.
Sul punto, si osserva che, ai sensi dell'art. 156 c. c., il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva, la concreta capacità lavorativa del richiedente e le condizioni economiche dell'obbligato.
Tale diritto sorge e decorre dalla data della relativa domanda in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere (e accertare) in giudizio.
Vale la pena ricordare che l'assegno di mantenimento del coniuge “economicamente più debole” si distingue per funzione e presupposti da quello divorzile. Infatti, a differenza dell'assegno divorzile, quello di mantenimento non è funzionale al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge “economicamente più debole” alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro bensì “solo” alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale e si caratterizza “per vincoli solidaristici chiaramente più ampi di quelli rapportati a primarie esigenze di sopravvivenza” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 32914 del 08/11/2022).
Per ius receptum, la valutazione che qui ci occupa non impone né rigorosi calcoli matematici, né il meticoloso accertamento dell'esatto ammontare dei redditi delle parti essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(effettive/reali) avendo riguardo non già al reddito lordo bensì a quello netto dal momento che è su quest'ultimo che la famiglia fa affidamento in costanza di matrimonio rapportando a esso ogni possibilità di spesa (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 2018).
La declinazione dei consolidati principi innanzi richiamati nella fattispecie che qui ci occupa (in cui, per tabulas, la resistente non versa in stato di bisogno) impone considerare quanto segue: il ricorrente ha percepito redditi da lavoro dipendente netti medi mensili (calcolati su dodici mensilità) pari all'importo di € 2.423,00 circa nel corso dell'anno 2023, pari all'importo di €
2.478,00 circa nel corso dell'anno 2022 e pari all'importo di € 2.409,00 circa nel corso dell'anno
Pag. 17 di 24 2021, con cui, tra l'altro, ha sostenuto e deve sostenere, sino al 30.06.2037, l'esborso mensile dell'importo variabile di € 610,00 circa in forza del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale rimasta nella sua disponibilità (v. doc. 13); è imminente la scadenza (nel mese di giugno 2025) del prestito INPS dal medesimo contratto nel mese di agosto 2023 per il quale gli viene trattenuto l'importo mensile di € 200,00 (doc. n. 15); la resistente, assunta in data
07.10.2022, ha percepito redditi da lavoro dipendente netti medi mensili (calcolati su dodici mensilità) pari all'importo di € 1.377,00 circa nel corso dell'anno 2023 con cui ha fatto fronte e deve fare fronte, tra l'altro, al canone di locazione dell'importo mensile di € 570,00 per godere dell'immobile dove abita con . Per_1
Ne discende che, tenuto conto degli obblighi di mantenimento (diretto e indiretto) del figlio minorenne gravanti ex lege sul resistente (per come di seguito quantificati), è dovuto l'assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 100,00 chiesto dalla resistente, con decorrenza dal mese di luglio 2025 (alla scadenza del piano rateale di restituzione del prestito INPS innanzi citato).
Trattasi, infatti4, di un diritto a cd. disponibilità attenuata (non connotato da finalità prettamente assistenziale) che soggiace alle regole processuali ordinarie e, in quanto tale, presuppone l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione, a pena di inammissibilità, del petitum.
***
I genitori sono concordi nel chiedere l'affidamento condiviso del minore a entrambi e il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile condotto in locazione in AB.
Nonostante le “conclusioni diagnostiche e indirizzo terapeutico” rassegnati dalla dott.ssa della CP_3
di Legnano in data 06.09.2024, la coppia genitoriale ha dichiarato di non essere disponibile ad affrontare il percorso di mediazione familiare ritenuto “fondamentale e preliminare a qualsiasi intervento individuale su che sembra avere la necessità frequente di creare una versione dei fati Per_1
alternativa alla realtà finalizzata a sfuggire al peso emotivo generato dalla conflittualità tra i genitori”.
Allo stato, la “discreta regolazione comportamentale e umorale” del minore (certificata dalla dott.ssa nel mese di settembre 2024) e il giudizio “comportamento […] buono” riportato dal minore CP_3
all'esito dell'anno scolastico 2023/2024 non legittima limitazioni della responsabilità della coppia genitoriale (che, tuttavia, deve essere invitata a riflettere ulteriormente sulle conseguenze che la mancata risoluzione delle tematiche connesse all'esperienza separativa vissuta può pregiudicare il benessere psicofisico di anche irreparabilmente). Per_1
*** 4 Cfr. tra le altre Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11795 del 05/05/2021
Pag. 18 di 24 Il trasferimento della residenza abituale del minore al Nord Italia concordato ante causam dai genitori (che, tra l'altro, radica la competenza territoriale del Tribunale adito) implica il non luogo a provvedere rispetto alle domande di assegnazione al ricorrente della casa coniugale sita nel Comune di Villa San Giovanni (RC) di cui il medesimo è il proprietario pieno ed esclusivo.
***
La domanda di restituzione “dei beni mobili e degli oggetti personali della moglie e del figlio tuttora conservati nella casa coniugale” (rilasciata ante causam dalla resistente e dal minore) è già stata dichiarata inammissibile perché non connessa in data 15.02.2024.
***
Sui tempi di frequentazione padre/figlio: il ricorrente ha chiesto potersi recarsi a Milano “ogni qual volta sarà possibile, tenendo conto delle proprie esigenze lavorative comunicando la propria decisione con un preavviso di giorni cinque” alla madre;
che il periodo natalizio dal 24 al 26 dicembre sia trascorso da alternativamente presso Per_1
ciascun genitore;
nell'anno in cui lo trascorrerà con la madre, il padre preleverà il Per_1
giorno 28 dicembre nel luogo stabilito (aerostazione di Linate o MA) ove verrà riaccompagnato e affidato alla madre il giorno precedente al suo rientro a scuola;
nell'anno in cui lo trascorrerà con il padre, quest'ultimo preleverà il figlio a Milano nel luogo stabilito
(aerostazione di Linate o MA) il giorno 23 dicembre ove verrà riaccompagnato e affidato alla madre, un anno il giorno successivo all'Epifania e, l'altro, entro il 4 gennaio, così da permettere ad di trascorrere la festività del 6 gennaio alternativamente con ciascun Per_1
genitore; ha chiesto trascorrere con il minore la settimana di Pasqua di ogni anno impegnandosi a recarsi a Milano per recuperare il figlio con le modalità precedentemente indicate;
ha chiesto trascorrere le vacanze di Carnevale con il figlio e di potere condividere con il figlio il pranzo o la cena nel giorno del proprio e del suo compleanno e della festa del papà.; per le vacanze estive, in data 22.01.2025, ha chiesto “che possa trascorrere con quest'ultimo ad anni alterni, un periodo di Per_1
quarantacinque giorni continuativi o dal termine delle lezioni scolastiche sino al 23 luglio o dal 24 luglio sino al
5 settembre”; durante i tempi di permanenza continuativa con ciascun genitore, ha chiesto “contatti quotidiani telefonici e/o telematici con l'altro genitore” e l'impegno “a comunicare, tempestivamente, il luogo di permanenza con il figlio se diverso dalla residenza”.
Dal canto suo, la resistente ha chiesto “dettarsi le modalità di frequentazione, comunicazione e permanenza del figlio con il padre nel rispetto delle esigenze, interessi e, ove possibile, della volontà del Per_1
Pag. 19 di 24 minore in ossequio al principio di bigenitorialità, in conformità ai contenuti del piano genitoriale allegato alla comparsa di costituzione e risposta” che recita quanto segue:
Pag. 20 di 24 Pag. 21 di 24 Il Collegio osserva quanto segue: fatti salvi i migliori accordi che le parti sapranno siglare, avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi, a quelli scolastici ed extrascolastici del minore e ai desideri di quest'ultimo, durante l'anno scolastico il padre potrà frequentare il figlio minorenne recandosi al Nord e soggiornando con il medesimo in località limitrofe alla residenza abituale di almeno una volta al Per_1
mese, dando un preavviso di almeno 5 giorni alla madre (tenuto conto dell'attività lavorativa svolta); il periodo natalizio verrà ripartito come chiesto dalla resistente al punto 11.2 del piano genitoriale in atti versato (innanzi integralmente richiamato); il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi dal minore con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
le ulteriori festività scolastiche e i Ponti verranno tendenzialmente trascorsi dal minore con il padre per favorirne la relazione (a scelta del padre – che ne sostiene i costi – al Nord o al Sud tenuto conto dei desideri e degli impegni di ); le vacanze estive verranno ripartite come richiesto Per_1
dal ricorrente in data 22.01.2025 e, quindi, “ possa trascorrere [con il padre] ad anni alterni, Per_1
un periodo di quarantacinque giorni continuativi o dal termine delle lezioni scolastiche sino al 23 luglio o dal 24 luglio sino al 5 settembre”.
Per garantire la frequentazione padre/figlio in Calabria, il ricorrente recupererà il minore presso l'aeroporto o di MA o di Linate dove lo riaccompagnerà al termine del periodo di sua competenza (a sue spese); la resistente, a sue spese, accompagnerà (o farà accompagnare da persona di fiducia) il minore all'aeroporto indicatogli dal ricorrente dove lo recupererà al termine del periodo di competenza del padre (in entrambi i casi: il giorno e l'ora che le verranno debitamente comunicati).
I genitori sono concordi nell'impegnarsi a intrattenere contatti telefonici e/o telematici quotidiani con l'altro genitore (e con il minore) e a comunicare i luoghi di soggiorno con il minore se diversi dalla residenza anagrafica.
***
Anche la resistente ha chiesto che
Pag. 22 di 24 Tenuto conto dei maggiori costi che il padre si è assunto per frequentare regolarmente il figlio minorenne (che anche la madre chiede si assuma), dei redditi percepiti dai coniugi, della mancata segnalazione di ulteriori entrate (non dichiarate) a favore dell'una e/o dell'altra parte, degli esborsi periodici fissi in atti documentati (innanzi richiamati), dell'integrale percezione dell'assegno unico e universale spettante per il minore da parte della madre in forza di pregresso accordo (avente l'importo mensile di € 220,00 circa) e dell'assegno di mantenimento innanzi riconosciuto alla resistente, deve essere confermato nell'importo mensile di € 350,00, rivalutato come per legge, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di (giusta Per_1
ordinanza assunta nel febbraio 2024), non più per dieci mensilità, bensì per undici mensilità dal corrente anno solare (come, peraltro, richiesto dallo stesso ricorrente).
***
La soccombenza reciproca delle parti impone e giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore domanda assorbita e/o disattesa e/o respinta:
Pag. 23 di 24 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) DISPONE CHE il ricorrente versi alla resistente l'importo mensile di € 100,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di assegno di mantenimento, dal mese di luglio 2025;
4) CONFERMA l'affido condiviso del figlio minorenne (nato il [...]) a Per_1
entrambi i genitori e il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile condotto in locazione sito in AB, Via G. DI 28;
5) DISPONE CHE il padre frequenti il minore come in parte motiva e sostenga le spese dei viaggi (come in parte motiva), del vitto e dell'alloggio all'uopo necessarie (per sé e per il minore);
6) DISPONE CHE il ricorrente contribuisca al mantenimento ordinario indiretto di versando alla resistente l'importo mensile di € 350,00, rivalutato come per legge, Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, per undici mensilità dal corrente anno solare e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 50% come Per_1
da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
7) CONFERMA l'integrale percezione dell'assegno unico e universale spettante per la prole da parte della madre che già lo percepisce in forza di pregresso accordo;
8) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
05/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il ricorrente “dichiara di avere già preso i biglietti per le vacanze pasquali che trascorrerà in Calabria dal 28 marzo al 4 aprile. Dichiara che
Per_1 attualmente la frequentazione con avviene sulla falsariga degli accordi presi per la separazione consensuale non omologata”. Secondo il
Per_1 calendario proposto: “il sig. potrà recarsi a Milano ogni qual volta sarà possibile, tenendo conto delle proprie esigenze lavorative comunicando la Pt_1 propria decisione con un preavvis ni cinque alla sig.ra; Periodo natalizio: per l'anno in corso, il sig. si recherà a Milano in occasione della festività Pt_1 dell'Immacolata per trascorrere con il figlio i giorni dall'8 dicembre al giorno 11 dello stesso mese, per i successivi anni, in occasione della festa
Per_1 dell'Immacolata, il sig. si organizzerà compatibilmente con la sua attività lavorativa. Il periodo delle vacanze natalizie, alla luce della lunga distanza Pt_1 tra i luoghi di residenza dei coniugi, sarà così stabilito: - per l'anno in corso, il figlio trascorrerà il Natale dal 24 al giorno 26 dicembre con la
Per_1 madre, dal giorno 28 dicembre al giorno 6 gennaio, ivi compreso, con il padre. A t si recherà da Villa San Giovanni a Milano per Pt_1 prelevare il figlio nel luogo stabilito (aerostazione di Linate o MA) dove verrà riaccompagnato ed affidato nuovamente alla madre nel giorno
Per_1 concordato. Per i successivi anni a partire dal 2023 il periodo natalizio dal 24 al 26 dicembre sarà trascorso da alternativamente presso ciascun
Per_1 genitore. Nell'anno in cui lo trascorrerà con la madre, il sig. preleverà il giorno 28 dicembre nel luogo stabilito (aerostazione di Linate o Pt_1 Per_1 MA) ove verrà riaccompagnato ed affidato alla madre i precede entro a scuola. Nell'anno in cui il periodo natalizio dal 24 al 26 dicembre verrà trascorso da con il padre, quest'ultimo preleverà il figlio a Milano nel luogo stabilito (aerostazione di Linate o MA) il giorno
Per_1 23 dicembre ove verrà riaccompagnato ed affidato alla madre, nell'arco degli anni, una volta il giorno successivo all' Epifania ed una volta entro il 4 gennaio, così da permettere ad di trascorrere la festività del 6 gennaio alternativamente con ciascun genitore. -Periodo Pasquale: trascorrerà con il
Per_1 Per_1 padre la settimana di ogni anno, con obbligo dello stesso di recarsi a Milano e prelevare il figlio con le modalità preced dicate. -Vacanze estive: trascorrerà con il padre il mese di giugno (dal termine delle lezioni scolastiche), il mese di luglio ed il mese di agosto fino al giorno 20 in
Per_1 maniera continuativa, con pernottamento nelle notti intermedie. Qualora la sig.ra dovesse trascorrere con il minore l'intero mese di giugno, il padre CP_1 trascorrerà con i mesi di luglio ed agosto, salvo diversi accordi tra le parti alla luce delle ferie estive di cui la sig.ra potrà beneficiare. -
Per_1 CP_4 Vacanze di C passerà le vacanze di Carnevale con il padre. Al genitore non collocatario sarà sempre con corre con il figlio il
Per_1 pranzo o la cena nel giorno del proprio e del suo compleanno e nella relativa festa del papà. - Durante i tempi di permanenza continuativa con ciascun genitore, quest'ultimi si impegnano a garantire contatti quotidiani telefonici e o telematici con l'altro genitore e a comunicare, tempestivamente, il luogo di permanenza con il figlio se diverso dalla residenza”. Pag. 9 di 24 2 Giusta ordinanza depositata dal ricorrente in data 31.05.2024 Pag. 11 di 24