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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2962 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Giulio Greco, presso il cui studio, in Roma, via Emilia n. 88, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
attrice
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Crisci e Concetta Belmonte dell'U.O.C. , presso il quale è altresì elettivamente domiciliata, Controparte_2 in viale degli Alimena n. 8; CP_1 convenuta
avente ad oggetto: pagamento somme;
conclusioni delle parti: all'udienza del 25 novembre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere integralmente la domanda formulata e per l'effetto: 1) dichiarare che l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, è tenuta in relazione ai contratti allegati ed in ragione del suo tardivo pagamento delle fatture prodotte a corrispondere gli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e succ. mod., e, dunque, 2) condannare la stessa
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore della parte attrice società in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, in qualità di gestore della struttura sanitaria denominata “Villa Gioiosa” sita in Montalto Uffugo (CS) alla località Caldopiano, della somma pari ad € 12.178,52, giusta documentazione allegata al fascicolo telematico, o della diversa somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale adito in Sua Giustizia riterrà equa, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
1 per parte convenuta: “nel merito, rigettare la domanda perché non provata ed infondata in fatto ed in diritto;
con condanna al pagamento di spese ed onorari in favore dell' CP_3
. Con ogni riserva di argomentare, dedurre e produrre nei termini di legge”.
[...]
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la gestore della struttura sanitaria Parte_1
“Villa Gioiosa” accreditata con il SSN, premetteva la stipula, per gli anni 2020 e 2021, di regolari convenzioni di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria residenziale in Hospice e di quella domiciliare per le c.d. , nonché il pagamento in ritardo, Parte_2 giusta documentazione allegata, delle fatture analiticamente indicate, ed invocava conseguente condanna alla corresponsione degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nell'importo complessivo di € 12.178,52, giusta conclusioni ritrascritte, non avendovi Contr provveduto spontaneamente l' a seguito di formale diffida ed invito alla negoziazione assistita. Contr Costituitasi in giudizio, l' eccepiva l'assenza di prova sia della trasmissione delle fatture, necessaria, ai sensi dell'art. 9 della convenzione, per la c.d. validazione delle prestazioni, e, quindi, per procedere al relativo pagamento, sia nondimeno della emissione dei relativi mandati, data cui rapportare il ritardo, peraltro dovuto all'emergenza CoVid-19, e chiedeva quindi il rigetto della domanda. Contr Nella seconda memoria 171 ter c.p.c., l' allegava le convenzioni relative alle prestazioni fatturate, evidenziandone la data, anche di recepimento, al fine di dimostrare l'impossibilità di procedere in tempo ai pagamenti. In assenza di istanze istruttorie, all'udienza del 25 novembre 2025 la causa è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, la domanda attorea è fondata, e merita quindi accoglimento. Come ormai ampiamente noto, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SSUU n. 13533/2001 e successive conformi). Nel caso di specie, nondimeno, il titolo negoziale in base al quale erogate le prestazioni, e dovuto il relativo pagamento, oltre che allegato dall'attrice, non è neppure Contr contestato dall' convenuta, che si è limitata ad eccepire, in prima battuta, il difetto di prova della trasmissione delle fatture e della data di emissione dei relativi mandati di pagamento, rispettivamente (a suo dire) dies a quo e dies ad quem del calcolo degli interessi moratori pretesi dall'attrice, nonché, nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'impossibilità di procedere al tempestivo pagamento in ragione della data di stipula delle convenzioni e delle delibere di recepimento delle medesime. Quanto al primo profilo, risulta invece agli atti di causa la completa allegazione, da Contr parte della delle fatture trasmesse all' in formato telematico, nello SdI, Controparte_4 ed altresì dei bonifici di pagamento delle medesime. Riguardo al dies ad quem, contrariamente all'assunto della convenuta, la giurisprudenza ha chiarito che la sola emissione dell'ordinativo di pagamento non consente
2 di ritenere dimostrato l'avvenuto pagamento dell'obbligazione pecuniaria e la conseguente liberazione della debitrice;
segnatamente, “in tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), e del d.P.R. n. 367 del 1994 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente” (Cass. n. 29776/2020). Si legge nella motivazione dell'arresto testé citato: “se le peculiarità che connotano il procedimento di pagamento dei debiti delle Amministrazioni statali con l'emissione dell'ordinativo e il coinvolgimento egli uffici della Tesoreria consentono di anticipare il momento di liberazione rispetto a quello di incasso della somma dovuta da parte del creditore, non è possibile però ritenere che l'effetto liberatorio consegua nell'inconsapevolezza del creditore, non debitamente informato e non posto quindi in condizione di riscuotere il credito, tenuto conto delle ripercussioni di tali circostanze sia sulla debenza degli interessi, sia soprattutto sul diritto di azione e difesa in giudizio del creditore, che deve poter controllare l'attualità della propria posizione creditoria al momento in cui decide di agire in giudizio a tutela dei propri diritti;
il Collegio condivide pertanto l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 9/12/1997 n.1351), secondo la quale va attribuito rilievo alla data della comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente; la semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento non è di per sé sufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, in quanto quest'ultimo può esigere il pagamento solo con la presentazione del mandato all'ufficio deputato al pagamento dello stesso;
pertanto, perché la somma dovuta dalla pubblica amministrazione non sia più produttiva di interessi, occorre che del mandato di pagamento sia data notizia al creditore perché questi possa riscuoterlo, di talché eventuali ritardi nella riscossione, con conseguente perdita degli interessi, sono solo ad esso imputabili”. Contr Nel caso di specie, l' convenuta non ha neanche dedotto, prima ancora che dimostrato, la circostanza relativa all'avvenuta comunicazione dell'emissione degli ordinativi di pagamento alla società creditrice da parte della sua Tesoreria. Sotto diverso profilo, si deve rilevare come, ai fini della decorrenza degli interessi, non sia neppure necessaria la preventiva costituzione in mora, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 231/02 e s.m.i. Ergo, tutti i fatti costitutivi della domanda di pagamento, ossia la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento, la data di emissione e di trasmissione delle fatture per le prestazioni erogate, nonché quella del loro effettivo pagamento, risultano provati per tabulas. Contr Le ulteriori eccezioni dell' peraltro palesemente tardive, siccome proposte per la prima volta nella seconda memoria 171 ter c.p.c., in violazione degli oneri di deduzione ed allegazione nell'atto di costituzione in giudizio (la c.d. discovery del processo civile), comunque rimangono infondate.
3 Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11655/2020), infatti, “i debiti dello Stato e degli altri enti pubblici diventano liquidi ed esigibili e perciò produttivi di interessi corrispettivi, ai sensi dell'art. 1282 c.c., quando ne sia determinato l'ammontare e se ne possa ottenere alla scadenza il puntuale adempimento, a prescindere dal procedimento contabile di impegno e ordinazione della spesa (cd. titolo di spesa), che, trattandosi di una regola di condotta interna della P.A., costituisce operazione esterna alla fattispecie costitutiva dell'obbligazione logicamente posteriore al suo perfezionamento”. Contr Siffatta notazione oblitera l'eccezione dell' sulla presunta impossibilità originaria di pagare in tempo le fatture emesse per le prestazioni validate, rimanendo irrilevanti le sue vicende interne, e, segnatamente, la data di stipula delle convenzioni, e quella di loro recepimento mediante delibera. A tal riguardo, per come si evince dalle convenzioni stesse, le strutture erogano le prestazioni, prima della stipula formale del contratto per l'anno in corso, sulla base della sopravvivenza, fino a quella nuova, della convenzione dell'anno prima;
clausola che Contr consente di obliterare le ricadute della facoltà dell' riconosciuta dalla giurisprudenza, di stipulare convenzioni postume, in corso d'anno (spesso addirittura alla fine dell'anno), pur accettando l'erogazione delle precedenti prestazioni da parte delle strutture accreditate. Contr Opinando come vorrebbe l' invece, quelle prestazioni dovrebbero necessariamente essere considerate sine titulo, quindi indebite, e, come tali, neppure retribuibili, ed anzi, prima ancora, non erogabili, mentre invece, come premesso, ciò non si verifica per la previsione negoziale che abilita la struttura alla erogazione prima della stipula formale del nuovo contratto, sulla base di una sorta di prorogatio di quello dell'anno Contr precedente, riconoscendo all' il privilegio di validare precedenti prestazioni con convenzioni postume, ed impedendo, soprattutto, la paralisi della sanità provinciale. Ecco perché, quindi, quella stipula postuma – meccanismo peculiare della gestione della sanità, che viene imposto (legittimamente, secondo unanime giurisprudenza, derivando dalla necessità di programmare la spesa sanitaria) alle strutture convenzionate -, non può poi speculativamente essere opposto alle medesime come impedimento alla maturazione degli interessi da ritardato pagamento, così come, del resto, il procedimento di validazione delle fatture, che è sempre lo stesso di anno in anno, disciplinato da norme identiche, secondo le quali, peraltro, validazione, liquidazione, certificazione e pagamento delle fatture devono sempre avvenire in conformità alla normativa nazionale e regionale vigenti, nel rispetto, in ogni caso, delle modalità e dei tempi di volta in volta in uso presso la Regione. Contr L'attività di validazione delle fatture oggetto di causa, da parte dell' convenuta, a seguito della documentata trasmissione delle stesse da parte della società attrice, sarebbe quindi comunque dovuta avvenire nel termine di 60 giorni, in conformità sia alle clausole della precedente convenzione, sia, nondimeno, alle disposizioni legislative in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali. Ciò posto, non si dubita ormai in giurisprudenza sulla applicabilità delle disposizioni in tema di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 al rapporto, pur di natura latamente concessoria, intercorrente tra le parti. Quella normativa, infatti, trova applicazione anche nell'ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione, e nel novero delle transazioni commerciali devono ricomprendersi anche i contratti di fornitura intercorsi con l'azienda sanitaria. Segnatamente, l'applicabilità degli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231/2002 e s.m.i., anche con riguardo alle prestazioni sanitarie fornite da un soggetto privato in regime accreditato, è affermata in quella giurisprudenza di legittimità, a mente
4 della quale, “la sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda dunque alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere); detto contratto non è un accordo-quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere;
il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi;
il negozio, inoltre, presenta la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti;
il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs, 231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo;
figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria” (Cass. n. 17665/2019). Il principio ha ora l'autorevole avallo delle Sezioni Unite, secondo cui “rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato” (Cass. SSUU n. 35092/2023). Contr Chiude il cerchio, nel caso di specie, il difetto di prova, da parte dell' convenuta, di specifica convenzione avente ad oggetto diverso accordo tra le parti in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002. Conclusivamente, nel caso di specie, in cui il ritardato pagamento è un fatto comprovato dalla documentazione versata in atti dall'attrice, considerando che, ai fini della decorrenza degli interessi, non è necessaria la preventiva costituzione in mora (art. 4 D.lgs. 231/02), appare di conseguenza fondata la pretesa di pagamento della somma di € 12.178,52 a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 per il ritardato pagamento degli importi oggetto delle fatture per prestazioni di assistenza sanitaria, come risultanti dai prospetti contabili prodotti dall'attrice, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento. Per inciso, nessuna giustificazione al ritardo nei pagamenti può essere rinvenuta nell'emergenza da CoVid-19. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda proposta dalla e, per l'effetto, condanna l' Parte_1 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in suo favore,
[...] della somma complessiva di € 12.178,52, a titolo di interessi di mora ex D.Lgs n. 231/2002, per il ritardato pagamento dei corrispettivi delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate negli anni 2020 e 2021, oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento;
- condanna altresì la ridetta convenuta alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi, ed in complessivi € 2.540,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giulio Greco, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 15 dicembre 2025
Il giudice Gino Bloise
6
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2962 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Giulio Greco, presso il cui studio, in Roma, via Emilia n. 88, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
attrice
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Crisci e Concetta Belmonte dell'U.O.C. , presso il quale è altresì elettivamente domiciliata, Controparte_2 in viale degli Alimena n. 8; CP_1 convenuta
avente ad oggetto: pagamento somme;
conclusioni delle parti: all'udienza del 25 novembre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere integralmente la domanda formulata e per l'effetto: 1) dichiarare che l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, è tenuta in relazione ai contratti allegati ed in ragione del suo tardivo pagamento delle fatture prodotte a corrispondere gli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e succ. mod., e, dunque, 2) condannare la stessa
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore della parte attrice società in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, in qualità di gestore della struttura sanitaria denominata “Villa Gioiosa” sita in Montalto Uffugo (CS) alla località Caldopiano, della somma pari ad € 12.178,52, giusta documentazione allegata al fascicolo telematico, o della diversa somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale adito in Sua Giustizia riterrà equa, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
1 per parte convenuta: “nel merito, rigettare la domanda perché non provata ed infondata in fatto ed in diritto;
con condanna al pagamento di spese ed onorari in favore dell' CP_3
. Con ogni riserva di argomentare, dedurre e produrre nei termini di legge”.
[...]
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la gestore della struttura sanitaria Parte_1
“Villa Gioiosa” accreditata con il SSN, premetteva la stipula, per gli anni 2020 e 2021, di regolari convenzioni di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria residenziale in Hospice e di quella domiciliare per le c.d. , nonché il pagamento in ritardo, Parte_2 giusta documentazione allegata, delle fatture analiticamente indicate, ed invocava conseguente condanna alla corresponsione degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nell'importo complessivo di € 12.178,52, giusta conclusioni ritrascritte, non avendovi Contr provveduto spontaneamente l' a seguito di formale diffida ed invito alla negoziazione assistita. Contr Costituitasi in giudizio, l' eccepiva l'assenza di prova sia della trasmissione delle fatture, necessaria, ai sensi dell'art. 9 della convenzione, per la c.d. validazione delle prestazioni, e, quindi, per procedere al relativo pagamento, sia nondimeno della emissione dei relativi mandati, data cui rapportare il ritardo, peraltro dovuto all'emergenza CoVid-19, e chiedeva quindi il rigetto della domanda. Contr Nella seconda memoria 171 ter c.p.c., l' allegava le convenzioni relative alle prestazioni fatturate, evidenziandone la data, anche di recepimento, al fine di dimostrare l'impossibilità di procedere in tempo ai pagamenti. In assenza di istanze istruttorie, all'udienza del 25 novembre 2025 la causa è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, la domanda attorea è fondata, e merita quindi accoglimento. Come ormai ampiamente noto, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SSUU n. 13533/2001 e successive conformi). Nel caso di specie, nondimeno, il titolo negoziale in base al quale erogate le prestazioni, e dovuto il relativo pagamento, oltre che allegato dall'attrice, non è neppure Contr contestato dall' convenuta, che si è limitata ad eccepire, in prima battuta, il difetto di prova della trasmissione delle fatture e della data di emissione dei relativi mandati di pagamento, rispettivamente (a suo dire) dies a quo e dies ad quem del calcolo degli interessi moratori pretesi dall'attrice, nonché, nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'impossibilità di procedere al tempestivo pagamento in ragione della data di stipula delle convenzioni e delle delibere di recepimento delle medesime. Quanto al primo profilo, risulta invece agli atti di causa la completa allegazione, da Contr parte della delle fatture trasmesse all' in formato telematico, nello SdI, Controparte_4 ed altresì dei bonifici di pagamento delle medesime. Riguardo al dies ad quem, contrariamente all'assunto della convenuta, la giurisprudenza ha chiarito che la sola emissione dell'ordinativo di pagamento non consente
2 di ritenere dimostrato l'avvenuto pagamento dell'obbligazione pecuniaria e la conseguente liberazione della debitrice;
segnatamente, “in tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), e del d.P.R. n. 367 del 1994 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente” (Cass. n. 29776/2020). Si legge nella motivazione dell'arresto testé citato: “se le peculiarità che connotano il procedimento di pagamento dei debiti delle Amministrazioni statali con l'emissione dell'ordinativo e il coinvolgimento egli uffici della Tesoreria consentono di anticipare il momento di liberazione rispetto a quello di incasso della somma dovuta da parte del creditore, non è possibile però ritenere che l'effetto liberatorio consegua nell'inconsapevolezza del creditore, non debitamente informato e non posto quindi in condizione di riscuotere il credito, tenuto conto delle ripercussioni di tali circostanze sia sulla debenza degli interessi, sia soprattutto sul diritto di azione e difesa in giudizio del creditore, che deve poter controllare l'attualità della propria posizione creditoria al momento in cui decide di agire in giudizio a tutela dei propri diritti;
il Collegio condivide pertanto l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 9/12/1997 n.1351), secondo la quale va attribuito rilievo alla data della comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente; la semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento non è di per sé sufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, in quanto quest'ultimo può esigere il pagamento solo con la presentazione del mandato all'ufficio deputato al pagamento dello stesso;
pertanto, perché la somma dovuta dalla pubblica amministrazione non sia più produttiva di interessi, occorre che del mandato di pagamento sia data notizia al creditore perché questi possa riscuoterlo, di talché eventuali ritardi nella riscossione, con conseguente perdita degli interessi, sono solo ad esso imputabili”. Contr Nel caso di specie, l' convenuta non ha neanche dedotto, prima ancora che dimostrato, la circostanza relativa all'avvenuta comunicazione dell'emissione degli ordinativi di pagamento alla società creditrice da parte della sua Tesoreria. Sotto diverso profilo, si deve rilevare come, ai fini della decorrenza degli interessi, non sia neppure necessaria la preventiva costituzione in mora, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 231/02 e s.m.i. Ergo, tutti i fatti costitutivi della domanda di pagamento, ossia la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento, la data di emissione e di trasmissione delle fatture per le prestazioni erogate, nonché quella del loro effettivo pagamento, risultano provati per tabulas. Contr Le ulteriori eccezioni dell' peraltro palesemente tardive, siccome proposte per la prima volta nella seconda memoria 171 ter c.p.c., in violazione degli oneri di deduzione ed allegazione nell'atto di costituzione in giudizio (la c.d. discovery del processo civile), comunque rimangono infondate.
3 Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11655/2020), infatti, “i debiti dello Stato e degli altri enti pubblici diventano liquidi ed esigibili e perciò produttivi di interessi corrispettivi, ai sensi dell'art. 1282 c.c., quando ne sia determinato l'ammontare e se ne possa ottenere alla scadenza il puntuale adempimento, a prescindere dal procedimento contabile di impegno e ordinazione della spesa (cd. titolo di spesa), che, trattandosi di una regola di condotta interna della P.A., costituisce operazione esterna alla fattispecie costitutiva dell'obbligazione logicamente posteriore al suo perfezionamento”. Contr Siffatta notazione oblitera l'eccezione dell' sulla presunta impossibilità originaria di pagare in tempo le fatture emesse per le prestazioni validate, rimanendo irrilevanti le sue vicende interne, e, segnatamente, la data di stipula delle convenzioni, e quella di loro recepimento mediante delibera. A tal riguardo, per come si evince dalle convenzioni stesse, le strutture erogano le prestazioni, prima della stipula formale del contratto per l'anno in corso, sulla base della sopravvivenza, fino a quella nuova, della convenzione dell'anno prima;
clausola che Contr consente di obliterare le ricadute della facoltà dell' riconosciuta dalla giurisprudenza, di stipulare convenzioni postume, in corso d'anno (spesso addirittura alla fine dell'anno), pur accettando l'erogazione delle precedenti prestazioni da parte delle strutture accreditate. Contr Opinando come vorrebbe l' invece, quelle prestazioni dovrebbero necessariamente essere considerate sine titulo, quindi indebite, e, come tali, neppure retribuibili, ed anzi, prima ancora, non erogabili, mentre invece, come premesso, ciò non si verifica per la previsione negoziale che abilita la struttura alla erogazione prima della stipula formale del nuovo contratto, sulla base di una sorta di prorogatio di quello dell'anno Contr precedente, riconoscendo all' il privilegio di validare precedenti prestazioni con convenzioni postume, ed impedendo, soprattutto, la paralisi della sanità provinciale. Ecco perché, quindi, quella stipula postuma – meccanismo peculiare della gestione della sanità, che viene imposto (legittimamente, secondo unanime giurisprudenza, derivando dalla necessità di programmare la spesa sanitaria) alle strutture convenzionate -, non può poi speculativamente essere opposto alle medesime come impedimento alla maturazione degli interessi da ritardato pagamento, così come, del resto, il procedimento di validazione delle fatture, che è sempre lo stesso di anno in anno, disciplinato da norme identiche, secondo le quali, peraltro, validazione, liquidazione, certificazione e pagamento delle fatture devono sempre avvenire in conformità alla normativa nazionale e regionale vigenti, nel rispetto, in ogni caso, delle modalità e dei tempi di volta in volta in uso presso la Regione. Contr L'attività di validazione delle fatture oggetto di causa, da parte dell' convenuta, a seguito della documentata trasmissione delle stesse da parte della società attrice, sarebbe quindi comunque dovuta avvenire nel termine di 60 giorni, in conformità sia alle clausole della precedente convenzione, sia, nondimeno, alle disposizioni legislative in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali. Ciò posto, non si dubita ormai in giurisprudenza sulla applicabilità delle disposizioni in tema di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 al rapporto, pur di natura latamente concessoria, intercorrente tra le parti. Quella normativa, infatti, trova applicazione anche nell'ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione, e nel novero delle transazioni commerciali devono ricomprendersi anche i contratti di fornitura intercorsi con l'azienda sanitaria. Segnatamente, l'applicabilità degli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231/2002 e s.m.i., anche con riguardo alle prestazioni sanitarie fornite da un soggetto privato in regime accreditato, è affermata in quella giurisprudenza di legittimità, a mente
4 della quale, “la sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda dunque alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere); detto contratto non è un accordo-quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere;
il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi;
il negozio, inoltre, presenta la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti;
il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs, 231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo;
figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria” (Cass. n. 17665/2019). Il principio ha ora l'autorevole avallo delle Sezioni Unite, secondo cui “rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato” (Cass. SSUU n. 35092/2023). Contr Chiude il cerchio, nel caso di specie, il difetto di prova, da parte dell' convenuta, di specifica convenzione avente ad oggetto diverso accordo tra le parti in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002. Conclusivamente, nel caso di specie, in cui il ritardato pagamento è un fatto comprovato dalla documentazione versata in atti dall'attrice, considerando che, ai fini della decorrenza degli interessi, non è necessaria la preventiva costituzione in mora (art. 4 D.lgs. 231/02), appare di conseguenza fondata la pretesa di pagamento della somma di € 12.178,52 a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 per il ritardato pagamento degli importi oggetto delle fatture per prestazioni di assistenza sanitaria, come risultanti dai prospetti contabili prodotti dall'attrice, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento. Per inciso, nessuna giustificazione al ritardo nei pagamenti può essere rinvenuta nell'emergenza da CoVid-19. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda proposta dalla e, per l'effetto, condanna l' Parte_1 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in suo favore,
[...] della somma complessiva di € 12.178,52, a titolo di interessi di mora ex D.Lgs n. 231/2002, per il ritardato pagamento dei corrispettivi delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate negli anni 2020 e 2021, oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento;
- condanna altresì la ridetta convenuta alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi, ed in complessivi € 2.540,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giulio Greco, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 15 dicembre 2025
Il giudice Gino Bloise
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