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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1337/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Annarita Donofrio Presidente rel.
Anna Orlandi Consigliere
Giovanni Battista Marsala Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. PUCILLO FAUSTO e dall'avv. CLEMENTI
CONSUELO ( ) VIALE TRIPOLI N. 112 47923 C.F._2
RIMINI; con domicilio eletto in VIALE TRIPOLI N. 112 47923 RIMINI appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. CECCARELLI ADELE con domicilio eletto in VIA DANTE,
8 47814 BELLARIA IGEA MARINA appellato
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 01.03.2021 presso il Tribunale di Rimini,
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
Rimini in data 09.06.1990 con e che i coniugi, nel Controparte_2
2008, avevano adottato nato il [...] in [...], presto Per_1
risultato affetto da una disabilità intellettiva, con compromissione comportamentale grave e incapacità di controllare gli impulsi, all'attualità beneficiario di indennità di accompagnamento e ricoverato presso la struttura “Luce sul Mare” di Bellaria-Igea Marina, chiedendo la pronuncia della separazione personale dal coniuge, con addebito in capo allo stesso per infedeltà; l' affidamento congiunto del figlio con visita dei Per_1
genitori secondo le indicazioni dei Servizi presso la struttura in cui è ricoverato;
obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento del figlio con assegno mensile di € 500,00, oltre il 60% delle spese straordinarie, oltre € 400,00 in suo favore quale contributo al suo personale mantenimento.
Si costituiva associandosi alla richiesta di Controparte_2
separazione, ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito, con affidamento condiviso di e il concorso di entrambi i genitori in Per_1
pag. 2/8 pari misura alle spese straordinarie richieste dalla struttura ospitante, con retta a totale carico del SSN.
Con sentenza non definitiva n. 881/2021 il Tribunale di Rimini pronunciava la separazione.
Con successiva sentenza definitiva n. 681/2024 pronunciava l'addebito a carico del marito;
suddivideva le spese straordinarie richieste dalla struttura di ricovero del figlio nella quota del 60% a carico del padre e del Per_1
40% a carico della madre;
fissava a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie di € 250,00 mensili;
condannava il alle CP_1
spese.
Circa l'addebito, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente ha ampiamente provato l'adulterio (confermato dalla teste ascoltata il Testimone_1
16.11.2022) e non avendo invece il resistente dimostrato che il rapporto coniugale fosse già finito in epoca antecedente, mancando di chiarire le ragioni e le circostanze nelle quali si sarebbe sviluppata la crisi matrimoniale, rilevando che la mancanza di rapporti intimi, confermata solo de relato da alcuni testi, non appariva sufficiente a dimostrare che il matrimonio fosse irrimediabilmente finito (apparendo al più conseguenza del profondo dolore della coppia, prima per gli insuccessi relativi alla fecondazione e, poi, per le difficoltà di gestione del figlio adottivo).
In ordine all'assegno il Tribunale rilevava che, pur emergendo limitazioni della capacità lavorativa di entrambe le parti (sia per l'età, sia per problematiche di salute che avevano condotto al riconoscimento di un'invalidità sostanzialmente identica del 75% per ciascuno), tenuto altresì conto che entrambi erano proprietari dell'immobile in cui vivevano, che il era onerato da una rata di mutuo di circa € 630,00, che entrambi CP_2
pag. 3/8 erano proprietari di altri beni immobili e che la moglie godeva di una rendita di € 100,00 mensili per l'affitto di un immobile in comproprietà con le sorelle, emergeva, tuttavia, una netta inferiorità della posizione della rispetto al marito che, avendo lavorato tutto l'arco della sua vita, CP_1
poteva contare - diversamente dalla moglie - oltre che sulla pensione da lavoro, anche sui ricavi dell'impresa di cui era socio al 48%.
2.- Il ha impugnato detta sentenza chiedendo: CP_2
-la revoca della pronuncia di addebito a suo carico, accertandosi l'anteriorità della crisi coniugale e l'esclusione della violazione dei doveri matrimoniali da parte del marito;
-l'eliminazione o riduzione dell'assegno di mantenimento per la moglie;
-la condanna della controparte o compensazione delle spese di lite.
Con il primo motivo, l'appellante censura la pronuncia di addebito a suo carico, non avendo il Tribunale valorizzato le molteplici cause della crisi matrimoniale (un clima domestico oggettivamente difficoltoso, tentativi e percorsi terapeutici falliti, la cessazione di rapporti sessuali, la separazione di fatto dei due coniugi), privilegiando solo alcune prove, senza motivare l'esclusione totale di altri mezzi istruttori, trascurando la testimonianza del teste e la confessione del riguardo l'interruzione di Testimone_2 CP_2
rapporti intimi con la moglie (circostanza la cui prova non poteva che essere fornita de relato), nonché una registrazione di conversazione tra i coniugi in cui la moglie aveva ammesso la circostanza;
l'aver ignorato il dato temporale degli eventi, posto che i coniugi avevano deciso di vivere in appartamenti diversi già nella primavera del 2019, mentre solo nell'autunno seguente iniziavano i contatti con altra donna, dunque mesi dopo il trasferimento della e la separazione di fatto delle parti. CP_1
pag. 4/8 Con il secondo motivo di gravame il contesta la previsione relativa CP_2
all'assegno di mantenimento in favore della per non aver il Giudice CP_1
compiutamente ricostruito la situazione economico-patrimoniale delle parti nè accertato la reale consistenza patrimoniale della CP_1
Infine, con il terzo motivo, l'appellante censura la condanna alle spese di giudizio non essendo piena la sua soccombenza.
3.- Si è costituita in data 30.12.2024, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
A tal fine rileva l'infondatezza delle argomentazioni avversarie volte a dimostrare l'anteriorità della crisi coniugale rispetto all'inizio della nuova relazione del marito.
Rileva altresì la correttezza delle decisioni patrimoniali assunte.
4.- Il PM regolarmente interveniva.
5.- La Corte ritiene l'appello meritevole di parziale accoglimento.
In ordine alla questione dell'addebito questa Corte ritiene che l'istruttoria svolta abbia dimostrato inequivocabilmente come la relazione extraconiugale intrattenuta dal marito (collocabile in base alle testimonianze assunte nell'ottobre 2019) sia intervenuta in un periodo di crisi già conclamata da diverso tempo.
Il teste ha dichiarato che il gli confessò di non avere Tes_2 CP_2
rapporti intimi con sua moglie già da dieci anni e che la crisi era evidente già dal 2018/2019. Il teste ha dichiarato che il gli parlò Tes_3 CP_2
della crisi già dal 2015. Né dette testimonianze, da valutare unitamente a tutti gli altri elementi che verranno appresso descritti, possono essere pag. 5/8 ritenute poco rilevanti perché indirette su circostanze intime che non potrebbero essere provate diversamente.
Non è peraltro contestato che la coppia affrontò diversi percorsi di fecondazione assistita per lungo tempo e che, poco dopo l'adozione di dovette subito confrontarsi con gravi problemi di salute e Per_1
comportamentali del figlio.
Vi è in atti un certificato di visita psichiatrica della moglie del 2016 e non è contestato che le parti avessero affrontato un percorso di terapia di coppia.
Risulta inoltre che le parti si divisero nell'abitazione di due diversi appartamenti già dalla primavera 2019.
In questo contesto, l'inizio di una nuova frequentazione, collocata sulla base degli atti nell'ottobre 2019, non può certo ritenersi causa scatenante e determinate di una crisi già evidente e ragionevolmente insorta da tempo, nell'ambito di una situazione di coppia molto provata dagli eventi della vita, come dimostrato dalla valutazione congiunta di tutti gli elementi sopra citati.
Passando invece alla questione del mantenimento, richiamando espressamente sul punto quanto già specificamente rilevato dal primo giudice, dagli atti risulta che il marito è attualmente pensionato, con un reddito dichiarato pari a quasi il doppio del reddito dichiarato dalla controparte che svolge lavori precari. Entrambe le parti sono state riconosciute invalide al 75%, sono proprietarie degli immobili nei quali vivono (il marito è gravato da mutuo), sono proprietarie anche di altri immobili (la moglie percepisce una quota parte della locazione di un appartamento cointestato).
pag. 6/8 Sulla base di tutti questi elementi la Corte, vista la disparità reddituale tra le parti e valutati i redditi delle parti quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, ritiene congruo fissare in € 200,00 il contributo mensile dovuto dal marito alla moglie (considerato anche il maggiore contributo del
60% già fissato dal primo giudice per i costi della struttura che accoglie il figlio . Per_1
Spese compensate per entrambi i gradi per la reciproca soccombenza in relazione a tutte le domande ab initio formulate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
costituita, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 681/2024 ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: revoca la pronuncia di addebito della separazione al marito, fissa in € 200,00 mensili in contributo dovuto dal marito alla moglie per il suo mantenimento.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 30.1.2025
Il Presidente rel.
Annarita Donofrio
pag. 7/8 pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1337/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Annarita Donofrio Presidente rel.
Anna Orlandi Consigliere
Giovanni Battista Marsala Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. PUCILLO FAUSTO e dall'avv. CLEMENTI
CONSUELO ( ) VIALE TRIPOLI N. 112 47923 C.F._2
RIMINI; con domicilio eletto in VIALE TRIPOLI N. 112 47923 RIMINI appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. CECCARELLI ADELE con domicilio eletto in VIA DANTE,
8 47814 BELLARIA IGEA MARINA appellato
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 01.03.2021 presso il Tribunale di Rimini,
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
Rimini in data 09.06.1990 con e che i coniugi, nel Controparte_2
2008, avevano adottato nato il [...] in [...], presto Per_1
risultato affetto da una disabilità intellettiva, con compromissione comportamentale grave e incapacità di controllare gli impulsi, all'attualità beneficiario di indennità di accompagnamento e ricoverato presso la struttura “Luce sul Mare” di Bellaria-Igea Marina, chiedendo la pronuncia della separazione personale dal coniuge, con addebito in capo allo stesso per infedeltà; l' affidamento congiunto del figlio con visita dei Per_1
genitori secondo le indicazioni dei Servizi presso la struttura in cui è ricoverato;
obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento del figlio con assegno mensile di € 500,00, oltre il 60% delle spese straordinarie, oltre € 400,00 in suo favore quale contributo al suo personale mantenimento.
Si costituiva associandosi alla richiesta di Controparte_2
separazione, ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito, con affidamento condiviso di e il concorso di entrambi i genitori in Per_1
pag. 2/8 pari misura alle spese straordinarie richieste dalla struttura ospitante, con retta a totale carico del SSN.
Con sentenza non definitiva n. 881/2021 il Tribunale di Rimini pronunciava la separazione.
Con successiva sentenza definitiva n. 681/2024 pronunciava l'addebito a carico del marito;
suddivideva le spese straordinarie richieste dalla struttura di ricovero del figlio nella quota del 60% a carico del padre e del Per_1
40% a carico della madre;
fissava a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie di € 250,00 mensili;
condannava il alle CP_1
spese.
Circa l'addebito, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente ha ampiamente provato l'adulterio (confermato dalla teste ascoltata il Testimone_1
16.11.2022) e non avendo invece il resistente dimostrato che il rapporto coniugale fosse già finito in epoca antecedente, mancando di chiarire le ragioni e le circostanze nelle quali si sarebbe sviluppata la crisi matrimoniale, rilevando che la mancanza di rapporti intimi, confermata solo de relato da alcuni testi, non appariva sufficiente a dimostrare che il matrimonio fosse irrimediabilmente finito (apparendo al più conseguenza del profondo dolore della coppia, prima per gli insuccessi relativi alla fecondazione e, poi, per le difficoltà di gestione del figlio adottivo).
In ordine all'assegno il Tribunale rilevava che, pur emergendo limitazioni della capacità lavorativa di entrambe le parti (sia per l'età, sia per problematiche di salute che avevano condotto al riconoscimento di un'invalidità sostanzialmente identica del 75% per ciascuno), tenuto altresì conto che entrambi erano proprietari dell'immobile in cui vivevano, che il era onerato da una rata di mutuo di circa € 630,00, che entrambi CP_2
pag. 3/8 erano proprietari di altri beni immobili e che la moglie godeva di una rendita di € 100,00 mensili per l'affitto di un immobile in comproprietà con le sorelle, emergeva, tuttavia, una netta inferiorità della posizione della rispetto al marito che, avendo lavorato tutto l'arco della sua vita, CP_1
poteva contare - diversamente dalla moglie - oltre che sulla pensione da lavoro, anche sui ricavi dell'impresa di cui era socio al 48%.
2.- Il ha impugnato detta sentenza chiedendo: CP_2
-la revoca della pronuncia di addebito a suo carico, accertandosi l'anteriorità della crisi coniugale e l'esclusione della violazione dei doveri matrimoniali da parte del marito;
-l'eliminazione o riduzione dell'assegno di mantenimento per la moglie;
-la condanna della controparte o compensazione delle spese di lite.
Con il primo motivo, l'appellante censura la pronuncia di addebito a suo carico, non avendo il Tribunale valorizzato le molteplici cause della crisi matrimoniale (un clima domestico oggettivamente difficoltoso, tentativi e percorsi terapeutici falliti, la cessazione di rapporti sessuali, la separazione di fatto dei due coniugi), privilegiando solo alcune prove, senza motivare l'esclusione totale di altri mezzi istruttori, trascurando la testimonianza del teste e la confessione del riguardo l'interruzione di Testimone_2 CP_2
rapporti intimi con la moglie (circostanza la cui prova non poteva che essere fornita de relato), nonché una registrazione di conversazione tra i coniugi in cui la moglie aveva ammesso la circostanza;
l'aver ignorato il dato temporale degli eventi, posto che i coniugi avevano deciso di vivere in appartamenti diversi già nella primavera del 2019, mentre solo nell'autunno seguente iniziavano i contatti con altra donna, dunque mesi dopo il trasferimento della e la separazione di fatto delle parti. CP_1
pag. 4/8 Con il secondo motivo di gravame il contesta la previsione relativa CP_2
all'assegno di mantenimento in favore della per non aver il Giudice CP_1
compiutamente ricostruito la situazione economico-patrimoniale delle parti nè accertato la reale consistenza patrimoniale della CP_1
Infine, con il terzo motivo, l'appellante censura la condanna alle spese di giudizio non essendo piena la sua soccombenza.
3.- Si è costituita in data 30.12.2024, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
A tal fine rileva l'infondatezza delle argomentazioni avversarie volte a dimostrare l'anteriorità della crisi coniugale rispetto all'inizio della nuova relazione del marito.
Rileva altresì la correttezza delle decisioni patrimoniali assunte.
4.- Il PM regolarmente interveniva.
5.- La Corte ritiene l'appello meritevole di parziale accoglimento.
In ordine alla questione dell'addebito questa Corte ritiene che l'istruttoria svolta abbia dimostrato inequivocabilmente come la relazione extraconiugale intrattenuta dal marito (collocabile in base alle testimonianze assunte nell'ottobre 2019) sia intervenuta in un periodo di crisi già conclamata da diverso tempo.
Il teste ha dichiarato che il gli confessò di non avere Tes_2 CP_2
rapporti intimi con sua moglie già da dieci anni e che la crisi era evidente già dal 2018/2019. Il teste ha dichiarato che il gli parlò Tes_3 CP_2
della crisi già dal 2015. Né dette testimonianze, da valutare unitamente a tutti gli altri elementi che verranno appresso descritti, possono essere pag. 5/8 ritenute poco rilevanti perché indirette su circostanze intime che non potrebbero essere provate diversamente.
Non è peraltro contestato che la coppia affrontò diversi percorsi di fecondazione assistita per lungo tempo e che, poco dopo l'adozione di dovette subito confrontarsi con gravi problemi di salute e Per_1
comportamentali del figlio.
Vi è in atti un certificato di visita psichiatrica della moglie del 2016 e non è contestato che le parti avessero affrontato un percorso di terapia di coppia.
Risulta inoltre che le parti si divisero nell'abitazione di due diversi appartamenti già dalla primavera 2019.
In questo contesto, l'inizio di una nuova frequentazione, collocata sulla base degli atti nell'ottobre 2019, non può certo ritenersi causa scatenante e determinate di una crisi già evidente e ragionevolmente insorta da tempo, nell'ambito di una situazione di coppia molto provata dagli eventi della vita, come dimostrato dalla valutazione congiunta di tutti gli elementi sopra citati.
Passando invece alla questione del mantenimento, richiamando espressamente sul punto quanto già specificamente rilevato dal primo giudice, dagli atti risulta che il marito è attualmente pensionato, con un reddito dichiarato pari a quasi il doppio del reddito dichiarato dalla controparte che svolge lavori precari. Entrambe le parti sono state riconosciute invalide al 75%, sono proprietarie degli immobili nei quali vivono (il marito è gravato da mutuo), sono proprietarie anche di altri immobili (la moglie percepisce una quota parte della locazione di un appartamento cointestato).
pag. 6/8 Sulla base di tutti questi elementi la Corte, vista la disparità reddituale tra le parti e valutati i redditi delle parti quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, ritiene congruo fissare in € 200,00 il contributo mensile dovuto dal marito alla moglie (considerato anche il maggiore contributo del
60% già fissato dal primo giudice per i costi della struttura che accoglie il figlio . Per_1
Spese compensate per entrambi i gradi per la reciproca soccombenza in relazione a tutte le domande ab initio formulate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
costituita, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 681/2024 ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: revoca la pronuncia di addebito della separazione al marito, fissa in € 200,00 mensili in contributo dovuto dal marito alla moglie per il suo mantenimento.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 30.1.2025
Il Presidente rel.
Annarita Donofrio
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