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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/04/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
Il Tribunale - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1705/2024, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 Parte_2
, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Teresa Iacometta, che lo rappresenta
[...]
e difende per procura in atti;
OPPONENTE
Contro
rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Andrea Parte_3
Salcina, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTO
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 26.4.2024 l'opponente di cui in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 54/2024, emesso dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Castrovillari, in favore di , Parte_3
con il quale si ingiungeva il pagamento, a titolo di spettanze retributive, della somma di euro 2.544,71, oltre accessori e spese liquidate.
L'opponente adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari per sentir revocare l'opposto decreto ingiuntivo, eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito e, nel merito, sottolineava la mancanza di idonea prova scritta a fondamento dell'opposizione per la emissione del decreto monitorio.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto, domandando il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Preliminarmente si ritiene sussistente la competenza territoriale del Giudice adito avendo il ai sensi dell'art. 413 c.p.c., eletto il foro nella cui Parte_3
circoscrizione si è perfezionato il rapporto di lavoro, dunque nel Comune di
Cariati.
È opportuno sottolineare che: “Il foro della nascita del rapporto di lavoro permane anche ove risulti successivamente trasferita in altro luogo la sede dell'azienda e la domanda sia stata proposta dopo il decorso di sei mesi da detto trasferimento;
invero il successivo comma 3, secondo cui la competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa, purché la domanda sia proposta entro sei mesi, va riferito esclusivamente agli altri fori alternativi previsti dal comma 2 e non anche al forum contractus” (Cass. sez. lav. 9.2.2017
n. 3469).
Nel merito l'opposizione è infondata. Sul valore probatorio delle buste paga sottoscritte si sono ripetutamente espressi i giudici di legittimità sancendo principi di diritto che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cass. lav. 4.2.94, n. 1150; Cass. lav. 13.4.92, n. 4512; Cass. lav.
20.8.91, n. 8950; Cass. lav. 13.6.87, n. 5227; Cass. lav. 6.3.86, n. 1484).
L'art. 1 della L. 5 gennaio 1953 n. 4 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Tanto per consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato.
L'ermeneusi giurisprudenziale è costante nel ritenere che “le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro fanno piena prova del credito in esse indicato” (ex plurimis Corte di cassazione, ordinanza 7 luglio 2020
n. 14012).
Parte opposta ha provato l'origine del suo credito con il deposito della busta paga di luglio 2023 (allegati produzione parte opposta), pertanto si rigetta l'opposizione.
Il rigetto dell'opposizione comporta che il decreto ingiuntivo acquisti efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 cpc, stante la provvisoria esecutività ex lege della presente sentenza.
Segue la liquidazione delle spese della presente fase di giudizio, ferme quelle già liquidate in sede di procedimento monitorio, secondo il principio della soccombenza, così come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa
Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 54/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari in favore di nei confronti di Parte_3
Parte_1 - condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre Cpa ed IVA secondo legge, con attribuzione all'avv. Andrea Salcina antistatario.
Castrovillari, 18.4.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
Il Tribunale - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1705/2024, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 Parte_2
, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Teresa Iacometta, che lo rappresenta
[...]
e difende per procura in atti;
OPPONENTE
Contro
rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Andrea Parte_3
Salcina, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTO
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 26.4.2024 l'opponente di cui in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 54/2024, emesso dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Castrovillari, in favore di , Parte_3
con il quale si ingiungeva il pagamento, a titolo di spettanze retributive, della somma di euro 2.544,71, oltre accessori e spese liquidate.
L'opponente adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari per sentir revocare l'opposto decreto ingiuntivo, eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito e, nel merito, sottolineava la mancanza di idonea prova scritta a fondamento dell'opposizione per la emissione del decreto monitorio.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto, domandando il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Preliminarmente si ritiene sussistente la competenza territoriale del Giudice adito avendo il ai sensi dell'art. 413 c.p.c., eletto il foro nella cui Parte_3
circoscrizione si è perfezionato il rapporto di lavoro, dunque nel Comune di
Cariati.
È opportuno sottolineare che: “Il foro della nascita del rapporto di lavoro permane anche ove risulti successivamente trasferita in altro luogo la sede dell'azienda e la domanda sia stata proposta dopo il decorso di sei mesi da detto trasferimento;
invero il successivo comma 3, secondo cui la competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa, purché la domanda sia proposta entro sei mesi, va riferito esclusivamente agli altri fori alternativi previsti dal comma 2 e non anche al forum contractus” (Cass. sez. lav. 9.2.2017
n. 3469).
Nel merito l'opposizione è infondata. Sul valore probatorio delle buste paga sottoscritte si sono ripetutamente espressi i giudici di legittimità sancendo principi di diritto che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cass. lav. 4.2.94, n. 1150; Cass. lav. 13.4.92, n. 4512; Cass. lav.
20.8.91, n. 8950; Cass. lav. 13.6.87, n. 5227; Cass. lav. 6.3.86, n. 1484).
L'art. 1 della L. 5 gennaio 1953 n. 4 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Tanto per consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato.
L'ermeneusi giurisprudenziale è costante nel ritenere che “le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro fanno piena prova del credito in esse indicato” (ex plurimis Corte di cassazione, ordinanza 7 luglio 2020
n. 14012).
Parte opposta ha provato l'origine del suo credito con il deposito della busta paga di luglio 2023 (allegati produzione parte opposta), pertanto si rigetta l'opposizione.
Il rigetto dell'opposizione comporta che il decreto ingiuntivo acquisti efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 cpc, stante la provvisoria esecutività ex lege della presente sentenza.
Segue la liquidazione delle spese della presente fase di giudizio, ferme quelle già liquidate in sede di procedimento monitorio, secondo il principio della soccombenza, così come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa
Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 54/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari in favore di nei confronti di Parte_3
Parte_1 - condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre Cpa ed IVA secondo legge, con attribuzione all'avv. Andrea Salcina antistatario.
Castrovillari, 18.4.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito