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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/10/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2997 2024 R.G., promossa in proprio e nella qualità di l.r. Parte_1 della società (rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1 Parte_2
ST AN) contro (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO CP_2
MANLIO), avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
rilevato
che il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione meglio descritta in ricorso;
che l ha dichiarato di essere in procinto di annullare il provvedimento CP_2 opposto, così riconoscendo la fondatezza del ricorso;
che l'ordinanza ingiunzione in tema va dunque annullata;
che a carico dell'istituto resistente vanno poste le spese di lite, in virtù del principio di soccombenza virtuale (spese da liquidare avuto riguardo alla consistenza dell'attività difensiva svolta in concreto ed al valore della controversia);
che di tali spese va disposta la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: annulla il provvedimento opposto;
condanna l' a rifondere al procuratore antistatario del ricorrente le spese CP_2 processuali, liquidate in complessivi € 600,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 15/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO (Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2997 2024 R.G., promossa in proprio e nella qualità di l.r. Parte_1 della società (rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1 Parte_2
ST AN) contro (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO CP_2
MANLIO), avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
rilevato
che il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione meglio descritta in ricorso;
che l ha dichiarato di essere in procinto di annullare il provvedimento CP_2 opposto, così riconoscendo la fondatezza del ricorso;
che l'ordinanza ingiunzione in tema va dunque annullata;
che a carico dell'istituto resistente vanno poste le spese di lite, in virtù del principio di soccombenza virtuale (spese da liquidare avuto riguardo alla consistenza dell'attività difensiva svolta in concreto ed al valore della controversia);
che di tali spese va disposta la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: annulla il provvedimento opposto;
condanna l' a rifondere al procuratore antistatario del ricorrente le spese CP_2 processuali, liquidate in complessivi € 600,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 15/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO (Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)