Articolo 1 della Legge 10 maggio 1976, n. 314
Articolo 2
Versione
12 giugno 1976
Art. 1.
Il ruolo del personale della carriera di concetto istituito con l' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319 , e' aumentato di 2.250 unita'.
I posti previsti in aumento, detratte le aliquote da attribuire ai sensi degli articoli 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , sono attribuiti agli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973.
Ai coadiutori giudiziari che hanno ottenuto l'idoneita' negli stessi concorsi indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 e' riservato un sesto dei posti previsti in aumento.
Entrata in vigore il 12 giugno 1976